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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/02/2026, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1654/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AN MA NI PAS, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6841/2020 depositato il 09/12/2020
proposto da
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res._1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2343/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 02/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180016650921000 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- IS IL SP notificava al Sig. Res._1 (di seguito il Sig. “Res._1”) la cartella di pagamento di pagamento descritta in epigrafe per mezzo della quale, richiamato il ruolo 2018/000639 adottato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Messina – Ufficio Territorio – (di seguito l'” Ufficio”), si chiedeva il pagamento entro sessanta giorni della somma di Euro 1.337,71 relativa a sanzione amministrativa irrogata per omessa regolarizzazione catastale anno 2011, compresi oneri di riscossione.
1.1.- Il Sig. Res._1 proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina,
contro
IS IL SP (di seguito ”IS IL”), avverso la predetta cartella di pagamento, invocandone l'annullamento per svariati motivitra i quali l'inesistenza giuridica della notifica per mezzo di operatore postale privato e la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento e delle relative sanzioni.
2.- IS IL si costituiva nel primo grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in ragione della ritenuta improponibilità delle eccezioni relative al ruolo portato dalla cartella di pagamento per mancata notifica del ricorso all'Ufficio che aveva adottato il ruolo. Rappresentava la propria carenza di responsabilità e produceva documentazione probante l'invito all'intervento in giudizio formulato nei confronti dell'Ufficio.
3.- I Giudici di primo grado, per mezzo della sentenza descritta in epigrafe, depositata il 2.10.2020 – non notificata – ritenevano regolare la notifica dell'atto impugnato e rigettavano il relativo motivo di ricorso.
Argomentavano sulla regolarità della notifica del ricorso al solo Agente della riscossione, ritenendo, tuttavia, che lo stesso non avesse chiamato in causa l'Ufficio, unico soggetto in grado di provare l'eventuale notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata. Accoglievano il ricorso per altri motivi e disponevano l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e la condanna della resistente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, liquidate in Euro 200,00, oltre accessori di legge.
4.- IS IL SP ha appellato tempestivamente la predetta sentenza (con notifica dell'appello effettuata anche nei confronti dell'Ufficio) invocandone la riforma, in quanto erronea per i seguenti motivi:
I)- omessa pronuncia sulla inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio invocata nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, per non essere stato proposto anche contro l'Ufficio, in ragione della presenza di eccezioni relative al ruolo (presupposto alla cartella di pagamento impugnata);
II)- erroneità nella parte in cui è stata ritenuta l'omessa chiamata in causa dell'Ufficio a cura della resistente;
III)- carenza di responsabilità in relazione all'attività di competenza dell'Ufficio.
L'appellante produce in atti documentazione probante la notifica dell'atto presupposto a quello impugnato.
5.- L'Ufficio si è costituito nel presente grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio stante la regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, secondo documentazione probante versata in atti.
5.1.- Il Sig. Res._1, malgrado la regolarità della notifica dell'appello, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di IS IL è fondato nei termini che seguono.
6.- La Corte, in via preliminare, osserva che il Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
6.1.- Sulla base di tale disposizione si e' consolidato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidita' degli atti impositivi presupposti, puo' agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, ex articolo 39; cosi' da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.u. n. 16412/07, Cass. n. 10528/17, n.
8295/2018 e n. 16685/2019).
6.2.- Peraltro, anche in caso di omessa chiamata in causa dell'Ufficio impositore da parte dell'ADER, è possibile un autonomo intervento in giudizio da parte del primo.
6.2.1.- Infatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546, articolo 14, comma 3," possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso".
6.2.2.- Sul punto in sede di legittimità è affermato, con orientamento che questa Corte condivide e a cui intende in questa sede dare continuita' che "solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato articolo 14 (il quale qualifica i possibili interventori come quei "soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato ovvero sono parti del rapporto tributario controverso") potrebbe giungersi ad escludere l'ammissibilita' dell'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario.." e che "..tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilita' di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilita' di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato", determinato anche "dalla necessita' di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato" (cfr. Cass. n. 1400/2012, che ha ammesso l'intervento del comune impositore dell'Ici nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo, Cass. n. 255/2012, n. 5375/2012, n. 9537/2013, n.
20803/2013 e, da ultimo, n. 32118/2019).
6.2.3.- Adeguando tali principi alla fattispecie in esame, concernente la cartella esattoriale notificata al contribuente che richiama ruolo adottato dall'Ufficio, sussiste sicuramente l'interesse giuridico dell'Ente a intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualita' che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento dei maggiori tributi. 6.3.- Ne consegue che l'Ufficio, ancorchè non fatto destinatario del ricorso introduttivo del giudizio, era sicuramente portatore di interesse giuridico a intervenire nel giudizio al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualita' che nella propria sfera giuridica potessero ripercuotersi conseguenze negative.
6.4.- Ciò posto, la Corte osserva che agli atti del presente grado di giudizio risulta versata documentazione probante la notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, con la conseguenza che lo stesso deve, pertanto, ritenersi divenuto definitivo in mancanza di impugnazione entro il termine decadenziale previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92. Consegue ulteriormente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92 a mente del quale “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
7.- Ogni rimanente questione rimane assorbita.
8.- Per tutto quanto precede la Corte, accoglie l'appello di IS IL SP e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.Lgs 546/92.
9.- Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, la Corte, considerata la mancata costituzione dell'Ufficio nel primo grado di giudizio e la prova della notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata fornita solo nel presente grado, si dispone che le stesse, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.
Lgs 546/92, in via del tutto eccezionale, rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute, con l'ulteriore precisazione che le posizioni dell'Ufficio e dell'Agente della riscossione non sono tra loro antagoniste.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della IL, sezione sedicesima di Messina, accoglie l'appello di IS IL SP e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei rapporti tra le parti costituite e quelle non costituite.
Il Giudice estensore Il Presidente
IC AV IO TO LE AN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AN MA NI PAS, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6841/2020 depositato il 09/12/2020
proposto da
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res._1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2343/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 02/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180016650921000 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- IS IL SP notificava al Sig. Res._1 (di seguito il Sig. “Res._1”) la cartella di pagamento di pagamento descritta in epigrafe per mezzo della quale, richiamato il ruolo 2018/000639 adottato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Messina – Ufficio Territorio – (di seguito l'” Ufficio”), si chiedeva il pagamento entro sessanta giorni della somma di Euro 1.337,71 relativa a sanzione amministrativa irrogata per omessa regolarizzazione catastale anno 2011, compresi oneri di riscossione.
1.1.- Il Sig. Res._1 proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina,
contro
IS IL SP (di seguito ”IS IL”), avverso la predetta cartella di pagamento, invocandone l'annullamento per svariati motivitra i quali l'inesistenza giuridica della notifica per mezzo di operatore postale privato e la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento e delle relative sanzioni.
2.- IS IL si costituiva nel primo grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in ragione della ritenuta improponibilità delle eccezioni relative al ruolo portato dalla cartella di pagamento per mancata notifica del ricorso all'Ufficio che aveva adottato il ruolo. Rappresentava la propria carenza di responsabilità e produceva documentazione probante l'invito all'intervento in giudizio formulato nei confronti dell'Ufficio.
3.- I Giudici di primo grado, per mezzo della sentenza descritta in epigrafe, depositata il 2.10.2020 – non notificata – ritenevano regolare la notifica dell'atto impugnato e rigettavano il relativo motivo di ricorso.
Argomentavano sulla regolarità della notifica del ricorso al solo Agente della riscossione, ritenendo, tuttavia, che lo stesso non avesse chiamato in causa l'Ufficio, unico soggetto in grado di provare l'eventuale notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata. Accoglievano il ricorso per altri motivi e disponevano l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e la condanna della resistente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, liquidate in Euro 200,00, oltre accessori di legge.
4.- IS IL SP ha appellato tempestivamente la predetta sentenza (con notifica dell'appello effettuata anche nei confronti dell'Ufficio) invocandone la riforma, in quanto erronea per i seguenti motivi:
I)- omessa pronuncia sulla inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio invocata nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, per non essere stato proposto anche contro l'Ufficio, in ragione della presenza di eccezioni relative al ruolo (presupposto alla cartella di pagamento impugnata);
II)- erroneità nella parte in cui è stata ritenuta l'omessa chiamata in causa dell'Ufficio a cura della resistente;
III)- carenza di responsabilità in relazione all'attività di competenza dell'Ufficio.
L'appellante produce in atti documentazione probante la notifica dell'atto presupposto a quello impugnato.
5.- L'Ufficio si è costituito nel presente grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio stante la regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, secondo documentazione probante versata in atti.
5.1.- Il Sig. Res._1, malgrado la regolarità della notifica dell'appello, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di IS IL è fondato nei termini che seguono.
6.- La Corte, in via preliminare, osserva che il Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
6.1.- Sulla base di tale disposizione si e' consolidato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidita' degli atti impositivi presupposti, puo' agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, ex articolo 39; cosi' da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.u. n. 16412/07, Cass. n. 10528/17, n.
8295/2018 e n. 16685/2019).
6.2.- Peraltro, anche in caso di omessa chiamata in causa dell'Ufficio impositore da parte dell'ADER, è possibile un autonomo intervento in giudizio da parte del primo.
6.2.1.- Infatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546, articolo 14, comma 3," possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso".
6.2.2.- Sul punto in sede di legittimità è affermato, con orientamento che questa Corte condivide e a cui intende in questa sede dare continuita' che "solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato articolo 14 (il quale qualifica i possibili interventori come quei "soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato ovvero sono parti del rapporto tributario controverso") potrebbe giungersi ad escludere l'ammissibilita' dell'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario.." e che "..tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilita' di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilita' di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato", determinato anche "dalla necessita' di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato" (cfr. Cass. n. 1400/2012, che ha ammesso l'intervento del comune impositore dell'Ici nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo, Cass. n. 255/2012, n. 5375/2012, n. 9537/2013, n.
20803/2013 e, da ultimo, n. 32118/2019).
6.2.3.- Adeguando tali principi alla fattispecie in esame, concernente la cartella esattoriale notificata al contribuente che richiama ruolo adottato dall'Ufficio, sussiste sicuramente l'interesse giuridico dell'Ente a intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualita' che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento dei maggiori tributi. 6.3.- Ne consegue che l'Ufficio, ancorchè non fatto destinatario del ricorso introduttivo del giudizio, era sicuramente portatore di interesse giuridico a intervenire nel giudizio al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualita' che nella propria sfera giuridica potessero ripercuotersi conseguenze negative.
6.4.- Ciò posto, la Corte osserva che agli atti del presente grado di giudizio risulta versata documentazione probante la notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, con la conseguenza che lo stesso deve, pertanto, ritenersi divenuto definitivo in mancanza di impugnazione entro il termine decadenziale previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92. Consegue ulteriormente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92 a mente del quale “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
7.- Ogni rimanente questione rimane assorbita.
8.- Per tutto quanto precede la Corte, accoglie l'appello di IS IL SP e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.Lgs 546/92.
9.- Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, la Corte, considerata la mancata costituzione dell'Ufficio nel primo grado di giudizio e la prova della notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata fornita solo nel presente grado, si dispone che le stesse, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.
Lgs 546/92, in via del tutto eccezionale, rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute, con l'ulteriore precisazione che le posizioni dell'Ufficio e dell'Agente della riscossione non sono tra loro antagoniste.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della IL, sezione sedicesima di Messina, accoglie l'appello di IS IL SP e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei rapporti tra le parti costituite e quelle non costituite.
Il Giudice estensore Il Presidente
IC AV IO TO LE AN