Articolo 55 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
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1 marzo 2017
Art. 55. Immissione in commercio 1. E' vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 49 e 53.
2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti piu' integra.
3. Sulla confezione devono sempre figurare:
a) l'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che ha operato il riempimento del recipiente;
b) l'indicazione in unita' o in mezze unita' o in decimale di percentuale dell'acidita' totale, espressa in acido acetico, preceduta dalla parola «acidita'» e seguita dal simbolo «%».
4. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l'acidita' indicata sulla confezione non puo' essere ne' superiore ne' inferiore di piu' di 0,5 per cento all'acidita' determinata dall'analisi. La tolleranza sull'acidita' indicata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 49, comma 1.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017