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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 5473/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cartella, domicilio eletto in Lamezia
Terme, via Cristoforo Colombo n. 2,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso Controparte_2
l' , in , Via Soderini n.24, Controparte_3 CP_2 resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostituiva per le ferie maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021;
2) conseguentemente, condannare il al pagamento Controparte_1
della somma di € 7.606,33, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Andrea Cartella, che a tal fine si dichiara antistatario.
Compensi che si chiede vengano liquidati tenendo conto della maggiorazione fino al 30%
ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 in ragione della modalità telematica di redazione del presente ricorso che consente la navigazione ipertestuale”.
Si è costituita l'Amministrazione convenuta eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale, è stata discussa e decisa senza necessità di attività istruttoria.
2 Ciò posto, si afferma in ricorso che la prof.ssa è dipendente del Parte_1
quale docente di italiano, storia e geografia (c.d.c. A022) Controparte_1
nella scuola secondaria di primo grado, attualmente assunta con contratto a tempo determinato sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 1), in servizio presso l'I.C. Via
Linneo di (MIIC8F200P). CP_2
La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione
scolastica statale, in qualità di docente, sulla scorta di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, giusto prospetto riepilogativo rinvenibile alle pagg. 2 e 3 del ricorso, da intendersi qui richiamate,
per un totale di giorni di ferie non goduti pari a 124, ammontanti a euro 7.606,33
di indennità sostitutiva,
La docente agisce dunque in questa sede per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti, dovendosi escludere che ciò sia conseguenza di una scelta informata e consapevole della docente, essendo invece ciò dipeso dal contegno dei dirigenti scolastici.
Invero, la ricorrente non è mai stata adeguatamente informata dai dirigenti del diritto di poter fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. In
particolare, ella non è mai stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a godere di dette ferie, né, soprattutto, è stata mai avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del diritto alle ferie e della loro monetizzazione.
A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stato adeguatamente informato di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta;
afferma, invero, di esser stato illegittimamente collocato in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni.
3 Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Reputa infatti chi scrive di condividere e fare proprie le argomentazioni di diritti rinvenibili in autorevoli precedenti di questa Sezione di Tribunale qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“…Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8,
D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti
4 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 4
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. * 2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1,
comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è
d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). Ne deriva che, per i
5 docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità. In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co.
8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti,
derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità
sostitutiva delle ferie. Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost.,
dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4
novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice 5 delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata,
introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione,
non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed
Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). Come
opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla
6 monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav.,
20 settembre 2023, n. 2944). * 2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale,
in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e,
correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo,
tenuto a verificare, 6 prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-
zur eV contro ). Il Giudice CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è
7 segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia,
sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, Persona_1
punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità
finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo
1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro
è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
* 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18. La
Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in 7 cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
8 684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo
1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo –
se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto
9 essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, 8 della l. n. 228 del 2012
– deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16),
non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo. Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini. Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715). In secondo
10 luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che,
secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C 619/16 e C-684/16),
non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio 9 diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024,
n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
3.1. (OMISSIS) deduce che, “gli istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio -
in violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte
di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò determinava che per tutta la durata dei contratti egli era a tutti gli effetti in servizio, disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite.
11 Pertanto, si ritiene che gli debba essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute.
Sul punto si precisa, altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente” (pag. 15, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie”
(pag. 9, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite. *
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità
sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc.
civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado –
rappresentando, in positivo e 10 di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il
Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del
12 lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n.
4051)” (sent. n. 4666/2025 R.G., est. dott.ssa Colosimo).
Nel caso di specie, il ha Controparte_1
dedotto:
Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 MATURATI 23 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI:
Sospensione da CDI 1 gg – 7/12/15
Vacanze Natalizie 9 gg - 23/12/2015 a 06/01/2016
Carnevale Ambrosiano 1 gg – 12/2/16
Vacanze Pasquali 4 gg - da 24/03/2016 a 29/03/2016
Sospensione da CDI 1 gg – 3/6/2016
Risulta inoltre che a parte ricorrente siano stati liquidati importi pari a 1 giorno di ferie maturato.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 21.056,02 € lordi annui (58,48 €/die)
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MATURATI 23 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI:
13 Sospensione da CDI 1 gg – 31/10/16
Sospensione da CDI 1 gg – 9/12/16
Vacanze Natalizie 9 gg - 23/12/2016 a 06/01/2017
Carnevale Ambrosiano 1 gg – 3/3/17
Vacanze Pasquali 4 gg - da 13/04/2017 a 18/04/2017
Sospensione da CDI 1 gg – 24/4/17.
Risulta inoltre che a parte ricorrente siano stati liquidati importi pari a 8,82
giorni di ferie maturate
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 21.222,82 € lordi annui (58,95 €/die)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 MATURATI 24 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI:
Vacanze Natalizie 9 gg - 23/12/2017 a 06/01/2018
Carnevale Ambrosiano 1 gg – 16/2/18
Vacanze Pasquali 4 gg - da 29/03/2018 a 3/04/2018
Sospensione da CDI 1 gg – 30/4/2018
Risulta inoltre che parte ricorrente ha espressamente chiesto e fruito di 5 giorni di ferie in corso d'anno.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
14 Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 21.693,22 € lordi annui (60,25 €/die)
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 MATURATI 25,77 I GIORNI CP_7 CP_8 [...]
USUFRUITI: CP_9
02/11/2018 g. 1
Sospensione da CDI dal 23/12/2018 al 06/01/2019 gg. 9 – Vacanze Natale
dal 07/03/2019 al 08/03/2019 gg.
2 - Carnevale Ambrosiano
dal 18/04/2019 al 26/04/2019 gg.6 – Vacanze Pasquali
Risulta inoltre che parte ricorrente ha espressamente chiesto e fruito di 7 giorni di ferie e
3 di festività soppresse in corso d'anno.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 22.053,32 € lordi annui (61,25 €/die)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MATURATI 25 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
Parte_2
dal 23/12/2020 al 06/01/2021 gg.10 – Vacanze Natale
Dal 18/02/2021 al 19/02/2021 gg.
2 - Carnevale Ambrosiano
dal 01/04/2021 al 06/04/2021 gg. 4 – Vacanze Pasquali
Risulta inoltre che parte ricorrente ha espressamente chiesto e fruito di 8 giorni di ferie in corso d'anno.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
15 Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 22.678,52 € lordi annui (62,99 €/die)”.
Vanno quindi portati in detrazione, rispetto ai calcoli attorei, complessivi 2,82
giorni in relazione ai singoli anni scolastici indicati dal Ministero
Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente, nel caso concreto, può
tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite, giornate delle quali parte ricorrente ha preso atto, pur non provvedendo ad una effettiva rideterminazione della domanda (cfr. verbale udienza odierna).
Il convenuto deve essere condannato a pagare, in favore del ricorrente CP_1
l'indennità sostitutiva delle ferie in misura corrispondente a:
23 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (dedotto il giorno liquidato);
15,18 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (dedotti giorni 8,82 liquidati);
20 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (dedotti 5 giorni di ferie fruiti);
16 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (dedotti 7 giorni di ferie e 3 di festività
soppresse fruiti);
17 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (dedotti 7 giorni di ferie fruiti).
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co.
36, Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva delle ferie in misura corrispondente a:
23 giorni per l'anno scolastico 2015/16;
15,18 giorni per l'anno scolastico 2016/17;
20 giorni per l'anno scolastico 2017/18;
16 giorni per l'anno scolastico 2018/19;
17 giorni per l'anno scolastico 2020/21.
oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 10/07/2025
La giudice
Francesca Saioni
17
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 5473/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cartella, domicilio eletto in Lamezia
Terme, via Cristoforo Colombo n. 2,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso Controparte_2
l' , in , Via Soderini n.24, Controparte_3 CP_2 resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostituiva per le ferie maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021;
2) conseguentemente, condannare il al pagamento Controparte_1
della somma di € 7.606,33, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Andrea Cartella, che a tal fine si dichiara antistatario.
Compensi che si chiede vengano liquidati tenendo conto della maggiorazione fino al 30%
ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 in ragione della modalità telematica di redazione del presente ricorso che consente la navigazione ipertestuale”.
Si è costituita l'Amministrazione convenuta eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale, è stata discussa e decisa senza necessità di attività istruttoria.
2 Ciò posto, si afferma in ricorso che la prof.ssa è dipendente del Parte_1
quale docente di italiano, storia e geografia (c.d.c. A022) Controparte_1
nella scuola secondaria di primo grado, attualmente assunta con contratto a tempo determinato sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 1), in servizio presso l'I.C. Via
Linneo di (MIIC8F200P). CP_2
La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione
scolastica statale, in qualità di docente, sulla scorta di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, giusto prospetto riepilogativo rinvenibile alle pagg. 2 e 3 del ricorso, da intendersi qui richiamate,
per un totale di giorni di ferie non goduti pari a 124, ammontanti a euro 7.606,33
di indennità sostitutiva,
La docente agisce dunque in questa sede per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti, dovendosi escludere che ciò sia conseguenza di una scelta informata e consapevole della docente, essendo invece ciò dipeso dal contegno dei dirigenti scolastici.
Invero, la ricorrente non è mai stata adeguatamente informata dai dirigenti del diritto di poter fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. In
particolare, ella non è mai stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a godere di dette ferie, né, soprattutto, è stata mai avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del diritto alle ferie e della loro monetizzazione.
A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stato adeguatamente informato di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta;
afferma, invero, di esser stato illegittimamente collocato in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni.
3 Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Reputa infatti chi scrive di condividere e fare proprie le argomentazioni di diritti rinvenibili in autorevoli precedenti di questa Sezione di Tribunale qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“…Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8,
D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti
4 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 4
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. * 2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1,
comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è
d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). Ne deriva che, per i
5 docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità. In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co.
8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti,
derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità
sostitutiva delle ferie. Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost.,
dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4
novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice 5 delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata,
introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione,
non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed
Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). Come
opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla
6 monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav.,
20 settembre 2023, n. 2944). * 2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale,
in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e,
correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo,
tenuto a verificare, 6 prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-
zur eV contro ). Il Giudice CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è
7 segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia,
sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, Persona_1
punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità
finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo
1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro
è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
* 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18. La
Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in 7 cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
8 684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo
1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo –
se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto
9 essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, 8 della l. n. 228 del 2012
– deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16),
non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo. Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini. Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715). In secondo
10 luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che,
secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C 619/16 e C-684/16),
non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio 9 diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024,
n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
3.1. (OMISSIS) deduce che, “gli istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio -
in violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte
di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò determinava che per tutta la durata dei contratti egli era a tutti gli effetti in servizio, disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite.
11 Pertanto, si ritiene che gli debba essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute.
Sul punto si precisa, altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente” (pag. 15, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie”
(pag. 9, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite. *
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità
sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc.
civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado –
rappresentando, in positivo e 10 di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il
Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del
12 lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n.
4051)” (sent. n. 4666/2025 R.G., est. dott.ssa Colosimo).
Nel caso di specie, il ha Controparte_1
dedotto:
Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 MATURATI 23 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI:
Sospensione da CDI 1 gg – 7/12/15
Vacanze Natalizie 9 gg - 23/12/2015 a 06/01/2016
Carnevale Ambrosiano 1 gg – 12/2/16
Vacanze Pasquali 4 gg - da 24/03/2016 a 29/03/2016
Sospensione da CDI 1 gg – 3/6/2016
Risulta inoltre che a parte ricorrente siano stati liquidati importi pari a 1 giorno di ferie maturato.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 21.056,02 € lordi annui (58,48 €/die)
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MATURATI 23 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI:
13 Sospensione da CDI 1 gg – 31/10/16
Sospensione da CDI 1 gg – 9/12/16
Vacanze Natalizie 9 gg - 23/12/2016 a 06/01/2017
Carnevale Ambrosiano 1 gg – 3/3/17
Vacanze Pasquali 4 gg - da 13/04/2017 a 18/04/2017
Sospensione da CDI 1 gg – 24/4/17.
Risulta inoltre che a parte ricorrente siano stati liquidati importi pari a 8,82
giorni di ferie maturate
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 21.222,82 € lordi annui (58,95 €/die)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 MATURATI 24 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI:
Vacanze Natalizie 9 gg - 23/12/2017 a 06/01/2018
Carnevale Ambrosiano 1 gg – 16/2/18
Vacanze Pasquali 4 gg - da 29/03/2018 a 3/04/2018
Sospensione da CDI 1 gg – 30/4/2018
Risulta inoltre che parte ricorrente ha espressamente chiesto e fruito di 5 giorni di ferie in corso d'anno.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
14 Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 21.693,22 € lordi annui (60,25 €/die)
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 MATURATI 25,77 I GIORNI CP_7 CP_8 [...]
USUFRUITI: CP_9
02/11/2018 g. 1
Sospensione da CDI dal 23/12/2018 al 06/01/2019 gg. 9 – Vacanze Natale
dal 07/03/2019 al 08/03/2019 gg.
2 - Carnevale Ambrosiano
dal 18/04/2019 al 26/04/2019 gg.6 – Vacanze Pasquali
Risulta inoltre che parte ricorrente ha espressamente chiesto e fruito di 7 giorni di ferie e
3 di festività soppresse in corso d'anno.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 22.053,32 € lordi annui (61,25 €/die)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 MATURATI 25 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
Parte_2
dal 23/12/2020 al 06/01/2021 gg.10 – Vacanze Natale
Dal 18/02/2021 al 19/02/2021 gg.
2 - Carnevale Ambrosiano
dal 01/04/2021 al 06/04/2021 gg. 4 – Vacanze Pasquali
Risulta inoltre che parte ricorrente ha espressamente chiesto e fruito di 8 giorni di ferie in corso d'anno.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
15 Si evidenzia, in ogni caso, che la retribuzione tabellare lorda indicata da parte ricorrente risulta scorretta, posto che la stessa per l'a. s. di riferimento ammonta a 22.678,52 € lordi annui (62,99 €/die)”.
Vanno quindi portati in detrazione, rispetto ai calcoli attorei, complessivi 2,82
giorni in relazione ai singoli anni scolastici indicati dal Ministero
Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente, nel caso concreto, può
tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite, giornate delle quali parte ricorrente ha preso atto, pur non provvedendo ad una effettiva rideterminazione della domanda (cfr. verbale udienza odierna).
Il convenuto deve essere condannato a pagare, in favore del ricorrente CP_1
l'indennità sostitutiva delle ferie in misura corrispondente a:
23 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (dedotto il giorno liquidato);
15,18 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (dedotti giorni 8,82 liquidati);
20 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (dedotti 5 giorni di ferie fruiti);
16 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (dedotti 7 giorni di ferie e 3 di festività
soppresse fruiti);
17 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (dedotti 7 giorni di ferie fruiti).
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co.
36, Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva delle ferie in misura corrispondente a:
23 giorni per l'anno scolastico 2015/16;
15,18 giorni per l'anno scolastico 2016/17;
20 giorni per l'anno scolastico 2017/18;
16 giorni per l'anno scolastico 2018/19;
17 giorni per l'anno scolastico 2020/21.
oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 10/07/2025
La giudice
Francesca Saioni
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