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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6377 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 24260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24260/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1989, con il patrocinio dell'avv. FELICI VIRGINIA
) e con elezione di domicilio presso il Email_1
difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/09/1986
RESISTENTE-NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con erano nati i figli CP_1
(11.12.2005) e (08.04.2010) e che in data 28.02.2014 il Tribunale Per_1 Per_2 di Roma aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare quanto previamente stabilito chiedendo, in particolare, che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio tuttora minore, alla madre. Per_2 Deduceva la ricorrente, a sostegno della domanda, che il sig. si era CP_1
disinteressato nel tempo di entrambi i figli, mancando di provvedere al loro sostentamento materiale e morale e non vedendo, nello specifico, il figlio minore da oltre dieci anni;
rappresentava altresì che il resistente non aveva mai adempiuto agli oneri di cura dei figli a lui spettanti non partecipando, assieme alla madre, alle decisioni da adottare nell'interesse dei minori, nonché che le difficoltà incontrate nell'ottenere il consenso paterno ogniqualvolta necessario si erano ulteriormente aggravavate in quanto il , da sempre coinvolto in attività criminose, era CP_1
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Rebibbia, a seguito di condanna per il reato di rapina, con fine pena prevista per il 2027.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 24.03.2025, tenutasi dinanzi al Giudice Designato, compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza e rimetteva la decisione al
Collegio. Orbene dalla lettura degli atti si evince innanzitutto che il figlio minore delle parti vive unitamente alla madre nel Comune di Fiumicino, con la conseguenza che la competenza ai sensi dell'art. 473 bis 11 cpc spetta al Tribunale di Civitavecchia.
Sulla base di una lettura sommaria degli atti si evince nel caso di specie la condotta di mancato accudimento del figlio minore tenuta da , nonché di CP_1
inottemperanza agli obblighi di mantenimento che discendono dalla legge in favore della prole, fin dal 2014. Le circostanze dedotte trovano riscontro nella condotta processuale del resistente il quale, sebbene ritualmente evocato nel presente procedimento, non si è costituito in giudizio. Il disinteresse manifestato dal resistente, che secondo quanto rappresentato dalla signora non ha mai Parte_1
ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale in ordine al mantenimento dei figli e alla frequentazione con gli stessi, dimostra prima facie l'inidoneità del medesimo a svolgere la funzione genitoriale nei riguardi del minore ed altresì la volontà Per_2
del medesimo di delegare completamente gli oneri educativi alla odierna parte ricorrente. Per questa ragione in via provvisoria deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre la quale risulta essere l'unico valido punto Per_2
di riferimento del minore, dal punto di vista affettivo oltre che dal punto di vista del sostegno materiale, per evidente abdicazione da parte del padre al ruolo genitoriale di cura ed assistenza della prole.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Civitavecchia con obbligo di riassunzione del giudizio entro sei mesi dalla pronuncia del presente provvedimento.
Dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_3
alla madre, la quale adotterà le decisioni di maggior interesse per il
[...] minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 17/04/2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24260/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1989, con il patrocinio dell'avv. FELICI VIRGINIA
) e con elezione di domicilio presso il Email_1
difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/09/1986
RESISTENTE-NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con erano nati i figli CP_1
(11.12.2005) e (08.04.2010) e che in data 28.02.2014 il Tribunale Per_1 Per_2 di Roma aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare quanto previamente stabilito chiedendo, in particolare, che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio tuttora minore, alla madre. Per_2 Deduceva la ricorrente, a sostegno della domanda, che il sig. si era CP_1
disinteressato nel tempo di entrambi i figli, mancando di provvedere al loro sostentamento materiale e morale e non vedendo, nello specifico, il figlio minore da oltre dieci anni;
rappresentava altresì che il resistente non aveva mai adempiuto agli oneri di cura dei figli a lui spettanti non partecipando, assieme alla madre, alle decisioni da adottare nell'interesse dei minori, nonché che le difficoltà incontrate nell'ottenere il consenso paterno ogniqualvolta necessario si erano ulteriormente aggravavate in quanto il , da sempre coinvolto in attività criminose, era CP_1
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Rebibbia, a seguito di condanna per il reato di rapina, con fine pena prevista per il 2027.
, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 24.03.2025, tenutasi dinanzi al Giudice Designato, compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza e rimetteva la decisione al
Collegio. Orbene dalla lettura degli atti si evince innanzitutto che il figlio minore delle parti vive unitamente alla madre nel Comune di Fiumicino, con la conseguenza che la competenza ai sensi dell'art. 473 bis 11 cpc spetta al Tribunale di Civitavecchia.
Sulla base di una lettura sommaria degli atti si evince nel caso di specie la condotta di mancato accudimento del figlio minore tenuta da , nonché di CP_1
inottemperanza agli obblighi di mantenimento che discendono dalla legge in favore della prole, fin dal 2014. Le circostanze dedotte trovano riscontro nella condotta processuale del resistente il quale, sebbene ritualmente evocato nel presente procedimento, non si è costituito in giudizio. Il disinteresse manifestato dal resistente, che secondo quanto rappresentato dalla signora non ha mai Parte_1
ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale in ordine al mantenimento dei figli e alla frequentazione con gli stessi, dimostra prima facie l'inidoneità del medesimo a svolgere la funzione genitoriale nei riguardi del minore ed altresì la volontà Per_2
del medesimo di delegare completamente gli oneri educativi alla odierna parte ricorrente. Per questa ragione in via provvisoria deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre la quale risulta essere l'unico valido punto Per_2
di riferimento del minore, dal punto di vista affettivo oltre che dal punto di vista del sostegno materiale, per evidente abdicazione da parte del padre al ruolo genitoriale di cura ed assistenza della prole.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Civitavecchia con obbligo di riassunzione del giudizio entro sei mesi dalla pronuncia del presente provvedimento.
Dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_3
alla madre, la quale adotterà le decisioni di maggior interesse per il
[...] minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 17/04/2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI