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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 51/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
17.04.2025, svolta ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.; promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. AGOSTINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio degli Parte_2 C.F._2
Avv. ALECCI ELISA e COGLIANDRO STEFANIA, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2024, ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il Parte_2
14.07.2018 nel Comune di Siderno (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 32, Parte II, Serie A, anno 2018.
A tali fini esponeva: che dall'unione matrimoniale, in data 06.03.2020, è nato Persona_1
; che, proposta la domanda per la separazione giudiziale dei coniugi, l'intestato
[...]
1 Tribunale - previa conversione del rito - con decreto n. 3788 del 18.06.2021 omologava la separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto con rinuncia alle reciproche domande di addebito;
2) Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, prevedendo che quest'ultimo continui a convivere con la madre nella casa di proprietà di quest'ultima; 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore alla presenza della madre o di altre persone di famiglia, prevalentemente in un ambiente neutro e ove gli incontri avverranno nella abitazione della in presenza esclusiva di quest'ultima e _2 del minore, tre pomeriggi a settimana dalle 18:00 alle 19:00 in giornate a scelta dei coniugi – che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana – ed inoltre a settimane alterne anche nella giornata della domenica dalle ore 10:00 alle ore 11:00, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze del minore e della maggiore costanza e frequenza degli incontri;
4)
Sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
5) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione alla presso il suo domicilio (o, in alternativa, con diverse modalità da concordare tra le _2 parti), entro i primi cinque giorni del mese, della somma complessiva mensile di € 300,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'accordo; 6)
Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore;
7) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento _1 della mediante corresponsione presso il suo domicilio (o, in alternativa, con diverse _2 modalità da concordare tra le parti), entro i primi cinque giorni del mese, della somma complessiva mensile di € 130,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'accordo”; che fosse ormai trascorso il periodo previsto dalla legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Pertanto, non essendo più possibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi,
l'odierno ricorrente ha formulato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la modifica dei punti 5) e 7) delle condizioni di separazione, all'uopo esponendo: che, rispetto all'epoca del decreto di omologa, si era verificato un mutamento della propria situazione familiare (stante la nascita, nel mese di aprile 2022, di un altro figlio con l'attuale compagna, nuovamente in stato di gravidanza al momento del deposito del ricorso) e lavorativa
(non avendo più un contratto a tempo indeterminato, bensì un impiego a tempo determinato); che, pertanto, l'importo del contributo di mantenimento versato per il figlio Persona_1 avrebbe dovuto essere ridotto da € 300,00 a € 250,00 mensili;
che, stante la perdurante inerzia
2 della nel reperimento di un'occupazione, l'assegno di mantenimento nei suoi confronti _2
(pari a € 130,00 mensili) avrebbe dovuto essere revocato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.02.2024, si costituiva in giudizio premettendo che il provvedimento in vigore per la regolamentazione dei rapporti tra i Parte_2 coniugi non fosse il decreto di omologa della separazione, di cui la controparte chiede la modifica, bensì il decreto del 26.03.2022 - emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1588/2021 V.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, instaurato su iniziativa dell'odierno ricorrente - con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della e, prendendo _2 atto dell'elevato livello di conflittualità tra i genitori e della loro incapacità di gestire autonomamente gli incontri tra il padre e il figlio minore, ha demandato al Servizio Sociale la calendarizzazione dei suddetti incontri, in spazio neutro. Nel merito, ha contestato le avverse richieste contenute in ricorso, chiedendo piuttosto un aumento del contributo di mantenimento per il figlio ad € 400,00 mensili, instando quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Rigettare le richieste formulate da parte ricorrente perché inammissibili e infondate in fatto
e in diritto;
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e 3) Porre a carico del Sig. un assegno mensile, Parte_1 Parte_2 _1 da erogare in favore della Sig.ra quale contributo di mantenimento per il figlio minore _2
, pari ad € 400,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma che Persona_1 dovrà essere rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT. 4) Riconoscere l'assegno unico e universale per il figlio interamente al 100% alla Sig.ra giusta rinuncia del Parte_2
Sig. ; 5) Porre a carico del Sig. un contributo mensile quale mantenimento per _1 _1 la signora allo stato attuale disoccupata, pari ad € 130,00 mensili, entro e non oltre il 5 _2 di ogni mese;
6) Porre a carico del Sig. le spese straordinarie che si renderanno _1 necessarie per il figlio in ragione del 100%, o in subordine in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, in virtù delle ben note differenti capacità economiche dei coniugi, con individuazione delle stesse secondo il protocollo oggi vigente”.
Celebrata l'udienza di prima comparizione, ove le parti venivano sentite prima disgiuntamente e poi congiuntamente, con ordinanza del 5.04.2024 il Giudice delegato confermava le statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione, per come in parte modificate nel decreto del 26.03.2022 emesso nel procedimento n. 1588/2021 V.G.; con riguardo al diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, ribadiva l'incarico già demandato ai Servizi Sociali, disponendo che gli stessi trasmettessero, entro il 17.06.2024, una relazione scritta sull'attività di monitoraggio svolta, sull'andamento degli incontri tra padre e figlio, nonché sulle condizioni
3 attuali del nucleo familiare;
dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta della resistente di percepire integralmente l'assegno unico;
infine, onerava entrambe le parti ad integrare la documentazione già depositata, ai sensi dell'art. 473 bis.12, commi 3 e 4 c.p.c.
Depositata la relazione dei Servizi Sociali, le parti chiedevano un differimento dell'udienza per tentare di addivenire ad un accordo in ordine ai tempi di permanenza del figlio presso il padre;
nelle more del giudizio, depositavano telematicamente la documentazione richiesta dal Giudice
e quella sopravvenuta in corso di causa (tra cui il nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato concluso dall'odierno ricorrente), nonché l'“accordo relativo al diritto di visita padre-figlio” datato 19.11.2024, rispetto al quale il Giudice delegato rimetteva ogni opportuna valutazione di compatibilità con il superiore interesse del minore al Collegio in sede di decisione;
ritenuta quindi la causa matura per la decisione – previo invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, per assicurare la piena realizzazione del benessere psico-fisico del figlio in ogni fase della sua crescita, anche considerata la necessità di una progressiva e graduale introduzione del minore al nuovo nucleo familiare Persona_1 dell' (nuova compagna e i figli della coppia) – veniva fissata ai sensi dell'art. 473bis.28 _1
c.p.c. l'udienza del 17.04.2025 per la rimessione della causa in decisione.
In data 28.03.2025, la depositava istanza per l'iscrizione del figlio a scuola per l'anno _2 scolastico 2025-2026, quale anticipatario, e veniva aperto il subprocedimento n. 51-1/2024
R.G., conclusosi con ordinanza del 23.05.2025 di accoglimento dell'istanza, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del subprocedimento.
All'udienza del 17.04.2025, sulla scorta delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali depositati dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con riserva di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario debba essere accolta.
Risulta infatti documentalmente che tra i coniugi e sia intervenuta Parte_1 Parte_2 la separazione personale, giusta decreto di omologa della separazione n. 3788/2021 del
18.06.2021, per come in parte modificato dal decreto del 26.03.2022 emesso nel procedimento n. 1588/2021 V.G, e che sia trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Premesso, infatti, che l'art. 3 L. 898/1970 prevede che "per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
4 consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale", nel caso di specie i coniugi sono comparsi innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale in data 15.06.2021 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 19.01.2024.
Peraltro, dagli atti del giudizio emerge che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente cessata, sicché ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b), L.
898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Difatti,
è pacifico che ormai l' abbia costituito un nuovo nucleo familiare, con la nuova _1 compagna e i figli della coppia.
Con riferimento alle ulteriori domande per le quali pende il giudizio, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione per come omologate dal
Tribunale con decreto n. 3788/2021 del 18.06.2021, fatta eccezione per le statuizioni economiche;
la resistente ha rappresentato che il decreto di omologa era stato in parte modificato con decreto del 26.03.2022 emesso nel procedimento n. 1588/2021 V.G. (che, essenzialmente, aveva disposto lo svolgimento di incontri in spazio neutro tra il ricorrente ed il figlio, con l'ausilio dei Servizi Sociali), chiedendo poi: l'aumento del contributo economico per il figlio;
l'assegnazione a sé dell'intero importo dell'assegno unico e universale;
la previsione in capo al ricorrente di un “contributo mensile quale mantenimento” pari ad € 130,00, nonché del
100% delle spese straordinarie per il minore, ovvero un riparto al 70%-30% tra il padre e la madre.
Innanzitutto, il Collegio ritiene che, in difetto di contestazione tra le parti, debbano essere confermate le statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione n. 3788/2021 del
18.06.2021, in ordine all'affidamento condiviso del minore , con collocazione Persona_1 prevalente del medesimo presso la madre, nella casa di proprietà di quest'ultima, nonché la previsione per cui sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Con riferimento al diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, con ordinanza del
5.04.2024 il Giudice delegato ribadiva “l'incarico già demandato ai Servizi Sociali nel procedimento n. 1588/2021 V.G., disponendo che gli stessi – entro e non oltre la data del
17.06.2024 – trasmettano a questo Ufficio apposita relazione scritta, da depositare telematicamente, in ordine all'attività di monitoraggio svolta, all'andamento degli incontri tra il padre e il figlio minore, nonché alla situazione attuale del nucleo familiare, con particolare
5 riferimento all'ambiente familiare, alle condizioni di vita e psicologiche del minore e ad eventuali situazioni di disagio, riservando all'esito ogni ulteriore valutazione”.
Come segnalato dai Servizi nella loro relazione pervenuta in data 18.06.2024, “la misura degli incontri in modalità spazio neutro è stata predisposta esclusivamente per permettere al padre ed al figlio di conoscersi e creare un rapporto significativo, incontri richiesti dal sig. _1 in quanto si sentiva ostacolato dalla sig.ra e non perché ci fosse una situazione _2 pregiudizievole per il minore” (cfr. relazione dei Servizi Sociali, pag. 5); infatti, nel mese di settembre 2023, dopo quattordici mesi dall'avvio di detta modalità di incontri, questi ultimi sono stati liberalizzati.
Merita osservarsi che - sebbene, nel corso dell'attività di monitoraggio, i Servizi Sociali abbiano riscontrato una notevole difficoltà di comunicazione tra i coniugi ed una conseguente accesa conflittualità (che ha portato ad un non adeguato completamento del percorso di sostegno alla genitorialità fornito dall'Ambito Territoriale Sociale di Caulonia), segnalando altresì che dette dinamiche conflittuali tendevano a lasciare sullo sfondo le esigenze del minore e la garanzia del suo diritto alla bigenitorialità, con ciò impedendo di addivenire alla sottoscrizione dell'ulteriore progetto di incontri padre-figlio stilato per l'estate del 2024 - in data 19.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre, che di seguito si riporta: “Il padre Sig. , potrà prendere con sé il minore Parte_1 Per_1 nei seguenti giorni: - Il lunedì lo prenderà all'uscita di scuola per condurlo a casa dalla madre;
- Il martedì lo prenderà all'uscita dell'asilo alle ore 12.30 per riaccompagnarlo dalla madre alle ore 13.30; - Il giovedì lo prenderà all'uscita dell'asilo alle ore 12.30 per riaccompagnarlo dalla madre (o da altro familiare delegato) alle ore 13.30; - Il giorno di domenica (alterna), lo prenderà con sé presso la casa materna alle ore 10.30 ove lo riaccompagnerà alle ore 12.30; - in previsione delle prossime festività di Natale, il Sig. vedrà il figlio martedì _1 Per_1
24 dicembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30, giovedì 26 dicembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30
e lunedì 30 dicembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Il tutto salvo diverso accordo fra i coniugi, che valuteranno eventuali modifiche preventivamente e tempestivamente comunicate, sempre compatibilmente alle esigenze del minore”.
Prima di esaminare la compatibilità del superiore accordo con l'interesse del minore, occorre tuttavia dare atto che, dopo il deposito telematico dell'accordo, e precisamente con le note scritte sostitutive dell'udienza del 28.11.2024, il ricorrente ha chiesto che fosse disposta una
“valutazione da parte di esperto psicologo infantile”, esponendo genericamente di avere
“continui problemi nel rapporto con il proprio figlioletto, e supponendo che tali circostanze possano derivare dal rapporto di quest'ultimo con la madre e la propria famiglia”.
6 Sul punto, il Collegio reputa condivisibile la decisione del Giudice delegato di non disporre alcun approfondimento istruttorio, non essendo stata da parte ricorrente neppure allegata alcuna sopravvenienza rispetto all'accordo in ordine ai tempi di permanenza sottoscritto da entrambe le parti pochi giorni prima, ossia in data 19.11.2024.
In ordine alle modalità di attuazione dell'accordo, comunque, permane conflittualità tra le parti, avendo il ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni, chiesto che fosse previsto “il diritto di visita all'interno di uno spazio neutro, eventualmente disponendo delle opportune valutazioni da parte di esperto psicologo infantile, nonché disponendo l'inserimento del minore al nucleo familiare dell' , così da consentire di cominciare l'approccio con fratellino e _1 sorellina”, mentre la resistente che fosse respinta ogni “eventuale richiesta di voler disporre il diritto di visita all'interno dello spazio neutro o “valutazioni da parte di esperto psicologo infantile” del tutto inopportune e immotivate, dal momento che, le difficoltà nel rapporto con il figlio accennate da controparte nelle memorie da ultimo depositate, non sono risolvibili in alcun modo, sennò applicando la massima pazienza ed impegno da parte del Sig. , il _1 quale dovrà tentare di costruire un rapporto con il proprio figlio, giocando e cercando un dialogo con quest'ultimo, senza pretendere risultati immediati, data la condizione di quasi estraneità da cui parte”.
Ebbene, ad avviso del Collegio, l'accordo intercorso tra le parti non appare, nei suoi tratti essenziali, incompatibile con l'interesse del minore , tenendo conto del fatto Persona_1 che il rapporto con il padre è in via di consolidamento.
Tuttavia, al fine di procedere ad un graduale rafforzamento della relazione genitoriale padre- figlio ed addivenire ad una autonomizzazione di detto rapporto rispetto alla figura materna, il
Collegio reputa opportuno disporre un ampliamento degli orari entro cui il padre può esercitare il proprio diritto di visita rispetto a quanto concordato tra le parti, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Ambito Territoriale Sociale – Comune Capofila Caulonia) la prosecuzione dell'incarico di monitoraggio del nucleo familiare, prevedendo altresì che i Servizi relazionino in ordine agli esiti dell'attività svolta, con cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., avendo particolare riguardo, da un lato, ai rapporti genitori-figlio, all'uopo fornendo ausilio ai genitori nel perseguire il primario obiettivo dello sviluppo armonioso del minore e della realizzazione del suo benessere psico-fisico in ogni fase della crescita e, dall'altro lato, alle concrete modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del piccolo , per come infra dettagliate, avendo cura di segnalare Persona_1 eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
7 Procedendo, quindi, alla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, il Collegio dispone quanto segue:
- , salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle preminenti Parte_1 esigenze del minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio , sino al Persona_1 compimento del sesto anno d'età dello stesso:
• durante il periodo dell'anno in cui il minore va all'asilo e/o frequenta altre attività quotidiane nel corrente periodo estivo: il lunedì, prendendolo all'uscita per condurlo a casa dalla madre;
il martedì ed il giovedì, prendendolo all'uscita per riaccompagnarlo dalla madre alle ore 16:30; a settimane alterne, la domenica dalle ore 11:30 alle ore 15:30;
• nel periodo in cui non va all'asilo e/o non frequenta altre attività quotidiane nel corrente periodo estivo: per tre giorni alla settimana (che, in difetto di accordi, vengono individuati nel lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 12:30 alle ore 16:30;
a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:30 oppure, in alternativa, dalle ore 17:30 alle ore 21:30;
- , salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle preminenti Parte_1 esigenze del minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio , dal Persona_1 compimento del sesto anno d'età dello stesso (in data 06.03.2026):
• durante il periodo dell'anno in cui il minore va a scuola: per tre giorni alla settimana
(che, in difetto di accordi, vengono individuati nel lunedì, mercoledì e venerdì), dall'uscita da scuola e sino alle 18:30; a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10:30 alle ore 17:30 oppure, in alternativa, dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
• nel periodo in cui non va a scuola: per tre giorni alla settimana (che, in difetto di accordi, vengono individuati nel lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 15:30 alle ore 20:30; a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 17:30 oppure, in alternativa, dalle ore 16:30 alle ore 21:30;
- viene demandato ai Servizi Sociali, in base all'andamento dell'attività di monitoraggio svolta, il compito di verificare l'opportunità di introdurre progressivamente il pernotto del minore presso l'abitazione paterna, con le modalità ed i tempi ritenuti più adeguati;
- durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle preminenti esigenze del minore, potrà tenere con sé il figlio per sei Parte_1 giorni (da individuarsi, in assenza di accordo, ad anni alterni per come segue: per il primo anno dal 24 al 30 dicembre, per il secondo anno dal 31 dicembre al 6 gennaio), con la seguente regolamentazione:
8 • tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 16:00, oppure in alternativa dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
• introducendo uno o più pernottamenti presso l'abitazione del padre, in base all'andamento dell'attività di monitoraggio svolta dai Servizi Sociali, ut supra rilevato;
- durante le festività pasquali, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle preminenti esigenze del minore, può tenere con sé il figlio, ad anni Parte_1 alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'EL (in difetto di accordo dalle ore
10:00 alle ore 19:00);
- trascorrerà i propri compleanni ed onomastici possibilmente con Persona_1 entrambi i genitori;
ove detta regolamentazione appaia in concreto contrastante con il superiore interesse del minore e se i genitori non si accordino diversamente, per i compleanni e gli onomastici del figlio si prevede che vengano trascorsi ad anni alterni, a pranzo o a cena, con ciascun genitore (se il compleanno o l'onomastico cade in un giorno festivo, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, altrimenti dalle ore 16:00 alle ore 22:00);
- il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso e, rispettivamente, il giorno della Festa della Mamma e del Papà.
Procedendo ora alla disamina delle domande di parte ricorrente volte alla modifica delle condizioni economiche concordate in sede di separazione, ad avviso del Collegio non può trovare accoglimento la domanda dell' volta ad ottenere la riduzione del contributo di _1 mantenimento per il figlio da € 300,00 mensili ad € 250,00 mensili (oltre Persona_2 rivalutazione ISTAT annuale).
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 316 bis c.c. dispone che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”; la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “l'art. 316 bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla
9 base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cass. civ., sez. I, n. 5242/2024).
Invero, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ., sez. I, n. 19455/2019); tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative (Cass. civ., sez. I, n. 23323/2024; Cass. civ., sez. I, n. 2941/2025).
Nel caso di specie, la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere la riduzione di detto contributo – formulata in ragione del mutato quadro familiare e lavorativo dell' al _1 momento del deposito del ricorso – appare del tutto destituita di fondamento con riguardo alla circostanza sopravvenuta della nascita di altri due figli con l'attuale compagna. Il Collegio, sul punto, condivide e conferma il contenuto dell'ordinanza del 5.04.2024, con cui il Giudice delegato ha ritenuto che, sebbene l'odierno ricorrente abbia instaurato una stabile convivenza con un'altra persona, da cui ha avuto due figli (la seconda nata nel corso del presente giudizio), ciò non elide i suoi doveri di contribuzione economica nei confronti del figlio Persona_1
e non ne giustifica, di per sé, una contrazione.
Né tantomeno può ritenersi che la situazione lavorativa del ricorrente sia peggiorata nel corso del tempo.
Sebbene, infatti, all'epoca dell'omologa della separazione l' fosse dipendente a tempo _1 indeterminato ed invece, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avesse un impiego a tempo determinato (cfr. dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del
4.04.2024: “ho un contratto di lavoro a tempo determinato con l'ASP, come libero professionista, qualifica infermiere. Ho un guadagno a ore: all'ora guadagno € 14,00 lordi;
i pagamenti fatti dall'ASP non sono sempre puntuali;
mensilmente guadagno in media € 1.300,00 netti. Il contratto mi è stato rinnovato ad inizio aprile 2024, per un periodo di tre mesi. I rinnovi vanno di tre mesi in tre mesi”), non avendo versato in atti alcuna documentazione inerente allo stipendio percepito all'epoca del decreto di omologa della separazione, né il contratto di lavoro a tempo determinato in atto al momento del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice delegato – in sede di provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. – non ha potuto vagliare l'eventuale mutamento in pejus delle sue condizioni economiche, non
10 essendo ex se dirimente la circostanza che il nuovo contratto di lavoro fosse a tempo determinato.
Cionondimeno, nel corso del giudizio è stata prodotta la documentazione afferente alla condizione reddituale dell' il quale, peraltro, pur avendo non avendo ottenuto il rinnovo _1 dell'incarico di collaborazione a partita IVA con l' , ha stipulato in data Controparte_1
4.07.2024 un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'ASP (cfr. verbale d'udienza del 17.10.2024, nonché contratto prodotto in data 22.11.2024).
Sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del giudizio – tra cui l'ultimo cedolino versato in atti, di ottobre 2024, da cui risulta uno stipendio netto di € 1.778,19
– si evince un miglioramento della sua condizione economica rispetto a quanto dichiarato all'udienza di prima comparizione delle parti, sicché in alcun modo può giustificarsi una riduzione del contributo di mantenimento per il figlio minore.
Peraltro, alla medesima udienza innanzi al Giudice delegato l'Orlando ha dichiarato: “per quanto riguarda l'assegno unico, avevo rinunciato su richiesta della a percepirlo;
poi ho _2 fatto nuovamente richiesta per il 50% in quanto ho avuto delle nuove spese come, ad esempio, le spese dell'asilo per il piccolo ” (cfr. verbale d'udienza del 4.04.2024). Persona_1
Detta dichiarazione è suffragata dalla produzione documentale della che, in allegato alla _2 propria comparsa di costituzione e risposta, ha depositato sia la domanda n. 4459338 del
7.04.2022 relativa all'assegno unico con la correlata dichiarazione dell' , datata _1
29.03.2022, di rinuncia a percepire il 50% di detto assegno in favore della moglie, sia l'estratto dei pagamenti operati dall'INPS, da aprile a luglio 2022 integralmente in favore di per Parte_2
l'ammontare di € 159,50 e, dal mese di agosto 2022, in favore di ciascun coniuge al 50% (€
79,75 ciascuno).
Ebbene, com'è noto l'art. 6 co. 4 D. Lgs. 230/2021 relativo all'assegno unico universale dispone che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Nella fattispecie in esame, a fronte del regime di affidamento condiviso del minore Per_1
ed in mancanza di accordo tra le parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno
[...] da parte del genitore collocatario, il Collegio ritiene che la diretta percezione in capo al genitore non collocatario della propria quota parte di assegno unico - stante la sua funzione di sostegno del reddito per le famiglie con prole - debba essere tenuta in considerazione quale voce di reddito di tale genitore che, quindi, per l' risulta allo stato complessivamente pari ad € _1
11 1.860,00 circa, superiore dunque rispetto a quanto percepito al momento del deposito del ricorso.
Per tutte le ragioni suesposte, non può trovare accoglimento la domanda di di Parte_1 ottenere la riduzione del contributo mensile di mantenimento previsto per il figlio minore.
La invece, ha chiesto la maggiorazione ad € 400,00 mensili del ridetto contributo, _2 allegando l'aumento delle esigenze del minore con il decorso del tempo.
A parere del Collegio, la domanda merita parziale accoglimento.
Ed infatti, alla data della presente sentenza il minore ha già compiuto gli anni cinque e, peraltro, nel corso del subprocedimento n. 51-1/2024 R.G., è stata accolta la richiesta della di _2 essere autorizzata a procedere all'iscrizione del figlio alla scuola primaria per Persona_1
l'anno scolastico 2025/2026 quale anticipatario, sicché è prevedibile un imminente aumento delle esigenze economiche correlate all'avvio del primo ciclo di studi del bambino (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”).
Tuttavia, considerato che il ricorrente ha un nuovo nucleo familiare composto, oltre che dalla compagna, dai due figli della coppia, occorre tenere in considerazione che nella sua sfera patrimoniale rientra anche l'obbligo di contribuire al mantenimento degli altri figli, di pari rango rispetto al piccolo . Persona_1
Pertanto, pur reputando necessario disporre l'aumento dell'importo gravante sull' a _1 titolo di contributo di mantenimento per il figlio , il Collegio ritiene che la Persona_1 maggiorazione non possa essere quantificata nella misura richiesta dalla stante _2
l'incremento delle spese che il ricorrente deve sostenere per il mantenimento del nuovo nucleo familiare.
In ragione di quanto precede, va previsto che versi a la somma di € Parte_1 Parte_2
350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, con bonifico bancario (salvo diversa modalità concordata tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie per le esigenze del minore, non giustificandosi invece la richiesta della di porre l'intero importo di dette spese in capo al ricorrente, né di prevedere una _2 redistribuzione al 70%-30%, non essendo state addotte sopravvenienze rispetto a quanto concordato in sede di separazione.
Il ricorrente ha poi chiesto la revoca della condizione concordata in sede di separazione in forza della quale è tenuto a versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di €
12 130,00 mensili, e ciò in quanto la stessa “ben potrebbe, per la propria età, per le proprie attitudini, inserirsi nel mondo del lavoro”; al contrario, la resistente ha chiesto di porre “a carico del Sig. un contributo mensile quale mantenimento per la signora allo _1 _2 stato attuale disoccupata, pari ad € 130,00 mensili, entro e non oltre il 5 di ogni mese”.
Con ordinanza del 5.04.2024 resa in sede di provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., cui integralmente si rimanda, il Giudice delegato – previo richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui “grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. civ., n. 20866/2021; Cass. civ. n.
18820/2022) – ha ritenuto incolpevole lo stato di disoccupazione della “essendosi la _2 stessa ripetutamente attivata per reperire un'occupazione anche dopo il citato decreto del
26.03.2022 emesso nel procedimento n. 1588/2021 V.G., come risulta dai documenti versati in atti e che, allo stato, sussista un'evidente sproporzione tra le condizioni reddituali dei coniugi, sicché la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della resistente non può trovare accoglimento, impregiudicata ogni ulteriore valutazione relativa all'assegno divorzile, che potrà essere compiuta solo dal Collegio in sede decisoria”, così confermando la statuizione relativa all'assegno di mantenimento contenuta nel decreto di omologa della separazione.
Ed infatti, in base al consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art. 4 L. n. 898/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 4, comma
13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti
13 provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione», e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra separazione e divorzio. Tuttavia, il coordinamento, processuale e sostanziale, tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva
e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, nei termini di cui si è detto”
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n. 3852/2021).
Tanto premesso, pur non avendo le parti fatto esplicito riferimento - nei termini di legge per le preclusioni assertive - all'assegno divorzile (unica misura economica che il Collegio può adottare, nei rapporti tra le parti, in sede di sentenza di divorzio), a parere del Tribunale le rispettive domande di revoca dell'assegno mensile di mantenimento e di previsione dello stesso devono essere interpretate in chiave sostanzialistica, in ragione del thema decidendum del presente giudizio.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda del ricorrente tesa ad escludere il diritto della resistente a percepire un contributo economico posto a suo carico, a titolo di assegno divorzile, dovendo invece essere rigettata l'opposta richiesta articolata dalla resistente.
È, difatti, opportuno rammentare che, quanto alla natura dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 18287/2018 – ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n.
898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stata riconosciuta una natura sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia ancora risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva
14 valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio” (Cass. civ., Sez. Un., cit.).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, richiede quindi l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, co. 6, prima parte, L.
n. 898/1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass. civ., Sez. 1, n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 5055/2021, in motivazione).
In altri termini, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi, per scelta comune, si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
15 E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso – a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali ed il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico-reddituale e lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Ciò costituisce, ormai, frutto di un consolidato orientamento ermeneutico che il Collegio condivide, ritenendo che, in assenza di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti, non possa riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post- coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 32354/2024; Cass. civ., Sez. 1, n. 26520/2024; Cass. civ., Sez. 1, n. 35434/2023:
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo
e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare”).
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno, dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel
16 matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Applicando i principi che precedono al caso in esame, deve innanzitutto evidenziarsi la breve durata del matrimonio tra e (essendo trascorsi meno di tre anni Parte_1 Parte_2 dalla data della celebrazione alla comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione); inoltre, a parere del Collegio non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un adeguato accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della parte resistente.
Certamente, quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa: in particolare la stessa non ha dimostrato di avere rinunziato a concrete occasioni di lavoro durante il coniugio, né che il proprio stato di disoccupazione fosse collegato a scelte concordate nel corso della breve vita matrimoniale.
Né ad avviso del Collegio ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione eminentemente assistenziale.
Invero, il mero dato dell'attuale stato di disoccupazione di – che, indubbiamente, Parte_2 certifica un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un'obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post- coniugale sopra menzionato a carico dell' . _1
Infatti, la resistente è soggetto che – per età, per assenza di problemi di salute (non allegati), per titoli (essendo laureata in giurisprudenza) e per il pregresso svolgimento di attività lavorativa
(cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 4.04.2024: “Ho lavorato sino al
31.12.2023 con un contratto di co.co.co per la Regione Calabria”, suffragate dalla documentazione in atti) – appare perfettamente in grado di inserirsi nel mercato del lavoro e di trovare i mezzi per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento e di ricavare redditi adeguati e che non versa, comunque, in stato di totale indigenza essendo anche proprietaria dell'immobile in cui attualmente abita con il figlio.
Per tali ragioni, dunque, la domanda della tesa al riconoscimento di “un contributo _2 mensile quale mantenimento”, per come riqualificata dal Collegio, non può che essere rigettata.
Con riferimento alla richiesta della resistente – reiterata in sede di comparsa conclusionale – in ordine all'attribuzione integrale dell'assegno unico in proprio favore, in quanto collocataria del figlio minore, il Collegio rileva che, conformemente all'orientamento di questo Tribunale, era stato disposto dal Giudice delegato il non luogo a provvedere sull'istanza, sul presupposto per
17 cui, in caso di affido condiviso della prole ed in mancanza di diverso accordo tra le parti, il
Tribunale nei giudizi di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non abbia il potere di disporre in merito alla percezione dello stesso esclusivamente in capo ad uno dei coniugi, confermando dunque l'erogazione dell'assegno nella misura del
50% in capo a ciascun genitore per come previsto ex lege, impregiudicata la possibilità per le parti di accordarsi diversamente in via stragiudiziale.
Pur prendendo atto del recente arresto della giurisprudenza di legittimità intervenuto sul tema
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 4672/2025, che in motivazione ha statuito che “l'art. 6 co.4 d.lgs.
230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell'art. 2 co.1, del medesimo d.lgs.
l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi…”. Secondo il ricorrente,
l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge. Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n.
23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo. Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno
18 universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”), ad avviso del Collegio compete al
Tribunale, caso per caso, valutare l'opportunità di prevedere che l'assegno unico venga percepito integralmente dal genitore collocatario della prole, avendo la Suprema Corte previsto che, anche nelle ipotesi di affidamento condiviso dei figli, l'assegno “possa” - ma non “debba” - essere attribuito al genitore collocatario dal giudice del merito.
Nella vicenda in esame, in difetto di accordo tra le parti, il Collegio ritiene più opportuno mantenere fermo il regime ordinario di percezione dell'assegno unico in misura paritaria tra i genitori del minore, avendo del resto tenuto conto della quota parte di detto assegno spettante all' nella determinazione del suo reddito ai fini della quantificazione del contributo di _1 mantenimento per il piccolo , nonché considerato l'ampliamento dei tempi di Persona_1 permanenza del minore presso il padre stabiliti nella presente sentenza rispetto all'accordo delle parti.
Pertanto, la richiesta formulata sul punto dalla deve essere respinta. _2
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle complessive ragioni della decisione, il Collegio ritiene che ricorrano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
19
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14.07.2018 nel
Comune di Siderno (RC), tra e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 32, Parte II, Serie A, anno 2018;
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , Persona_1 con collocazione prevalente del medesimo presso la madre, nella casa di proprietà di quest'ultima;
- prevede che, sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi, possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- regola i tempi di permanenza del minore presso il padre per come previsto in parte motiva;
- demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Ambito Territoriale Sociale
– Comune Capofila Caulonia) la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare per come dettagliato in motivazione, chiedendo loro di relazionare in ordine agli esiti dell'attività svolta, con cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337
c.c.;
- rigetta la domanda del ricorrente volta ad ottenere una riduzione del contributo di mantenimento per il figlio minore, accogliendo invece parzialmente la contrapposta domanda della resistente di ottenerne un incremento e, per l'effetto, prevede che versi a la somma di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 Parte_2
ISTAT annuale, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, con bonifico bancario (salvo diversa modalità concordata tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie per le esigenze del minore;
- accoglie la domanda del ricorrente tesa ad escludere il diritto della resistente a percepire un contributo economico posto a suo carico, per come riqualificato in motivazione dal Collegio, con conseguente rigetto dell'opposta richiesta articolata dalla resistente;
- rigetta la domanda della resistente volta a percepire integralmente l'assegno unico;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
20 - ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Siderno (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza all'Ambito Territoriale
Sociale – Comune Capofila Caulonia, nonché di trasmetterne copia al Giudice
Tutelare del Tribunale di Locri per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., cui il predetto ente inoltrerà le relazioni di aggiornamento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/07/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
17.04.2025, svolta ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.; promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. AGOSTINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio degli Parte_2 C.F._2
Avv. ALECCI ELISA e COGLIANDRO STEFANIA, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2024, ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il Parte_2
14.07.2018 nel Comune di Siderno (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 32, Parte II, Serie A, anno 2018.
A tali fini esponeva: che dall'unione matrimoniale, in data 06.03.2020, è nato Persona_1
; che, proposta la domanda per la separazione giudiziale dei coniugi, l'intestato
[...]
1 Tribunale - previa conversione del rito - con decreto n. 3788 del 18.06.2021 omologava la separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto con rinuncia alle reciproche domande di addebito;
2) Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, prevedendo che quest'ultimo continui a convivere con la madre nella casa di proprietà di quest'ultima; 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore alla presenza della madre o di altre persone di famiglia, prevalentemente in un ambiente neutro e ove gli incontri avverranno nella abitazione della in presenza esclusiva di quest'ultima e _2 del minore, tre pomeriggi a settimana dalle 18:00 alle 19:00 in giornate a scelta dei coniugi – che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana – ed inoltre a settimane alterne anche nella giornata della domenica dalle ore 10:00 alle ore 11:00, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze del minore e della maggiore costanza e frequenza degli incontri;
4)
Sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
5) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione alla presso il suo domicilio (o, in alternativa, con diverse modalità da concordare tra le _2 parti), entro i primi cinque giorni del mese, della somma complessiva mensile di € 300,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'accordo; 6)
Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore;
7) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento _1 della mediante corresponsione presso il suo domicilio (o, in alternativa, con diverse _2 modalità da concordare tra le parti), entro i primi cinque giorni del mese, della somma complessiva mensile di € 130,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'accordo”; che fosse ormai trascorso il periodo previsto dalla legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Pertanto, non essendo più possibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi,
l'odierno ricorrente ha formulato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la modifica dei punti 5) e 7) delle condizioni di separazione, all'uopo esponendo: che, rispetto all'epoca del decreto di omologa, si era verificato un mutamento della propria situazione familiare (stante la nascita, nel mese di aprile 2022, di un altro figlio con l'attuale compagna, nuovamente in stato di gravidanza al momento del deposito del ricorso) e lavorativa
(non avendo più un contratto a tempo indeterminato, bensì un impiego a tempo determinato); che, pertanto, l'importo del contributo di mantenimento versato per il figlio Persona_1 avrebbe dovuto essere ridotto da € 300,00 a € 250,00 mensili;
che, stante la perdurante inerzia
2 della nel reperimento di un'occupazione, l'assegno di mantenimento nei suoi confronti _2
(pari a € 130,00 mensili) avrebbe dovuto essere revocato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.02.2024, si costituiva in giudizio premettendo che il provvedimento in vigore per la regolamentazione dei rapporti tra i Parte_2 coniugi non fosse il decreto di omologa della separazione, di cui la controparte chiede la modifica, bensì il decreto del 26.03.2022 - emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1588/2021 V.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, instaurato su iniziativa dell'odierno ricorrente - con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della e, prendendo _2 atto dell'elevato livello di conflittualità tra i genitori e della loro incapacità di gestire autonomamente gli incontri tra il padre e il figlio minore, ha demandato al Servizio Sociale la calendarizzazione dei suddetti incontri, in spazio neutro. Nel merito, ha contestato le avverse richieste contenute in ricorso, chiedendo piuttosto un aumento del contributo di mantenimento per il figlio ad € 400,00 mensili, instando quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Rigettare le richieste formulate da parte ricorrente perché inammissibili e infondate in fatto
e in diritto;
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e 3) Porre a carico del Sig. un assegno mensile, Parte_1 Parte_2 _1 da erogare in favore della Sig.ra quale contributo di mantenimento per il figlio minore _2
, pari ad € 400,00, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma che Persona_1 dovrà essere rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT. 4) Riconoscere l'assegno unico e universale per il figlio interamente al 100% alla Sig.ra giusta rinuncia del Parte_2
Sig. ; 5) Porre a carico del Sig. un contributo mensile quale mantenimento per _1 _1 la signora allo stato attuale disoccupata, pari ad € 130,00 mensili, entro e non oltre il 5 _2 di ogni mese;
6) Porre a carico del Sig. le spese straordinarie che si renderanno _1 necessarie per il figlio in ragione del 100%, o in subordine in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, in virtù delle ben note differenti capacità economiche dei coniugi, con individuazione delle stesse secondo il protocollo oggi vigente”.
Celebrata l'udienza di prima comparizione, ove le parti venivano sentite prima disgiuntamente e poi congiuntamente, con ordinanza del 5.04.2024 il Giudice delegato confermava le statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione, per come in parte modificate nel decreto del 26.03.2022 emesso nel procedimento n. 1588/2021 V.G.; con riguardo al diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, ribadiva l'incarico già demandato ai Servizi Sociali, disponendo che gli stessi trasmettessero, entro il 17.06.2024, una relazione scritta sull'attività di monitoraggio svolta, sull'andamento degli incontri tra padre e figlio, nonché sulle condizioni
3 attuali del nucleo familiare;
dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta della resistente di percepire integralmente l'assegno unico;
infine, onerava entrambe le parti ad integrare la documentazione già depositata, ai sensi dell'art. 473 bis.12, commi 3 e 4 c.p.c.
Depositata la relazione dei Servizi Sociali, le parti chiedevano un differimento dell'udienza per tentare di addivenire ad un accordo in ordine ai tempi di permanenza del figlio presso il padre;
nelle more del giudizio, depositavano telematicamente la documentazione richiesta dal Giudice
e quella sopravvenuta in corso di causa (tra cui il nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato concluso dall'odierno ricorrente), nonché l'“accordo relativo al diritto di visita padre-figlio” datato 19.11.2024, rispetto al quale il Giudice delegato rimetteva ogni opportuna valutazione di compatibilità con il superiore interesse del minore al Collegio in sede di decisione;
ritenuta quindi la causa matura per la decisione – previo invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, per assicurare la piena realizzazione del benessere psico-fisico del figlio in ogni fase della sua crescita, anche considerata la necessità di una progressiva e graduale introduzione del minore al nuovo nucleo familiare Persona_1 dell' (nuova compagna e i figli della coppia) – veniva fissata ai sensi dell'art. 473bis.28 _1
c.p.c. l'udienza del 17.04.2025 per la rimessione della causa in decisione.
In data 28.03.2025, la depositava istanza per l'iscrizione del figlio a scuola per l'anno _2 scolastico 2025-2026, quale anticipatario, e veniva aperto il subprocedimento n. 51-1/2024
R.G., conclusosi con ordinanza del 23.05.2025 di accoglimento dell'istanza, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del subprocedimento.
All'udienza del 17.04.2025, sulla scorta delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali depositati dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con riserva di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario debba essere accolta.
Risulta infatti documentalmente che tra i coniugi e sia intervenuta Parte_1 Parte_2 la separazione personale, giusta decreto di omologa della separazione n. 3788/2021 del
18.06.2021, per come in parte modificato dal decreto del 26.03.2022 emesso nel procedimento n. 1588/2021 V.G, e che sia trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Premesso, infatti, che l'art. 3 L. 898/1970 prevede che "per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
4 consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale", nel caso di specie i coniugi sono comparsi innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale in data 15.06.2021 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 19.01.2024.
Peraltro, dagli atti del giudizio emerge che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente cessata, sicché ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b), L.
898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Difatti,
è pacifico che ormai l' abbia costituito un nuovo nucleo familiare, con la nuova _1 compagna e i figli della coppia.
Con riferimento alle ulteriori domande per le quali pende il giudizio, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione per come omologate dal
Tribunale con decreto n. 3788/2021 del 18.06.2021, fatta eccezione per le statuizioni economiche;
la resistente ha rappresentato che il decreto di omologa era stato in parte modificato con decreto del 26.03.2022 emesso nel procedimento n. 1588/2021 V.G. (che, essenzialmente, aveva disposto lo svolgimento di incontri in spazio neutro tra il ricorrente ed il figlio, con l'ausilio dei Servizi Sociali), chiedendo poi: l'aumento del contributo economico per il figlio;
l'assegnazione a sé dell'intero importo dell'assegno unico e universale;
la previsione in capo al ricorrente di un “contributo mensile quale mantenimento” pari ad € 130,00, nonché del
100% delle spese straordinarie per il minore, ovvero un riparto al 70%-30% tra il padre e la madre.
Innanzitutto, il Collegio ritiene che, in difetto di contestazione tra le parti, debbano essere confermate le statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione n. 3788/2021 del
18.06.2021, in ordine all'affidamento condiviso del minore , con collocazione Persona_1 prevalente del medesimo presso la madre, nella casa di proprietà di quest'ultima, nonché la previsione per cui sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Con riferimento al diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, con ordinanza del
5.04.2024 il Giudice delegato ribadiva “l'incarico già demandato ai Servizi Sociali nel procedimento n. 1588/2021 V.G., disponendo che gli stessi – entro e non oltre la data del
17.06.2024 – trasmettano a questo Ufficio apposita relazione scritta, da depositare telematicamente, in ordine all'attività di monitoraggio svolta, all'andamento degli incontri tra il padre e il figlio minore, nonché alla situazione attuale del nucleo familiare, con particolare
5 riferimento all'ambiente familiare, alle condizioni di vita e psicologiche del minore e ad eventuali situazioni di disagio, riservando all'esito ogni ulteriore valutazione”.
Come segnalato dai Servizi nella loro relazione pervenuta in data 18.06.2024, “la misura degli incontri in modalità spazio neutro è stata predisposta esclusivamente per permettere al padre ed al figlio di conoscersi e creare un rapporto significativo, incontri richiesti dal sig. _1 in quanto si sentiva ostacolato dalla sig.ra e non perché ci fosse una situazione _2 pregiudizievole per il minore” (cfr. relazione dei Servizi Sociali, pag. 5); infatti, nel mese di settembre 2023, dopo quattordici mesi dall'avvio di detta modalità di incontri, questi ultimi sono stati liberalizzati.
Merita osservarsi che - sebbene, nel corso dell'attività di monitoraggio, i Servizi Sociali abbiano riscontrato una notevole difficoltà di comunicazione tra i coniugi ed una conseguente accesa conflittualità (che ha portato ad un non adeguato completamento del percorso di sostegno alla genitorialità fornito dall'Ambito Territoriale Sociale di Caulonia), segnalando altresì che dette dinamiche conflittuali tendevano a lasciare sullo sfondo le esigenze del minore e la garanzia del suo diritto alla bigenitorialità, con ciò impedendo di addivenire alla sottoscrizione dell'ulteriore progetto di incontri padre-figlio stilato per l'estate del 2024 - in data 19.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre, che di seguito si riporta: “Il padre Sig. , potrà prendere con sé il minore Parte_1 Per_1 nei seguenti giorni: - Il lunedì lo prenderà all'uscita di scuola per condurlo a casa dalla madre;
- Il martedì lo prenderà all'uscita dell'asilo alle ore 12.30 per riaccompagnarlo dalla madre alle ore 13.30; - Il giovedì lo prenderà all'uscita dell'asilo alle ore 12.30 per riaccompagnarlo dalla madre (o da altro familiare delegato) alle ore 13.30; - Il giorno di domenica (alterna), lo prenderà con sé presso la casa materna alle ore 10.30 ove lo riaccompagnerà alle ore 12.30; - in previsione delle prossime festività di Natale, il Sig. vedrà il figlio martedì _1 Per_1
24 dicembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30, giovedì 26 dicembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30
e lunedì 30 dicembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Il tutto salvo diverso accordo fra i coniugi, che valuteranno eventuali modifiche preventivamente e tempestivamente comunicate, sempre compatibilmente alle esigenze del minore”.
Prima di esaminare la compatibilità del superiore accordo con l'interesse del minore, occorre tuttavia dare atto che, dopo il deposito telematico dell'accordo, e precisamente con le note scritte sostitutive dell'udienza del 28.11.2024, il ricorrente ha chiesto che fosse disposta una
“valutazione da parte di esperto psicologo infantile”, esponendo genericamente di avere
“continui problemi nel rapporto con il proprio figlioletto, e supponendo che tali circostanze possano derivare dal rapporto di quest'ultimo con la madre e la propria famiglia”.
6 Sul punto, il Collegio reputa condivisibile la decisione del Giudice delegato di non disporre alcun approfondimento istruttorio, non essendo stata da parte ricorrente neppure allegata alcuna sopravvenienza rispetto all'accordo in ordine ai tempi di permanenza sottoscritto da entrambe le parti pochi giorni prima, ossia in data 19.11.2024.
In ordine alle modalità di attuazione dell'accordo, comunque, permane conflittualità tra le parti, avendo il ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni, chiesto che fosse previsto “il diritto di visita all'interno di uno spazio neutro, eventualmente disponendo delle opportune valutazioni da parte di esperto psicologo infantile, nonché disponendo l'inserimento del minore al nucleo familiare dell' , così da consentire di cominciare l'approccio con fratellino e _1 sorellina”, mentre la resistente che fosse respinta ogni “eventuale richiesta di voler disporre il diritto di visita all'interno dello spazio neutro o “valutazioni da parte di esperto psicologo infantile” del tutto inopportune e immotivate, dal momento che, le difficoltà nel rapporto con il figlio accennate da controparte nelle memorie da ultimo depositate, non sono risolvibili in alcun modo, sennò applicando la massima pazienza ed impegno da parte del Sig. , il _1 quale dovrà tentare di costruire un rapporto con il proprio figlio, giocando e cercando un dialogo con quest'ultimo, senza pretendere risultati immediati, data la condizione di quasi estraneità da cui parte”.
Ebbene, ad avviso del Collegio, l'accordo intercorso tra le parti non appare, nei suoi tratti essenziali, incompatibile con l'interesse del minore , tenendo conto del fatto Persona_1 che il rapporto con il padre è in via di consolidamento.
Tuttavia, al fine di procedere ad un graduale rafforzamento della relazione genitoriale padre- figlio ed addivenire ad una autonomizzazione di detto rapporto rispetto alla figura materna, il
Collegio reputa opportuno disporre un ampliamento degli orari entro cui il padre può esercitare il proprio diritto di visita rispetto a quanto concordato tra le parti, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Ambito Territoriale Sociale – Comune Capofila Caulonia) la prosecuzione dell'incarico di monitoraggio del nucleo familiare, prevedendo altresì che i Servizi relazionino in ordine agli esiti dell'attività svolta, con cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., avendo particolare riguardo, da un lato, ai rapporti genitori-figlio, all'uopo fornendo ausilio ai genitori nel perseguire il primario obiettivo dello sviluppo armonioso del minore e della realizzazione del suo benessere psico-fisico in ogni fase della crescita e, dall'altro lato, alle concrete modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del piccolo , per come infra dettagliate, avendo cura di segnalare Persona_1 eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
7 Procedendo, quindi, alla regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, il Collegio dispone quanto segue:
- , salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle preminenti Parte_1 esigenze del minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio , sino al Persona_1 compimento del sesto anno d'età dello stesso:
• durante il periodo dell'anno in cui il minore va all'asilo e/o frequenta altre attività quotidiane nel corrente periodo estivo: il lunedì, prendendolo all'uscita per condurlo a casa dalla madre;
il martedì ed il giovedì, prendendolo all'uscita per riaccompagnarlo dalla madre alle ore 16:30; a settimane alterne, la domenica dalle ore 11:30 alle ore 15:30;
• nel periodo in cui non va all'asilo e/o non frequenta altre attività quotidiane nel corrente periodo estivo: per tre giorni alla settimana (che, in difetto di accordi, vengono individuati nel lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 12:30 alle ore 16:30;
a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:30 oppure, in alternativa, dalle ore 17:30 alle ore 21:30;
- , salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle preminenti Parte_1 esigenze del minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio , dal Persona_1 compimento del sesto anno d'età dello stesso (in data 06.03.2026):
• durante il periodo dell'anno in cui il minore va a scuola: per tre giorni alla settimana
(che, in difetto di accordi, vengono individuati nel lunedì, mercoledì e venerdì), dall'uscita da scuola e sino alle 18:30; a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10:30 alle ore 17:30 oppure, in alternativa, dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
• nel periodo in cui non va a scuola: per tre giorni alla settimana (che, in difetto di accordi, vengono individuati nel lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 15:30 alle ore 20:30; a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 17:30 oppure, in alternativa, dalle ore 16:30 alle ore 21:30;
- viene demandato ai Servizi Sociali, in base all'andamento dell'attività di monitoraggio svolta, il compito di verificare l'opportunità di introdurre progressivamente il pernotto del minore presso l'abitazione paterna, con le modalità ed i tempi ritenuti più adeguati;
- durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle preminenti esigenze del minore, potrà tenere con sé il figlio per sei Parte_1 giorni (da individuarsi, in assenza di accordo, ad anni alterni per come segue: per il primo anno dal 24 al 30 dicembre, per il secondo anno dal 31 dicembre al 6 gennaio), con la seguente regolamentazione:
8 • tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 16:00, oppure in alternativa dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
• introducendo uno o più pernottamenti presso l'abitazione del padre, in base all'andamento dell'attività di monitoraggio svolta dai Servizi Sociali, ut supra rilevato;
- durante le festività pasquali, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle preminenti esigenze del minore, può tenere con sé il figlio, ad anni Parte_1 alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'EL (in difetto di accordo dalle ore
10:00 alle ore 19:00);
- trascorrerà i propri compleanni ed onomastici possibilmente con Persona_1 entrambi i genitori;
ove detta regolamentazione appaia in concreto contrastante con il superiore interesse del minore e se i genitori non si accordino diversamente, per i compleanni e gli onomastici del figlio si prevede che vengano trascorsi ad anni alterni, a pranzo o a cena, con ciascun genitore (se il compleanno o l'onomastico cade in un giorno festivo, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, altrimenti dalle ore 16:00 alle ore 22:00);
- il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso e, rispettivamente, il giorno della Festa della Mamma e del Papà.
Procedendo ora alla disamina delle domande di parte ricorrente volte alla modifica delle condizioni economiche concordate in sede di separazione, ad avviso del Collegio non può trovare accoglimento la domanda dell' volta ad ottenere la riduzione del contributo di _1 mantenimento per il figlio da € 300,00 mensili ad € 250,00 mensili (oltre Persona_2 rivalutazione ISTAT annuale).
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 316 bis c.c. dispone che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”; la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “l'art. 316 bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla
9 base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cass. civ., sez. I, n. 5242/2024).
Invero, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ., sez. I, n. 19455/2019); tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative (Cass. civ., sez. I, n. 23323/2024; Cass. civ., sez. I, n. 2941/2025).
Nel caso di specie, la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere la riduzione di detto contributo – formulata in ragione del mutato quadro familiare e lavorativo dell' al _1 momento del deposito del ricorso – appare del tutto destituita di fondamento con riguardo alla circostanza sopravvenuta della nascita di altri due figli con l'attuale compagna. Il Collegio, sul punto, condivide e conferma il contenuto dell'ordinanza del 5.04.2024, con cui il Giudice delegato ha ritenuto che, sebbene l'odierno ricorrente abbia instaurato una stabile convivenza con un'altra persona, da cui ha avuto due figli (la seconda nata nel corso del presente giudizio), ciò non elide i suoi doveri di contribuzione economica nei confronti del figlio Persona_1
e non ne giustifica, di per sé, una contrazione.
Né tantomeno può ritenersi che la situazione lavorativa del ricorrente sia peggiorata nel corso del tempo.
Sebbene, infatti, all'epoca dell'omologa della separazione l' fosse dipendente a tempo _1 indeterminato ed invece, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avesse un impiego a tempo determinato (cfr. dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del
4.04.2024: “ho un contratto di lavoro a tempo determinato con l'ASP, come libero professionista, qualifica infermiere. Ho un guadagno a ore: all'ora guadagno € 14,00 lordi;
i pagamenti fatti dall'ASP non sono sempre puntuali;
mensilmente guadagno in media € 1.300,00 netti. Il contratto mi è stato rinnovato ad inizio aprile 2024, per un periodo di tre mesi. I rinnovi vanno di tre mesi in tre mesi”), non avendo versato in atti alcuna documentazione inerente allo stipendio percepito all'epoca del decreto di omologa della separazione, né il contratto di lavoro a tempo determinato in atto al momento del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice delegato – in sede di provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. – non ha potuto vagliare l'eventuale mutamento in pejus delle sue condizioni economiche, non
10 essendo ex se dirimente la circostanza che il nuovo contratto di lavoro fosse a tempo determinato.
Cionondimeno, nel corso del giudizio è stata prodotta la documentazione afferente alla condizione reddituale dell' il quale, peraltro, pur avendo non avendo ottenuto il rinnovo _1 dell'incarico di collaborazione a partita IVA con l' , ha stipulato in data Controparte_1
4.07.2024 un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'ASP (cfr. verbale d'udienza del 17.10.2024, nonché contratto prodotto in data 22.11.2024).
Sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del giudizio – tra cui l'ultimo cedolino versato in atti, di ottobre 2024, da cui risulta uno stipendio netto di € 1.778,19
– si evince un miglioramento della sua condizione economica rispetto a quanto dichiarato all'udienza di prima comparizione delle parti, sicché in alcun modo può giustificarsi una riduzione del contributo di mantenimento per il figlio minore.
Peraltro, alla medesima udienza innanzi al Giudice delegato l'Orlando ha dichiarato: “per quanto riguarda l'assegno unico, avevo rinunciato su richiesta della a percepirlo;
poi ho _2 fatto nuovamente richiesta per il 50% in quanto ho avuto delle nuove spese come, ad esempio, le spese dell'asilo per il piccolo ” (cfr. verbale d'udienza del 4.04.2024). Persona_1
Detta dichiarazione è suffragata dalla produzione documentale della che, in allegato alla _2 propria comparsa di costituzione e risposta, ha depositato sia la domanda n. 4459338 del
7.04.2022 relativa all'assegno unico con la correlata dichiarazione dell' , datata _1
29.03.2022, di rinuncia a percepire il 50% di detto assegno in favore della moglie, sia l'estratto dei pagamenti operati dall'INPS, da aprile a luglio 2022 integralmente in favore di per Parte_2
l'ammontare di € 159,50 e, dal mese di agosto 2022, in favore di ciascun coniuge al 50% (€
79,75 ciascuno).
Ebbene, com'è noto l'art. 6 co. 4 D. Lgs. 230/2021 relativo all'assegno unico universale dispone che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Nella fattispecie in esame, a fronte del regime di affidamento condiviso del minore Per_1
ed in mancanza di accordo tra le parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno
[...] da parte del genitore collocatario, il Collegio ritiene che la diretta percezione in capo al genitore non collocatario della propria quota parte di assegno unico - stante la sua funzione di sostegno del reddito per le famiglie con prole - debba essere tenuta in considerazione quale voce di reddito di tale genitore che, quindi, per l' risulta allo stato complessivamente pari ad € _1
11 1.860,00 circa, superiore dunque rispetto a quanto percepito al momento del deposito del ricorso.
Per tutte le ragioni suesposte, non può trovare accoglimento la domanda di di Parte_1 ottenere la riduzione del contributo mensile di mantenimento previsto per il figlio minore.
La invece, ha chiesto la maggiorazione ad € 400,00 mensili del ridetto contributo, _2 allegando l'aumento delle esigenze del minore con il decorso del tempo.
A parere del Collegio, la domanda merita parziale accoglimento.
Ed infatti, alla data della presente sentenza il minore ha già compiuto gli anni cinque e, peraltro, nel corso del subprocedimento n. 51-1/2024 R.G., è stata accolta la richiesta della di _2 essere autorizzata a procedere all'iscrizione del figlio alla scuola primaria per Persona_1
l'anno scolastico 2025/2026 quale anticipatario, sicché è prevedibile un imminente aumento delle esigenze economiche correlate all'avvio del primo ciclo di studi del bambino (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”).
Tuttavia, considerato che il ricorrente ha un nuovo nucleo familiare composto, oltre che dalla compagna, dai due figli della coppia, occorre tenere in considerazione che nella sua sfera patrimoniale rientra anche l'obbligo di contribuire al mantenimento degli altri figli, di pari rango rispetto al piccolo . Persona_1
Pertanto, pur reputando necessario disporre l'aumento dell'importo gravante sull' a _1 titolo di contributo di mantenimento per il figlio , il Collegio ritiene che la Persona_1 maggiorazione non possa essere quantificata nella misura richiesta dalla stante _2
l'incremento delle spese che il ricorrente deve sostenere per il mantenimento del nuovo nucleo familiare.
In ragione di quanto precede, va previsto che versi a la somma di € Parte_1 Parte_2
350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, con bonifico bancario (salvo diversa modalità concordata tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie per le esigenze del minore, non giustificandosi invece la richiesta della di porre l'intero importo di dette spese in capo al ricorrente, né di prevedere una _2 redistribuzione al 70%-30%, non essendo state addotte sopravvenienze rispetto a quanto concordato in sede di separazione.
Il ricorrente ha poi chiesto la revoca della condizione concordata in sede di separazione in forza della quale è tenuto a versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di €
12 130,00 mensili, e ciò in quanto la stessa “ben potrebbe, per la propria età, per le proprie attitudini, inserirsi nel mondo del lavoro”; al contrario, la resistente ha chiesto di porre “a carico del Sig. un contributo mensile quale mantenimento per la signora allo _1 _2 stato attuale disoccupata, pari ad € 130,00 mensili, entro e non oltre il 5 di ogni mese”.
Con ordinanza del 5.04.2024 resa in sede di provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., cui integralmente si rimanda, il Giudice delegato – previo richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui “grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. civ., n. 20866/2021; Cass. civ. n.
18820/2022) – ha ritenuto incolpevole lo stato di disoccupazione della “essendosi la _2 stessa ripetutamente attivata per reperire un'occupazione anche dopo il citato decreto del
26.03.2022 emesso nel procedimento n. 1588/2021 V.G., come risulta dai documenti versati in atti e che, allo stato, sussista un'evidente sproporzione tra le condizioni reddituali dei coniugi, sicché la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della resistente non può trovare accoglimento, impregiudicata ogni ulteriore valutazione relativa all'assegno divorzile, che potrà essere compiuta solo dal Collegio in sede decisoria”, così confermando la statuizione relativa all'assegno di mantenimento contenuta nel decreto di omologa della separazione.
Ed infatti, in base al consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art. 4 L. n. 898/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 4, comma
13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti
13 provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione», e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra separazione e divorzio. Tuttavia, il coordinamento, processuale e sostanziale, tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva
e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, nei termini di cui si è detto”
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n. 3852/2021).
Tanto premesso, pur non avendo le parti fatto esplicito riferimento - nei termini di legge per le preclusioni assertive - all'assegno divorzile (unica misura economica che il Collegio può adottare, nei rapporti tra le parti, in sede di sentenza di divorzio), a parere del Tribunale le rispettive domande di revoca dell'assegno mensile di mantenimento e di previsione dello stesso devono essere interpretate in chiave sostanzialistica, in ragione del thema decidendum del presente giudizio.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda del ricorrente tesa ad escludere il diritto della resistente a percepire un contributo economico posto a suo carico, a titolo di assegno divorzile, dovendo invece essere rigettata l'opposta richiesta articolata dalla resistente.
È, difatti, opportuno rammentare che, quanto alla natura dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 18287/2018 – ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n.
898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stata riconosciuta una natura sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia ancora risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva
14 valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio” (Cass. civ., Sez. Un., cit.).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, richiede quindi l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, co. 6, prima parte, L.
n. 898/1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass. civ., Sez. 1, n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 5055/2021, in motivazione).
In altri termini, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi, per scelta comune, si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
15 E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso – a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali ed il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico-reddituale e lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Ciò costituisce, ormai, frutto di un consolidato orientamento ermeneutico che il Collegio condivide, ritenendo che, in assenza di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti, non possa riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post- coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 32354/2024; Cass. civ., Sez. 1, n. 26520/2024; Cass. civ., Sez. 1, n. 35434/2023:
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo
e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare”).
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno, dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel
16 matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Applicando i principi che precedono al caso in esame, deve innanzitutto evidenziarsi la breve durata del matrimonio tra e (essendo trascorsi meno di tre anni Parte_1 Parte_2 dalla data della celebrazione alla comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione); inoltre, a parere del Collegio non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un adeguato accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della parte resistente.
Certamente, quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa: in particolare la stessa non ha dimostrato di avere rinunziato a concrete occasioni di lavoro durante il coniugio, né che il proprio stato di disoccupazione fosse collegato a scelte concordate nel corso della breve vita matrimoniale.
Né ad avviso del Collegio ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione eminentemente assistenziale.
Invero, il mero dato dell'attuale stato di disoccupazione di – che, indubbiamente, Parte_2 certifica un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un'obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post- coniugale sopra menzionato a carico dell' . _1
Infatti, la resistente è soggetto che – per età, per assenza di problemi di salute (non allegati), per titoli (essendo laureata in giurisprudenza) e per il pregresso svolgimento di attività lavorativa
(cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 4.04.2024: “Ho lavorato sino al
31.12.2023 con un contratto di co.co.co per la Regione Calabria”, suffragate dalla documentazione in atti) – appare perfettamente in grado di inserirsi nel mercato del lavoro e di trovare i mezzi per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento e di ricavare redditi adeguati e che non versa, comunque, in stato di totale indigenza essendo anche proprietaria dell'immobile in cui attualmente abita con il figlio.
Per tali ragioni, dunque, la domanda della tesa al riconoscimento di “un contributo _2 mensile quale mantenimento”, per come riqualificata dal Collegio, non può che essere rigettata.
Con riferimento alla richiesta della resistente – reiterata in sede di comparsa conclusionale – in ordine all'attribuzione integrale dell'assegno unico in proprio favore, in quanto collocataria del figlio minore, il Collegio rileva che, conformemente all'orientamento di questo Tribunale, era stato disposto dal Giudice delegato il non luogo a provvedere sull'istanza, sul presupposto per
17 cui, in caso di affido condiviso della prole ed in mancanza di diverso accordo tra le parti, il
Tribunale nei giudizi di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non abbia il potere di disporre in merito alla percezione dello stesso esclusivamente in capo ad uno dei coniugi, confermando dunque l'erogazione dell'assegno nella misura del
50% in capo a ciascun genitore per come previsto ex lege, impregiudicata la possibilità per le parti di accordarsi diversamente in via stragiudiziale.
Pur prendendo atto del recente arresto della giurisprudenza di legittimità intervenuto sul tema
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 4672/2025, che in motivazione ha statuito che “l'art. 6 co.4 d.lgs.
230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ai sensi dell'art. 2 co.1, del medesimo d.lgs.
l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi…”. Secondo il ricorrente,
l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge. Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n.
23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo. Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno
18 universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”), ad avviso del Collegio compete al
Tribunale, caso per caso, valutare l'opportunità di prevedere che l'assegno unico venga percepito integralmente dal genitore collocatario della prole, avendo la Suprema Corte previsto che, anche nelle ipotesi di affidamento condiviso dei figli, l'assegno “possa” - ma non “debba” - essere attribuito al genitore collocatario dal giudice del merito.
Nella vicenda in esame, in difetto di accordo tra le parti, il Collegio ritiene più opportuno mantenere fermo il regime ordinario di percezione dell'assegno unico in misura paritaria tra i genitori del minore, avendo del resto tenuto conto della quota parte di detto assegno spettante all' nella determinazione del suo reddito ai fini della quantificazione del contributo di _1 mantenimento per il piccolo , nonché considerato l'ampliamento dei tempi di Persona_1 permanenza del minore presso il padre stabiliti nella presente sentenza rispetto all'accordo delle parti.
Pertanto, la richiesta formulata sul punto dalla deve essere respinta. _2
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle complessive ragioni della decisione, il Collegio ritiene che ricorrano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
19
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14.07.2018 nel
Comune di Siderno (RC), tra e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 32, Parte II, Serie A, anno 2018;
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , Persona_1 con collocazione prevalente del medesimo presso la madre, nella casa di proprietà di quest'ultima;
- prevede che, sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi, possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- regola i tempi di permanenza del minore presso il padre per come previsto in parte motiva;
- demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Ambito Territoriale Sociale
– Comune Capofila Caulonia) la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare per come dettagliato in motivazione, chiedendo loro di relazionare in ordine agli esiti dell'attività svolta, con cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337
c.c.;
- rigetta la domanda del ricorrente volta ad ottenere una riduzione del contributo di mantenimento per il figlio minore, accogliendo invece parzialmente la contrapposta domanda della resistente di ottenerne un incremento e, per l'effetto, prevede che versi a la somma di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 Parte_2
ISTAT annuale, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, con bonifico bancario (salvo diversa modalità concordata tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie per le esigenze del minore;
- accoglie la domanda del ricorrente tesa ad escludere il diritto della resistente a percepire un contributo economico posto a suo carico, per come riqualificato in motivazione dal Collegio, con conseguente rigetto dell'opposta richiesta articolata dalla resistente;
- rigetta la domanda della resistente volta a percepire integralmente l'assegno unico;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
20 - ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Siderno (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza all'Ambito Territoriale
Sociale – Comune Capofila Caulonia, nonché di trasmetterne copia al Giudice
Tutelare del Tribunale di Locri per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., cui il predetto ente inoltrerà le relazioni di aggiornamento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/07/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
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