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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg6065 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6065 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli Via Seggio del Popolo, 22
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2
dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli Via Seggio del Popolo, 22
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2025 e Parte_1 CP_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
16/09/1991e che dalla loro unione nasceva un figlio, il 18.05.1992, Per_1
1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, mantenendo la propria residenza presso l'attuale già ristrutturata e rimodellata abitazione;
2. La sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. un contributo mensile al Parte_1 CP_2
mantenimento pari ad Euro 50,00;
3. le parti hanno definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro, per cui dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che non hanno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione connessa e/o consequenziale all'intercorso rapporto di coniugio;
4. I Sig.ri e si prestano sin da ora il proprio reciproco vicendevole Parte_1 CP_2
consenso al rilascio e / o rinnovo dei rispettivi passaporti e / o titoli di viaggio validi per l'espatrio.
5. Le spese della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n.387, parte Parte_1 CP_2
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1991);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6065 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli Via Seggio del Popolo, 22
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2
dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli Via Seggio del Popolo, 22
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2025 e Parte_1 CP_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
16/09/1991e che dalla loro unione nasceva un figlio, il 18.05.1992, Per_1
1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, mantenendo la propria residenza presso l'attuale già ristrutturata e rimodellata abitazione;
2. La sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. un contributo mensile al Parte_1 CP_2
mantenimento pari ad Euro 50,00;
3. le parti hanno definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro, per cui dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che non hanno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione connessa e/o consequenziale all'intercorso rapporto di coniugio;
4. I Sig.ri e si prestano sin da ora il proprio reciproco vicendevole Parte_1 CP_2
consenso al rilascio e / o rinnovo dei rispettivi passaporti e / o titoli di viaggio validi per l'espatrio.
5. Le spese della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n.387, parte Parte_1 CP_2
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1991);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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