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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 773/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
25/6/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], c.f. , entrambi
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Salvatore Palermo, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/4/2025 i signori e , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario il 22/6/2003 a Carinola (CE) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia (nata il Per_1
4/1/2008), hanno riferito che con decreto n. 6013/2020 del 3/11/2020 il Tribunale di Perugia ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Carinola (CE) dell'anno 2003 al numero 2, parte II, serie A e che con decreto n. 6013/2020 del 3/11/2020, il Tribunale di Perugia ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Parte_1 CP_1
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 773/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola (CE) il 22/6/2003 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Carinola Parte_1 Controparte_1
(CE) dell'anno 2003 al numero 2, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Carinola (CE) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 773/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
25/6/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], c.f. , entrambi
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Salvatore Palermo, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/4/2025 i signori e , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario il 22/6/2003 a Carinola (CE) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia (nata il Per_1
4/1/2008), hanno riferito che con decreto n. 6013/2020 del 3/11/2020 il Tribunale di Perugia ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Carinola (CE) dell'anno 2003 al numero 2, parte II, serie A e che con decreto n. 6013/2020 del 3/11/2020, il Tribunale di Perugia ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Parte_1 CP_1
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 773/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola (CE) il 22/6/2003 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Carinola Parte_1 Controparte_1
(CE) dell'anno 2003 al numero 2, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Carinola (CE) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est. Virgilio Notari