Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N . 3 0 0 5 / 2 0 1 8 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3005 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
; , nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Controparte_2
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_2
tutti elettivamente domiciliati in Petralia TT (PA), in via Duomo n. 29, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Francesco Costantino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], C.F. , e CP_3 C.F._5 CP_4
, nata a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._6
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 1
E
P.I. con sede legale in Milano, corso Como n. 17, Controparte_5 P.IVA_1 in persona del suo procuratore “ad negotia”, ed elettivamente domiciliata in Caccamo, Cortile Sageo
n. 11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Canzone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E
, C.F. , in persona del Sindaco “p.t.”, Controparte_6 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata in , P.le Ungheria n.73, presso lo studio dell'avv. Ignazio CP_6
Caramanna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÈ
P.I. con sede in Mogliano Veneto (TV), nella via Controparte_7 P.IVA_3
Marocchese n° 14, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, ed elettivamente domiciliata in nella Via Abruzzi n° 88, presso lo studio dell'avv. Fernanda Bono, che la CP_6
rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità risarcitoria
Conclusioni: come da verbale del 30.04.2025
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , Parte_3 Controparte_1 [...]
e convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, CP_2 Parte_2 [...]
, e la per sentirne CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_8
accertata la responsabilità civile nella causazione dei danni da loro lamentati in conseguenza del decesso del loro figlio e fratello, avvenuto, a causa di un sinistro stradale, in data Persona_1
18.06.2013.
Nello specifico, evidenziavano:
a) che del predetto sinistro, era stato riconosciuto penalmente responsabile, ai sensi dell'art. 589 commi 2 e 3 n. 2 c.p., “perché, alla guida dell'autovettura CP_3
Fiat Brava tg BJ323YE, nel percorrere la strada provinciale 41 al Km 1+400, per colpa, e per violazione dell'art. 141 comma 1 del Codice della Strada, perdeva il controllo dell'autovettura che si ribaltava più volte fermandosi in un campo sottostante la strada, con conseguenze mortali per passeggero Persona_1
trasportato, che veniva sbalzato fuori dall'abitacolo e decedeva immediatamente dopo
a causa delle lesioni riportate. Colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia, poiché il conducente non teneva in debito conto delle condizioni della strada, percorsa da avvallamenti, mantenendo una velocità eccessiva. Con l'ulteriore aggravante di avere guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nella fattispecie cannabis indica
[…]” (cfr. in atti sentenza penale del Tribunale di Termini Imerese n. 168/2016 del
05.02.2016 e depositata il 01.4.2016);
b) che il giudice di prime cure, in sede penale, riconosceva loro, per il ristoro dei danni patiti, a seguito del fatto di reato accertato, una provvisionale complessiva di €
150.000,00; pagamento imposto a carico di , quale autore del reato, e a CP_3
carico di quale responsabile civile;
statuizione poi Controparte_5 parzialmente ridotta, in grado di appello, con sentenza n. 1326/201, in complessivi €
80.000,00;
c) che nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Palermo riconosceva, inoltre, la responsabilità di nella misura del 70% ritenendo CP_3 la concorsuale responsabilità, per il residuo 30%, in capo all'ente proprietario della strada ( ), a seguito del rilevamento delle gravi Controparte_8
condizioni di dissesto stradale del luogo del sinistro, disponendo, pertanto, la n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 3 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini
Imerese per le valutazioni di competenza.
Tutto ciò posto, gli attori chiedevano la condanna degli odierni convenuti ciascuno per il proprio titolo, e più precisamente di: “ , l' – quale compagnia CP_3 Controparte_5 assicuratrice per la RCA dell'autovettura Fiat Brava tg BJ323YE – – nella qualità CP_4
di proprietaria del veicolo – nonché la nella qualità di ente Controparte_8 proprietario della sede stradale scena del sinistro mortale” (quest'ultima nella misura del 30%).
Quantificavano, altresì, il danno patito per la lesione del rapporto parentale, conseguente alla morte di nella somma complessiva di € 938.000,00, “oltre il 20% della Persona_1 personalizzazione ovvero la maggiore minore somma ritenuta equa” (€ 327.000,00 ciascuno per e ed € 142.000,00 ciascuno a Parte_3 Controparte_1 [...]
e ). CP_2 Parte_2
Inoltre, chiedevano il pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 3.550,00 in favore di , oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del Parte_3
giudizio.
Precisavano, inoltre, che con riferimento alla posizione di , e CP_3 CP_4 [...]
dovessero essere detratte le somme pari all'importo, riconosciuto in sede penale Controparte_5
a titolo di provvisionale, di € 150.000,00, e quelle di acconto sul maggior danno pari a € 461.186,00; somme già corrisposte e trattenute dagli attori.
Si costituiva la , la quale, preliminarmente, avanzava richiesta Controparte_8
di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice (la incorporante Controparte_7 della ), per essere manlevata in caso di condanna, e ciò “in forza della copertura CP_9
assicurativa derivante dalla polizza n. 3391031, stipulata con la , oggi incorporata CP_9
nel gruppo , contro i rischi da responsabilità civile verso i terzi e verso i Controparte_7 prestatori di lavoro, e con decorrenza dal 22.02.2012 al 31.2.2013.”.
Nel merito, chiedeva di “respingere le domande formulate dagli attori nei confronti della
, dichiarando unico responsabile del sinistro il sig. Controparte_8 [...]
CP_1
, reo di una condotta di guida negligente, imprudente e pericolosa, dichiarando la
[...]
esente da responsabilità”. Controparte_8
Infine, nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata una sua responsabilità, chiedeva di:
“ridurre il quantum debeatur in considerazione della responsabilità concorsuale a carico del de cuius, per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza” (cfr. comparsa di costituzione in atti).
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 4 Si costituiva la quale chiedeva dichiararsi la mancanza di Controparte_5
responsabilità in capo a per il sinistro di cui è a causa, individuando come unico CP_3 responsabile del sinistro in esame l'ente proprietario della strada.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, chiedeva di
“ritenere e dichiarare prevalente la responsabilità della ”. Controparte_8
Inoltre, eccepiva l'infondatezza “della richiesta di interessi legali e compensativi dal dì del fatto ala soddisfo, nonché della richiesta di rivalutazione monetaria”.
Per ultimo, chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto di regresso della Controparte_5
nei confronti della per le somme già versate dalla prima a
[...] Controparte_8
favore degli attori e per tutte le ulteriori somme che verranno riconosciute agli attori, integralmente ovvero secondo le percentuali di responsabilità che verranno accertate e, per l'effetto, condannare la al pagamento dell'equivalente, in favore di Controparte_8 Controparte_5
delle relative somme. Con vittoria delle spese di lite.” (cfr. comparsa di costituzione).
[...]
Autorizzata la chiamata di terzo in garanzia, si costituiva la quale Controparte_7
chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei confronti della Controparte_8
in quanto “infondate, illegittime e non provate”. Di seguito, eccepiva il suo difetto di
[...] legittimazione passiva nel presente giudizio adducendo l'inoperatività temporale, nella fattispecie in esame, della garanzia prestata con la polizza invocata dall'ente chiamante in causa.
In subordine, “nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente nella fattispecie il debito di risarcimento a carico dell'Ente convenuto ed, altresì per assurdo al contempo, operante la garanzia assicurativa prestata con la polizza de qua, limitare l'obbligazione indennitaria, a carico di
[...]
già entro il limite del massimale di polizza unico per sinistro pari CP_7 Controparte_11 ad € 2.000.000,00 (art. 7 Condizioni di Assicurazione) previsto e convenuto tra le Parti e che, come previsto dall'art 28 lettera b delle Condizioni di Assicurazione) “rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro e per danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione” e con esclusione del vincolo di solidarietà (art. 28 lett.c delle Condizioni di Assicurazione) per cui,
“indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto colposo, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell ,” ed in ogni caso con il limite - ai sensi e per Parte_4 gli effetti di cui all'art. 1911 c.c. – della quota del 60% quale assunta dalla ora CP_11 [...] con la polizza de qua in coassicurazione, in cui risulta specificato il Riparto CP_7 dell'Assicurazione e con applicazione altresì della “franchigia fissa per ogni sinistro pari ad €
7.500,00”, risultante dall'allegata offerta economica, nonché con i limiti tutti comunque convenuti
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 5 tra le parti e dedotti nella polizza che si offre in produzione in uno alle relative appendici e relative condizioni di assicurazione facenti parte integrante della polizza de qua, con integrale compensazione delle spese processuali.” (cf. comparsa di costituzione in atti).
Nessuno si costituiva per e di cui deve essere, pertanto, CP_3 CP_4
dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie, ex art. 183 co. 6 c.p.c., nel corso del giudizio si procedeva all'assunzione di prova per testi.
All'udienza del 13.11.2024, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente con ordinanza del giorno 17.03.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e successivamente rimessa in decisione all'udienza del giorno 30.04.2025, con le parti che rinunciavano ad una nuova concessione dei termini per il deposito degli scritti di cui all'art. 190 cpc.
*****
1. Sulla responsabilità di , della e di CP_3 Controparte_5 CP_4
per i fatti di cui è causa
[...]
Tanto premesso, deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta documentalmente provato, oltre a non essere oggetto di contestazione tra le parti, la condanna, con sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 168/2016 di per il reato di cui all'art. 589 co. 2 e 3 n. 2 c.p., “perché, alla Persona_2 guida dell'autovettura Fiat Brava tg BJ323YE, nel percorrere la strada provinciale 41 al Km 1+400, per colpa, e per violazione dell'art. 141 comma 1 del Codice della Strada, perdeva il controllo dell'autovettura che si ribaltava più volte fermandosi in un campo sottostante la strada, con conseguenze mortali per passeggero trasportato, che veniva sbalzato fuori Persona_1 dall'abitacolo e decedeva immediatamente dopo a causa delle lesioni riportate. Colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia, poiché il conducente non teneva in debito conto delle condizioni della strada, percorsa da avvallamenti, mantenendo una velocità eccessiva. Con l'ulteriore aggravante di avere guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nella fattispecie cannabis indica
[…]”.
Sentenza poi parzialmente riformata in grado di appello, ove la Corte di Palermo, con sentenza n. 1326/2017 riconosceva la responsabilità per i fatti di causa in capo a , rilevando, CP_3
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 6 tuttavia, una responsabilità non esclusiva dello stesso, circoscrivendo, così, il suo grado di colpa nella causazione del decesso di nella percentuale del 70%, e disponendo la trasmissione Persona_1
degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese al fine di ogni determinazione di competenza in merito alla posizione della , ente Controparte_8 gestore del tratto di strada in cui si verificò l'incidente mortale.
Pronuncia, quella sopra detta poi passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in
Cassazione proposto da , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di parti civili, costituite nel processo penale (circostanza
[...] Parte_2 quest'ultima risultante dalla documentazione depositata dagli attori in data 01.04.2025).
Orbene, deve tenersi conto che: “L'art. 651 cod. proc. pen., norma che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso". Per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessun'efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico - dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Egli può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen.” (Cass.
n. 19387/2004; cfr. anche Cass. n. 15392/2018).
Ne discende che nel presente giudizio, con riferimento alla posizione di , non CP_3
potendo più ridiscutersi in merito agli accertamenti compiuti relativamente alla condotta, all'evento e al nesso di causalità materiale tra l'uno e l'altro (fatto principale), egli deve necessariamente ritenersi come l'autore di una condotta di guida imprudente (c.d. componente oggettiva della colpa), tenuta n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 7 nonostante le pessime condizioni del manto stradale. Condotta che a seguito della fuoriuscita di strada dell'autoveicolo da lui condotto, portava al decesso di Persona_1
Accertamento “ex se” estendibile anche alla , responsabile civile, in Controparte_5
quanto società assicuratrice del veicolo condotto da , costituitasi nel processo penale, e CP_3
nei cui confronti anche, pertanto, devono ritenersi operanti gli effetti del giudicato secondo i criteri di cui all'art. 651 cpp.
Ciò posto con riferimento all'elemento oggettivo dell'illecito, quanto all'elemento soggettivo,
e cioè alla prova di una condotta dolosa o colposa di (circostanza rimessa alle CP_3
valutazioni del giudice civile), deve certamente ritenersi, a parere dello scrivente, un CP_3
soggetto in grado di poter rispettere, in concreto, le regole di condotta di guida diligente da lui, invece, violate, essendo del resto esigibile a carico di ogni soggetto che sceglie di porsi alla guida di un veicolo, l'obbligo di conformarsi ad una guida dell'autovettura prudente e conforme alle norme imposte dal codice della strada (c.d. colpa per assunzione del rischio). In ragione, dunque, anche della ritenuta rimproverabilità del soggetto per aver violato le disposizioni prescritte dal codice della strada
(c.d. componente soggettiva della colpa), deve sostenersi la piena configurazione di una responsabilità risarcitoria, a suo carico, a titolo colposo, non essendo emerso in alcun modo una volontà di determinare l'evento morte di Persona_1
Responsabilità risarcitoria da ritenersi configurata di conseguenza anche a carico di
[...]
, ex art. 144 D.lgs. n. 209/2005 (cfr. Cass. SS.UU. n. 35318/2022 secondo cui: “nel Controparte_5 caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (cfr. anche Cass. n. 17963/2021).
Inoltre, deve evidenziarsi che alla “domanda risarcitoria che implica il litisconsorzio necessario per solidarietà atipica, previsto dalla legge in caso di "azione diretta" esperita dal danneggiato nei confronti della impresa che assicura la RCA, può eventualmente cumularsi la distinta azione ex art. 2054, comma 1, c.c. esercitata dal danneggiato nei confronti del conducente del veicolo, o ancora la domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprietario del veicolo ex art.
2054, comma 3, c.c.” (Cass. n. n. 29038/2018).
Circostanza, quest'ultima concretizzatasi nel caso di specie, essendo stata avanzata dagli attori azione risarcitoria anche nei confronti di nella qualità di proprietaria del veicolo. CP_4
Orbene, deve ritenersi provata la responsabilità anche della suddetta, non avendo (essendo, peraltro, rimasta contumace) provato ex art. 2054 co. 3 c.c. che la circolazione del veicolo avvenne contro la sua volontà.
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 8
2. Sulla responsabilità della per i fatti di cui è causa Controparte_8
Quanto alla posizione della , la sua eventuale responsabilità Controparte_8
concorrente deve necessariamente essere oggetto di vaglio autonomo nel presente giudizio ( cfr.
418/1996 secondo cui: “Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, l co., c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate". (cfr. anche Cass.
n. 2605/1993).
Altresì, ove accertato un suo concorso nella causazione dell'illecito, anche l'accertamento in merito alla ripartizione del grado di colpa tra la stessa e deve necessariamente essere CP_3 rideterminato nell'ambito del presente procedimento.
Non può, infatti, considerarsi vincolante in questa sede l'accertamento compiuto in sede penale dalla Corte di Appello di Palermo in merito ad una responsabilità di nella causazione CP_3 dell'evento lesivo nella sola misura del 70%.
Come evidenziato, infatti, dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 2426/2024, il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato, inteso nella sua materialità fenomenica. Non
è precluso, invece, al giudice civile un autonomo accertamento con riferimento ad un concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale, non risultando, così, a parere dello scrivente, il giudice civile, di conseguenza, neanche vincolato in merito ad una determinazione del grado percentuale di colpa resa nel giudizio di penale a carico dell'imputato, da intendersi, invece, come un giudizio meramente valutativo sulla sua condotta accertata, inidoneo ad esplicare effetti vincolanti in questa sede (cfr. anche Cass. n. 17682/2020).
Passando, allora, a valutare la posizione della , essa è stata citata Controparte_8
in giudizio dagli attori che hanno ritenuto ascrivibile in capo alla stessa una concorrente responsabilità, per il decesso di in forza dell'art. 2051 cc. Persona_1
Al riguardo, in tema di responsabilità derivante da cosa in custodia, giova ricordare i seguenti principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza.
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 9 In primo luogo, il concetto di custodia postula la disponibilità immediata del bene ed un potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esercitare sulla “res” un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24529/2009).
In secondo luogo, “[…] a) « l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;[…] ” (Cass. n. 2481/2018; cfr. anche Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 2477/2018)
Al contrario, è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 20359/2005 e Cass. n. 15383/2006).
Pertanto, il comportamento del danneggiato o del terzo può porsi sia come fattore concorrente, ex art. 1227 co. 1 c.c., sia come fattore in grado di escludere il nesso di causalità tra cosa e danno e conseguentemente idoneo ad elidere la responsabilità del custode (Cass. n. 999/2014).
In particolare, il comportamento del danneggiato o del terzo si pone come fortuito quando essi abbiano fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque, anomalo della cosa mentre un loro atteggiamento cauto e prudente avrebbe potuto evitare il danno.
Infine, è stato evidenziato, dalla Suprema Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali che: “la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità): pertanto, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice,
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 10 attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U.
03/06/2013, n. 13902)” (Cass. n. 2481/2018).
Applicando questi principi al caso concreto, la domanda deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto alla dinamica degli eventi di cui è causa si ritiene di valorizzare gli esiti degli accertamenti compiuti in sede penale (cfr. Cass. n. 2947/2023 che ha ribadito che: “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art.
101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019;
n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999)”).
In particolare, si rileva che dalla CTU compiuta in quella sede il sinistro si verificò sulla SP 41, su un tratto rettilineo, lungo poco più di 400 metri, compreso tra una curva volgente a destra, secondo il verso di marcia dell'autovettura, ed una curva volgente a sinistra.
Tratto di strada caratterizzato da numerose punti con asfalto sfaldato e abraso e formazione di buche.
Orbene, è stato accertato il transito dell'autovettura condotta da su un dosso CP_12 posizionato, tra l'altro, a distanza di circa venti metri dopo rispetto ad una buca anch'essa collocata lungo la direzione di marcia del veicolo. Inoltre, è stato riscontrato che l'autovettura percorreva dopo il passaggio sul dosso un tratto di strada di ulteriori 30 metri e, una volta fuori strada, in modo n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 11 incontrollato, percorreva un ulteriore tratto lungo circa 60 metri, con il corpo del passeggero, rimasto vittima del sinistro, che finiva, nel mentre, per essere proiettato fuori dall'abitacolo.
Inoltre, è stato verificato come tanto che non indossavano CP_3 Persona_1
cinture di sicurezza.
Infine, è stato accertato che procedeva ad una velocità di circa 85 Km/h, lungo CP_3
una strada statale per cui il limite di velocità, astrattamente imposto, era di 90 Km/h.
Dunque, ritenuta la sussistenza di tali circostanze, non smentita da alcun elemento emerso in questo giudizio, deve considerarsi che: “ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); - tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente -desumibile dal capoverso della medesima disposizione- in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare
l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che -secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante
(ancorché riscontrata con una prognosi postuma)- integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
7.3. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante. […] Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 12 dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.” (Cass. n.
2477/2018).
La Suprema Corte, inoltre, richiamando precedenti pronunce, ha ulteriormente precisato che:
“[…] il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 2481/2018).
Principio quello sopra espresso, formulato con riferimento alla condotta del danneggiato ma che può certamente estendersi anche alla condotta tenuta dal terzo nella determinazione dell'evento.
Orbene, proprio alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene che la condotta del terzo,
[...]
, nella causazione dell'evento lesivo integri con riferimento alla posizione della CP_3 [...]
gli estremi del caso fortuito, così da elidere ogni nesso causale con la cosa Controparte_8
oggetto di custodia da parte dell'ente (la strada SP 41).
Infatti, innanzitutto, deve considerarsi che tanto la buca che il successivo dosso impattato, posto a distanza di circa venti metri, giacevano, come accertato con la CTU svolta in sede penale, su un tratto rettilineo e che l'incidente avveniva in ora diurna.
In particolare, come verificato sempre dal CTU in sede penale, secondo una valutazione che si ritiene di condividere pienamente, in quanto immune da vizi logici: “[…] detta condizione di turbativa […] non può giudicarsi imprevedibile, sia perché giace su un tatto rettilineo e dista non meno di 80-100 metri della sezione di uscita dalla curva dalla quale proveniva l'autovettura e, pertanto, anche per l'ora diurna, poteva essere tempestivamente avvisata fin da quella distanza, sia perché già all'epoca del sinistro l'intera strada provinciale era in condizioni di precaria (forse del tutto assente) manutenzione con buche, dissesti, mancanza di segnaletica, mancanza di ogni protezione e/o presidi di sicurezza, così costituendo uno stato del quale il conducente non poteva non essere a conoscenza già lungo il tratto fino a quel punto percorso (poco più di 15 Km da Pt_5 da dove proveniva l'autovettura, come dichiarato dal )” (cfr. pag. 28 relazione in atti).
[...] CP_3
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 13 Dunque, detto in altri termini, il conducente avendo percorso già un considerevole tratto di strada caratterizzato da numerosi dissesti, ben aveva la possibilità di prevedere una ulteriore situazione di pericolo imminente;
e, in ogni caso, tanto la buca che il successivo dosso su cui transitava il veicolo, essendo collocati su un tratto di strada rettilineo, percorso in ora diurna, e quindi, in condizioni di piena visibilità, erano tempestivamente avvistabili.
In merito, deve anche precisarsi che la velocità tenuta dal veicolo non condiziona la possibilità di avvistamento dell'ostacolo ma la possibilità di intervenire efficacemente, con manovre di emergenza, prima di raggiungerlo.
Orbene, nel caso in esame, pur avendo tenuto il conducente una velocità di 85 Km/h, astrattamente nei limiti stabiliti dal CDS per le strade provinciali, il cui limite è pari a 90 Km/h, tale condotta deve ritenersi comunque, inadeguata alla situazione concreta.
Infatti, ai sensi dell'art. 141 co. 1 e co. 2 Cds: “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. […]”.
Pertanto, considerato il grave stato di dissesto del tratto di strada, e tenuto conto che prima del transito sul dosso, aveva già percorso circa 15 Km di strada caratterizzata da anomalie, CP_3
egli avrebbe dovuto tenere una velocità di guida certamente inferiore a quella di 85 Km/h; velocità, invece, alla quale finiva per raggiungere il dosso.
Inoltre, deve anche considerarsi che nessun tentativo di frenata è stato ravvisato;
elemento che porta a desumere che l'anomalia non fu minimamente percepita dal conducente.
Ritiene, pertanto, lo scrivente che la velocità di guida, assolutamente inappropriata tenuta da
, nonostante la possibilità di poter percepire con estrema facilità la grave situazione di CP_3
pericolo presente sul manto stradale (che, invece, non venne minimamente percepita), associata, inoltre, anche alla circostanza che entrambi i soggetti a bordo del veicolo non indossavano le cinture di sicurezza, porta a configurare una condotta abnorme, espressione di un livello di disattenzione talmente anomalo ed imprevedibile da integrare gli estremi del caso fortuito con riferimento alla posizione della . Controparte_13
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 14 A riprova di quanto sopra detto, si rileva come il CTU abbia anche precisato che anche alla velocità calcolata dai CTP (85 Km/h) avrebbe comunque: “potuto eseguire un CP_3
intervento di rallentamento una volta avuta percezione delle turbative particolari che erano sempre meglio avvisabili durante l'avvicinamento e delle quali, in generale, doveva avere acquisito contezza lungo il tratto già percorso” (cfr. pag. 34 relazione;
perito che ha anche affermato a pag. 33 che: “In considerazione delle condizioni della strada nel tratto che precede l'uscita dalla carreggiata dell'autovettura, è verosimile ritenere che il dosso rilevato dai CC e la buca che precede il dosso
[…], possono aver determinato una reazione istintiva e, pertanto, incontrollata da parte del conducente, tale da produrre la deviazione verso sinistra e la fuoriuscita verso il sottostante terreno ove venne rinvenuta la stessa autovettura […]”).
Accertamenti che fanno inferire, si ribadisce, la sussistenza di una gravissima disattenzione alla guida tale da integrare gli estremi del fortuito.
Del resto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla posizione del danneggiato, ma con statuizioni estendibili, a parere dello scrivente, anche alla condotta tenuta dal terzo nella determinazione dell'evento lesivo, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele, tanto più il comportamento della vittima (o del terzo) incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere del tutto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 20334 del 2004, Cass.
n. 23919 del 2013, Cass. n. 3793 del 2014, Cass. n. 999 del 2014, Cass. n. 287 del 2015, Cass. n.
12821 del 2015 e Cass. n. 23584/2013 secondo cui quando: "la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento").
In definitiva, la domanda ex art. 2051 cc avanzata nei confronti della Controparte_8
deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di manleva avanzata
[...] dall'ente nei confronti della propria compagnia assicurativa . Così come devono Controparte_7
ritenersi assorbite le eccezioni avanzate dalla in merito ad una pretesa inoperativià, per i fatti CP_7
di cui è causa, della garanzia assicurativa.
3. Sul concorso di colpa di Persona_1
Come sopra evidenziato, il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato,
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 15 inteso nella sua materialità fenomenica, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento con riferimento ad un concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte anche dello stesso danneggiato.
A riguardo lo scrivente rileva che in base agli esiti della CTU disposta in sede penale è risultato che: “3) la condizione dei dispositivi delle cinture di sicurezza consente di concludere che né il conducente, né il passeggero indossassero le rispettive cinture […]” (cfr. pag. 27 relazione).
Ciò dimostrato, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 co. 1 c.c., si ritiene sussistente una concorrente condotta colposa tenuta da nella causazione Persona_1 dell'evento lesivo.
Infatti, deve tenersi conto della complessiva dinamica del sinistro per come ricostruita in base all'istruttoria svolta, consistita in una fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata a seguito del transito su un dosso, con conseguente perdita di controllo del mezzo e proiezione del passeggero al di fuori dell'abitacolo a distanza di circa 16 metri dalla autovettura. Elementi che portano a desumere, alla stregua del canone del c.d. “più probabile che non”, che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza ebbe una rilevanza causale nella determinazione dell'evento morte, precludendo una maggiore protezione del corpo di durante la fase di sbandamento dell'autovettura; corpo Persona_1
arrivato, invece, ad essere catapultato addirittura al di fuori dell'abitacolo ad una distanza considerevole dal mezzo.
In ragione di quanto sopra evidenziato si ritiene sussistente un concorso di colpa della vittima, di grado tale da condurre a ridurre del 20% il risarcimento dovuto.
4. Sulla quantificazione dei danni dovuti agli attori
Quanto alla determinazione dei danni conseguenziali patiti dagli attori, in merito, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1326/2017, poi passata in giudicato, attribuiva agli attori, costituitisi parti civili, una somma a titolo di provvisionale pari ad € 80.000,00; condannando alla corresponsione della stessa sia che la CP_3 [...]
. Somma determinata, tuttavia, tenendo conto del fatto che la Controparte_5 Controparte_5
al momento della pronuncia aveva già provveduto a corrispondere l'importo di € 461.186,00.
[...]
Orbene, deve precisarsi che il provvedimento di assegnazione di un provvisionale in sede penale non acquista efficacia di giudicato in sede civile, perché destinato ad essere travolto in detta sede n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 16 dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, sicché non è neanche impugnabile per cassazione (cfr. Cass. pen. n. 7241/1999) ben potendo anche essere ridotto in sede civile.
Pertanto, in sede civile il giudice può rideterminare, senza limiti, l'importo da riconoscere al danneggiato, potendo giungere anche alla conclusione che alcun importo debba, in realtà, essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Ove ritenga, invece, sussistente un danno da risarcire, la concessione della provvisionale può costituire un meccanismo solo parzialmente compensativo dei danni patiti a seguito del fatto di reato.
Come statuito, inoltre, dalla giurisprudenza cui si ritiene di aderire: “La provvisionale liquidata in sede penale è destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio
i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile. Non vi è dubbio quindi che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva liquidazione dei danni complessivamente prodotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la liquidazione di una provvisionale. Il regime applicabile è del tutto coincidente con quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e, come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione risulti dagli atti, va tenuta in conto dal giudice civile che,
d'ufficio, dovrà imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.
3.4. Né rileva […] che risulti o meno dagli atti anche l'effettiva riscossione della provvisionale, nel senso che questa non potrebbe essere considerata dal giudice civile se non effettivamente corrisposta al danneggiato dal condannato in sede penale. Infatti, a differenza dell'acconto, per il quale l'imputazione è ex post, poiché, trattandosi di spontanea liquidazione parziale anticipata del danno, non può che rilevare l'effettiva riscossione da parte del danneggiato, con la provvisionale l'imputazione è ex lege, essendo conseguenza delle previsioni dell'art. 539
c.p.p. E la sentenza penale costituisce titolo esecutivo (prima del passaggio in giudicato se provvisoriamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., ovvero quando sia oramai definitiva: cfr. Cass.
n. 18355/05), del quale il danneggiato si può valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato anche quale responsabile civile o comunque dal responsabile civile condannato in sede penale. La riscossione effettiva della somma liquidata a titolo di provvisionale potrà tutt'al più rilevare per il calcolo del danno da ritardo, essendo esclusa, come per gli acconti, la rivalutazione sulle somme percepite dal danneggiato a titolo di provvisionale ed a far data dalla relativa percezione (cfr. Cass. n. 1623/80, n. 4798/86, n. 2074/89,
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 17 n. 2074/99)” (Cass. n. 6739/2011).
Ciò precisato, gli attori hanno chiesto “iure proprio” di accertare il loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale inteso come danno derivante dalla perdita del rapporto parentale.
In particolare, gli attori in citazione hanno avanzato una richiesta di condanna in solido delle parti da loro convenute, sebbene, poi abbiano anche chiesto di individuare nella misura del 70%
l'importo risarcitorio da imputare a carico di , e della CP_3 CP_4 Controparte_5
Ebbene, ritiene lo scrivente che in ragione del riferimento espresso degli attori ad una condanna in solido dei convenuti, debba trovare applicazione, comunque, al caso di specie, il disposto dell'art. 2055 cc, dovendo così ciascuno dei soggetti tenuti al risarcimento essere destinatario di una condanna integrale al risarcimento danni;
quanto, invece, alla concreta ripartizione nei rapporti interni tra gli obbligati degli importi dovuti, tale statuizioni presuppongano una espressa domanda di regresso;
azione che certamente gli attori non sono titolati a proporre in ragione dell'assenza di un loro concreto interesse a riguardo, ex art. 101 cpc.
Ciò statuito, in merito al danno parentale la Suprema Corte nella pronuncia n. 4571/2023 ha evidenziato che: “il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, […], può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare
(Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n.9010; Cass. 24/04/2019, n.11212, ex multis)”.
Nel caso di specie, ad avanzare domanda risarcitoria sono stati Parte_3
e nella qualità di genitori di nonché
[...] Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
e nella qualità di fratelli di
[...] Parte_2 Persona_1
Ebbene, in conseguenza della perdita dei relativi rapporti parentali, può certamente, secondo l'“id quod plerumque accidit”, ritenersi provato per gli attori lo stato di forte sofferenza interiore derivante dal venir meno del legame affettivo con la vittima, che al momento del decesso aveva soli diciotto anni. Una privazione certamente causalmente idonea a modificare in senso peggiorativo lo stile di vita delle parti, considerato che, tra l'altro, dal certificato integrale di famiglia in atti del
29.08.2013, in mancanza di ogni elemento contrario, è desumibile che gli attori risultavano tutti n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 18 conviventi con al momento del suo decesso (rapporti affettivi delle parti attrici con Persona_1 la vittima, tra l'altro, corroborati anche dall'esito delle risultanze testimoniali assunte nel corso del giudizio;
cfr. verbale del 07.07.2021).
Quanto poi alla concreta liquidazione del danno patito si evidenzia che: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10579/2021; cfr. anche Cass. n. 20292/2022).
Tabelle che per il danno da lesione del rapporto parentale, trovano una adeguata formulazione in quelle redatte dal Tribunale di Roma (cfr. Cass. n. 26300/2021) che, nella versione dell'anno 2023, una volta ritenuta provata l'esistenza di una seria relazione affettiva, individuano cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire: “a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al 2°, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi” (cfr. ulteriormente Tabelle Tribunale di Roma anno 2023 dove viene, anche, precisato che: “Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si è, dunque, ritenuto opportuno adottare un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro ché costituisse il valore ideale del singolo punto di danno
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 19 non patrimoniale. 65. Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma. 66.
Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Si è infatti previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo quando ciò incida in modo concreto sull'esistenza di un concreto rapporto affettivo, come pure la ordinaria esclusione dei bambini al di sotto degli otto mesi […]”).
Alla stregua dei parametri indicati, devono, allora, tenersi in considerazione: - i singoli rapporti parentali lesi;
- l'età della vittima al momento del sinistro (18 anni) - l'età di ciascuno degli attori al momento dell'evento lesivo ( prossimo all'epoca dei fatti ai 59 Parte_3 anni, di anni 50, prossimo all'epoca dei fatti ai 25 anni Controparte_1 Controparte_2
e di anni 23). Inoltre, come già sopra evidenziato, deve evidenziarsi che dal Parte_2 certificato integrale di famiglia in atti del 29.08.2013, in mancanza di ogni elemento contrario, è desumibile che gli attori risultavano tutti conviventi con con conseguente operatività Persona_1 dell'incremento di quattro punti previsto dalla tabella.
Invece, non può farsi applicazione degli ulteriori incrementi implicanti l'assenza di altri familiari conviventi con i danneggiati e l'assenza di altri familiari rientranti nella parentela fino al secondo grado.
Infine, quanto al valore punto base ai fini del computo viene applicato il valore di € 11.549,20, così come determinato nelle tabelle di Roma del 2025 che hanno adeguato l'importo in parola rispetto alle Tabelle del 2023 in ragione dei tassi di inflazione registrati (nessuna differenza invece tra le due tabelle è dato riscontrare in merito al computo dei punti da assegnare).
Pertanto, con riferimento alla posizione di (padre di Parte_3 [...]
si perviene ad un importo di € 358.025,2 , mentre per (madre di Per_1 Controparte_1
ad una somma di € 363.799,8. Persona_1
Somme da rivalutarsi a partire dal mese di gennaio 2025 sino all'attualità per un importo finale di € 359.457,30 per , e di € 365.255,00 per . Parte_3 Controparte_1
Importi, tuttavia, da ridurre, in ragione dell'accertato concorso di colpa di Persona_1 nella misura del 20%, per un importo finale pari, rispettivamente, in valuta attuale, ad € 287.565,84 per e ad € 292.204,00 per . Parte_3 Controparte_1
Con riferimento, invece, a si perviene ad una quantificazione del Controparte_2 danno pari ad € 225.209,40, mentre per ad un importo di € 225.209,40. Parte_2
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 20 Somme da rivalutarsi a partire dal mese di gennaio 2025, sino all'attualità, per un importo finale, rispettivamente, di € 226.110,24 per e di € 226.110,24 per Controparte_2 Parte_2
.
[...]
Somme, poi, anch'esse da ridurre in ragione del concorso di colpa, nella misura dell'20%, di per un importo pari ad € 180.888,192 per e ad € 180.888,192 Persona_1 Controparte_2 per , in valuta attuale. Parte_2
Deve, tuttavia, considerarsi che ha dedotto di aver provveduto a Controparte_5 corrispondere “pro quota” agli attori la cifra di € 611.186,00. Importo pari alla somma tra €
150.000,00, di cui alla provvisionale disposta nell'ambito del giudizio penale di primo grado, e €
461.186,00, versato autonomamente dalla compagnia assicurativa, e del cui versamento tanto la sentenza di primo grado che quella di appello prendevano atto.
Circostanza quella della corresponsione dell'importo di € 611.186,00 non contestata dagli attori.
A riguardo deve, tuttavia, evidenziarsi che la compagnia assicurativa non ha precisato espressamente quanto versato a ciascuno degli attori, limitandosi a parlare di versamento “pro quota” agli stessi;
né è stato precisato il giorno preciso in cui furono effettuati i singoli pagamenti;
circostanze neanche precisate dagli attori.
Ritiene, pertanto, lo scrivente che, in mancanza di riferimenti espressi, l'importo di €
611.186,00 debba imputarsi in maniera proporzionale a ciascuno degli attori in ragione delle somme a ciascuno di loro integralmente spettanti a titolo risarcitorio, così come sopra determinate.
Dunque, operando i relativi calcoli, l'importo di € 611.186,00 deve essere imputato, rispettivamente, per il 31% a e per il 31% a;
Parte_3 Controparte_1 mentre per il 19% deve essere imputato, rispettivamente, a e a CP_2 Parte_2
(si riporta, a titolo esemplificativo, il calcolo operato con riferimento a
[...] Parte_3
“€ 941.546,224: 100 = 287.565,84:x”).
[...]
Altresì, l'assenza di ogni riferimento preciso in merito alla data dei pagamenti già effettuati dalla compagnia preclude la possibilità di poter de-valutare con esattezza, in valuta dell'epoca, gli importi risarcitori dovuti.
Ciò rilevato, ai fini, allora, delle devalutazioni, considerato che già la sentenza di primo grado dava atto del pagamento della somma di € 461.186,00, stabilendo, altresì, la corresponsione dell'ulteriore cifra di € 150.000,00, e che il giudizio di appello si concludeva con sentenza del giorno
10.03.2017, si ritiene, in via equitativa, di determinare nella data del giorno 01.01.2017 il momento n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 21 del pagamento della somma complessiva di € 611.186,00 e in funzione di tale data si procede alle necessarie operazioni di devalutazione.
Pertanto, per la somma, all'attualità, di € 287.565,84 deve Parte_3 essere devalutata in valuta del giorno 01.01.2017 per un importo di € 238.248,42.
Per la somma, all'attualità, di € 292.204 deve essere devalutata in valuta Controparte_1 del giorno 01.01.2017 per un importo di € 242.091,14.
Per e per le somme all'attualità di € Controparte_2 Parte_2
180.888,192 devono rispettivamente essere devalutate in valuta del giorno 01.01.2017 per un importo di € 149.865,94.
Ciò posto, in valuta del gennaio 2017, considerate le percentuali di attribuzione degli importi sopra indicate, spetta ancora a la somma di € 48.780,00 (€ Parte_3
238.248,42 - € 189.467,00), per un importo rivalutato all'attualità di € 58.877,46.
Spetta, invece, a , in valuta del gennaio 2017, considerate le percentuali Parte_2 di attribuzione degli importi sopra indicate, la somma di € 52.624,14 (€ 242.091,14 - € 189.467,00), per un importo poi rivalutato all'attualità di € 63.517,34.
Spetta, invece, a in valuta del gennaio 2017, considerate le Controparte_2 percentuali di attribuzione degli importi sopra indicate, la somma di € 33.740,60 (€ 149.865,94- €
116.125,34), per un importo poi rivalutato all'attualità di € 40.724,90.
Spetta, invece, a , in valuta del gennaio 2017, considerate le percentuali Parte_2 di attribuzione degli importi sopra indicate, la somma di € 33.740,60 (€ 149.865,94- € 116.125,34), per un importo poi rivalutato all'attualità di € 40.724,90.
Non può, invece, attribuirsi a l'ulteriore somma da lui Parte_3 richiesta di € 3.550,00 quale costo da lui asseritamente sostenuto per le spese funerarie del figlio, a seguito del decesso. Infatti, la fattura in atti n. 07/C del 10.07.2013 non risulta intestata a
[...]
, bensì, a . Circostanza che in assenza di altri riscontri Parte_3 Controparte_1 documentali porta necessariamente a desumere che sia stata quest'ultima ad affrontare il costo della spesa in parola. che, tuttavia, non ha avanzato domanda espressa di risarcimento Controparte_1 per l'esborso “de quo”.
Gli attori hanno, inoltre, chiesto anche il ristoro del danno da ritardato pagamento delle somme di danaro dovute a titolo risarcitorio (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
Ebbene, in merito agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 22 tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.
Ciò posto, si rileva che gli attori non hanno allegato, né provato, di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto loro dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non hanno diritto al riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n.
3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
A sostegno di tale deduzione vi è, tra l'altro, la considerazione, da parte dello scrivente, che le somme residue singolarmente liquidate a ciascuno degli attori non sono di ammontare tale da far ritenere che, ove immediatamente corrisposte dalle parti convenute, sarebbero state utilizzate, secondo il canone del c.d. “più probabile che non”, da ciascuno degli attori per operazioni di investimento, fonti di possibili rendimento (non è stata, altresì, dedotta alcuna operazione di investimento specifica, anche finanziaria, che gli attori avrebbero voluto e potuto realizzare con le somme in parola).
Su tutti gli importi sopra liquidati, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, invece, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., a decorrere dal giorno della presente decisione n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 23 sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
5. Sulla domanda di regresso avanzata dalla Controparte_5
Il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della , Controparte_8 con esclusione di ogni responsabilità della stessa per i fatti di cui è causa, determina per l'effetto il rigetto della domanda di regresso avanzata dalla nei confronti del citato ente. Controparte_5
6. Sulle spese di lite
Considerato l'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti di , CP_3 CP_4
e questi ultimi devono essere condannati, in ragione della soccombenza al
[...] Controparte_5 pagamento delle spese di lite degli attori. Spese liquidate, considerata l'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio e introduttiva ed ai minimi per quella istruttoria e decisionale
(scaglione da € 52.001 ad € 260.000,00).
Considerato, invece, il rigetto della domanda risarcitoria degli attori nei confronti della
[...]
, questi ultimi devono essere condannati al pagamento delle spese di lite nei Controparte_8 confronti dell'ente, oltre che della , la cui chiamata in causa deve ritenersi non Controparte_7 arbitraria (cfr. Cass. n. 26082/2021 secondo cui: “la liquidazione delle spese di lite avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza (Cass. 06/12/2019, n. 31889).
Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. In forza. del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 24 necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa).
Spese liquidate, considerata l'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio e introduttiva ed ai minimi per quella di trattazione e decisionale (scaglione da € 52.001 ad €
260.000,00).
Quanto, infine, alle spese di lite tra la e la in ragione Controparte_8 Controparte_5 della natura del presente giudizio e dell'azione spiegata dalla compagnia nei confronti dell'ente
(azione di regresso) si ritiene che sussistano eccezionali motivi per disporne una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e di CP_3 CP_4
b) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della Controparte_8
;
[...]
c) dichiara accertata la responsabilità solidale di , e della CP_3 CP_4 [...]
per il sinistro di cui è causa, quantificando, in valuta attuale, i danni Controparte_5 risarcibili a nella somma di € 287.565,84, a Parte_3 [...]
nella somma di € 292.204,00, a nell'importo di € CP_1 Controparte_2
180.888,192, e a nell'importo di € 180.888,192; Parte_2
d) per l'effetto di cui al punto c), tenuto conto dei pagamenti già effettuati, condanna
[...]
, e a pagare, in solido tra loro, a CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
la somma, in valuta attuale, di € 58.877,46, oltre gli interessi, Parte_3 al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 25 e) per l'effetto di cui al punto c), tenuto conto dei pagamenti già effettuati, condanna
[...]
, e a pagare, in solido tra loro, a CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
la somma, in valuta attuale, di € 63.517,34, oltre gli interessi, al tasso legale CP_1 ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
f) per l'effetto di cui al punto c), tenuto conto dei pagamenti già effettuati, condanna
[...]
, e a pagare, in solido tra loro, a CP_3 CP_4 Controparte_5 [...] la somma, in valuta attuale, di € 40.724,90, oltre gli interessi, al tasso CP_2 legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
g) per l'effetto di cui al punto c), tenuto conto dei pagamenti già effettuati, condanna
[...]
, e a pagare, in solido tra loro, a CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
la somma, in valuta attuale, di € 40.724,90, oltre gli interessi, al tasso Parte_2 legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
a) rigetta la domanda di regresso avanzata da nei confronti della Controparte_5 [...]
; Controparte_8
b) condanna , e a pagare, in solido tra CP_3 CP_4 Controparte_5 loro, le spese di lite di , , Parte_3 Controparte_1 [...]
e liquidate in € 588,55 per esborsi ed in € CP_2 Parte_2
9.142,00 (novemilacentoquarantadue,00) per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
e a pagare, in solido tra loro, le spese di lite della
[...] Parte_2 [...]
liquidate in € 518,00 per esborsi ed in € 9.142,00 Controparte_8
(novemilacentoquarantadue,00) per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
e a pagare, in solido tra loro, le spese di lite della
[...] Parte_2 [...]
liquidate in € 9.142,00 (novemilacentoquarantadue,00) per compenso del CP_7 difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) compensa le spese di lite tra e;
Controparte_5 Controparte_8
f) indica in , e le parti obbligate, in CP_3 CP_4 Controparte_5
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 26 solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d, e dell'art. 60, del DPR n. 131/1986.
13.05.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3005/2018 r.g.a.c. Pag. 27