Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2897/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/03/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/12/2024 da Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. STEFANELLI ANTONELLA, e da , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. PALMA BLASI, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA (FG) in data 20/06/1983; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 25/03/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 1500,00 Parte_2 Parte_1
(millecinquecento,00) a titolo di assegno divorzile, entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico sul CC bancario indicato da quest'ultima, oltre rivalutazione Istat come per legge.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA (FG) il 20/06/1983 da nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il Parte_2
02/04/1958, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OG (FG) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 377, parte II, serie A, anno 1983);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese