CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NE TO MO Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1486/2022 R.G promossa da
(cf: ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Carmela
IA ZA, presso il cui studio in Motta Sant'Anastasia (CT) è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: , in persona del legale rappr. pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Mario Renato Guido
PI e MA IA NE, presso i cui uffici in Catania sono elettivamente domiciliati;
appellata
All'udienza collegiale del 16.5.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1941/2022, pubblicata il 2.5.2022, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da contro diretta ad Parte_1 Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, per non aver potuto partecipare alla prova pratica del 19.12.2016, relativa alla selezione per l'assunzione, da parte del
Comune di Portogruaro, di due operai specializzati, a causa del ritardo nella consegna della raccomandata, avente come mittente il Comune di Portogruaro, spedita in data
9.12.2016 e consegnata al destinatario solo in data 27.1.2017, ossia oltre la data utile per presentarsi e partecipare alla prova (19.12.2016), danno da valutarsi nella misura ritenuta congrua, alla luce delle retribuzioni della posizione economica B1 messa a concorso (€ 1.437,06 mensili) e dell'ammontare degli assegni familiari (€ 458,00) e.
Secondo il tribunale, l'attore non aveva dimostrato l'effettiva sussistenza, quale conseguenza della condotta illecita di , della dedotta perdita di chance - CP_1
intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, nella specie l'assunzione, e dunque non come mera aspettativa di fatto, ma entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - in quanto, essendo egli settimo in graduatoria, in una selezione che non avrebbe comportato alcuna valutazione comparativa, le chance di essere assunto erano presumibilmente pari a zero;
solo nel caso di mancata partecipazione, o comunque di inidoneità di almeno cinque dei sei partecipanti meglio collocati in graduatoria, sarebbe stata seria ed apprezzabile la possibilità dell'attore di superare la prova pratica ed essere assunto, ma nel caso concreto mancava qualsiasi prova al riguardo, pur trattandosi di circostanze agevolmente dimostrabili.
Avverso la sentenza proponeva appello l'attore, con atto notificato il 31.10.2022, cui resisteva l'appellata. Maturati i termini per conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante lamenta l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione del tribunale.
2 In sintesi, deduce di aver fornito la prova del danno risarcibile, quale conseguenza della condotta illecita della convenuta, dimostrando di aver perduto la chance di partecipare alla prova pratica del 19.12.2016. La mancata partecipazione alla prova pratica è un dato di fatto che, da solo, e senza ulteriori prove, rappresenta un danno per l'attore. La partecipazione alla prova avrebbe garantito al la chance di Pt_1
ottenere il posto di lavoro. La chance gli è stata inevitabilmente negata, a causa della condotta illecita di . Dunque, il danno è in re ipsa. Il risarcimento da CP_1
perdita di chance non riguarda infatti la certezza del risultato auspicato, ma la perdita di possibilità di conseguirlo. In ogni caso, non può pretendersi dall'attore di assolvere ad un così stringente onere della prova, che avrebbe richiesto troppo tempo.
2.) Il motivo è infondato.
Per come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte in caso sovrapponibile a quello in esame (Cass. n. 2261 del 2022), vero è che la chance non è mera aspettativa di fatto, ma una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè emancipata dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità di conseguire il risultato utile, la quale, ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto al risarcimento del danno;
ed è pure vero che l'oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo (Cass.
26/6/2020, n. 12906; Cass. n. 9/3/2018, n. 5641); e tuttavia deve qui ribadirsi che tale perdita della possibilità di ottenere un risultato sperato, per essere risarcibile, deve essere “seria e consistente”; requisito, questo, che assurge a elemento costitutivo della fattispecie.
Onde la necessità - postulata dalla pronuncia n.2261/22 cit. della Cassazione - di richiedere, da parte del danneggiato, la prova che, se avesse partecipato al concorso, come era “più probabile che non” che avrebbe fatto, ove avesse ricevuto la raccomandata per tempo, avrebbe avuto una seria e concreta possibilità di essere selezionato, non bastando una ipotetica possibilità di conseguire il posto messo a concorso.
3 Vero è infatti che - secondo la pronunzia summenzionata - la giurisprudenza di legittimità ha messo al bando ogni automatismo risarcitorio, pretendendo che il giudice di merito valuti il comportamento illecito del danneggiante e quindi accerti, non solo la relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno, cioè la perdita definitiva della possibilità di conseguire il risultato, ma anche la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato atteso sul piano dell'evento di danno.
Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto come, nel caso in esame, sia mancata del tutto la prova (si ribadisce, agevole, in relazione alle circostanze concrete) della dedotta perdita di chance, intesa come concreta ed effettiva (ossia “seria e consistente”) occasione favorevole di conseguire il risultato utile (l'assunzione), dal momento che solo “nel caso di mancata partecipazione, o comunque di inidoneità di almeno cinque dei sei partecipanti meglio collocati in graduatoria, sarebbe stata seria ed apprezzabile la possibilità dell'attore di superare la prova pratica ed essere assunto”.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicate le vigenti tabelle, in relazione al valore indeterminato, bassa complessità, tariffa minima della controversia (così come già ritenuto dalla sentenza appellata ai fini della liquidazione delle spese di primo grado), e all'attività espletata (esclusa la voce istruttoria/trattazione: cfr. Cass. n. 10206 del 16/4/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso alla controparte della spese del presente grado, che liquida in €.3.473,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da
4 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao NE TO MO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NE TO MO Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1486/2022 R.G promossa da
(cf: ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Carmela
IA ZA, presso il cui studio in Motta Sant'Anastasia (CT) è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: , in persona del legale rappr. pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Mario Renato Guido
PI e MA IA NE, presso i cui uffici in Catania sono elettivamente domiciliati;
appellata
All'udienza collegiale del 16.5.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1941/2022, pubblicata il 2.5.2022, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da contro diretta ad Parte_1 Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, per non aver potuto partecipare alla prova pratica del 19.12.2016, relativa alla selezione per l'assunzione, da parte del
Comune di Portogruaro, di due operai specializzati, a causa del ritardo nella consegna della raccomandata, avente come mittente il Comune di Portogruaro, spedita in data
9.12.2016 e consegnata al destinatario solo in data 27.1.2017, ossia oltre la data utile per presentarsi e partecipare alla prova (19.12.2016), danno da valutarsi nella misura ritenuta congrua, alla luce delle retribuzioni della posizione economica B1 messa a concorso (€ 1.437,06 mensili) e dell'ammontare degli assegni familiari (€ 458,00) e.
Secondo il tribunale, l'attore non aveva dimostrato l'effettiva sussistenza, quale conseguenza della condotta illecita di , della dedotta perdita di chance - CP_1
intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, nella specie l'assunzione, e dunque non come mera aspettativa di fatto, ma entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - in quanto, essendo egli settimo in graduatoria, in una selezione che non avrebbe comportato alcuna valutazione comparativa, le chance di essere assunto erano presumibilmente pari a zero;
solo nel caso di mancata partecipazione, o comunque di inidoneità di almeno cinque dei sei partecipanti meglio collocati in graduatoria, sarebbe stata seria ed apprezzabile la possibilità dell'attore di superare la prova pratica ed essere assunto, ma nel caso concreto mancava qualsiasi prova al riguardo, pur trattandosi di circostanze agevolmente dimostrabili.
Avverso la sentenza proponeva appello l'attore, con atto notificato il 31.10.2022, cui resisteva l'appellata. Maturati i termini per conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante lamenta l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione del tribunale.
2 In sintesi, deduce di aver fornito la prova del danno risarcibile, quale conseguenza della condotta illecita della convenuta, dimostrando di aver perduto la chance di partecipare alla prova pratica del 19.12.2016. La mancata partecipazione alla prova pratica è un dato di fatto che, da solo, e senza ulteriori prove, rappresenta un danno per l'attore. La partecipazione alla prova avrebbe garantito al la chance di Pt_1
ottenere il posto di lavoro. La chance gli è stata inevitabilmente negata, a causa della condotta illecita di . Dunque, il danno è in re ipsa. Il risarcimento da CP_1
perdita di chance non riguarda infatti la certezza del risultato auspicato, ma la perdita di possibilità di conseguirlo. In ogni caso, non può pretendersi dall'attore di assolvere ad un così stringente onere della prova, che avrebbe richiesto troppo tempo.
2.) Il motivo è infondato.
Per come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte in caso sovrapponibile a quello in esame (Cass. n. 2261 del 2022), vero è che la chance non è mera aspettativa di fatto, ma una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè emancipata dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità di conseguire il risultato utile, la quale, ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto al risarcimento del danno;
ed è pure vero che l'oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo (Cass.
26/6/2020, n. 12906; Cass. n. 9/3/2018, n. 5641); e tuttavia deve qui ribadirsi che tale perdita della possibilità di ottenere un risultato sperato, per essere risarcibile, deve essere “seria e consistente”; requisito, questo, che assurge a elemento costitutivo della fattispecie.
Onde la necessità - postulata dalla pronuncia n.2261/22 cit. della Cassazione - di richiedere, da parte del danneggiato, la prova che, se avesse partecipato al concorso, come era “più probabile che non” che avrebbe fatto, ove avesse ricevuto la raccomandata per tempo, avrebbe avuto una seria e concreta possibilità di essere selezionato, non bastando una ipotetica possibilità di conseguire il posto messo a concorso.
3 Vero è infatti che - secondo la pronunzia summenzionata - la giurisprudenza di legittimità ha messo al bando ogni automatismo risarcitorio, pretendendo che il giudice di merito valuti il comportamento illecito del danneggiante e quindi accerti, non solo la relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno, cioè la perdita definitiva della possibilità di conseguire il risultato, ma anche la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato atteso sul piano dell'evento di danno.
Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto come, nel caso in esame, sia mancata del tutto la prova (si ribadisce, agevole, in relazione alle circostanze concrete) della dedotta perdita di chance, intesa come concreta ed effettiva (ossia “seria e consistente”) occasione favorevole di conseguire il risultato utile (l'assunzione), dal momento che solo “nel caso di mancata partecipazione, o comunque di inidoneità di almeno cinque dei sei partecipanti meglio collocati in graduatoria, sarebbe stata seria ed apprezzabile la possibilità dell'attore di superare la prova pratica ed essere assunto”.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicate le vigenti tabelle, in relazione al valore indeterminato, bassa complessità, tariffa minima della controversia (così come già ritenuto dalla sentenza appellata ai fini della liquidazione delle spese di primo grado), e all'attività espletata (esclusa la voce istruttoria/trattazione: cfr. Cass. n. 10206 del 16/4/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso alla controparte della spese del presente grado, che liquida in €.3.473,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da
4 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao NE TO MO
5