Art. 8.
Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni.
Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni.