Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4866/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4866/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Elona Kerengi presso il cui studio in Chiusi (SI), Via della Fontina n. 2, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art 127-ter cpc del 22.01.2025, l'Avv. ELONA KERENGI per entrambi i ricorrenti così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
I sig.ri e vivranno separati, con l'obbligo di portarsi rispetto Parte_1 Parte_2
reciproco.
Casa Familiare
La casa familiare è di proprietà di entrambi i coniugi, sulla quale è acceso il mutuo fondiario della durata di anni 40.
Le parti concordano il trasferimento della quota di proprietà della moglie al Parte_1
marito per il tramite dell'accollo liberatorio del mutuo fondiario gravante Parte_2 sull'immobile.
A far data dal corrente mese di dicembre 2024 la rata del mutuo sarà integralmente a carico del sig. Parte_2
I coniugi ai sensi dell'articolo 8, primo comma lettera f, della Tariffa Parte Prima allegata al
T.U. Imposta Registro, nonché ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, chiedono che il futuro atto di trasferimento della quota, in quanto attuativo ed in adempimento di un accordo stipulato nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, sia esente dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa (come confermato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012, n. 27, 29 maggio 2013, n.18, 21 febbraio 2014 n.2).
Le Parti inoltre concordano che le spese per l'adeguamento e/o l'ottenimento dell'Attestato di
Prestazione Energetica, da allegare all'atto di trasferimento, sarà a carico dei coniugi.
Le Parti si impegnano ad intervenire con atto notarile per formalizzare la sopra indicata attribuzione patrimoniale presso il Notaio che verrà scelto dal sig. Alfatti entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi, salvo proroghe concordate.
Le Parti concordano che le spese e gli oneri notarili per l'atto di trasferimento della quota e per l'accollo del mutuo fondiario saranno a carico del sig. Parte_2
Il promesso trasferimento, da perfezionarsi presso il Notaio che verrà scelto, nei tempi e modi sopra indicati, rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della loro separazione personale e la presente clausola acquista valore di preliminare di compravendita che obbliga le parti alla vendita ed all'acquisto della quota di proprietà con l'accollo liberatorio del mutuo, entro il termine ed alle condizioni specificate.
Sarà cura dei coniugi chiudere il conto corrente cointestato sul quale poggia il mutuo appena il rapporto verrà trasferito sul conto corrente del sig. già in essere. Pt_2
La liquidità di cui al conto corrente comune è stata divisa a metà tra i coniugi che hanno già provveduto ai relativi trasferimenti presso i conti correnti personali. Nel contempo sarà premura del sig. di garantire la copertura necessaria per il pagamento della prossima rata del Pt_2 3 / 7
mutuo e di quelle successive sino all'accollo liberatorio ed all'appoggio del mutuo sul proprio conto corrente personale.
Le parti concordano che la sig.ra provvederà a trovare una soluzione abitativa ove Pt_1
trasferirsi unitamente al figlio nello stesso comune di Chianciano Terme ove prenderà la Per_1
residenza.
Il presente accordo costituisce espressa manifestazione di consenso da parte del padre al trasferimento della residenza del minore presso la madre nella nuova abitazione di quest'ultima nello stesso Comune di Chianciano.
Le parti concordano che la sig.ra lascerà la casa coniugale entro mesi 6 (sei) Parte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque appena in possesso di nuova collocazione abitativa ove intervenuta prima della decorrenza del termine di cui sopra.
Sulla mobilia all'interno della casa coniugale i sig.ri e hanno già trovato apposito Pt_2 Pt_1
accordo.
Affidamento, collocamento prevalente della prole e diritto di visita
Il minore viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso. Per_1
Il minore prenderà la residenza con la madre presso la stessa nella nuova abitazione che sarà nello stesso Comune appena nella disponibilità della sig.ra I genitori concordano di Pt_1
collaborare sia per la ricerca che per la scelta dell'appartamento ove la sig.ra ed il Pt_1
figlio prenderanno la residenza. Per_1
Il diritto di visita viene improntato nel rispetto della frequentazione paritaria, con la massima elasticità, tenendo conto delle esigenze di studio e delle attività extrascolastiche del figlio nonché delle esigenze lavorative dei genitori.
In ogni caso i genitori si impegnano a mantenere il più possibile in essere le abitudini già acquisite dal minore continuando a garantire la gestione dei propri impegni reciproci, come prima, mantenendo la presenza di almeno un genitore con il figlio nonché concordando di continuare a fare ricorso all'aiuto dei nonni paterni e materni, figure centrali nella vita di
. Per_1
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, il tutto nel rispetto delle sue Per_1
inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente. 4 / 7
I genitori hanno la premura di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località – al di fuori dell'ordinaria quotidianità - quando hanno con sé il minore.
I genitori confermano che potrà essere prelevato da scuola o accompagnato e/o ripreso Per_1
dal pulmino, in caso di impossibilità e/o difficoltà dei genitori, dai nonni materni e paterni come da attuale organizzazione, salve le deleghe conferite o da conferire a soggetti terzi da entrambi i genitori.
In merito alle vacanze estive ed alle festività, nel ricordare in ogni caso l'elasticità organizzativa nell'interesse della prole, i genitori, salvo diverso accordo, potranno organizzarsi come segue: per le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno condurre in vacanza la prole per almeno 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, salvo modifiche successive attinenti agli impegni lavorativi e/o impegni extrascolastici del minore;
- quando uno dei genitori condurrà il minore in vacanza fuori dal proprio domicilio, l'altro genitore dovrà essere messo sempre in grado di tenere contatti telefonici con lo stesso per il tramite del genitore con il quale si trova fuori o sull'utenza telefonica del minore ove in suo possesso. Il genitore con il quale il minore è in vacanza dovrà preventivamente comunicare il luogo e l'indirizzo di soggiorno del figlio;
in merito alle festività, salvo l'accordo dei genitori di trascorrerli insieme o con altre modalità, questi ultimi concordano che: relativamente alle festività natalizie i genitori le trascorreranno tenendo con sè il figlio ad anni alterni: il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) ed il giorno di Natale (25 dicembre) fino al tardo pomeriggio con un genitore, che provvederà a riaccompagnarlo per l'ora di cena dall'altro genitore, con il quale il figlio passerà la sera del giorno di Natale e il S. Stefano (26 dicembre). Per il corrente anno 2024, i genitori concordano che trascorrerà il Natale Per_1
con entrambi i genitori, così come l'ultimo dell'anno ed 1° gennaio dell'anno successivo.
Per gli anni a seguire potrà passare il 31 dicembre ed il 1 gennaio, con un genitore (con Per_1
il quale non ha trascorso il 24 e 25 dicembre) e il 6 gennaio con l'altro. Il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale ed il Lunedì dell'Angelo con il genitore con il quale non ha trascorso la Pasqua.
Tutto quanto sopra verrà alternato tra i genitori di anno in anno. 5 / 7
Le altre festività, anche nazionali, (a titolo esemplificativo e non esaustivo il giorno festa della mamma, festa del papà, festa dei nonni, ecc) il minore le passerà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, nei modi e nelle modalità previamente concordate tra questi ultimi. Il giorno del compleanno del figlio, ove non fosse possibile trascorrerlo tutti insieme (soluzione auspicabile e preferibile), verrà passato per metà giornata con un genitore e per l'altra metà con l'altro, il tutto ad anni alterni. Infine, i genitori prevedono e concordano una clausola di salvaguardia tale da conservare l'equilibrio e la serena crescita del figlio garantendo allo stesso il rispetto del tempo necessario per acquisire consapevolezza della nuova realtà familiare. I genitori, dunque, si impegnano ad astenersi, almeno per i primi tempi, dal fare frequentare il figlio ai propri eventuali compagni, nel rispetto della serena crescita di e tenendo in debito conto sia dei Per_1 tempi necessari al minore per l'accettazione di eventuali nuove realtà, sia della disponibilità emotiva e la volontà dello stesso.
Contributo al mantenimento del figlio e spese straordinarie
Tenuto conto dell'affidamento sostanzialmente paritario del minore, il padre verserà per il figlio a titolo di contributo per il mantenimento la somma complessiva di € 150,00 rivalutabile ISTAT come per legge.
La somma di € 150,00 verrà versata il giorno10 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra con IBAN [...]. L'obbligo di versamento del Parte_1
contributo al mantenimento di inizierà a decorrere dal momento in cui la madre lascerà Per_1
la casa familiare per trasferirsi alla nuova abitazione unitamente ad . Per_1
Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Per
l'elencazione e la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie si fa espresso rinvio al
Protocollo del Tribunale di Siena che le parti dichiarano espressamente di avere ricevuto in copia. Per le spese straordinarie che non necessitano il preventivo accordo, anticipate da uno dei genitori, verranno da quest'ultimo comunicate e documentate entro la fine del mese di pertinenza e l'altro genitore provvederà al rimborso del 50% entro i primi 5 giorni del mese successivo con bonifico bancario sul conto intestato all'altro e con oggetto “rimborso spese straordinarie” relativo al mese di riferimento delle spese in questione. Per le spese straordinarie che necessitano il preventivo accordo, il genitore che ritiene utile, opportuna o necessaria la spesa comunicherà all'altro la relativa richiesta. A sua volta il genitore al quale la richiesta è stata trasmessa, in caso di disaccordo, ne dovrà comunicare il motivo, anche a mezzo 6 / 7
messaggistica istantanea, nei successivi 7 giorni. In caso di silenzio o di mancata sostanziale motivazione, la spesa straordinaria si riterrà per concordata.
Le parti concordano che l'AUU sarà percepito nella misura del 100% da parte della madre a far data dal corrente mese di dicembre.
Le detrazioni fiscali per il figlio andranno in favore della madre al 100%. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e quelli dei minori, validi per l'espatrio.
Rapporti tra i coniugi
In merito ai rapporti economici tra gli stessi, i coniugi, in quanto economicamente autonomi, concordano e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento a carico dell'uno ed in favore dell'altro.
Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di essere entrambi soddisfatti senza nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra.”;
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 13.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.12.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
16.7.2011 in Chianciano Terme (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chianciano Terme (SI), all'anno 2011 parte II, serie A, atto n. 6, e che dal matrimonio era nato in data [...] in [...] il figlio evidenziavano che la convivenza era Persona_2
divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, nonché il divorzio
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio. 7 / 7
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: e Parte_1 C.F._1
C.F.: ) alle condizioni concordate indicate supra;
Parte_2 C.F._2
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chianciano Terme di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao