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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/07/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1451/2024 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] Vagliè n. 6, elettivamente domiciliato in Settimo Torinese, via Roosevelt n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Silvia Carrirolo (Cf. ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti Parte Ricorrente Contro Controparte_1 (Cf. , nata a [...] il [...] e residente in Volpiano C.F._3 (TO ttivamente domiciliata in Volpiano (TO), Via G. Raimondo n. 19, presso lo studio e la persona dell'Avv. Alice Muraca (Cf. ) del Foro di C.F._4 Ivrea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 26.6.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI A seguito dell'udienza del 24/01/2025 le Parti, concluse positivamente le trattative, hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio e pertanto hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribuna adito: Nel merito:
- Disporre la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio;
Parte_2
- Disporre l'obbligo del Sig. ancora per n. 12 mensilità dopo la data di pubblicazione della sentenza, al Parte_1 versamento dell'importo di € 200,00 mensili in favore del figlio a titolo di mantenimento, Parte_3 somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere direttamente al figlio su conto corrente a lui intestato, entro e non oltra il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa in materia di separazione e divorzio del Tribunale di Ivrea;
- Disporre che il sig. sia tenuto a versare alla sig.ra un assegno divorzile una tantum di Parte_1 CP_1 importo pari a € 15.000,00. Le parti concordano che l'ex marito corrisponderà l'importo in n. 3 rate, di cui la prima di € 5.000,00 entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza, ulteriori € 5.000,00 entro il 31/12/2025 ed il saldo di € 5.000,00 entro il 31/12/2026.
- In seguito ai suddetti adempimenti entrambe le Parti danno atto di più nulla a pretendere una dall'altra.
- Compensare integralmente le spese di lite”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 05/06/2025
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. Invero e sono divorziati con Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Ivrea n. 685/2018 pubblicata il 13/07/2018, passata in giudicato in data 19/10/2018. Dalla convivenza matrimoniale sono nati i figli (4/2/2000) ed Pt_3 Pt_2 (22/7/2004). Ha dunque agito parte ricorrente invocando la modifica delle condizioni divorzili per quel che riguarda il contributo di mantenimento. Si è costituita Parte ricorrente. Durante l'udienza del 24/01/2025, le Parti davano atto di trattative fra le stesse, chiedendo congiuntamente un rinvio dell'udienza che il Giudice ha concesso in modalità art. 127 ter cpc per tentare la complessiva conciliazione della lite, disponendo note scritte in PCT con la precisazione delle conclusioni congiunte conformi con richiesta di rinuncia ai termini, ovvero le note difensive per la mera prosecuzione del processo. Le Parti sono infine giunte ad un accordo ed hanno depositato conclusioni congiunte. Ad avviso del Collegio, valutata equa la dazione divorzile una tantum come indicata dalle parti, possono per l'effetto accogliersi, anche su conforme richiesta del PM, e conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea provvedendo in conformità al raggiunto accordo delle Parti ed anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n. 685/2018 pubblicata il 13/07/2018 in causa RG 4241/2017 Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, prende atto degli accordi intervenuti tra e Parte_1 Controparte_1 sopra riportati, e dispone in conformità. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 26.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1451/2024 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] Vagliè n. 6, elettivamente domiciliato in Settimo Torinese, via Roosevelt n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Silvia Carrirolo (Cf. ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti Parte Ricorrente Contro Controparte_1 (Cf. , nata a [...] il [...] e residente in Volpiano C.F._3 (TO ttivamente domiciliata in Volpiano (TO), Via G. Raimondo n. 19, presso lo studio e la persona dell'Avv. Alice Muraca (Cf. ) del Foro di C.F._4 Ivrea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 26.6.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI A seguito dell'udienza del 24/01/2025 le Parti, concluse positivamente le trattative, hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio e pertanto hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribuna adito: Nel merito:
- Disporre la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio;
Parte_2
- Disporre l'obbligo del Sig. ancora per n. 12 mensilità dopo la data di pubblicazione della sentenza, al Parte_1 versamento dell'importo di € 200,00 mensili in favore del figlio a titolo di mantenimento, Parte_3 somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere direttamente al figlio su conto corrente a lui intestato, entro e non oltra il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa in materia di separazione e divorzio del Tribunale di Ivrea;
- Disporre che il sig. sia tenuto a versare alla sig.ra un assegno divorzile una tantum di Parte_1 CP_1 importo pari a € 15.000,00. Le parti concordano che l'ex marito corrisponderà l'importo in n. 3 rate, di cui la prima di € 5.000,00 entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza, ulteriori € 5.000,00 entro il 31/12/2025 ed il saldo di € 5.000,00 entro il 31/12/2026.
- In seguito ai suddetti adempimenti entrambe le Parti danno atto di più nulla a pretendere una dall'altra.
- Compensare integralmente le spese di lite”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 05/06/2025
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. Invero e sono divorziati con Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Ivrea n. 685/2018 pubblicata il 13/07/2018, passata in giudicato in data 19/10/2018. Dalla convivenza matrimoniale sono nati i figli (4/2/2000) ed Pt_3 Pt_2 (22/7/2004). Ha dunque agito parte ricorrente invocando la modifica delle condizioni divorzili per quel che riguarda il contributo di mantenimento. Si è costituita Parte ricorrente. Durante l'udienza del 24/01/2025, le Parti davano atto di trattative fra le stesse, chiedendo congiuntamente un rinvio dell'udienza che il Giudice ha concesso in modalità art. 127 ter cpc per tentare la complessiva conciliazione della lite, disponendo note scritte in PCT con la precisazione delle conclusioni congiunte conformi con richiesta di rinuncia ai termini, ovvero le note difensive per la mera prosecuzione del processo. Le Parti sono infine giunte ad un accordo ed hanno depositato conclusioni congiunte. Ad avviso del Collegio, valutata equa la dazione divorzile una tantum come indicata dalle parti, possono per l'effetto accogliersi, anche su conforme richiesta del PM, e conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea provvedendo in conformità al raggiunto accordo delle Parti ed anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n. 685/2018 pubblicata il 13/07/2018 in causa RG 4241/2017 Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, prende atto degli accordi intervenuti tra e Parte_1 Controparte_1 sopra riportati, e dispone in conformità. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 26.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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