Articolo 63 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 62Articolo 64
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Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento ((...)) della Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. ((All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.)) 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 .
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 , e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali".
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente.
Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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