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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/09/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1565/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Giuseppe Di Matteo, presso cui elettivamente domicilia in Portico di Caserta alla Via
S. Giovanni vico II n. 14
RICORRENTE
E
p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Silvio Falato, presso cui elettivamente domicilia in Guardia Sanframondi al C.so Umberto I n. 347
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro a nero - accertamento rapporto di lavoro subordinato –
- differenze retributive – regolarizzazione posizione contributiva
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.03.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva: di aver lavorato ininterrottamente dal 20.10.2020 al 05.11.2021 alle dipendenze della società con sede legale in San Lorenzo Maggiore e sede operativa in Caserta, Controparte_1 senza un regolare contratto di assunzione;
di aver svolto, per l'intero periodo di lavoro, le mansioni di addetto alle vendite, riconducibili al 4° livello retributivo del C.C.N.L. Telecomunicazioni –
Servizi di telefonia, occupandosi in particolare della vendita, della stipula e del caricamento nel sistema informatico dei contratti di telefonia;
di aver osservato il seguente orario lavorativo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:00, ed il mercoledì e il sabato dalle 16:00 alle 20:00; di essere stato sottoposto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Tanto premesso, deduceva la natura subordinata del rapporto di lavoro protrattosi tra le parti dal 20.10.2020 al 05.11.2021. Rivendicava l'inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L. Telecomunicazioni – Servizi di telefonia, confacente con l'incarico espletato in azienda. Lamentava di aver percepito nell'intero periodo una retribuzione mensile di € 400,00 non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Lamentava, di non aver percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro le differenze retributive, la 13^ mensilità, le ferie maturate e non godute, i permessi maturati e non goduti, nonché il TFR, oltre al mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'intero periodo di lavoro. Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertarsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 20.10.2020 al 05.11.2021, o da quello diverso che sarà accertato in corso di causa;
per l'effetto, condannarsi la società CP_1 al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 7.468,58 per differenze retributive
[...] di cui € 800,42 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare la nullità ed Controparte_1 inammissibilità del ricorso e dell'allegata procura alle liti poiché entrambi privi di data e luogo di sottoscrizione. Nel merito, resisteva alla domanda di cui chiedeva il rigetto. In particolare, negava la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato evidenziando che il ricorrente, occasionalmente, si intratteneva presso il punto vendita FASTWEB in Caserta in virtù del rapporto di amicizia con il titolare, all'unico fine di vedere e provare le ultime novità in materia di telefonini, palmari e quant'altro collegato a tale realtà in continua evoluzione, essendo un appassionato di telefonia. Precisava che il ricorrente non aveva mai avuto rapporti con clienti ed avventori del punto vendita. Rappresentava che detto rapporto di amicizia si era deteriorato da ottobre 2021, allorquando il titolare non potendo più sopportare l'invadente presenza del ricorrente all'interno dell'esercizio commerciale, lo invitava a non intrattenersi più nello stesso, soprattutto alla presenza di clienti che, a seguito del contagio da COVID, erano infastiditi dalla presenza di altre persone. Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
per l'effetto, rigettarsi l'opposta domanda poiché infondata, con vittoria di spese e condanna del ricorrente per lite temeraria, ex articolo 96 c.p.c..
Ammessa ed espletata la prova orale di parte ricorrente e non ammessa quella della resistente stante la tardiva costituzione, escussi i due testimoni di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per la discussione e, all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione, la giudicante si riservava la decisione.
*************
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va sicuramente respinta l'eccezione di nullità formulata da parte resistente relativa all'omissione della data e luogo di sottoscrizione sia del ricorso che della procura alle liti.
L'atto introduttivo, che nella specie ha la forma del ricorso, è dotato di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 125 e 414 c.p.c. dal punto di vista formale e, in quanto atto nativo digitale, è munito di firma digitale valida al momento del deposito. La procura alle liti, depositata telematicamente unitamente all'atto introduttivo, è sì priva di indicazione della data ma, come statuito da granitica giurisprudenza di legittimità, la contestualità rispetto all'atto introduttivo (cfr. Cass. 2339/2014) a maggior ragione, nella specie, stante il deposito telematico dell'atto unitamente alla produzione, contenente anche la procura e, quindi, l'impossibilità materiale e di fatto che essa potesse essere stata rilasciata in data successiva, implica la presunzione del suo rilascio in data antecedente. Va rimarcato che la parte interessata, nella specie quella resistente, avrebbe dovuto e potuto provare, anche per presunzioni, il rilascio in data antecedente, circostanza che, nella specie, non è stata dimostrata per cui l'eccezione deve essere respinta.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Oggetto del giudizio è il riconoscimento tra le parti di un rapporto svolto secondo le modalità della subordinazione.
Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Al riguardo osserva il Tribunale che i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata, valutati unitamente alle risultanze documentali e alle allegazioni contenute nel ricorso sono sufficienti per ritenere raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dall'art. 2094 c.c.
Come è noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è la collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La collaborazione, elemento peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, è sussumibile nella partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
La subordinazione intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile. Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n.
849/2004, Cass. n. 2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Tali indici, tuttavia, hanno natura sussidiaria perché assolvono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante la subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996). La giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante, ha a più riprese precisato che allorquando gli indici della subordinazione, in primis l'eterodirezione, non siano sufficientemente provati e permanga, quindi, una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. ex multis Cass. 28 settembre 2006, n.21028).
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il Tribunale che i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale valutati unitamente alle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio contribuiscono a costruire la prova dell'esistenza della subordinazione.
In particolare la teste per quanto qui rileva dichiarava “Attualmente non ho Testimone_1 occupazione, sono studentessa e lavoro saltuariamente come guida turistica, conosco il ricorrente in quanto abbiamo avuto una relazione sentimentale, terminata ad ottobre del 2022, ho fatto volantinaggio a chiamata per conto della allorquando vi lavorava nei mesi CP_1 Pt_1 di maggio-giugno 2021, solo qualche sabato nei mesi che ho indicato. Ricordo che il ricorrente lavorava dalle 9 alle 13 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì mentre il mercoledì ed il sabato lavorava di pomeriggio dalle 16 alle 20; tanto so in quanto non era automunito e per tutto il periodo da ottobre
2020 sino a novembre 2021 l'ho sempre accompagnato io tutti i giorni. Generalmente lo lasciavo al
Ponte di Caserta e, quando potevo, soprattutto quando andavo a riprenderlo mi trattenevo 20-30 minuti. Ricordo che con lui lavorava un tale Per quanto ne sappia lui era pagato in contanti Per_1 ma non ho mai visto corrispondergli la retribuzione. So che lo retribuiva il proprietario di nome
ma non l'ho mai visto. Ricordo che il ricorrente era addetto alle vendite e proponeva i Tes_2 contratti ai clienti. Ricordo che ha fruito di ferie in Agosto ma non ricordo precisamente il numero di giorni, sicuramente la settimana centrale. Non eravamo conviventi all'epoca ed avevamo solo una relazione sentimentale. Non mi sono recata più lì dopo che è andato via, ricordo che Pt_1 all'inizio era a dirgli cosa fare e preciso che svolgeva le sue stesse mansioni. Per Per_1 Per_1 quanto riferitomi dal ricorrente, il proprietario , gli disse di non andare più. Preciso che nel Tes_2
2021 studiavo Filologia e tra poco terminerò il percorso universitario.”
Anche se tali dichiarazioni, confermative della durata e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro devono essere valutate con particolare rigore perché provenienti da un soggetto legato al ricorrente, all'epoca dei fatti da una relazione sentimentale, esse sono del tutto attendibili perché sovrapponibili a quelle rese da altro testimone di parte ricorrente del tutto disinteressato ai fatti di causa e conoscitore diretto degli stessi perché collega di lavoro dell'istante, signor Testimone_3 che, per quanto qui rileva, dichiarava “Attualmente lavoro a Milano in una scuola di musica. Non ho rapporti di parentela con il ricorrente, lo conosco in quanto lavoravamo nello stesso negozio. Non ho giudizi pendenti e non ne ho avuti in passato. Ho lavorato per la resistente dal 2020 al 2023 e mi occupavo dell'intera gestione delle vendite, cassa compresa. Ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me non ricordo con precisione, ricordo che è stato circa un anno ed era un addetto alle vendite. Era l'unico addetto alle vendite. Eravamo solo in due nel negozio e a volte c'era il titolare, . Avevo un contratto di lavoro ed ero pagato con bonifico. Ho visto Persona_2 corrispondere la retribuzione al ricorrente da parte del . Erano circa 600 euro mensili e a Per_2 natale un'altra mensilità. Lavoravo 8 ore dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 dal lunedì al venerdì.
Ero io ad aprire il negozio. Il sabato il negozio era aperto ma c'era quasi sempre il titolare. Ricordo che il ricorrente lavorava o di mattina dalle 10 alle 13 o di pomeriggio dalle 17 alle 20, ricordo che in quel periodo c'era il covid e non era sempre necessario lavorare. So che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato in quanto è andato via a causa di malumori. Dopo che è andato via sono rimasto solo io con il titolare che veniva ogni tanto. Ero io maggiormente ad impartire le direttive al ricorrente. D'estate il negozio era chiuso due settimane-venti giorni e noi fruivamo delle ferie. Il negozio era sito in Via Mazzini 60, Caserta, recava marchio Fastweb. Voglio precisare che il ricorrente mi diceva di non voler essere contrattualizzato in quanto faceva il servizio civile. Ricordo che il ricorrente lavorava 5 giorni a settimana poteva capitare che il suo turno fosse di sabato.
Preciso che anche per me era così.”
Le deposizioni dei testi di parte ricorrente innanzi riportate e, in particolare, quella del teste Tes_3 confermano le modalità di svolgimento della prestazione (mansioni di addetto alle vendite) da parte della ricorrente e, al contempo, l'inserimento stabile nell'organizzazione produttiva datoriale e la ricezione di direttive da parte del datore di lavoro e anche del collega di lavoro, signor che Tes_3 conferma uno degli indici fondanti la subordinazione: la corresponsione della retribuzione da parte del resistente, mensilmente, nella misura di 600 euro in contanti.
La chiara deposizione di tale testimone è alla base della piattaforma probatoria e destruttura, integralmente, la ricostruzione alternativa offerta da parte resistente secondo la quale la presenza dell'istante sarebbe stata saltuaria. Il teste ha confermato la presenza quotidiana per un anno così come dedotto in ricorso per cui non può che ritenersi raggiunta la prova della subordinazione.
Parimenti provata è l'articolazione giornaliera e oraria della prestazione, così come dedotta, in quanto suffragata dalle deposizioni unitamente considerate.
Premessa, quindi, la durata del rapporto di lavoro dal 20.10.2020 al 05.11.2021 e considerata la sussumibilità delle mansioni in concreto disimpegnate nel 4 liv. del CCNL Telecomunicazioni – servizi di telefonia in quanto addetto alle vendite, va verificato se, in concreto, il ricorrente è stato correttamente retribuito.
Osserva la giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria, invocato in via parametrica dal ricorrente.
Sul punto va ricordato che una ormai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice tuttavia, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali, permessi retribuiti, tredicesima mensilità (vedi in Cass. 8 agosto
2000, n. 10465; Cass. Sez. Un. n. 38/2001).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità”. (cfr. Cass. n. 6878 del 13.05.2002).
Alla luce delle sopraesposte coordinate ermeneutiche e considerato che la retribuzione, da corrispondersi limitatamente agli istituti di fonte legale deve essere parametrata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
premesso che nella specie è stata raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione nei giorni e con gli orari dedotti, tenuto conto che il testimone ha riferito che la Tes_3 retribuzione corrisposta era pari a 600 euro mensili, i conteggi elaborati da parte ricorrente, conformemente alle tabelle economiche allegate al CCNL, devono essere epurati degli importi non dovuti (gli istituti di fonte convenzionale) e va considerata, quale retribuzione corrisposta la somma indicata dal teste, con la conseguenza che, rideterminati i conteggi di parte nei termini innanzi indicati
(sottratte gli istituti di fonte convenzionale e l'indennità sostituiva di ferie non godute in assenza, peraltro, di una prova piena) le differenze retributive dovute sono pari ad euro 3052,10 ed euro 800,00
a titolo di TFR. Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonchè gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01) dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Va dichiara inammissibile la domanda di condanna al versamento dei contributi essendo la stessa tardiva perché formulata solo in sede di note di discussione.
Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
la giudice di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 20.10.2020 al 05.11.2021 e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappr. p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 3052,10 a titolo di differenze retributive e di euro 800,00 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida, in complessivi € 2500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
Santa Maria Capua Vetere, 6 settembre 2025
Si comunichi
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1565/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Giuseppe Di Matteo, presso cui elettivamente domicilia in Portico di Caserta alla Via
S. Giovanni vico II n. 14
RICORRENTE
E
p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Silvio Falato, presso cui elettivamente domicilia in Guardia Sanframondi al C.so Umberto I n. 347
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro a nero - accertamento rapporto di lavoro subordinato –
- differenze retributive – regolarizzazione posizione contributiva
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.03.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva: di aver lavorato ininterrottamente dal 20.10.2020 al 05.11.2021 alle dipendenze della società con sede legale in San Lorenzo Maggiore e sede operativa in Caserta, Controparte_1 senza un regolare contratto di assunzione;
di aver svolto, per l'intero periodo di lavoro, le mansioni di addetto alle vendite, riconducibili al 4° livello retributivo del C.C.N.L. Telecomunicazioni –
Servizi di telefonia, occupandosi in particolare della vendita, della stipula e del caricamento nel sistema informatico dei contratti di telefonia;
di aver osservato il seguente orario lavorativo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:00, ed il mercoledì e il sabato dalle 16:00 alle 20:00; di essere stato sottoposto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Tanto premesso, deduceva la natura subordinata del rapporto di lavoro protrattosi tra le parti dal 20.10.2020 al 05.11.2021. Rivendicava l'inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L. Telecomunicazioni – Servizi di telefonia, confacente con l'incarico espletato in azienda. Lamentava di aver percepito nell'intero periodo una retribuzione mensile di € 400,00 non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Lamentava, di non aver percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro le differenze retributive, la 13^ mensilità, le ferie maturate e non godute, i permessi maturati e non goduti, nonché il TFR, oltre al mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'intero periodo di lavoro. Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertarsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 20.10.2020 al 05.11.2021, o da quello diverso che sarà accertato in corso di causa;
per l'effetto, condannarsi la società CP_1 al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 7.468,58 per differenze retributive
[...] di cui € 800,42 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare la nullità ed Controparte_1 inammissibilità del ricorso e dell'allegata procura alle liti poiché entrambi privi di data e luogo di sottoscrizione. Nel merito, resisteva alla domanda di cui chiedeva il rigetto. In particolare, negava la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato evidenziando che il ricorrente, occasionalmente, si intratteneva presso il punto vendita FASTWEB in Caserta in virtù del rapporto di amicizia con il titolare, all'unico fine di vedere e provare le ultime novità in materia di telefonini, palmari e quant'altro collegato a tale realtà in continua evoluzione, essendo un appassionato di telefonia. Precisava che il ricorrente non aveva mai avuto rapporti con clienti ed avventori del punto vendita. Rappresentava che detto rapporto di amicizia si era deteriorato da ottobre 2021, allorquando il titolare non potendo più sopportare l'invadente presenza del ricorrente all'interno dell'esercizio commerciale, lo invitava a non intrattenersi più nello stesso, soprattutto alla presenza di clienti che, a seguito del contagio da COVID, erano infastiditi dalla presenza di altre persone. Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
per l'effetto, rigettarsi l'opposta domanda poiché infondata, con vittoria di spese e condanna del ricorrente per lite temeraria, ex articolo 96 c.p.c..
Ammessa ed espletata la prova orale di parte ricorrente e non ammessa quella della resistente stante la tardiva costituzione, escussi i due testimoni di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per la discussione e, all'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione, la giudicante si riservava la decisione.
*************
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va sicuramente respinta l'eccezione di nullità formulata da parte resistente relativa all'omissione della data e luogo di sottoscrizione sia del ricorso che della procura alle liti.
L'atto introduttivo, che nella specie ha la forma del ricorso, è dotato di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 125 e 414 c.p.c. dal punto di vista formale e, in quanto atto nativo digitale, è munito di firma digitale valida al momento del deposito. La procura alle liti, depositata telematicamente unitamente all'atto introduttivo, è sì priva di indicazione della data ma, come statuito da granitica giurisprudenza di legittimità, la contestualità rispetto all'atto introduttivo (cfr. Cass. 2339/2014) a maggior ragione, nella specie, stante il deposito telematico dell'atto unitamente alla produzione, contenente anche la procura e, quindi, l'impossibilità materiale e di fatto che essa potesse essere stata rilasciata in data successiva, implica la presunzione del suo rilascio in data antecedente. Va rimarcato che la parte interessata, nella specie quella resistente, avrebbe dovuto e potuto provare, anche per presunzioni, il rilascio in data antecedente, circostanza che, nella specie, non è stata dimostrata per cui l'eccezione deve essere respinta.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Oggetto del giudizio è il riconoscimento tra le parti di un rapporto svolto secondo le modalità della subordinazione.
Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Al riguardo osserva il Tribunale che i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata, valutati unitamente alle risultanze documentali e alle allegazioni contenute nel ricorso sono sufficienti per ritenere raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dall'art. 2094 c.c.
Come è noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è la collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La collaborazione, elemento peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, è sussumibile nella partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
La subordinazione intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile. Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n.
849/2004, Cass. n. 2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Tali indici, tuttavia, hanno natura sussidiaria perché assolvono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante la subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996). La giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante, ha a più riprese precisato che allorquando gli indici della subordinazione, in primis l'eterodirezione, non siano sufficientemente provati e permanga, quindi, una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. ex multis Cass. 28 settembre 2006, n.21028).
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il Tribunale che i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale valutati unitamente alle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio contribuiscono a costruire la prova dell'esistenza della subordinazione.
In particolare la teste per quanto qui rileva dichiarava “Attualmente non ho Testimone_1 occupazione, sono studentessa e lavoro saltuariamente come guida turistica, conosco il ricorrente in quanto abbiamo avuto una relazione sentimentale, terminata ad ottobre del 2022, ho fatto volantinaggio a chiamata per conto della allorquando vi lavorava nei mesi CP_1 Pt_1 di maggio-giugno 2021, solo qualche sabato nei mesi che ho indicato. Ricordo che il ricorrente lavorava dalle 9 alle 13 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì mentre il mercoledì ed il sabato lavorava di pomeriggio dalle 16 alle 20; tanto so in quanto non era automunito e per tutto il periodo da ottobre
2020 sino a novembre 2021 l'ho sempre accompagnato io tutti i giorni. Generalmente lo lasciavo al
Ponte di Caserta e, quando potevo, soprattutto quando andavo a riprenderlo mi trattenevo 20-30 minuti. Ricordo che con lui lavorava un tale Per quanto ne sappia lui era pagato in contanti Per_1 ma non ho mai visto corrispondergli la retribuzione. So che lo retribuiva il proprietario di nome
ma non l'ho mai visto. Ricordo che il ricorrente era addetto alle vendite e proponeva i Tes_2 contratti ai clienti. Ricordo che ha fruito di ferie in Agosto ma non ricordo precisamente il numero di giorni, sicuramente la settimana centrale. Non eravamo conviventi all'epoca ed avevamo solo una relazione sentimentale. Non mi sono recata più lì dopo che è andato via, ricordo che Pt_1 all'inizio era a dirgli cosa fare e preciso che svolgeva le sue stesse mansioni. Per Per_1 Per_1 quanto riferitomi dal ricorrente, il proprietario , gli disse di non andare più. Preciso che nel Tes_2
2021 studiavo Filologia e tra poco terminerò il percorso universitario.”
Anche se tali dichiarazioni, confermative della durata e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro devono essere valutate con particolare rigore perché provenienti da un soggetto legato al ricorrente, all'epoca dei fatti da una relazione sentimentale, esse sono del tutto attendibili perché sovrapponibili a quelle rese da altro testimone di parte ricorrente del tutto disinteressato ai fatti di causa e conoscitore diretto degli stessi perché collega di lavoro dell'istante, signor Testimone_3 che, per quanto qui rileva, dichiarava “Attualmente lavoro a Milano in una scuola di musica. Non ho rapporti di parentela con il ricorrente, lo conosco in quanto lavoravamo nello stesso negozio. Non ho giudizi pendenti e non ne ho avuti in passato. Ho lavorato per la resistente dal 2020 al 2023 e mi occupavo dell'intera gestione delle vendite, cassa compresa. Ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me non ricordo con precisione, ricordo che è stato circa un anno ed era un addetto alle vendite. Era l'unico addetto alle vendite. Eravamo solo in due nel negozio e a volte c'era il titolare, . Avevo un contratto di lavoro ed ero pagato con bonifico. Ho visto Persona_2 corrispondere la retribuzione al ricorrente da parte del . Erano circa 600 euro mensili e a Per_2 natale un'altra mensilità. Lavoravo 8 ore dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 dal lunedì al venerdì.
Ero io ad aprire il negozio. Il sabato il negozio era aperto ma c'era quasi sempre il titolare. Ricordo che il ricorrente lavorava o di mattina dalle 10 alle 13 o di pomeriggio dalle 17 alle 20, ricordo che in quel periodo c'era il covid e non era sempre necessario lavorare. So che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato in quanto è andato via a causa di malumori. Dopo che è andato via sono rimasto solo io con il titolare che veniva ogni tanto. Ero io maggiormente ad impartire le direttive al ricorrente. D'estate il negozio era chiuso due settimane-venti giorni e noi fruivamo delle ferie. Il negozio era sito in Via Mazzini 60, Caserta, recava marchio Fastweb. Voglio precisare che il ricorrente mi diceva di non voler essere contrattualizzato in quanto faceva il servizio civile. Ricordo che il ricorrente lavorava 5 giorni a settimana poteva capitare che il suo turno fosse di sabato.
Preciso che anche per me era così.”
Le deposizioni dei testi di parte ricorrente innanzi riportate e, in particolare, quella del teste Tes_3 confermano le modalità di svolgimento della prestazione (mansioni di addetto alle vendite) da parte della ricorrente e, al contempo, l'inserimento stabile nell'organizzazione produttiva datoriale e la ricezione di direttive da parte del datore di lavoro e anche del collega di lavoro, signor che Tes_3 conferma uno degli indici fondanti la subordinazione: la corresponsione della retribuzione da parte del resistente, mensilmente, nella misura di 600 euro in contanti.
La chiara deposizione di tale testimone è alla base della piattaforma probatoria e destruttura, integralmente, la ricostruzione alternativa offerta da parte resistente secondo la quale la presenza dell'istante sarebbe stata saltuaria. Il teste ha confermato la presenza quotidiana per un anno così come dedotto in ricorso per cui non può che ritenersi raggiunta la prova della subordinazione.
Parimenti provata è l'articolazione giornaliera e oraria della prestazione, così come dedotta, in quanto suffragata dalle deposizioni unitamente considerate.
Premessa, quindi, la durata del rapporto di lavoro dal 20.10.2020 al 05.11.2021 e considerata la sussumibilità delle mansioni in concreto disimpegnate nel 4 liv. del CCNL Telecomunicazioni – servizi di telefonia in quanto addetto alle vendite, va verificato se, in concreto, il ricorrente è stato correttamente retribuito.
Osserva la giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria, invocato in via parametrica dal ricorrente.
Sul punto va ricordato che una ormai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice tuttavia, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali, permessi retribuiti, tredicesima mensilità (vedi in Cass. 8 agosto
2000, n. 10465; Cass. Sez. Un. n. 38/2001).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità”. (cfr. Cass. n. 6878 del 13.05.2002).
Alla luce delle sopraesposte coordinate ermeneutiche e considerato che la retribuzione, da corrispondersi limitatamente agli istituti di fonte legale deve essere parametrata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
premesso che nella specie è stata raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione nei giorni e con gli orari dedotti, tenuto conto che il testimone ha riferito che la Tes_3 retribuzione corrisposta era pari a 600 euro mensili, i conteggi elaborati da parte ricorrente, conformemente alle tabelle economiche allegate al CCNL, devono essere epurati degli importi non dovuti (gli istituti di fonte convenzionale) e va considerata, quale retribuzione corrisposta la somma indicata dal teste, con la conseguenza che, rideterminati i conteggi di parte nei termini innanzi indicati
(sottratte gli istituti di fonte convenzionale e l'indennità sostituiva di ferie non godute in assenza, peraltro, di una prova piena) le differenze retributive dovute sono pari ad euro 3052,10 ed euro 800,00
a titolo di TFR. Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonchè gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01) dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Va dichiara inammissibile la domanda di condanna al versamento dei contributi essendo la stessa tardiva perché formulata solo in sede di note di discussione.
Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
la giudice di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 20.10.2020 al 05.11.2021 e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappr. p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 3052,10 a titolo di differenze retributive e di euro 800,00 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida, in complessivi € 2500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
Santa Maria Capua Vetere, 6 settembre 2025
Si comunichi
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza