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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 107/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
TO LL Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
AN ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. MAMBELLI MASSIMO e P.IVA_1
dall'avv. con domicilio eletto in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121
FORLI' appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. GIAMETTA SIRIO e dall'avv. con domicilio eletto in VIA C. PEZZULLO N. 65
[...] [...]
Controparte_2
mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, rappresentata e difesa dall'avv.
AR PE (c.f. – p.e.c. C.F._1
) con domicilio eletto presso il suo Email_1
studio (Studio Legale de Vergottini) in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44,
appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 938/2024 pubblicata dal Tribunale di
Forlì in data 02/12/2024 a definizione del giudizio n. 328/2024 R.G., espletati gli incombenti di rito e di legge anche ai fini dell'inibitoria e della sua trattazione: in via preliminare: sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: accertare, per le causali addotte o per quei diversi e ulteriori motivi o titoli che Codesta Ecc.ma Corte riterrà, la nullità e/o inefficacia della cartella esattoriale n. 04520230012699563000 e della relativa iscrizione a ruolo nonché per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della creditrice di Parte_2
procedere alla riscossione coattiva per il tramite di Controparte_3
2/8
[...] in difetto di un titolo fornito di efficacia esecutiva;
Con vittoria CP_1
di spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata : “chiede che l'Ill.ma Corte di Controparte_1
Appello di Bologna adito a) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione sollevata da controparte in quanto non sussistono i requisiti di
Legge; b) Rigettare l'appello proposto da controparte siccome inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al ricorso;
c) Per l'effetto confermare la sentenza n 938/2024, pubblicata in data 02.12.2024, in relazione al Giudizio recante RG.
328/2024 d) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte tenere indenne la
l' da qualsiasi condanna e) condannare, Controparte_1
in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 12,50 % rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_4
adita, previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dall'odierno appellante in primo grado in quanto inammissibili, oltre che infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/8 1.- Con atto di citazione notificato in data 6.02.2024 la società
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Controparte_1
per l'impugnazione della cartella di pagamento n.
[...]
04520230012699563000, notificata in data 22.01.2024, recante l'intimazione di pagamento dell'importo di euro 16.752,97 a titolo di recupero di un credito ex L. 662/1996. Con l'opposizione si eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo e la conseguente assenza del diritto del creditore di procedere in executivis.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la fondatezza dell'avversa opposizione;
l' eccepiva anche il difetto Controparte_5
di legittimazione.
Il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
per i seguenti motivi.
[...]
Con il primo motivo deduce la natura privatistica del rapporto tra e la società beneficiaria, con conseguente mancanza Parte_2
nel caso di specie di un valido titolo esecutivo essendo in presenza di un procedimento di riscossione a mezzo ruolo senza la preventiva formazione di un titolo esecutivo giudiziale .
Con il secondo motivo impugna la ritenuta natura privilegiata del credito.
3.- Si sono costituiti in giudizio l Controparte_6 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione per Controparte_7
sua infondatezza alla luce della giurisprudenza consolidata in materia, ribadendo la correttezza del ragionamento del primo giudice.
4.- L'appello va rigettato.
pag. 4/8 Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, per il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex L
662/1996, che ha soddisfatto il finanziatore surrogandosi ad esso, nasce un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dall'originario finanziamento, ma volto alla riacquisizione di risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso risulta applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, anche se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che detta disposizione non è di interpretazione autentica o innovativa, ma soltanto confermativa del regime già vigente.
Il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, e si estende al credito del gestore del
Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore.
“L'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del
1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della "causa" del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura
pag. 5/8 pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996.
D'altronde, le norme dettate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto D.Lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art.
9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di può avvenire nelle CP_8
forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale”. (Cassazione civile
30/06/2025 n.17652 Cass. 16/01/2023, n. 1005; Cass. 10/04/2024, n.
9657; Cass. 12/12/2024, n. 32148).
Per tutti tali motivi l'appello va integralmente rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado in favore delle controparti come in dispositivo secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore dell dichiaratosi antistatario. Controparte_9
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
pag. 6/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 [...]
costituiti, avverso la Parte_2
sentenza del Tribunale di Forlì n. 938/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado in favore delle controparti che liquida in € 6.946,00 per compensi in favore di ognuna, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore di Controparte_10
dichiaratosi antistatario.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 21.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN ON TO LL
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 107/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
TO LL Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
AN ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. MAMBELLI MASSIMO e P.IVA_1
dall'avv. con domicilio eletto in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121
FORLI' appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. GIAMETTA SIRIO e dall'avv. con domicilio eletto in VIA C. PEZZULLO N. 65
[...] [...]
Controparte_2
mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, rappresentata e difesa dall'avv.
AR PE (c.f. – p.e.c. C.F._1
) con domicilio eletto presso il suo Email_1
studio (Studio Legale de Vergottini) in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44,
appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 938/2024 pubblicata dal Tribunale di
Forlì in data 02/12/2024 a definizione del giudizio n. 328/2024 R.G., espletati gli incombenti di rito e di legge anche ai fini dell'inibitoria e della sua trattazione: in via preliminare: sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: accertare, per le causali addotte o per quei diversi e ulteriori motivi o titoli che Codesta Ecc.ma Corte riterrà, la nullità e/o inefficacia della cartella esattoriale n. 04520230012699563000 e della relativa iscrizione a ruolo nonché per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della creditrice di Parte_2
procedere alla riscossione coattiva per il tramite di Controparte_3
2/8
[...] in difetto di un titolo fornito di efficacia esecutiva;
Con vittoria CP_1
di spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata : “chiede che l'Ill.ma Corte di Controparte_1
Appello di Bologna adito a) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione sollevata da controparte in quanto non sussistono i requisiti di
Legge; b) Rigettare l'appello proposto da controparte siccome inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al ricorso;
c) Per l'effetto confermare la sentenza n 938/2024, pubblicata in data 02.12.2024, in relazione al Giudizio recante RG.
328/2024 d) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte tenere indenne la
l' da qualsiasi condanna e) condannare, Controparte_1
in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 12,50 % rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_4
adita, previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dall'odierno appellante in primo grado in quanto inammissibili, oltre che infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/8 1.- Con atto di citazione notificato in data 6.02.2024 la società
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Controparte_1
per l'impugnazione della cartella di pagamento n.
[...]
04520230012699563000, notificata in data 22.01.2024, recante l'intimazione di pagamento dell'importo di euro 16.752,97 a titolo di recupero di un credito ex L. 662/1996. Con l'opposizione si eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo e la conseguente assenza del diritto del creditore di procedere in executivis.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la fondatezza dell'avversa opposizione;
l' eccepiva anche il difetto Controparte_5
di legittimazione.
Il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
per i seguenti motivi.
[...]
Con il primo motivo deduce la natura privatistica del rapporto tra e la società beneficiaria, con conseguente mancanza Parte_2
nel caso di specie di un valido titolo esecutivo essendo in presenza di un procedimento di riscossione a mezzo ruolo senza la preventiva formazione di un titolo esecutivo giudiziale .
Con il secondo motivo impugna la ritenuta natura privilegiata del credito.
3.- Si sono costituiti in giudizio l Controparte_6 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione per Controparte_7
sua infondatezza alla luce della giurisprudenza consolidata in materia, ribadendo la correttezza del ragionamento del primo giudice.
4.- L'appello va rigettato.
pag. 4/8 Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, per il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex L
662/1996, che ha soddisfatto il finanziatore surrogandosi ad esso, nasce un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dall'originario finanziamento, ma volto alla riacquisizione di risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso risulta applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, anche se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che detta disposizione non è di interpretazione autentica o innovativa, ma soltanto confermativa del regime già vigente.
Il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, e si estende al credito del gestore del
Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore.
“L'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del
1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della "causa" del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura
pag. 5/8 pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996.
D'altronde, le norme dettate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto D.Lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art.
9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di può avvenire nelle CP_8
forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale”. (Cassazione civile
30/06/2025 n.17652 Cass. 16/01/2023, n. 1005; Cass. 10/04/2024, n.
9657; Cass. 12/12/2024, n. 32148).
Per tutti tali motivi l'appello va integralmente rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado in favore delle controparti come in dispositivo secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore dell dichiaratosi antistatario. Controparte_9
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
pag. 6/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 [...]
costituiti, avverso la Parte_2
sentenza del Tribunale di Forlì n. 938/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado in favore delle controparti che liquida in € 6.946,00 per compensi in favore di ognuna, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore di Controparte_10
dichiaratosi antistatario.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 21.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN ON TO LL
pag. 7/8 pag. 8/8