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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n.1246/2024 promossa da:
(C.F. ) residente a [...] C.F._1
Rossa n. 3/3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Cantelli
– ricorrente – contro
corrente in Montecchio Emilia (RE), Via Galileo Galilei n. 29, C.F. e CP_1
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giada Battaglia
[...] CodiceFiscale_2
ed Enrico Orlati
– resistente–
in punto a: pagamento patto di non concorrrenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data 18/12/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio la società in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere CP_1
le seguenti conclusioni:
“…nel merito ed in via principale:
a) Accertare e dichiarare il grave inadempimento agli obblighi datoriali derivanti dal patto di non concorrenza stipulato il 03.07.2023 da parte di (C.F. e P.IVA Controparte_1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Montecchio Emilia (RE), Via Galileo Galilei n. 29 - e per l'effetto dichiarare la risoluzione del medesimo patto ad ogni effetto di legge nonché ai sensi dell'art 1453 c.c.;
b) conseguentemente condannare la società (C.F. e P.IVA ) al Controparte_1 P.IVA_1
pagamento in favore di (C.F. ) degli importi stabiliti nel Parte_1 C.F._1 patto di non concorrenza, ad oggi pari ad €. 48.000,00 lordi, oltre ad € 31.999,98 (€.
5.333,33x6 mesi) per gli arretrati dovuti in forza del ridetto patto maturati dal mese di gennaio
a giugno 2024, oltre gli ulteriori corrispettivi maturandi fino alla data di dichiarata risoluzione del patto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 22.11.2024 fino al saldo reale”;
c) condannare altresì (C.F. e P.IVA ) al risarcimento dei danni Controparte_1 P.IVA_1 subiti da (C.F. ) a seguito dell'inadempimento per la Parte_1 C.F._1
perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;
d) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.”.
Il ricorrente esponeva di essere stata assunto in data 03.07.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la società con sede in Montecchio Controparte_1
Emilia (RE), via G. Galilei n. 29 (doc.1 contratto di lavoro), ricoprendo la mansione di Business
Development Director all'interno del Gruppo EMS con la qualifica di dirigente.
L'articolo 15) del suddetto contratto – rubricato “Patto di Non Concorrenza” prevedeva espressamente al punto n.2): “Il Dirigente si impegna a:
(a) non svolgere, in qualunque forma, direttamente (incluso quale lavoratore autonomo, amministratore e/o socio di società di persone) o indirettamente (incluso quale lavoratore subordinato, amministratore, direttore generale e/o socio di società di capitali), in via individuale e/o congiuntamente ad altri soggetti, anche attraverso società controllate e/o soggetti interposti, Attività in Concorrenza nel Territorio;
(b) non assumere o detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciarie e/o persone interposte, partecipazioni in enti, società, associazioni e/o organizzazioni (…) che svolgano, nel Territorio, Attività in Concorrenza;
(c) non prestare collaborazione o mettere, in qualsiasi altro modo e a qualsiasi altro titolo, le proprie conoscenze a disposizione, a tempo pieno o parziale, di qualsiasi ente società, associazioni e/o organizzazioni che svolga Attività in Concorrenza nel Territorio;
Pag. 2 di 8 (…)
15.3 Gli Obblighi di Non Concorrenza:
(a) troveranno applicazione per un periodo pari a 3 (tre) anni dalla cessazione del rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui tale cessazione del rapporto di lavoro origini da:
(i) recesso dal rapporto di lavoro da parte della Società per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
(ii) recesso del rapporto di lavoro da parte del Dirigente senza giusta ex art 2119 c.c.;
(iii)scadenza naturale del contratto (…).
15.4 Quale corrispettivo per gli Obblighi di Non Concorrenza, la Società corrisponderà al
Dirigente un importo lordo pari al 50% di tanti dodicesimi della retribuzione fissa di cui al precedente punto 8.1 spettante al Dirigente alla data di cessazione quanti sono i mesi di durata del presente patto di non concorrenza. Tale corrispettivo verrà versato al Dirigente, a condizione che tutti gli obblighi del presente articolo (…) 15 siano pienamente rispettati, in rate mensili posticipate di pari importo, a partire dalla fine del primo mese successivo alla data di cessazione”.
Il patto prevedeva una clausola penale in forza della quale il dott. in caso di Pt_1 inadempimento anche parziale ai propri obblighi, era tenuto al versamento di €.500.000,00 in favore di nonché a restituire gli importi percepiti (cfr doc.
1 -art 15.5). Controparte_1
Alla luce degli accordi sottoscritti per il patto di non concorrenza, l'importo lordo da corrispondere mensilmente al dirigente era pari ad €. 8.000,00 (euro ottomila/00).
Il rapporto di lavoro con la società si è risolto per la naturale scadenza del Controparte_1
contratto in data 31.12.2023, e tuttavia, in tesi attrice, ometteva di Controparte_1
corrispondere il trattamento di fine rapporto mentre corrispondeva parzialmente gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza all'odierno ricorrente fino al mese di giugno 2024, versando la minor somma lorda di euro 2.666,67/mese anziché €
8.000,00/mese.
In ricorso si evidenzia come l'inadempimento del datore di lavoro è doppiamente pregiudizievole per il dott. il quale, non solo non ha percepito il TFR ma non ha Pt_1
percepito neppure il compenso per il patto di non concorrenza e, in forza di detto patto, si trova anche nella impossibilità di svolgere ogni altra attività lavorativa anche come consulente.
Da qui il presente ricorso.
La società in data 05.02.2025 si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_1
Pag. 3 di 8 - in via principale il rigetto delle domande del ricorrente;
Contr
- in via di subordine - nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di condannare al pagamento delle residue somme a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza- limitare l'importo dovuto alle mensilità da gennaio a giugno 2024 parzialmente corrisposte;
- in via di ulteriormente subordinata, sempre in caso di condanna della società al pagamento delle residue somme a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, limitare l'importo dovuto secondo giustizia.
Esperito senz'esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata 17.03.2025 questo
Tribunale statuiva che “la causa non necessita di attività istruttoria e può essere decisa sulla base dell'applicazione di principi di diritto ovvero degli elementi documentali offerti dalle parti” e, accogliendo l'istanza del ricorrente, disponeva ex art 423 II comma c.p.c. il pagamento Contr immediato a carico di in favore del dipendente della somma di €.79.999,98 CP_1 fissando l'udienza del 7 maggio 2025 per la discussione e decisione della causa, data in cui, previo deposito di note scritte autorizzate, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto.
È palese la violazione del diritto al lavoro di causata dall'inadempimento di Pt_1 CP_1
: ne consegue il diritto del ricorrente a chiedere la risoluzione del patto di non concorrenza
[...] ai sensi dell'art 1453 c.c. – stante il grave inadempimento posto in essere dalla società ex datrice di lavoro – nonché ad ottenere la corresponsione degli importi pattuiti fino alla data di intervenuta risoluzione del patto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 22.11.2024 fino al saldo.
A fronte del dato documentale inequivoco rappresentato dal contratto di lavoro, e dei pagamenti
(seppur parziali) ricevuti a titolo di corrispettivo del patto stesso (pagamenti che ne certificano la validità anche in corso di rapporto), la società convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'intervenuto pagamento delle somme residue a credito, ovvero documentazione formale dalla quale dedurre lo scioglimento del patto.
Nulla di tutto ciò è stato allegato e/o tanto meno dimostrato.
Ne consegue che non vi è stato solo un mero ritardo nel pagamento dei corrispettivi pattuiti, ma
è stato accertato il ridotto pagamento del dovuto fino al mese di giugno 2024 e poi il mancato pagamento integrale del compenso a far tempo dal mese di luglio 2024 che, evidentemente, ha
Pag. 4 di 8 gravemente penalizzato il dott. – trattandosi di somme di denaro corrisposte per Pt_1
sopperire al sacrificio imposto al lavoratore di astenersi da altra attività lavorativa - tali da incidere evidentemente sull'economia complessiva del rapporto tra le parti.
Il mancato pagamento del corrispettivo, nel contesto di insolvenza del datore di lavoro che è stato illustrato in atti, integra grave inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del patto stante il chiaro disposto dell'art. 2125 c.c., che impone, quale elemento di validità del patto di non concorrenza post-contrattuale, l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore di lavoro. Ragione per cui il mancato pagamento del corrispettivo, da valutarsi nella sua interezza essendo il datore di lavoro decaduto dal termine ex art. 1186 cod. civ., non può che integrare quel “grave inadempimento” che di per sé determina la risoluzione del contratto di non concorrenza.
Contr ha eccepito che lo stato di crisi finanziaria in cui versa giustifica il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto e degli importi pattuiti nel patto di non concorrenza, in quanto si tratterebbe di circostanze straordinarie e non imputabili alla stessa.
In realtà (come afferma poi -in contraddizione con sé stessa- la stessa società convenuta, quando sostiene che il dipendente era a perfettamente a conoscenza all'epoca dell'assunzione Contr del luglio 2023 dello stato di crisi dell'impresa) versava da tempo in un progressivo stato di crisi aziendale, che imponeva sia la prudenza nelle future assunzioni (cosa che non è avvenuta, assumendo lo stesso come dirigente), sia un immediato e tempestivo piano di Pt_1
risanamento.
In ogni caso, la grave crisi economica e finanziaria in cui versava imputet sibi, e non può essere considerata evento esterno non imputabile alla mala gestio aziendale.
Nemmeno è fondato ritenere che l'accoglimento delle domande formulate dal – Pt_1
creditore privilegiato - comporterebbero una lesione della par condicio creditorum, pregiudicando altresì il buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi.
La pendenza avanti al Tribunale fallimentare del procedimento unitario n. 179/2024 per la composizione della crisi d'impresa e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è disciplinato dall'art. 64 bis CCII che sancisce espressamente: “i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art 2751 bis n.1 del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro 30 giorni dall'omologazione”.
Dunque, non solo la norma citata riconosce ai lavoratori il diritto a ricevere il pagamento
Pag. 5 di 8 integrale delle somme vantate e, pertanto, non può esservi alcuna violazione della par condicio creditorum stante la natura di credito di lavoro dell'ex dipendente ma altresì esclude i Pt_1 crediti dei lavoratori dall'efficacia delle misure protettive del patrimonio del debitore insolvente legittimando anche l'avvio e prosecuzione di azioni esecutive.
Infine, priva di ogni supporto probatorio è l'affermazione di la quale il patto di CP_3
non concorrenza è ampiamente superato e risolto per espresso accordo tra le parti, intervenuto nel mese di luglio 2024 a seguito dell'incontro avuto tra il dott. , il dott. Parte_1 [...]
(A.D.) ed il dott. (C.U.R.O.) di CP_2 CP_4 Controparte_1
Se tale circostanza fosse vera, il dott. sarebbe in possesso dell'atto di risoluzione o la Pt_1
stessa lo avrebbe depositato in giudizio, dovendo la risoluzione del patto di non CP_1
concorrenza essere stipulata per iscritto a pena di nullità ed in difetto di ciò, il patto continua ad essere valido e vincolante per le parti ed a produrre i suoi effetti.
La forma scritta è un requisito essenziale e la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'assenza di tale formalità comporta la nullità del patto. Di conseguenza, anche la risoluzione di un patto di non concorrenza, se non formalizzata per iscritto, è considerata inefficace o nulla, poiché si tratta di una modifica o estinzione di un accordo che richiede la stessa forma dell'atto originario.
Per tutti i motivi suesposti, sono pienamente accoglibili le domande di declaratoria di risoluzione del patto di non concorrenza e di condanna di al pagamento dei Controparte_1
corrispettivi dovuti e maturati fino alla data di risoluzione del patto all'ex dipendente, ed in particolare il pagamento del corrispettivo dovuto da (€.8000,00/mese lordi) Controparte_1
dal mese di gennaio 2024 fino alla data di pronuncia della pronuncia giudiziale di risoluzione del patto di non concorrenza, da cui detrarsi gli acconti corrisposti fino al mese di giugno 2024 pari a complessivi €.16.000,02 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Non è invece accolta la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente, che chiede il risarcimento del danno subito per la perdita di chance.
Non solo il lavoratore non si è tempestivamente attivato -vista la assoluta irrecuperabilità della situazione finanziaria dell'azienda- per chiedere di essere liberato dal patto e poter dunque conseguire ulteriori occupazioni nel settore;
ma nemmeno ha fornito prova che vi siano state
Pag. 6 di 8 concrete proposte di lavoro che ha rifiutato in quanto vincolato dal patto, o ve ne sarebbero potute essere a fronte di ricerche di mercato o altri elementi che potessero far ritenere possibile
(se non probabile) una futura occupazione.
La mancanza di ogni allegazione e conseguente prova in ordine al danno subito ne escludono in radice un possibile risarcimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del datore di lavoro a fronte della pressochè totale soccombenza dello stesso e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (fino a 260mila euro), dei valori medi e dell'assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
In accoglimento del ricorso,
1. Accerta e dichiara il grave inadempimento agli obblighi datoriali derivanti dal patto di non concorrenza stipulato il 03.07.2023 da parte di e Controparte_1 per l'effetto dichiara la risoluzione del medesimo patto ad ogni effetto di legge nonché ai sensi dell'art 1453 c.c.;
2. conseguentemente condanna la società al pagamento in favore Controparte_1
di degli importi stabiliti nel patto di non concorrenza, ad oggi pari ad Parte_1
€. 48.000,00 lordi, oltre ad € 31.999,98 (€. 5.333,33x6 mesi) per gli arretrati dovuti in forza del ridetto patto maturati dal mese di gennaio a giugno 2024, oltre gli ulteriori corrispettivi maturandi fino alla data di dichiarata risoluzione del patto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 22.11.2024 fino al saldo reale;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance;
4. condanna a risarcire integralmente a parte ricorrente le spese Controparte_1 del presente giudizio, somma che quantifica in € 10.717,00 per compensi oltre ad accessori di legge e CU.
Reggio Emilia, li 07/05/2025
IL G.L.
Pag. 7 di 8 Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8