Articolo 8 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 7Articolo 9
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9 ottobre 2010
Art. 8. Riunioni 1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. 2. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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