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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr R E B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 698 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Castiglione della Pescaia n. 61, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mirko Saginario che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via CP_2
Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura IN , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Paola Tortato giusta procura generale alle liti, a rogito Notaio in Persona_1
Fiumicino (RM), del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 9.1.2025 e successivamente iscritto a ruolo il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che con provvedimento/comunicazione n.
700228339295K4202312 del 07.12.2023 notificato il 15.12.2023, l' , dalla verifica dei redditi CP_2 di impresa del ricorrente, ha accertato un importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuto alla Gestione Artigiani/Commercianti dell' per l'anno 2018 per il CP_2 complessivo importo di Euro 8.510,92, di cui Euro 5.948,82 a titolo di contributi IVS, Euro
2.974,41 a titolo di sanzioni ed Euro 67,68 a titolo di sanzioni per ritardo;
che il ricorrente ha interposto ricorso in via amministrativa in data 10.01.2024; che il provvedimento opposto difetta di motivazione in violazione dell'art. 3 L. n.241/1990; che, come da dichiarazione dei redditi del 2019 per l'anno 2018, allegata al ricorso, il Dott. , visto il reddito di impresa per Euro Parte_1
140.122,00, ha saldato la somma di Euro 3.785,00 (oltre ad Euro 7,00 per contributo di maternità) a titolo di contributi IVS dovuti sul minimale di Euro 15.170,00 e l'importo di Euro 15.248,00 a titolo di contributi IVS sul reddito di Euro 62.007,00 che eccede il minimale (quadro RR1); che la rideterminazione del maggiore importo a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale è la risultante di un'errata applicazione da parte dell' del massimale di reddito annuo imponibile CP_2 per la categoria commercianti;
che l' applica all'istante il massimale annuo, per l'anno 2018, CP_2 di € 101.427,00; che tuttavia, tale massimale è applicabile solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, così come previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995; che in ipotesi di lavoratori con anzianità contributiva pregressa al 31/12/1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il massimale di reddito annuo, per l'anno 2018, entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 77.717,00 (ovvero € 46.630,00 + € 31.087,00); che il ricorrente è stato iscritto prima del 31/12/1995 alla gestione obbligatoria dipendenti;
che l'istante dal 05.01.1982 al 31.07.1990 è stato iscritto nella gestione pensionistica obbligatoria come “telefonici”; che per l'effetto, al ricorrente non può essere applicato il massimale annuo, per l'anno 2018, di €
101.427,00, ma, vista la pregressa anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie alla luce del disposto di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, all'istante deve essere applicato il massimale di € 77.717,00; che in ipotesi di corretta applicazione del massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS (n.d.r. € 77.717,00), alcuna rettifica degli importi a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale è dovuta a carico del ricorrente;
che l'istante ha già integralmente saldato il quantum dovuto a titolo di oneri contributivi, come risulta dalla dichiarazione reddituale prodotta.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” A) in via preliminare, sospendere, se del caso anche inaudita altera parte, per tutte le ragioni già e meglio esplicitate in narrativa, l'esecutività del provvedimento\comunicazione n° 700228339295K4202312 del
07.12.2023 notificato il 15.12.2023 (raccomandata RK2 66502059078-6) (prot. n°:
MIPA/PAC/0007/2022 1 0006 1 RIC0309837350010005 01 RM01 31473727 MTA13392003781
227 4 DC0PD0798),; B) nel merito, in via principale, in accoglimento delle argomentazioni meglio rassegnate nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare, che il provvedimento\comunicazione n° 700228339295K4202312 del 07.12.2023 notificato il 15.12.2023
(raccomandata RK2 66502059078-6) (prot. n°: MIPA/PAC/0007/2022 1 0006 1
RIC0309837350010005 01 RM01 31473727 MTA13392003781 227 4 DC0PD0798) è nullo e\o annullabile e\o illegittimo e\o inefficace e\o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, volerlo integralmente annullare e revocare, il tutto con ogni ulteriore conseguenza ed effetto di legge;
C) nel merito, in via subordinata, previa declaratoria di illegittimità, inefficacia, nullità ed infondatezza del provvedimento\comunicazione n° 700228339295K4202312 del 07.12.2023 notificato il 15.12.2023 (raccomandata RK2 66502059078-6) (prot. n°: MIPA/PAC/0007/2022 1
0006 1 RIC0309837350010005 01 RM01 31473727 MTA13392003781 227 4 DC0PD0798), volere ridurre e rideterminare l'importo nella misura effettivamente dovuta, purché rigorosamente provata, e, quindi, con detrazione di tutte le somme illegittimamente richieste;
4) il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “dichiarare cessata la materia del CP_2 contendere. Con compensazione delle spese”, atteso che “Con l'allegata Relazione istruttoria, l'Ufficio amministrativo ha comunicato che: “Quanto contestato è già stato oggetto di ricorso amministrativo n 752400849, definito per cessata materia del contendere. Si è infatti provveduto alla sistemazione della posizione. Dopo l'aggiornamento nulla è dovuto per l'emissione 2018, come si evince da estratto contributivo che si allega. Il ricorso è avverso una comunicazione di debito che ,in quanto mera comunicazione, non può essere annullata.” (doc.1). Quanto sopra risulta essere stato comunicato al ricorrente con lettera datata 18.03.2025 (doc.2) che risulta consegnata Par in data 28.03.2025 (doc.2 , nonché tramite PEC in data 18.03.2025 all'indirizzo pec
[...]
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Istruito documentalmente il procedimento all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, definiva il giudizio ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che il ricorrente ha impugnato in questa sede il provvedimento dell' del CP_2
7.12.2023 con cui l'Istituto ha comunicato al ricorrente che “dalla verifica dei suoi redditi d'impresa per gli anni di imposta indicati nel prospetto riepilogativo, è stato accertato un importo
a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il massimale, dovuto alla Gestione artigiani/commercianti dell' invitiamo pertanto a versar a titolo di contribuzione e/o di CP_3 sanzioni calcolate ai sensi della legge n. 388/2000 le somme indicate nel prospetto allegato….” pari a complessivi € 8.578,60 (doc.1).
Avverso tale comunicazione il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo il 10.1.2024
(doc.5).
L' ha prodotto comunicazione dell'Istituto del 18.3.2025, consegnata al ricorrente a CP_2 mezzo posta il 28.3.2025 e al patronato a mezzo pec il 18.3.2025, avente ad oggetto “Definizione amministrativa del ricorso amministrativo n. 752400849”, con la quale è stato comunicato al ricorrente “che il giorno 18/03/2025 il ricorso amministrativo presentato il 10/01/2024 in merito a
inviato da è stato definito amministrativamente Parte_3 Parte_1 per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 10 del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' approvato con la Deliberazione del Consiglio CP_2 di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023 con la seguente motivazione: ND. Il settore competente ha effettuato l'annullamento del debito in data 07/02/2024…”.
Dalla relazione istruttoria prodotta da emerge che “Quanto contestato è già stato CP_2 oggetto di ricorso amministrativo n 752400849, definito per cessata materia del contendere. Si è infatti provveduto alla sistemazione della posizione. Dopo l'aggiornamento nulla è dovuto per l'emissione 2018, come si evince da estratto contributivo che si allega”.
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. CP_ Per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00, di cui CP_2
€ 1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese oltre iva e cpa da distrarsi.
Roma, 17.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi