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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 665/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 665/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 26/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), personalmente e nella qualità di ex
[...] C.F._2
soci di Controparte_1
corrente in Rivarolo Mantovano, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Melli del foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Mantova via Chiassi n. 54, in forza di deleghe in atti;
pagina 1 di 15 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso dall'avv. Giacomo Traisci del foro di Mantova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 7/2023 emessa dal Tribunale di Mantova
e pubblicata in data 5.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 07/2023, resa inter partes dal Tribunale di Mantova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
dott. Arrigoni Francesca R.G. n. 553/2020, pubblicata il 05/01/2023, mai notificata agli attori accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “previo accertamento dell'inadempimento derivante dal conferimento del mandato, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai soci e dalle società indicate in epigrafe, ed a favore di questi ultimi, danni che si quantificano in € 247.178,43 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata a seguito della causa de
qua, fatti salvi errori od omissioni – con vittoria di spese, competenze ed pagina 2 di 15 onorari” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione della consulenza, ribadita e richiesta anche nelle rassegnate conclusioni di parte attorea, non ammessa in primo grado senza una motivazione logica e congrua, poiché la discrezionalità di giudizio non può prendere il posto dell'arbitrio, quando non è stata esposta una plausibile motivazione per la sua esclusione, stante la “irrilevanza” collegata però in modo espresso soltanto al difetto di legittimazione attiva dei soci, unica effettiva questione preliminare presa in esame dalla sentenza impugnata.
In difetto di ammissione della consulenza si chiede – comunque – la determinazione del danno che può rientrare in una percentuale, secondo il principio di proporzionalità tenuto conto del mandato conferito al o – CP_2
comunque - delle sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate indicate negli avvisi bonari, ricevuti dall'intermediario (fatto pacifico) e non tempestivamente inviate dal alla società ed ai soci (non vi è prova di questi CP_2 Parte_1
adempimenti da parte del che doveva rigorosamente provare la CP_2
propria diligenza e competenza per liberarsi dalla prova della responsabilità del professionista “homo eiusdem condicionis e professionis”).
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
pagina 3 di 15 Voglia la Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria eccezione e domanda, anche in via istruttoria,
In via principale: confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello avversario per le ragioni esposte in narrativa.
In via istruttoria: respingere ogni domanda di parte appellante, compresa la domanda di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa.
In via subordinata, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso: con vittoria delle spese legali del grado, oltre maggiorazione forfettaria, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.02.2020, e , Parte_1 Parte_2
personalmente e nella qualità di soci di Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova
[...] CP_2
esponendo:
[...]
- che la società, avente ad oggetto il trasporto di merce con celle frigorifere,
dall'anno 2000 al 2008, si era avvalsa delle prestazioni del commercialista rag.
Controparte_2
- che il professionista aveva goduto di completa fiducia e, all'interno della società, vi era un ufficio al fine di ricevere ed elaborare i relativi documenti contabili da trasferire al commercialista;
- che negli anni 2007 e 2008 erano giunti alla società i primi avvisi bonari di pagina 4 di 15 pagamento di imposta evasa e di sanzioni, ma il commercialista aveva dato rassicurazioni;
- che, verso la fine dell'anno 2008, la gestione della contabilità era stata affidata al dott. il quale, dopo aver ricevuto faticosamente la Testimone_1
documentazione, aveva scoperto le gravi irregolarità commesse dal rag.
CP_2
- che , nella sua qualità di legale rappresentante della società, in Parte_1
data 16.04.2012 era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 10 ter L.
74/2000 (omesso versamento i.v.a.) e nel processo erano emerse le gravi irregolarità imputabili alla condotta del convenuto;
- che, infine, le cartelle esattoriali erano state pagate con rateizzazione con un danno quantificabile in € 247.178,43.
in primis contestava il difetto di legittimazione attiva degli Controparte_2
attori in quanto la società era stata posta in liquidazione volontaria con atto del
31.12.2008 e cancellata dal Registro delle Imprese il sucecssivo 27.09.2017;
allegava che l'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese determinava la perdita di capacità di agire dell'ente societario, come chiarito da sezioni unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, sicché il credito ex adverso vantato era da considerare una mera pretesa rinunciata con la cancellazione dal Registro delle
Imprese.
Nel merito, resisteva allegando che la società già versava in crisi dal 2001; che i bilanci erano predisposti solo sulla scorta della documentazione contabile pagina 5 di 15 ricevuta;
che non aveva mai avuto alcuna delega ad operare sui conti ed era sempre stata la società, attraverso i suoi legali rappresentanti o dipendenti, ad effettuare i pagamenti e a firmare i modelli F24 in banca.
che e Carlo, ai quali la situazione debitoria della loro CP_3 Parte_1
società era ben nota, avevano consapevolmente scelto di non pagare l'i.v.a.
anche per l'esercizio 2006 (anno contestato nel capo di imputazione) in quanto avevano deciso di impiegare le limitate risorse finanziarie disponibili per onorare gli stipendi dei dipendenti e i contributi previdenziali e che, per aiutare la società, aveva predisposto un piano di riassetto societario mediante la creazione di una società di persone che avrebbe acquistato l'immobile di grazie ad un mutuo erogato da Controparte_1 CP_4
Istruita la lite con testi, il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda in quanto la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese e dunque non poteva essere convenuta o intraprendere una nuova causa e, similmente, gli ex soci vantavano verso il rag. delle semplici pretese implicitamente CP_2
rinunciate con l'avvenuta cancellazione della società.
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2
. Controparte_2
La causa era rinviata dal consigliere istruttore all'udienza del 26.03.2025 per la remissione in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso ex art. 352
c.p.c. e per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 6 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la gravata sentenza per omessa e contradditoria motivazione laddove la stessa si pone in contrasto con le ordinanze emesse nel corso del giudizio. Allegano che nel corso del processo il giudice aveva statuito sulla questione preliminare disponendo la prosecuzione della lite e aveva poi ammesso le prove orali, salvo emettere sentenza di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva da parte degli attori.
Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 2495 c.c. che prevede il trasferimento dei diritti e delle obbligazioni sociali in capo ai soci;
allega che la rinuncia deve essere espressa e la stessa Corte di Cassazione, in diverse occasioni, aveva ritenuto che il credito controverso non si estingue in modo automatico per effetto della cancellazione della società, occorrendo una rigorosa prova dell'intervenuta remissione del debito, manifestata in un'esplicita volontà comunicata al creditore.
Il primo motivo è palesemente infondato.
E' vero che parte convenuta ha immediatamente sollevato la questione dell'intervenuta cancellazione della società eccependo che in tal modo la stessa aveva rinunciato ad un credito che era del tutto illiquido e neppure preteso e che,
nonostante detto rilievo, il giudice abbia dato corso ad attività istruttoria per verificare la fondatezza dell'asserita responsabilità professionale, forse lasciando intendere l'infondatezza della eccezione, ma è altrettanto noto che le ordinanze emesse dal giudice istruttore, tra cui quella che abbia ammesso le prove, non pagina 7 di 15 possiedono la natura e i requisiti di una statuizione irretrattabile sul merito e non possono pregiudicare la decisione della causa. Ne consegue che ha rilevanza solo la statuizione finale, ossia la sentenza nel caso concreto, mentre le ordinanze di segno contrario restano assorbite nella decisione conclusiva, l'unica suscettibile di gravame secondo i rimedi apprestati dall'ordinamento giuridico.
Anche il secondo motivo è infondato.
Come noto, con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010, le sezioni unite della
Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo cui la cancellazione di società di capitali o cooperative dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, anche se non tutti i rapporti giuridici, attivi o passivi, di cui era titolare al momento della cancellazione siano stati definiti. Tale assunto costituisce il presupposto di corollari successivamente offerti dalle sentenze,
sempre rese a sezioni unite, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, che hanno espressamente affermato che “Qualora all'estinzione della società, conseguente
alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno
di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un
fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si
trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a
seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate,
essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si
trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa,
i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
pagina 8 di 15 ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i
diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio
avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui
mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la
società vi abbia rinunciato".
Inoltre, la cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima,
impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio.
Se l'estinzione della società cancellata dal registro interviene in pendenza di un giudizio del quale è parte, si determina un evento interruttivo del processo,
disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo da parte o nei confronti dei soci. Ove
invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
Orbene, nel caso concreto, in data 31.12.2008 veniva deliberato lo scioglimento anticipato di e in data Controparte_5
27.09.2017 la stessa veniva cancellata dal Registro delle Imprese.
È dunque pacifico che la società non fosse legittimata a promuovere il giudizio per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale del rag.
pagina 9 di 15 e, in coerenza, l'atto di appello è stato proposto solo dagli Controparte_2
ex soci e Carlo. Parte_1
Tanto premesso, resta da verificare se alla cancellazione della società consegua in modo automatico la rinuncia ai diritti di credito azionati in giudizio, ma non ancora accertati giudizialmente, come accaduto nella fattispecie.
Sul punto Cass. 9464/2020 e Cass. 13.10.2021 n. 27894, dissentendo sull'automatismo suggerito dalle citate sezioni unite, hanno evidenziato che:
- i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della società
estinta;
- può certamente ammettersi che la società possa rinunciare ai crediti suddetti,
ma questa rinuncia non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non è
indicato nel bilancio di liquidazione;
- la remissione del debito (art. 1236 c.c.) è sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, comunicati al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato,
in un congruo termine, di non volerne profittare;
- i requisiti dell'univocità e della concludenza del comportamento abdicativo,
che devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal Registro delle Imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, devono pagina 10 di 15 essere valutati con particolare rigore e cautela, sì che “ove difettino indici
univoci sulla volontà remissoria deve essere esclusa la volontà di remissione del
debito”;
- è errato presumere sempre iuris et de iure, a fronte di cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed effettuata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato anche perché le menzionate sentenze del 2013 non hanno sancito alcun automatismo;
- infine, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della società (come, l'eventuale prosecuzione del processo da parte dei soci, successori a titolo universale, senza previa interruzione del giudizio), costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa.
Proprio a causa del persistente contrasto giurisprudenziale, la prima sezione civile ha rimesso la questione alle sezioni unite, con ordinanza del 13.06.2024 n.
16477, onde stabilire se la cancellazione di una società dal Registro delle
Imprese comporti tacita rinuncia ai crediti liquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo.
In attesa del pronunciamento chiarificatore delle sezioni unite, ritiene questa
Corte che, nel caso concreto, è dimostrato che nel 2009 la società inoltrava una prima raccomandata al convenuto per chiedere il risarcimento del danno;
in data pagina 11 di 15 3.04.2012 il legale avv. Melli inviava una seconda raccomandata;
altra lettera era spedita in data 17.11.2016 e in data 15.04.2017 il citato avv. Melli
promuoveva procedimento per la negoziazione assistita che si concludeva con esito negativo, a cui seguiva la cancellazione della società.
A giudizio della Corte, l'avvenuta cancellazione della società, prima ancora dell'instaurazione del processo, a fronte di un credito assolutamente incerto ed illiquido (e infondato per quanto si dirà oltre), neppure inserito nel bilancio di liquidazione, va chiaramente interpretata come volontà di rinuncia.
La scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione della società senza svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, come accaduto nel caso concreto dopo una negoziazione assistita con esito negativo,
va interpretata come volontà di rinunciare a quel credito incerto e illiquido privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Peraltro, anche a voler ritenere esistente l'invocato fenomeno successorio, la domanda risarcitoria è infondata anche nel merito.
Nella citazione, in modo molto generico, si assume che il rag. non CP_2
avrebbe svolto l'incarico affidatogli senza la dovuta diligenza per omessa dichiarazione I.V.A. e gli attori fondano tale affermazione di responsabilità sul fatto che erano giunti gli avvisi di omesso versamento i.v.a. nell'anno 2008 con sanzioni, e che il suo successore, dott. aveva dichiarato nel processo Tes_1
penale che era possibile che la società non sapesse nulla dell'operato del suo commercialista, il quale, per giunta, aveva anche omesso di chiedere la pagina 12 di 15 rateizzazione dell'ingente debito.
Invero, detti assunti non hanno trovato alcun riscontro.
La teste impiegata di sino al 2007, riferiva che il Tes_2 CP_2
ragioniere non aveva alcuna delega sui conti della società e che i soci effettuavano in via diretta i pagamenti con i modelli F24 in formato cartaceo;
aggiungeva che in realtà le liquidazioni venivano fatte dal commercialista e il fax mandato alla società; narrava che la società aveva un'elevata esposizione debitoria ben nota ai soci derivante da molti contratti di mutuo e dai leasing per l'acquisto dei camion e che il ragioniere sempre concordava la linea operativa con i soci, rammentando che gli stipendi venivano pagati, ma non l'i.v.a., e che nel piano di riassetto societario ideato dal rag. erano espressamente CP_2
indicati i residui finanziamenti e gli omessi versamenti dell'i.v.a.
La teste , moglie di uno dei due soci, si limitava a riferire che il Testimone_3
rag. portava gli F24 che faceva firmare, ma negava che la società CP_2
fosse in perdita, almeno per quanto a sua conoscenza.
Il teste non riferiva alcuna utile circostanza e la teste Testimone_1 Tes_4
altra impiegata del convenuto dal 2007 al 2010, ribadiva che era solo ed
[...]
esclusivamente la società e i suoi dipendenti (tra cui anche ) ad Parte_3
effettuare i pagamenti e a versare i modelli F24; che personalmente aveva proceduto alla liquidazione dell'i.v.a. che veniva comunicata all'azienda a cui doveva seguire il pagamento del modello da parte dei soci;
precisava che nel piano di riassetto societario erano stati indicati tutti i debiti della società.
pagina 13 di 15 Posto che l'unico inadempimento concretamente mosso al professionista consiste nell'addebito di non aver effettuato le prescritte dichiarazioni i.v.a. (e dall'omissione del versamento i.v.a del 2006 sarebbe scaturito anche il processo penale a carico di ) invero le emergenze documentali Parte_1
restituiscono un quadro molto diverso, ossia che è stata la società, in evidente crisi di liquidità, a decidere di non pagare l'i.v.a. preferendo pagare altri debiti.
Tanto lo si desume chiaramente dal fatto che il rag. non era CP_2
legittimato a compiere detta operazione non avendo operatività alcuna sui conti correnti societari e dal fatto che nel piano di riassetto, noto ai soci, era ben evidenziata la debenza. Le impiegate, poi, hanno dichiarato di aver regolarmente trasmesso le dichiarazioni i.v.a. alla società che, per propria scelta, ha deliberatamente deciso di non versare l'i.v.a. preferendo pagare i dipendenti e i contributi INPS.
Ne consegue anche la palese infondatezza, ai limiti della temerarietà, anche nel merito della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del convenuto.
Ala luce dei superiori rilievi ogni altro accertamento istruttorio è del tutto inutile.
La sentenza gravata va pertanto confermata e parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pagina 14 di 15 pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7/2023 emessa dal
Tribunale di Mantova in data 5.01.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi Controparte_2
€ 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, €
1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di parte appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 665/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 26/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), personalmente e nella qualità di ex
[...] C.F._2
soci di Controparte_1
corrente in Rivarolo Mantovano, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Melli del foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Mantova via Chiassi n. 54, in forza di deleghe in atti;
pagina 1 di 15 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso dall'avv. Giacomo Traisci del foro di Mantova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 7/2023 emessa dal Tribunale di Mantova
e pubblicata in data 5.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 07/2023, resa inter partes dal Tribunale di Mantova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
dott. Arrigoni Francesca R.G. n. 553/2020, pubblicata il 05/01/2023, mai notificata agli attori accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “previo accertamento dell'inadempimento derivante dal conferimento del mandato, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai soci e dalle società indicate in epigrafe, ed a favore di questi ultimi, danni che si quantificano in € 247.178,43 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata a seguito della causa de
qua, fatti salvi errori od omissioni – con vittoria di spese, competenze ed pagina 2 di 15 onorari” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione della consulenza, ribadita e richiesta anche nelle rassegnate conclusioni di parte attorea, non ammessa in primo grado senza una motivazione logica e congrua, poiché la discrezionalità di giudizio non può prendere il posto dell'arbitrio, quando non è stata esposta una plausibile motivazione per la sua esclusione, stante la “irrilevanza” collegata però in modo espresso soltanto al difetto di legittimazione attiva dei soci, unica effettiva questione preliminare presa in esame dalla sentenza impugnata.
In difetto di ammissione della consulenza si chiede – comunque – la determinazione del danno che può rientrare in una percentuale, secondo il principio di proporzionalità tenuto conto del mandato conferito al o – CP_2
comunque - delle sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate indicate negli avvisi bonari, ricevuti dall'intermediario (fatto pacifico) e non tempestivamente inviate dal alla società ed ai soci (non vi è prova di questi CP_2 Parte_1
adempimenti da parte del che doveva rigorosamente provare la CP_2
propria diligenza e competenza per liberarsi dalla prova della responsabilità del professionista “homo eiusdem condicionis e professionis”).
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
pagina 3 di 15 Voglia la Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria eccezione e domanda, anche in via istruttoria,
In via principale: confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello avversario per le ragioni esposte in narrativa.
In via istruttoria: respingere ogni domanda di parte appellante, compresa la domanda di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa.
In via subordinata, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso: con vittoria delle spese legali del grado, oltre maggiorazione forfettaria, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.02.2020, e , Parte_1 Parte_2
personalmente e nella qualità di soci di Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova
[...] CP_2
esponendo:
[...]
- che la società, avente ad oggetto il trasporto di merce con celle frigorifere,
dall'anno 2000 al 2008, si era avvalsa delle prestazioni del commercialista rag.
Controparte_2
- che il professionista aveva goduto di completa fiducia e, all'interno della società, vi era un ufficio al fine di ricevere ed elaborare i relativi documenti contabili da trasferire al commercialista;
- che negli anni 2007 e 2008 erano giunti alla società i primi avvisi bonari di pagina 4 di 15 pagamento di imposta evasa e di sanzioni, ma il commercialista aveva dato rassicurazioni;
- che, verso la fine dell'anno 2008, la gestione della contabilità era stata affidata al dott. il quale, dopo aver ricevuto faticosamente la Testimone_1
documentazione, aveva scoperto le gravi irregolarità commesse dal rag.
CP_2
- che , nella sua qualità di legale rappresentante della società, in Parte_1
data 16.04.2012 era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 10 ter L.
74/2000 (omesso versamento i.v.a.) e nel processo erano emerse le gravi irregolarità imputabili alla condotta del convenuto;
- che, infine, le cartelle esattoriali erano state pagate con rateizzazione con un danno quantificabile in € 247.178,43.
in primis contestava il difetto di legittimazione attiva degli Controparte_2
attori in quanto la società era stata posta in liquidazione volontaria con atto del
31.12.2008 e cancellata dal Registro delle Imprese il sucecssivo 27.09.2017;
allegava che l'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese determinava la perdita di capacità di agire dell'ente societario, come chiarito da sezioni unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, sicché il credito ex adverso vantato era da considerare una mera pretesa rinunciata con la cancellazione dal Registro delle
Imprese.
Nel merito, resisteva allegando che la società già versava in crisi dal 2001; che i bilanci erano predisposti solo sulla scorta della documentazione contabile pagina 5 di 15 ricevuta;
che non aveva mai avuto alcuna delega ad operare sui conti ed era sempre stata la società, attraverso i suoi legali rappresentanti o dipendenti, ad effettuare i pagamenti e a firmare i modelli F24 in banca.
che e Carlo, ai quali la situazione debitoria della loro CP_3 Parte_1
società era ben nota, avevano consapevolmente scelto di non pagare l'i.v.a.
anche per l'esercizio 2006 (anno contestato nel capo di imputazione) in quanto avevano deciso di impiegare le limitate risorse finanziarie disponibili per onorare gli stipendi dei dipendenti e i contributi previdenziali e che, per aiutare la società, aveva predisposto un piano di riassetto societario mediante la creazione di una società di persone che avrebbe acquistato l'immobile di grazie ad un mutuo erogato da Controparte_1 CP_4
Istruita la lite con testi, il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda in quanto la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese e dunque non poteva essere convenuta o intraprendere una nuova causa e, similmente, gli ex soci vantavano verso il rag. delle semplici pretese implicitamente CP_2
rinunciate con l'avvenuta cancellazione della società.
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2
. Controparte_2
La causa era rinviata dal consigliere istruttore all'udienza del 26.03.2025 per la remissione in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso ex art. 352
c.p.c. e per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 6 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la gravata sentenza per omessa e contradditoria motivazione laddove la stessa si pone in contrasto con le ordinanze emesse nel corso del giudizio. Allegano che nel corso del processo il giudice aveva statuito sulla questione preliminare disponendo la prosecuzione della lite e aveva poi ammesso le prove orali, salvo emettere sentenza di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva da parte degli attori.
Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 2495 c.c. che prevede il trasferimento dei diritti e delle obbligazioni sociali in capo ai soci;
allega che la rinuncia deve essere espressa e la stessa Corte di Cassazione, in diverse occasioni, aveva ritenuto che il credito controverso non si estingue in modo automatico per effetto della cancellazione della società, occorrendo una rigorosa prova dell'intervenuta remissione del debito, manifestata in un'esplicita volontà comunicata al creditore.
Il primo motivo è palesemente infondato.
E' vero che parte convenuta ha immediatamente sollevato la questione dell'intervenuta cancellazione della società eccependo che in tal modo la stessa aveva rinunciato ad un credito che era del tutto illiquido e neppure preteso e che,
nonostante detto rilievo, il giudice abbia dato corso ad attività istruttoria per verificare la fondatezza dell'asserita responsabilità professionale, forse lasciando intendere l'infondatezza della eccezione, ma è altrettanto noto che le ordinanze emesse dal giudice istruttore, tra cui quella che abbia ammesso le prove, non pagina 7 di 15 possiedono la natura e i requisiti di una statuizione irretrattabile sul merito e non possono pregiudicare la decisione della causa. Ne consegue che ha rilevanza solo la statuizione finale, ossia la sentenza nel caso concreto, mentre le ordinanze di segno contrario restano assorbite nella decisione conclusiva, l'unica suscettibile di gravame secondo i rimedi apprestati dall'ordinamento giuridico.
Anche il secondo motivo è infondato.
Come noto, con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010, le sezioni unite della
Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo cui la cancellazione di società di capitali o cooperative dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, anche se non tutti i rapporti giuridici, attivi o passivi, di cui era titolare al momento della cancellazione siano stati definiti. Tale assunto costituisce il presupposto di corollari successivamente offerti dalle sentenze,
sempre rese a sezioni unite, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, che hanno espressamente affermato che “Qualora all'estinzione della società, conseguente
alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno
di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un
fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si
trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a
seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate,
essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si
trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa,
i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
pagina 8 di 15 ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i
diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio
avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui
mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la
società vi abbia rinunciato".
Inoltre, la cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima,
impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio.
Se l'estinzione della società cancellata dal registro interviene in pendenza di un giudizio del quale è parte, si determina un evento interruttivo del processo,
disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo da parte o nei confronti dei soci. Ove
invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
Orbene, nel caso concreto, in data 31.12.2008 veniva deliberato lo scioglimento anticipato di e in data Controparte_5
27.09.2017 la stessa veniva cancellata dal Registro delle Imprese.
È dunque pacifico che la società non fosse legittimata a promuovere il giudizio per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale del rag.
pagina 9 di 15 e, in coerenza, l'atto di appello è stato proposto solo dagli Controparte_2
ex soci e Carlo. Parte_1
Tanto premesso, resta da verificare se alla cancellazione della società consegua in modo automatico la rinuncia ai diritti di credito azionati in giudizio, ma non ancora accertati giudizialmente, come accaduto nella fattispecie.
Sul punto Cass. 9464/2020 e Cass. 13.10.2021 n. 27894, dissentendo sull'automatismo suggerito dalle citate sezioni unite, hanno evidenziato che:
- i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della società
estinta;
- può certamente ammettersi che la società possa rinunciare ai crediti suddetti,
ma questa rinuncia non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non è
indicato nel bilancio di liquidazione;
- la remissione del debito (art. 1236 c.c.) è sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, comunicati al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato,
in un congruo termine, di non volerne profittare;
- i requisiti dell'univocità e della concludenza del comportamento abdicativo,
che devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal Registro delle Imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, devono pagina 10 di 15 essere valutati con particolare rigore e cautela, sì che “ove difettino indici
univoci sulla volontà remissoria deve essere esclusa la volontà di remissione del
debito”;
- è errato presumere sempre iuris et de iure, a fronte di cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed effettuata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato anche perché le menzionate sentenze del 2013 non hanno sancito alcun automatismo;
- infine, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della società (come, l'eventuale prosecuzione del processo da parte dei soci, successori a titolo universale, senza previa interruzione del giudizio), costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa.
Proprio a causa del persistente contrasto giurisprudenziale, la prima sezione civile ha rimesso la questione alle sezioni unite, con ordinanza del 13.06.2024 n.
16477, onde stabilire se la cancellazione di una società dal Registro delle
Imprese comporti tacita rinuncia ai crediti liquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo.
In attesa del pronunciamento chiarificatore delle sezioni unite, ritiene questa
Corte che, nel caso concreto, è dimostrato che nel 2009 la società inoltrava una prima raccomandata al convenuto per chiedere il risarcimento del danno;
in data pagina 11 di 15 3.04.2012 il legale avv. Melli inviava una seconda raccomandata;
altra lettera era spedita in data 17.11.2016 e in data 15.04.2017 il citato avv. Melli
promuoveva procedimento per la negoziazione assistita che si concludeva con esito negativo, a cui seguiva la cancellazione della società.
A giudizio della Corte, l'avvenuta cancellazione della società, prima ancora dell'instaurazione del processo, a fronte di un credito assolutamente incerto ed illiquido (e infondato per quanto si dirà oltre), neppure inserito nel bilancio di liquidazione, va chiaramente interpretata come volontà di rinuncia.
La scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione della società senza svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, come accaduto nel caso concreto dopo una negoziazione assistita con esito negativo,
va interpretata come volontà di rinunciare a quel credito incerto e illiquido privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Peraltro, anche a voler ritenere esistente l'invocato fenomeno successorio, la domanda risarcitoria è infondata anche nel merito.
Nella citazione, in modo molto generico, si assume che il rag. non CP_2
avrebbe svolto l'incarico affidatogli senza la dovuta diligenza per omessa dichiarazione I.V.A. e gli attori fondano tale affermazione di responsabilità sul fatto che erano giunti gli avvisi di omesso versamento i.v.a. nell'anno 2008 con sanzioni, e che il suo successore, dott. aveva dichiarato nel processo Tes_1
penale che era possibile che la società non sapesse nulla dell'operato del suo commercialista, il quale, per giunta, aveva anche omesso di chiedere la pagina 12 di 15 rateizzazione dell'ingente debito.
Invero, detti assunti non hanno trovato alcun riscontro.
La teste impiegata di sino al 2007, riferiva che il Tes_2 CP_2
ragioniere non aveva alcuna delega sui conti della società e che i soci effettuavano in via diretta i pagamenti con i modelli F24 in formato cartaceo;
aggiungeva che in realtà le liquidazioni venivano fatte dal commercialista e il fax mandato alla società; narrava che la società aveva un'elevata esposizione debitoria ben nota ai soci derivante da molti contratti di mutuo e dai leasing per l'acquisto dei camion e che il ragioniere sempre concordava la linea operativa con i soci, rammentando che gli stipendi venivano pagati, ma non l'i.v.a., e che nel piano di riassetto societario ideato dal rag. erano espressamente CP_2
indicati i residui finanziamenti e gli omessi versamenti dell'i.v.a.
La teste , moglie di uno dei due soci, si limitava a riferire che il Testimone_3
rag. portava gli F24 che faceva firmare, ma negava che la società CP_2
fosse in perdita, almeno per quanto a sua conoscenza.
Il teste non riferiva alcuna utile circostanza e la teste Testimone_1 Tes_4
altra impiegata del convenuto dal 2007 al 2010, ribadiva che era solo ed
[...]
esclusivamente la società e i suoi dipendenti (tra cui anche ) ad Parte_3
effettuare i pagamenti e a versare i modelli F24; che personalmente aveva proceduto alla liquidazione dell'i.v.a. che veniva comunicata all'azienda a cui doveva seguire il pagamento del modello da parte dei soci;
precisava che nel piano di riassetto societario erano stati indicati tutti i debiti della società.
pagina 13 di 15 Posto che l'unico inadempimento concretamente mosso al professionista consiste nell'addebito di non aver effettuato le prescritte dichiarazioni i.v.a. (e dall'omissione del versamento i.v.a del 2006 sarebbe scaturito anche il processo penale a carico di ) invero le emergenze documentali Parte_1
restituiscono un quadro molto diverso, ossia che è stata la società, in evidente crisi di liquidità, a decidere di non pagare l'i.v.a. preferendo pagare altri debiti.
Tanto lo si desume chiaramente dal fatto che il rag. non era CP_2
legittimato a compiere detta operazione non avendo operatività alcuna sui conti correnti societari e dal fatto che nel piano di riassetto, noto ai soci, era ben evidenziata la debenza. Le impiegate, poi, hanno dichiarato di aver regolarmente trasmesso le dichiarazioni i.v.a. alla società che, per propria scelta, ha deliberatamente deciso di non versare l'i.v.a. preferendo pagare i dipendenti e i contributi INPS.
Ne consegue anche la palese infondatezza, ai limiti della temerarietà, anche nel merito della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del convenuto.
Ala luce dei superiori rilievi ogni altro accertamento istruttorio è del tutto inutile.
La sentenza gravata va pertanto confermata e parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pagina 14 di 15 pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7/2023 emessa dal
Tribunale di Mantova in data 5.01.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi Controparte_2
€ 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, €
1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di parte appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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