Articolo 2 della Legge 21 agosto 1949, n. 630
Articolo 1Articolo 3
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2 ottobre 1949
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1949