CASS
Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2024, n. 21266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21266 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
Ud.09/04/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17173/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AUTO EL DI GHIGI ELE, DI DO AR -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 1000/05/20 depositata il 16/12/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. Sentito l’avv. Alberto Giovannini per la parte ricorrente. Civile Sent. Sez. 5 Num. 21266 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 30/07/2024 2 di 5 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 1000/05/20 del 16/12/2020, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 354/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da AR Di DO quale supposto amministratore di fatto di Auto AE di IG AEe (di seguito AR) nei confronti di un avviso di accertamento notificato alla società e concernente IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2011. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso, l’atto impositivo era stato emesso in ragione del fatto che AR, con sede in Mannheim (Germania), avesse una stabile organizzazione in Italia, operando a Pieve Santo Stefano (AR) nel settore del commercio degli autoveicoli, ed era stato notificato a AR Di DO quale amministratore di fatto dell’impresa. 1.2. La CTR respingeva l’appello di AE, evidenziando che: a) non era provato che AR avesse una stabile organizzazione in Italia;
b) se anche fosse applicabile l’art. 162 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), era AR a dover rispondere dei debiti sociali e non anche AR Di DO (sempre che la pretesa fosse stata effettivamente rivolta nei confronti di quest’ultimo); c) non esisteva alcun elemento indiziario dal quale evincersi che AR Di DO fosse amministratore di fatto di AR;
d) in ogni caso, la rappresentanza di tale soggetto non poteva essere attribuita a AR Di DO, in assenza di prova dell’impossibilità di determinare il soggetto che ne fosse effettivamente titolare. 2. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3 di 5 3. AR e AR Di DO non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per non avere la CTR ritenuto, sulla base degli elementi acquisiti agli atti di causa, che AR Di DO fosse l’amministratore di fatto di AR. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. La CTR ha accertato che AR Di DO non è l’amministratore di fatto di AR, evidenziando che non siano stati acquisiti elementi indiziari idonei a che lo stesso possa assumere detta qualifica. 1.3. La ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013). 2. Con il secondo motivo di ricorso (proposto in via subordinata) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla qualifica di amministratore di fatto di AR in capo a AR Di DO. 2.1. Il motivo è inammissibile per l’esistenza di una doppia conforme di merito. 2.2. Invero, «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 4 di 5 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014). 2.3. È vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 ter cod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019). 2.4. Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (la qualifica di amministratore di fatto di AR Di DO) sono state esaminate dal giudice di appello (e, prima ancora, dal giudice di primo grado). 2.5. Non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti dal contribuente ineriscono alla valutazione già compiuta dalla CTR. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 162 del TUIR, in relazione all’art. 360, primo 5 di 5 comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello errato nel non individuare la sede effettiva di AR in Italia. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. 3.2. Invero, ove anche si dimostri che AR abbia una stabile organizzazione in Italia, resta sempre il fatto che l’avviso di accertamento è stato notificato a soggetto – AR Di DO – non legittimato a riceverlo, in quanto la CTR ha escluso la sua legittimazione attiva. 3.3. È noto, infatti, che la rappresentanza legale della società spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, fatta salva l’ipotesi residuale prevista dall'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il quale la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove la rappresentanza medesima non sia determinabile secondo la legge civile (Cass. n. 26702 del 12/09/2022). 3.4. Orbene, la CTR, con sentenza confermata in questa sede, ha non solo escluso che AR Di DO sia amministratore di fatto di AR, ma ha anche ritenuto (con statuizione non oggetto di specifica impugnazione) che non vi sia prova della inesistenza di altri soggetti legittimati a ricevere la notifica ai sensi del menzionato art. 62. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 09/04/2024.
b) se anche fosse applicabile l’art. 162 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), era AR a dover rispondere dei debiti sociali e non anche AR Di DO (sempre che la pretesa fosse stata effettivamente rivolta nei confronti di quest’ultimo); c) non esisteva alcun elemento indiziario dal quale evincersi che AR Di DO fosse amministratore di fatto di AR;
d) in ogni caso, la rappresentanza di tale soggetto non poteva essere attribuita a AR Di DO, in assenza di prova dell’impossibilità di determinare il soggetto che ne fosse effettivamente titolare. 2. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3 di 5 3. AR e AR Di DO non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per non avere la CTR ritenuto, sulla base degli elementi acquisiti agli atti di causa, che AR Di DO fosse l’amministratore di fatto di AR. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. La CTR ha accertato che AR Di DO non è l’amministratore di fatto di AR, evidenziando che non siano stati acquisiti elementi indiziari idonei a che lo stesso possa assumere detta qualifica. 1.3. La ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013). 2. Con il secondo motivo di ricorso (proposto in via subordinata) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla qualifica di amministratore di fatto di AR in capo a AR Di DO. 2.1. Il motivo è inammissibile per l’esistenza di una doppia conforme di merito. 2.2. Invero, «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 4 di 5 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014). 2.3. È vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 ter cod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019). 2.4. Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (la qualifica di amministratore di fatto di AR Di DO) sono state esaminate dal giudice di appello (e, prima ancora, dal giudice di primo grado). 2.5. Non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti dal contribuente ineriscono alla valutazione già compiuta dalla CTR. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 162 del TUIR, in relazione all’art. 360, primo 5 di 5 comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello errato nel non individuare la sede effettiva di AR in Italia. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. 3.2. Invero, ove anche si dimostri che AR abbia una stabile organizzazione in Italia, resta sempre il fatto che l’avviso di accertamento è stato notificato a soggetto – AR Di DO – non legittimato a riceverlo, in quanto la CTR ha escluso la sua legittimazione attiva. 3.3. È noto, infatti, che la rappresentanza legale della società spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, fatta salva l’ipotesi residuale prevista dall'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il quale la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove la rappresentanza medesima non sia determinabile secondo la legge civile (Cass. n. 26702 del 12/09/2022). 3.4. Orbene, la CTR, con sentenza confermata in questa sede, ha non solo escluso che AR Di DO sia amministratore di fatto di AR, ma ha anche ritenuto (con statuizione non oggetto di specifica impugnazione) che non vi sia prova della inesistenza di altri soggetti legittimati a ricevere la notifica ai sensi del menzionato art. 62. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 09/04/2024.