Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 20930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20930 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6460 del 2025, proposto da
Ccen Viterbo 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mileto Mario Giuliani, Riccardo Narducci, Giulia Ostan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal concertante Ministero della Cultura a fronte dell'istanza ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Ambiente acquisita al protocollo ministeriale n. 80959/MASE del 2 maggio 2024
e la condanna
delle Amministrazioni resistenti alla sollecita definizione del suddetto procedimento di VIA nazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente riferisce di aver presentato, in data 2 maggio 2024, un’istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Testo Unico Ambientale” – TUA), in relazione alla realizzazione di un progetto consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 65.292 kWp, denominato "Viterbo 2", da realizzarsi nel territorio del Comune di Viterbo e delle relative opere alla RTN.
2. Il progetto proposto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata “ impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW ” (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021), nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda nonché nella tipologia di cui all’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis. Esso è pertanto soggetto alla procedura semplificata e accelerata delineata dall’art. 25, comma 2- bis , del TUA.
3. In data 8 luglio 2024, con nota prot. n. 125237, il MASE ha comunicato comunicava alla società ed agli Enti coinvolti nel procedimento di VIA la procedibilità dell’istanza e l’avvio del procedimento, contestualmente formulando talune richieste di chiarimento relative al valore complessivo dell’opera nonché all’erronea richiesta, nel modulo di istanza, di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
4. I chiarimenti sono stati prodotti e caricati dalla società il 6 agosto 2024 sul portale del MASE, cui è seguita la pubblicazione dei contributi delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
5. In data 9 agosto 2024 si è conclusa la prima fase di consultazione al pubblico avviata ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Codice dell’Ambiente. La Società ha trasmesso in data 29 novembre 2024, sì da colmare eventuali carenze e consentire agli Enti coinvolti nel procedimento di poter esprimere le proprie valutazioni sul Progetto, integrazioni documentali volontarie quali una Relazione Paesaggistica, una Relazione Illustrativa, della documentazione fotografica e una valutazione di previsione di impatto acustico. In aggiunta, nella medesima data la ricorrente ha riscontrato con due note di controdeduzioni rispettivamente il parere della Regione Lazio del 25 luglio 2024 nonché quello del Comune di Viterbo del 07 agosto 2024. Tale documentazione integrativa volontaria è stata pubblicata sul Portale del MASE in data 4 dicembre 2024, unitamente all’avviso al pubblico che segnava l’avvio della seconda fase di consultazione pubblica. Per l’effetto, è stato assegnato un termine di 15 giorni per consentire a chiunque avesse avuto interesse di prendere visione di quanto trasmesso e presentare in forma scritta le proprie osservazioni in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione.
6. Il 19 dicembre 2024 si è conclusa l’ultima fase di consultazione pubblica avviata ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Codice dell’Ambiente e nessun soggetto interessato ha presentato le proprie osservazioni in relazione al Progetto. Successivamente al termine dell’ultima fase di consultazione pubblica sono state caricate sul Portale del MASE le osservazioni della società e-Solar S.r.l., acquisite al prot. MASE n. 62758 del 2 aprile 2025, avverso le quali la società ha provveduto a inoltrare le proprie controdeduzioni. Da allora, nessun atto di impulso procedimentale è stato adottato da parte delle Amministrazioni competenti nell’ambito del procedimento di VIA
7. La parte ricorrente ha, pertanto, proposto il presente ricorso onde veder accertata l’illegittimità dell’inerzia delle Amministrazioni intimate e affermato l’obbligo di provvedere sull’istanza, nonché onde ottenere la condanna delle medesime al rimborso degli oneri istruttori ai sensi di quanto disposto dall’ art. 25, comma 2- ter , del Codice dell’Ambiente.
8. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio con memoria di stile, senza articolare difese nel merito.
9. All’udienza camerale del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
11. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del TUA, l’Autorità competente è tenuta a valutare la documentazione acquisita tenendo conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali integrazioni del proponente, nonché delle osservazioni e dei pareri espressi nel corso della consultazione, e a concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti.
12. La procedura VIA per i progetti PNIEC è soggetta alla disciplina accelerata prevista dal comma 2- bis dello stesso articolo, che assegna termini perentori di 130 giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione e di 30 giorni per l’adozione finale da parte del MASE, previo concerto del Ministero della Cultura, con ulteriore termine per quest’ultimo non superiore a 20 giorni.
13. Il comma 7 del medesimo articolo precisa che tutti i termini sono da considerarsi perentori ai sensi degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che l’inerzia delle amministrazioni competenti legittima il ricorso al potere sostitutivo nei termini di cui al comma 2- quater .
14. La ricostruzione cronologica del caso in esame, rispetto ai termini di legge, conduce a constatare l’avvenuto superamento della soglia temporale massima fissata dalla normativa per la conclusione del procedimento, senza che risulti adottato alcun provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione procedente o delle amministrazioni concertanti.
15. Il silenzio serbato integra, pertanto, l’ipotesi di silenzio inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2- bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 31 e 117 c.p.a.
16. Tuttavia, in esito all’evoluzione normativa e alla prassi applicativa maturata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 1- ter , del TUA, è stato chiarito che l’organizzazione della Commissione Tecnica PNIEC si fonda su un meccanismo di trattazione per quote differenziate, che attribuisce priorità alla lavorazione dei progetti qualificati come “prioritari” (ai sensi del medesimo comma), nel limite di almeno tre quinti delle istanze in lavorazione.
17. Tale disciplina non comporta il venir meno dell’obbligo di provvedere entro i termini perentori sopra richiamati, ma impone, secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 6503/2025), una modulazione dell’effetto conformativo delle sentenze di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio, al fine di salvaguardare l’assetto ordinamentale delle priorità procedimentali.
18. Ne consegue che l’Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento in relazione all’istanza della società ricorrente, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, pur dovendo ciò avvenire nel rispetto della pianificazione per quote dei progetti in trattazione e, dunque, nel quadro dei progetti PNIEC non prioritari, cui è riservata una quota minima pari a due quinti delle trattazioni.
19. Il Collegio ritiene congruo assegnare al MASE il termine complessivo di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, per la conclusione del procedimento, nel rispetto delle quote di priorità previste dall’art. 8, comma 1-ter, del TUA.
20. Il Collegio ritiene di poter soprassedere, allo stato, alla nomina del commissario ad acta, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, dietro richiesta di parte ricorrente.
21. Sulla base dell’accertata sussistenza di un illegittimo silenzio-inadempimento sull’istanza presentata da parte ricorrente, deve essere altresì dichiarata la fondatezza della domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, azionata da parte ricorrente ai sensi dell’articolo 25, comma 2- ter , del TUA.
22. Per come è già stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 giugno 2025, n. 12176), in forza della citata previsione “ il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del MASE dei termini di conclusione del procedimento. Sicché, una volta verificatosi lo ‘sforamento’ dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso, e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del MASE al relativo pagamento ”, avendo l’art. 25, comma 2- ter , del TUA introdotto una forma speciale dell’istituto dell’indennizzo per ritardo procedimentale di cui all’art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241 del 1990. Il MASE, pertanto, deve essere condannato al pagamento della somma corrispondente al 50% dei diritti di istruttoria versati dalla società ricorrente.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull’istanza volta ad ottenere il rilascio della VIA. Ordina alle Amministrazioni intimate di provvedere sulla predetta istanza entro giorni 90 (novanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento a favore di parte ricorrente, a titolo di rimborso, della somma corrispondente al 50% dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 25, comma 2- ter , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dalla stessa versati;
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | NA IZ |
IL SEGRETARIO