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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3658/2022, pubblicata in data 19.10.2022, iscritto al n. 5386/2022 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
T R A
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Sant'Antimo (NA), Via Traversa Corso Europa snc c/o Business Center il Molino, in persona del legale rapp.te pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_2 all'atto di appello, dall'avv.to Giuseppe Ferrara (c.f. ), con studio in CodiceFiscale_1
, Via Roma n. 157, Parte_1
- appellante -
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., avv. Massimo Buonanno, Controparte_1 P.IVA_2
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e determinazione dirigenziale n. 273/2023 del 7.3.2023, dagli avv.ti Loredana Di Spirito (c.f. ) e Francesco CodiceFiscale_2
RI CA (c.f. ), presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, CodiceFiscale_3
Viale Gramsci n. 19,
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 3658/2022, pubblicata il 19.10.2022, il Tribunale di Napoli Nord rigettava le domande proposte dalla con le quali, Parte_1 in relazione ad un contratto stipulato con il per la ristrutturazione e Controparte_1 concessione in uso dell'impianto sportivo comunale, era stato chiesto l'accertamento della declaratoria di inadempimento del all'accordo transattivo e al contratto di concessione CP_1
stipulati il 3.1.2012 e la sua condanna al pagamento dell'importo di 1.957.029,00 € a titolo di risarcimento danni maturati fino a tale data, oltre che al pagamento dell'importo di 6.840.000,00 € ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d. lgs.159/2011, quale indennizzo per l'anticipata risoluzione del contratto, in subordine anche a titolo di indebito arricchimento.
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rilevato che con l'accordo transattivo del 3.1.2012, tra l'altro, l'appellante aveva rinunciato a pretese risarcitorie nei confronti del e questi aveva approvato il progetto esecutivo volto all'ulteriore ampliamento e CP_1 completamento del Palazzetto dello sport comunale, prorogandone in favore dell'appellante la concessione in uso fino all'anno 2038 e rendendosi fideiussore per un secondo mutuo che la avrebbe contratto con l'Istituto di Credito Sportivo, al fine di finanziare i lavori a lei Parte_1
spettanti, aveva poi affermato che detto accordo transattivo già eseguito da entrambe le parti non poteva considerarsi venuto meno a seguito del recesso dal contratto operato dal a causa della CP_1 intervenuta interdittiva antimafia di cui all'art. 94 del d. lgs. n. 159/2011.
Affermava poi il Tribunale che la domanda di indennizzo formulata dalla ai sensi Parte_1 dell'art. 94, comma 2, del Codice Antimafia, secondo cui in tal caso gli enti appaltanti “revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite” pure andava rigettata, essa non trovando applicazione per i contratti di concessione, in quanto il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute erano applicabili solo in riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture
(Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 23/2020); l'interdittiva antimafia determinava una particolare forma di incapacità giuridica che impediva al soggetto da essa attinto di essere titolare di rapporti con la p.a. o destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni;
la norma che in presenza di tale situazione di incapacità consentiva attribuzioni patrimoniali da parte della p.a. costituiva norma eccezionale di stretta interpretazione e doveva ritenersi riferibile solo all'ipotesi di recesso dai contratti, come desumibile sul piano letterale dall'art. 92 comma 3 e dall'art. 94 comma
2, e non anche alle autorizzazioni o concessioni (Consiglio di Stato n. 5578/2018). Aggiungeva poi che il recesso non era in alcun modo imputabile al e che i beni alla scadenza del contratto CP_1 sarebbero comunque rimasti in sua proprietà; che infine era infondata anche la domanda di indebito arricchimento, non essendo avvenuto il depauperamento della “senza giusta causa” bensì Parte_1 per effetto dell'interdittiva a lei imputabile, essendo l'impianto comunque stato sfruttato economicamente fino al 2018, e non essendo stata data prova della diminuzione patrimoniale subita, questa non potendo identificarsi col valore dell'opera o con la sua redditività annuale.
Avverso detta sentenza proponeva appello la , con atto notificato il Parte_1
12.12.2022, deducendo con un primo motivo l'erronea affermazione della inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 94 del codice antimafia, essendo il contratto in oggetto un contratto misto di appalto, in cui le prestazioni erano state eseguite ed il corrispettivo era individuato nel diritto di gestione dell'opera realizzata;
la revoca operata 20 anni prima della data di naturale scadenza aveva determinato una utilità per il in misura pari quantomeno alla redditività annua, da stimarsi CP_1 in 340mila €, indipendentemente dalla prevista acquisizione da parte del delle opere CP_1
realizzate, una volta scaduti i termini della gestione. Era pertanto applicabile l'art. 94 del codice antimafia e l' prodotto -e non contestato dalla controparte- aveva determinato il valore degli CP_2 investimenti e dell'impianto nel suo complesso e l'utilità conseguita dall'ente, che aveva acquisito un impianto suscettibile di produrre utili di gestione per 500mila € circa e suscettibile di essere affidato in concessione ad un canone annuo di 340mila €. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, evidenziava il valore degli investimenti effettuati (9.290.139,61 €), il valore dei beni mobili di cui il Comune si era appropriato rifiutandone la restituzione (902.149,78 €), gli utili netti rilevabili dal business plain e dallo studio di fattibilità economica di cui ai doc. 50 e 51 (511.974,00
€ annui), di tal che poteva parametrarsi detto indennizzo alla valore annuo del canone di concessione di 342mila € moltiplicato per 20 anni, quindi in totale 6.840.000,96 € oltre il rimborso dei beni mobili non restituiti;
in subordine, poteva essere disposta c.t.u..
Come secondo motivo di appello, svolto in via subordinata, l'appellante , censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di indebito arricchimento, e come terzo motivo nella parte in cui l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite.
Concludeva pertanto per la condanna del appellato al pagamento dell'indennizzo pari CP_1
a 6.840.000,00 € o alla somma maggiore o minore ritenuta dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore, e alla rifusione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo.
Si costituiva in giudizio il eccependo in primo luogo la Controparte_1
inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, sia in quanto il provvedimento di recesso per effetto dell'interdittiva antimafia aveva assorbito il procedimento volto alla risoluzione contrattuale per inadempimento, emesso condizionatamente all'eventuale annullamento del provvedimento interdittivo, sia in quanto a seguito del provvedimento interdittivo l'appellante era divenuta incapace ex lege ed impossibilitata ad ottenere alcuna somma dalla pubblica amministrazione. Evidenziava poi la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva qualificato il rapporto tra le parti come “concessione di servizi” ed aveva perciò negato la corresponsione dell'indennità richiesta;
non avere l'appellante mai versato il canone concessorio previsto in contratto ed essere anche rimasta morosa nel pagamento delle rate dei mutui accesi presso l'Istituto di Credito Sportivo, del cui pagamento esso si era reso garante;
che l'investimento CP_1 effettuato dalla rientrava nell'alea connaturata alla gestione dell'impianto, mentre tutte Parte_1
le opere e migliorie erano destinate ad restare nella disponibilità del Comune, alla scadenza del contratto;
che la acquisizione anticipata del complesso sportivo non rappresentava un arricchimento indennizzabile, essendosi verificata esclusivamente per la condotta scorretta della;
che Parte_1
non si era verificato alcun depauperamento, avendo la sfruttato per oltre 15 anni il Parte_1
complesso, nel quale aveva realizzato anche albergo, ristorante e centro benessere, utilizzati con fini commerciali ed estranei all'interesse pubblico;
che le attrezzature ed i beni mobili erano stati in gran parte restituiti;
che solo considerando il ricavo netto annuale affermato dalla in Parte_1
511.974,00 € e lo sfruttamento dell'opera per 15 anni la società aveva realizzato un ricavo netto di
7.679.610,00 €, cui andavano sommati i 3.941.611,56 € ricevuti per effetto del finanziamento dell'Istituto di Credito Sportivo, di tal che nessun impoverimento era stato subito dall'appellante.
Instava pertanto per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
All'udienza collegiale del 28.5.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa passava in decisione, decorsi i termini ordinari di giorni 60 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va quindi accolto per quanto di ragione.
La vicenda contenziosa in esame ha riguardato le conseguenze della determinazione del di recedere dalla convenzione, originariamente stipulata il 10.7.2002 ma Controparte_1
definita, a seguito di contrasti tra le parti, con contratto integrativo e modificativo n. 1210 del 3 gennaio 2012, stipulata tra la società appellante e il per la concessione e gestione dei lavori CP_1
di completamento del nuovo centro sportivo comunale.
La convenzione, con la quale la gestione degli impianti realizzati dalla appellante avrebbe avuto scadenza naturale il 5.2.2038, era venuta meno a seguito di atto di recesso notificato dal il 27.2.2018, a seguito di interdittiva antimafia emessa a carico della , cui aveva CP_1 Parte_1 fatto seguito l'appropriazione dei beni da parte del in data 12.12.2018. CP_1 Ora, "l'informativa interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica ex lege, parziale e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto
(persona fisica o giuridica) è precluso avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili
a quanto disposto dall'art. 67 co. 1, lett. g) d. lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali" e dunque "qualunque tipo di esborso proveniente dalla
P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell'interdittiva” (cfr.
Cons. St., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 4293).
Eccezione al detto principio è contenuta nel disposto degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 che prevedono testualmente che i soggetti di cui all'art. 83 "revocano le autorizzazioni o le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".
Va disattesa pertanto l'eccezione svolta da parte appellata di carenza di legittimazione da parte della , per non poter essere essa destinataria di alcun pagamento da parte del Parte_1 CP_1 espressamente infatti le norme prevedono che l'imprenditore colpito da interdittiva antimafia sia legittimato ad agire per l'indennizzo di cui all'art. 94 comma 2 del codice antimafia.
Parimenti si ritiene di dissentire, accogliendo il primo motivo di appello, da quanto affermato dal Tribunale, in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 94 comma 2.
E' vero che le norme in esame devono considerarsi eccezionali e quindi, di stretta interpretazione;
per cui, in ragione del dato letterale, deve affermarsi che la clausola di salvaguardia del valore delle opere eseguite si applica solo ai contratti di appalto di servizi, forniture e opere e non alle concessioni, o altre erogazioni di denaro pubblico. Tuttavia nella fattispecie, per quanto il contratto abbia denominazione di “concessione”, esso non rientra tra le concessioni o erogazioni di denaro pubblico, per le quali è prevista la revoca, bensì tra i contratti di appalto, per i quali è previsto l'indennizzo di cui all'art. 94 cod. antimafia.
A prescindere infatti dalle conseguenze del provvedimento interdittivo, che hanno portato non alla “revoca” della concessione ma al “recesso” dal contratto, va detto che la Suprema Corte (cfr.
Cass. S. U. n. 28804/11, Cass. n. 19391/12, di recente Cass. S.U. 5594/2020), pronunciandosi in tema di riparto di giurisdizione nella fattispecie di project financing, quale quella in oggetto, ha evidenziato l'esigenza di prendere atto (traendone le necessarie conseguenze in tema di riparto di giurisdizioni) dell'avvenuta affermazione, nell'ambito dell'ordinamento comunitario (ove l'art. 1, sub
3, Direttiva 04/18/Ce recita: "La concessione di lavori pubblici è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo") e dal suo recepimento nell'ordinamento nazionale (esplicitato, sul piano sostanziale, dal D.Lgs. n. 163 del
2006, art. 146 e, con specifico riferimento al tema del riparto di giurisdizioni, dall'art. 244 del medesimo testo normativo poi trasfuso nell'art. 133 c.p.a.), di una nozione di "concessione dei lavori pubblici", riducente ad unità la dicotomia, tralaticiamente tramandata con riferimento all'ordinamento nazionale, tra "concessione di costruzione di opera pubblica" e "concessione di gestione o di costruzione e gestione di opera pubblica". Come affermato da ultimo anche da Cass. n. 11022/2014,
“Tale nozione -cui sono estranei profili di autoritarietà del potere pubblico nella fase di gestione ed esecuzione del rapporto- include infatti, in unitaria categoria (a sua volta ricompresa insieme con quella degli appalti pubblici nella più generale categoria dell'affidamento di lavori pubblici), non solo i contratti attinenti alla progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica, ma, altresì, quelli concernenti anche la relativa gestione funzionale ed economica, che, presentando tutte le caratteristiche dell'appalto pubblico di lavori, sono pienamente assimilabili ai primi, giacché
l'affidamento al concessionario della gestione funzionale ed economica dell'opera, non altera
l'essenziale natura del rapporto, inserendosi nel relativo sinallagma quale controprestazione principale e tipica a favore del concessionario. Ne consegue che le controversie relative a
"concessione di gestione o di costruzione e gestione di opera pubblica" - non diversamente da quelle relative a "concessione di costruzione di opera pubblica" competono alla giurisdizione ordinaria, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis e art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 1, se concernenti la fase successiva all'aggiudicazione ed alla stipulazione delle convenzioni ”.
Deve pertanto ritenersi l'assimilabilità della fattispecie in oggetto a quella dei contratti pubblici di appalto e quindi, a seguito del recesso dal contratto da parte della pubblica amministrazione, il diritto dell'appellante a ricevere l'indennizzo di cui all'art. 94 citato, parametrato al valore delle opere (o servizi) già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite dall'amministrazione.
Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 14/2021, ha infatti chiarito che "Le eccezioni di cui agli artt. 92 co. 3 e 94, co. 2, c.d. codice antimafia, rappresentano una precisa scelta del legislatore che si giustifica in ragione di un "bilanciamento" delle conseguenze derivanti da una esecuzione del contratto disposta in assenza di informativa antimafia. Se è pur vero che la stipula del contratto e la sua esecuzione sono avvenute "sub condicione", è altrettanto vero che appare confliggente con evidenti ragioni di equità, oltre che con i princìpi dell'attribuzione causale, addossare tutto il peso delle conseguenze di ciò in capo al privato contraente, consentendo all'amministrazione, che pure ha tenuto un comportamento non coerente con le disposizioni normative (il ritardo nell'informativa antimafia) di conseguire un indebito arricchimento."
Dall'accertamento tecnico preventivo redatto in contraddittorio tra le parti e prodotto nel presente giudizio emerge che gli investimenti totali eseguiti dalla appellante ammontano a
9.290.139,61 €, per un valore alla data del rilascio dei beni di 10.573.279,75 €, ma detti investimenti, che hanno scontato comunque un utilizzo da parte della nel corso degli anni fino alla Parte_1 data di riconsegna dei beni, possono portare ad un indennizzo solo nella misura dell'utilità che abbia conseguito l'amministrazione; utilità che ritiene la Corte non possa che essere rapportata agli utili netti che la struttura è in condizione di far realizzare negli anni dal 12.12.2018 (data di presa in consegna dei beni) fino al 5.2.2038 (data di scadenza naturale della concessione). Posto infatti che alla data della scadenza della concessione tutti gli impianti e le migliorie sarebbero comunque passati in proprietà del l'utilità a questo pervenuta dal recesso dalla convenzione non può che CP_1 corrispondere agli utili di gestione retraibili dall'anticipato possesso dei beni, per la durata di 19 anni e 2 mesi.
Per la determinazione di detti utili, che non possono certo corrispondere a quelli previsionali indicati nel business plain predisposto dalla o nello studio di fattibilità economica del Parte_1
ma devono corrispondere a quelli effettivi realizzabili, soccorre l'accertamento tecnico CP_1 preventivo (pg. 149 ss.), che, ai fini del calcolo dell'avviamento, sulla base degli ultimi bilanci presentati dalla , di un reddito medio prospettico pari a 218.297,00 € annui e di un tasso Parte_1
di attualizzazione pari al 15,96 €, ha determinato il valore dei sovraredditi futuri attualizzati in
1.295.740,75 €, che può essere ridotto in via equitativa, considerato il periodo non ventennale ma di
19 anni e 2 mesi, a 1.200.000,00 €.
Tale deve ritenersi essere l'utile conseguito dall'amministrazione al momento della presa in consegna dei beni, dal quale deve essere detratto l'importo del canone annuale previsto in contratto di 16.526,62 € annui, del cui pagamento la è rimasta inadempiente (circostanza dedotta Parte_1
e non contestata), per un totale di (16.526,62 € x 7 anni =) 115.686,34 €, determinandosi quindi il dovuto in 1.084.313,66 €. Non si ritiene che da detto importo debba essere detratto quello del finanziamento concesso dall'Istituto di Credito Sportivo alla e di cui il Comune si era Parte_1 reso fideiussore, non risultando provato che quest'ultimo sia stato ancora escusso e abbia pagato alcunchè e non potendosi escludere l'adempimento da parte del debitore principale, magari anche con le somme ricevute in esecuzione della presente sentenza, qualora non già oggetto di provvedimenti conservativi da parte dello Istituto di Credito Sportivo o dello stesso appellato.
Assorbiti gli ulteriori motivi di appello, il va pertanto condannato al pagamento in CP_1 favore della appellante dell'importo di 1.084.313,66 € oltre interessi legali dalla data Parte_1
della riconsegna dei beni (12 dicembre 2018) fino al saldo, con esclusione della richiesta rivalutazione monetaria, non avendo l'indennizzo natura risarcitoria.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno dichiarate compensate in ragione di metà, atteso il notevole divario tra l'importo richiesto e quello riconosciuto, e per il residuo seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi, e con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, avv. Giuseppe Ferrara.
Le spese dell'a.t.p. svoltosi avanti il Tribunale di Napoli Nord, del cui pagamento l'appellante non ha fornito prova, vanno poste in via definitiva a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3
Napoli Nord n. 3658/2022, pubblicata in data 19.10.2022, in contraddittorio con il
[...]
; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede: CP_1
-----In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore della CP_1 Parte_3
dell'importo di 1.084.313,66 € oltre interessi legali con decorrenza dal 12 dicembre 2018 fino
[...]
al saldo.
-----Dichiara compensate per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna il
[...]
alla rifusione della residua metà, liquidata per il primo grado in 856,50 € per spese e CP_1
20.000,00 € per compensi e per il secondo grado in 1.278,00 € per spese e 15.000,00 € per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre iva e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Ferrara.
-----Pone definitivamente a carico del le spese del collegio peritale nel Controparte_1
procedimento di a.t.p. svoltosi avanti il Tribunale di Nord, nella misura liquidata dal giudice, dr.ssa
Scognamiglio, in data 23.3.2020.
Così deciso in Napoli, il 18.10.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo