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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.762/2021
All'udienza del 15/07/2025 ore 9.56
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Ricorrente: avv. COCCIOLA ILARIO
Per la Parte Resistente: ET DEL TR Controparte_1
e GO;
Controparte_2 Controparte_3
L'avv. Cocciola si riporta agli atti introduttivi nonché alle note conclusionali chiedendone l'accoglimento ed il rigetto di ogni avversa istanza eccezione richiesta, insistendo sull'assenza di prova delle contestazioni elevate e assenza di proporzioni tra il bene giuridico da tutelare e le sanzioni stesse;
per la , OL IO e GO , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 confermando le note conclusionali che riprendono la comparsa di costituzione e risposta, chiedono il rigetto del ricorso, considerando l'operato dei verbalizzanti a norma di legge così come le ordinanze emesse;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 19.40, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza, allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 762/2021 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Properzi n. 300, CF. , in proprio e quale legale rapp. p.t. della C.F._1 [...]
corrente in Porto San Giorgio alla via della Controparte_4 C.F._2 P.IVA_1
Vittoria 150, armatrice del M/P Mat e quale conducente la vettura Renault CP_5 P.IVA_2
Koleos, in relazione alle Ordinanze Ingiunzione nn. 80/81/82 del 2021 notificate in data 24 marzo
2021, con decreto assegnazione punti a Licenza pesca e comandante per sanzioni gravi, rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Cocciola, CF , presso il cui studio C.F._3 elegge domicilio in Ortona (CH) alla via Giudea 119, pec: CF Email_1
, tel e fax 0859067455. C.F._3 ricorrente
C o n t r o
Benedetto del Tronto, nella persona del Controparte_1
Comandante pro-tempore ato a Porto San Giorgio (FM) il Persona_1
2 23/05/1973, domiciliato presso la sede suddetta (C.F. ), in proprio C.F._4 rappresentato, difeso e domiciliato ai fini del presente procedimento presso la Controparte_1 di San Benedetto del Tronto (P.I. ), sita in viale Marinai D'Italia n.14 - San Benedetto P.IVA_3 del Tronto (AP) ed ai fini della ricezione di comunicazioni e notifiche sulla pec istituzionale : cp-
t, ovvero anche a mezzo telefax al seguente numero: Email_2
0735/5867280. resistente
Oggetto: Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6 d. lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da odierno verbale di udienza.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente viene dato atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto con la riforma del processo civile (L. 18.6.2009
n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso in opposizione ad ordinanze ingiunzione il ricorrente – premesso Parte_1 che venivano notificate al ricorrente n. 3 ordinanze ingiunzione e nella fattispecie: “1. Quanto all'Ordinanza Ingiunzione n. 80/2021 poiché in qualità di comandante del violava il CP_6
DM del 22.12.2000 art. 3 c. 2 e 7 c. 1 lett. A ed il D. lvo 4/12 art. 10 c1 lett. E, ovvero pescava quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dalle normative europea e nazionale, condotta punita dall'art. 11 comma 1 del D. Lvo 04/12. Dunque dalla verifica del giornale di pesca per omessa registrazione di kg. 45 di vongole rinvenute nell'autovettura del ricorrente. Per l'effetto veniva elevata sanzione per €. 2.000,00 (doppio del minimo) oltre ad €. 19,00 per spese.
2. Quanto all'Ordinanza Ingiunzione n. 81/2021, poiché in qualità di comandante del violava il CP_6
D. lvo 4/12 art. 10 c1 lett. Z, in quanto violava la normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto, sanzionati dall'art. 11 c. 4 e art. 12 c. 1 del D. Lvo 4/12.
Per l'effetto veniva sanzionato ad €. 1.500,00 oltrre €. 19,00 per spese di notifica.
3. Quanto all'Ordinanza Ingiunzione n. 82/2021, poiché in qualità di comandante del violava il CP_6
Reg. CE n. 1005/2008 – art. 3 e 42, il Reg. CE n. 1224/2009 art. 14, 15, e 90 ed il D. Lvo 4/12 art. 10 c. 1 lett. P in materia di registrazione delle catture e degli sbarchi di prodotti ittici. Violazioni punite dall'Art. 11 c. 1 del D. lvo 4/12 2per mancata corrispondenza dei quantitativi pescati con le dichiarazioni effettuate sul giornale di pesca. Per l'effetto veniva sanzionato per €. 2.000,00 oltre ad
3 €. 19,00 per spese di notifica ed assegnazione di punti 3 su Licenza e Comandante.” – proponeva opposizione avverso i predetti provvedimenti di ingiunzione sulla base delle richiamate motivazioni: “Violazione dei principi: 1) di rispetto del principio di proporzionalità delle pene sancito dall'art. 49, par. 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui le sanzioni complessivamente inflitte devono corrispondere alla gravità del reato commesso;
2) della prevedibilità di tale multipla risposta sanzionatoria in forza di regole normative chiare e precise;
3) del coordinamento tra le sanzioni elevate, in modo che l'onere, per il soggetto interessato da tale situazione, sia limitato allo stretto necessario (in questo senso la Cassazione civile sez. trib.,
30/10/2018, n.27564 seppure in riferimento al “ne bis in idem” tra sanzioni amministrative e penali ma che tuttavia indica un metodo sanzionatorio da seguire anche in senso generale e per la materia normata dalla L.689/81 poiché riferita a norme depenalizzate)”. Deduceva parte ricorrente di aver posto in essere un unico comportamento come da questi chiarito negli scritti difensivi alla senza tuttavia ottenere alcuna chiara giustificazione dall'ente accertatore, con Controparte_1 conseguente violazione dei diritti di difesa;
l'identità delle ordinanze ingiunzione sebbene distinte ma prive dei criteri di determinazione della sanzione inflitta e di una disamina puntuale delle difese esposte dall'interessato. Eccepiva una lettura errata se non eccessiva da parte della Capitaneria delle norme sanzionatorie stabilite dall'art. 10 comma 1, in particolare eccepiva: “il DM del 22.12.2000 art. 3 c. 2 e 7 c. 1 lett. A, contestato con l'Ordinanza Ing. N. 80/2021 stabilisce il quantitativo massimo pescabile di vongole applicando la tolleranza del 10% e collegato al D. lvo 4/12 art. 10 c1 lett. E che stabilisce che, in linea con il DM citato, chi “pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti” viene sanzionato ai sensi dell'art. 11 comma 1 medesimo D. Lvo. Appare di tutta evidenza come l'ulteriore e successiva contestazione elevata con la Ordinanza n. 82/2021 per violazione dell'art. 10 c. 1 lett P, relativa alla omessa registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, sia eccessiva avendo già appurato e sanzionato detto comportamento con il richiamato art. 10 comma 1 lett E, ove appunto con una specifica Ordinanza, la n. 80/2021, la motivava la Controparte_1 contestazione come omessa registrazione. Di fatto a tal punto si applicherebbe sempre una doppia sanzione per tutti i casi di “sforamento” quantitativo vongole pescate, in contrasto con le intenzioni del legislatore che, invece, ha previsto specifici casi. Invero la lettera P appare rivolta alla tutela di alcune specie appartenenti a stock ittici e non a piani generici pluriennali per i molluschi bivalvi per i quali ha specificato con un DM del 22.12.2000, che è legge speciale con quanto ne consegue, una specifica situazione per le vongole. Infatti, la di San Benedetto del Tronto fa Controparte_1 riferimento a detto DM con la Ordinanza N. 80/2021. Dunque, un pescatore di vongole non sa quanto possa essere il suo quantitativo massimo pescabile negli anni (il piano vongole è
4 pluriennale) come invece avviene per i pescatori di Tonno e per i pescatori di che Persona_2 appunto hanno da gestire il proprio stock di pesca”. Rilevava che il ricorrente è il presidente del
CoVoPi (il che raccoglie l'insieme delle imbarcazioni dedite alla pesca delle vongole nel CP_7
Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto) e che il comportamento da questi assunto, come spiegato negli scritti difensivi, alla , ha provato denota la buona fede Controparte_1 comportamentale dello stesso e la sua volontà di non essere in alcun modo intenzionato alla commercializzazione delle vongole in questione rendendo di conseguenza inconferenti i richiami normativi per le attività dirette alla commercializzazione dei molluschi”. Eccepiva l'omessa indicazione dello strumento usato per la determinazione del quantitativo di vongole pescato, inoltre in relazione alla violazione delle norme sulla tracciabilità, la avrebbe dovuto indicare CP_1 come competente all'esame il Comune del luogo del rinvenimento e non essa stessa, motivo per cui le ordinanze emesse sono da considerarsi nulle ovvero da annullare quantomeno per lesione del diritto di difesa del ricorrente. Eccepiva l'interpretazione della normativa applicata con eccesso restrittivo per quanto riguarda il caso specifico ed in maniera errata per il complesso normativo generale che afferisce alla materia in genere, richiamando la normativa europea e le altre norme vigenti in materia per comprendere la ratio legis dell'intero assetto in un'ottica di tipo regolamentare e non persecutorio ed in particolare il richiamo all'art. 18 del Regolamento (CE) n.
178/2002, modificato dal D.L.vo 6/11/2007 n. 193, in attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Invocava la buona fede del ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge n.
689 del 1981, quantomeno per error juris incolpevole, la non colpevolezza della condotta del ricorrente difettando la volontarietà dell'arricchimento e della commercializzazione del prodotto.
Così concludeva:
“Accertato quanto riportato dal ricorrente, Chiede in via principale l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento delle Ordinanze
Ingiunzioni impugnate ed allegate (80-81-82/2021) e sanzioni accessorie annesse relative all'assegnazione punti in licenza pesca ed al comandante, entrambi con riferimento al M/P Nautilus
Mat 046B00253, con consequenziale annullamento di ogni sanzione elevata, nessuna esclusa, tanto principale quanto accessoria.
In subordine, visto ed accertato quanto sopra e quanto considerato, si chiede l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 82/2021 poiché già assorbita nelle precedenti Ordinanze Ingiunzioni elevate e/o perché inconferente e, in parziale accoglimento del ricorso, l'applicazione del minimo edittale per mle Ordinanze n. 80/2021 e 81/2021, ovvero si rimette a quanto l'Ecc. mo Tribunale
5 vorrà decidere sempre in riduzione al minimo edittale di quanto elevato, contestato e sanzionato al
Ricorrente dalla Capitaneria di San Benedetto del Tronto. CP_1
Sempre con annullamento dei punti in Licenza pesca ed al Comandante e con vittoria di spese di lite”.
Con decreto datato 21.05.2021 veniva fissata udienza di comparizione delle parti e disposto ordine di notifica a parte ricorrente. All'esito della notifica del ricorso e pedissequo decreto, si costituiva il resistente si San Benedetto del Tronto, impugnando e contestando quanto Controparte_1 dedotto, richiesto, concluso da parte ricorrente, deducendo la pluralità di azioni/omissioni poste in essere dal da cui scaturivano diverse violazioni di legge ed in particolare quelle Parte_1 di cui all'art.10 comma 1 del D. Lgs. N.04/12 ed indicate da tre distinte lettere dello stesso comma: lettera E), P) e Z), con applicazione del criterio del cumulo materiale per cui tot crimina tot poenae derivandone una sanzione finale quale somma delle sanzioni irrogate per ogni illecito. Eccepiva la corretta applicazione della vigente normativa in materia di pesca oltreché la L.689/81, l'attenta disamina degli scritti difensivi del ricorrente effettuata prima dell'emissione delle ordinanze ingiunzione derivanti da tre diverse violazioni amministrative contemplate dall'art.10 comma 1 del D. Lgs. N.04/12, ed indicate rispettivamente dalle lettere E), P) e Z); eccepiva quanto ai criteri di determinazione della sanzione inflitta, la dettagliata violazione contestata e la rispettiva sanzione amministrativa pecuniaria, con indicazione del minimo e massimo applicabile, e l'indicazione delle modalità di estinzione, con indicazione del pagamento eventuale in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione) ai sensi dell'art.16 della
L.689/81, negando pertanto alcuna violazione al diritto di difesa del ricorrente. In relazione alla
“doppia sanzione” precisava che il D. Lgs.
04/2012 all'art.10 c.1 lett. E) sanziona i soggetti che pescano quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti mentre lo stesso D. Lgs., sempre all'art.10 c.1 ma alla lettera P) sanziona i soggetti che violano gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale, vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee, dunque correttamente avendo il trasgressore condotto una pluralità di azione/omissione violava diverse disposizioni della stessa normativa commettendo due diverse azioni/omissioni per cui si rendeva responsabile di due distinte infrazioni e dunque veniva applicato il criterio del cumulo materiale. Quanto alla violazione dell'art.10 c.1 lett. P) del D. Lgs. 04/12 e ss.mm.ii. in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee” e quindi la norma sanzionatoria rivolta alla tutela di stock ittici riferiti a piani pluriennali tra cui i
6 molluschi bivalvi, rilevava che all'art.7 del D.M. 22/12/2000 modificato dal Piano rigetti vongole il quantitativo massimo pescabile di prodotto, pari a Kg. 400,00, con una tolleranza di molluschi bivalvi, con riferimento al peso, non superiore al 10% del quantitativo massimo stesso, ex art.3 del
D.M. 22/12/2000. Eccepiva la piena consapevolezza di tali limiti da parte del ricorrente soggetto professionista operatore del settore alimentare titolare di una licenza di pesca, comandante del motopesca “Nautilus” – Matr. 04SB00253, nonché Presidente del per la gestione e la CP_7 tutela della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto
(Co.Vo.Pi). quanto al metodo di pesatura del quantitativo pescato rilevava l'avvenuta effettuazione dell'accertamento a mezzo di bilancia certificata del per la gestione e la tutela della pesca CP_7 dei molluschi bivalvi alla presenza del trasgressore che nulla rilevava in fase di operazioni. Quanto alla lamentata omessa indicazione del Comune del luogo di rinvenimento competente all'esame eccepiva la competenza dell'autorità ricevere il rapporto, di cui all'art.17 della legge 24 novembre
1981, n.689, e successive modificazioni, nel Capo di compartimento marittimo. Eccepiva la corretta applicazione della L.689/81, contestando la lamentata applicazione restrittiva o addirittura errata dedotta dal ricorrente. Eccepiva l'assenza dei presupposti per l'applicazione al caso di specie dell'esimente dell'errore scusabile attesa la carenza di condizioni soggettive dell'agente tali da giustificarne il beneficio.
Così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: rigettare il ricorso sulla base delle deduzioni ivi rassegnate con vittoria delle spese in conformità al dettato ex art. 152 bis Disp. Att. c.p.c. (introdotto dall'art. 4, co.42, legge
183/2011), il quale prevede e disciplina il diritto della P.A. alla rifusione delle spese anche nell'ipotesi, come nel caso in esame, di costituzione a mezzo di proprio dipendente, dovendosi applicare la normativa inerente “la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20%”
(Corte D'Appello Lecce Sent. 147/2018)”.
All'esito della prima udienza di comparizione, ritenuta la causa di natura documentale e dunque matura per la decisione, questa veniva rinviata per la discussione, con termini alle parti per il deposito di note difensive.
All'odierna udienza le parti concludevano come da sopra esteso verbale di udienza.
* * *
7 Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta è emerso che in data 04 dicembre 2020, alle ore 10.30 circa, personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, durante un controllo in ambito portuale, notava nei pressi del punto di sbarco n.4 sacchi contenenti vongole, privi di fascette identificative. Con un controllo a mezzo del sistema di videosorveglianza portuale i sacchi venivano monitorati e, come restituito dalle immagini del sistema stesso, veniva notata l'autovettura Renault Koleos di colore nero, risultante di proprietà del Parte_1 avvicinarsi ai sacchi, il scendeva dalla propria auto e caricava le vongole nel portabagagli Parte_1 della stessa. Gli accertatori effettuavano pertanto un controllo sul veicolo e rilevavano la presenza del prodotto ittico consistente in Kg.45 di vongole. Certificavano pertanto l'assenza di idonei documenti attestanti la provenienza ovvero la tracciabilità, e procedevano alla contestazione delle violazioni previo sequestro del prodotto che, ancora vivo, veniva rigettato in mare;
effettuato un approfondimento del contenuto delle immagini del sistema di videosorveglianza emergeva che le vongole oggetto di sequestro erano state sbarcate dal Motopesca “Nautilus” – Matr. 4SB253 – unità da pesca comandata da Gli accertatori rilevavano, tramite controllo del Parte_1 giornale di pesca, il superamento della quota massima giornaliera pescabile (Kg.400+10%=440) e la errata compilazione dello stesso. Posto che la quantità di vongole registrata sul giornale di pesca risultava essere Kg. 430, sommando i 45 Kg. di vongole (non registrati e tracciati) si verificava il superamento della quota pescabile nella misura di Kg.35 ed una errata compilazione del giornale di pesca.
Venivano pertanto redatti:
- verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.
73/PSG/2020 del 04/12/20 ed annesso verbale di sequestro amministrativo, per aver violato l'art.58 del Reg.(CE) n. 1224/2009 e l'articolo 10 comma
1 lett. z) del D.Lvo n. 04 del 09.01.2012 e ss.mm.ii., ovvero aver violato gli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti della pesca;
- verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.
74/PSG/2020 del 04/12/20, per aver violato l'art.3 c.2 ed art. 7 c.1 lett. A del D.M. del 22/12/2000 come modificato dal piano rigetti vongole Regolamento delegato UE 2016 2376 del 13/10/2016 e articolo 10 comma 1 lett. e) del D.Lvo
n. 04 del 09.01.2012 e ss.mm.ii., ovvero per aver pescato quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
- verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.
8 75/PSG/2020 del 04/12/20, per aver violato l'art.3 e 42 del Reg. (CE)
1005/2008, artt. 14,15 e 90 del Reg. (CE) 1224/2009 e articolo 10 comma 1 lett.
p) del D.Lvo n. 04 del 09.01.2012 e ss.mm.ii., ovvero per aver violato gli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture ed agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali;
- verbale di accertamento punti per infrazioni gravi al comandante n. 08/
PC/2020 del 04/12/20;
- verbale di accertamento punti per infrazioni gravi licenza di pesca n.
08/PL/2020 del 04/12/20.
All'esito della notifica dei richiamati verbali di accertamento il faceva pervenire Parte_1 alla di San Benedetto del Tronto le proprie memorie difensive cui seguivano le Controparte_1 controdeduzioni degli accertatori e l'emissione delle ordinanze ingiunzione qui opposte:
- Ordinanza di Ingiunzione n. 80/2021 in data 17/03/21 riferita al verbale
74/PSG/2020, con cui si determinava in € 2.000,00 (duemila/00) la sanzione amministrativa oltre ad
€ 19,00 (diciannove/00) per le spese di notifica, ingiungendo inoltre alle parti il pagamento di tale sanzione entro il termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento;
- Ordinanza di Ingiunzione e confisca n. 81/2021 in data 17/03/21 riferita al verbale 73/PSG/2020, con cui si determinava in € 1.500,00 (millecinquecento/00) la sanzione amministrativa oltre ad € 19,00 (diciannove/00) per le spese di notifica, ingiungendo inoltre alle parti il pagamento di tale sanzione entro il termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento, oltre che disporre la confisca del prodotto ittico;
- Ordinanza di Ingiunzione e assegnazione punti n. 82/2021 in data 17/03/21 riferita al verbale 75/PSG/2021, con cui si determinava in € 2.000,00 (duemila/00) la sanzione amministrativa oltre ad € 19,00 (diciannove/00) per le spese di notifica, ingiungendo inoltre alle parti il pagamento di tale sanzione entro il termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento, oltre che disporre l'assegnazione di punti 3 (Tre) al Marittimo quale Parte_1
Comandante del Motopesca – Matr. 04SB00253 e l'assegnazione di CP_5 punti 3 (Tre) alla Licenza di pesca relativa allo stesso Parte_2
Come evincibile dal contenuto delle ordinanze ingiunzione e dai richiamati verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo il dopo aver pescato una quantità di Parte_1 vongole pari a Kg. 45 dal Motopesca iscritto al n. 4SB253 di cui risultava essere CP_5 comandante formava 4 sacchi che introduceva all'interno della propria autovettura, come rinvenuti dal personale della di San Benedetto del Tronto. Il prodotto risultava privo di Controparte_1
9 alcun documento attestante la tracciabilità/etichettatura, inoltre dalla verifica del giornale di pesca non risultava alcuna annotazione circa il quantitativo di Kg. 45, mentre risultavano annotati Kg. 430 di vongole, di prodotto pescato e sbarcato, ciò determinando, applicata la percentuale del 10% di toilleranza, un superamento della quota giornaliera di kg. 440 di prodotto pescato e sbarcato, nella misura di Kg. 35 di esubero della quota. Tale circostanza faceva sussistere una mancata rispondenza tra la quantità del prodotto effettivamente pescato e sbarcato e quello annotato sul giornale di pesca in violazione delle norme sulla registrazione delle catture.
Tanto premesso va rilevato che ai sensi dell'art. 10 comma 1 D. Lgs. 04/2012
“1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
…
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
…
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
…
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
…
Ciò posto, va rilevato che le condotte del fanno ritenere integrate tre diverse violazioni Parte_1 della norma di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04/2012, la cui elencazione non determina l'applicazione e l'inquadramento in via alternativa, ma anzi, come correttamente operato dal personale verbalizzante e successivamente in fase di emissione delle ordinanze ingiunzione, ne è scaturito un cumulo materiale delle infrazioni, con conseguente sanzione finale derivante dal cumulo delle diverse sanzioni.
La determinazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie risulta rispondente alle disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs 04/2012 e della normativa in materia di pesca, non ultimo della legge
689/1981. Le modalità di determinazione della sanzione inflitta ed i criteri adottati risultano
10 specificamente indicati nei rispettivi verbali di accertamento e contestazione, con indicazione dei limiti minimo e massimo applicabili, della possibilità di pagamento in misura ridotta, delle sanzioni accessorie applicabili. Va rilevato che l'irrogazione della sanzione risulta, per tutte le violazioni, determinata in misura prossima al minimo edittale. Quanto alla lamentata applicazione della doppia sanzione ovvero per la violazione di cui alla lettera E) e di cui alla lettera P) del D. Lgs. 04/2012 va rilevato che le due ipotesi attengono a profili diversi ovvero soggetti che pescano quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale (lettera E) e soggetti che violano gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale, vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee (lettera P), dalla condotta del scaturiscono dunque due diverse violazioni di norme di legge. Quanto al limite di pescato Parte_1 giornaliero va rilevato che ai sensi dell'art.7 del D.M. 22/12/2000 modificato dal Piano rigetti vongole il quantitativo massimo pescabile di prodotto, pari a Kg. 400,00, con una tolleranza di molluschi bivalvi, con riferimento al peso, non superiore al 10% del quantitativo massimo stesso, ex art.3 del D.M. 22/12/2000, nel caso di specie veniva correttamente applicato il limite giornaliero di pescato e la tolleranza del 10%. Quanto alle modalità di rilevamento del peso, l'accertamento veniva eseguito con strumentazione certificata del per la gestione e la tutela della pesca CP_7 dei molluschi bivalvi alla presenza del trasgressore e dunque con facoltà di contestazione all'atto della pesata. In relazione alla lamentata indicazione del ritenuto competente per l'esame, CP_8 con relativa dedotta lesione del diritto di difesa, va rilevato che la normativa violata è quella in materi di pesca ed acquacoltura e autorità competente va individuata nel Capo compartimento marittimo di cui all'art. 17 della legge 689/1981.
Fermo restando la corretta applicazione della sanzione sulla base delle disposizioni vigenti e nei limiti dei parametri minimo e massimo stabiliti dalla norma, e in misura prossima ai minimi , quanto alla invocata buona fede del e applicazione dell'istituto dell'errore Parte_1 incolpevole sul fatto, in quanto carente l'elemento della volontarietà dell'arricchimento e della commercializzazione essendo intenzione del trasgressore di devolvere in beneficenza il pescato, va rilevato che in merito alla conoscenza della normativa in vigore ed in particolare dei limiti di pescato giornalieri, il nella qualità di professionista del settore ed addirittura Presidente Parte_1 del per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento CP_7
Marittimo di San Benedetto del Tronto non poteva non avere piena consapevolezza dei limiti imposti dalla normativa di settore, così come di tutti gli adempimenti in relazione alla etichettatura e tracciabilità del prodotto, alla registrazione e dichiarazione dei dati.
Di talché l'opposizione va rigettata e le Ordinanze-Ingiunzione opposte confermate.
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Le spese di lite, in applicazione del principio sancito dal Supremo Collegio in virtù del quale
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021), vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel ricorso R.G.
n. 762/2021, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma le ordinanze ingiunzione opposte;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Fermo il 15.07.2025.
(Viene data lettura del dispositivo e contestuale motivazione della sentenza, alle ore 19.40 del giorno 15.07.2025).
Il GO
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