Articolo 8 della Legge 30 marzo 1965, n. 225
Articolo 7
Versione
23 aprile 1965
Art. 8.
Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 23 aprile 1965