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1 gennaio 2001
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento ((...)) della Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. ((All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.)) 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 .
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 , e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali".
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente.
Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero.
(Vettovagliamento e approvvigionamento ((...)) della Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. ((All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.)) 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 .
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 , e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali".
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente.
Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero.
Commentari • 3
- 1. L’ uso della telematica negli appalti pubbliciAsprone Maurizio · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2010 · 0.7643513
Nel panorama degli acquisti di beni e servizi nelle Pubbliche Amministrazioni, risulta considerevolmente innovativo il D.P.R. n. 101/2002, ovvero: “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 30.05.2002. L'importanza del decreto è da ricercarsi soprattutto nella sua portata semplificativa e programmatica, tanto da dover essere preso necessariamente in considerazione ogni qualvolta le amministrazioni debbano concludere accordi con fornitori, clienti o in sostanza regolare gare …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 27
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/03/2019, n. 3203Provvedimento: […] b) Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché dell'articolo 63 della legge n. 388 nel 2000, in materia di vettovagliamento e di approvvigionamento. […] Giova, al fine del decidere, premettere, ai sensi dell'articolo 63 della legge n.388 del 2000, recante disposizioni in materia di vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che il servizio di vettovagliamento risulta esser assicurato, […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 2967 c.c.·
- violazione di legge·
- prescrizione quinquennale·
- modalità alternative di vettovagliamento·
- servizio di vettovagliamento·
- retribuzione buoni pasto·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- art. 63 legge 388/2000·
- condizioni speciali di impiego·
- eccesso di potere·
- onere della prova·
- generi di conforto·
- servizio di mensa