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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento, ex art. 51 CCII, iscritto al n. r.g. 277/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MERANGOLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA PASTRENGO
2 BOLOGNA presso il difensore avv. MERANGOLO RAFFAELE.
RECLAMANTE
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
(C.F. ). P.IVA_1
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNA. pagina 1 di 7 RECLAMATI
CONCLUSIONI
La reclamante ha concluso come da note difensive depositate in via telematica il
5/6/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11/2025, resa in data 17/1/2025, il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'apertura della Controparte_2 accogliendo l'istanza avanzata dalla locale Procura della Repubblica in relazione ad un credito vantato dall'Erario per oltre € 1.200.000.000.
In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato il mancato superamento da parte della debitrice della presunzione di sussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 2 CCII, accertando, inoltre, l'esistenza a carico della predetta società di debiti scaduti per ammontare superiore a € 30.000,00, nonché di un suo stato di irreversibile insolvenza in considerazione dell'ingente esposizione debitoria di quest'ultima, aggravata dalla sanzione pecuniaria di oltre € 700.000,00 irrogata da AGCM,
l'insussistenza di beni e/o risorse sufficienti a soddisfare, con regolarità, le proprie obbligazioni, la sostanziale inattività imprenditoriale, nonché il mancato deposito di bilanci regolarmente approvati, relativi agli ultimi tre esercizi.
Con ricorso ex art. 51 CCII, depositato in data 17/2/2025, la società Controparte_2
ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di
[...]
gravame : 1) insussistenza dei parametri per la dichiarazione della liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d)
e 121 CCII;
2) insussistenza dello stato di insolvenza.
Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo “Riformare e/o revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 11/2025 nei confronti della in Controparte_1
pagina 2 di 7 Liquidazione per mancanza dei requisiti di legge sia oggettivi che soggettivi. Salvi i danni da chiedersi in separato giudizio. Vinte le spese”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della Liquidazione Giudiziale convenuta, la Corte, previa acquisizione della richiesta relazione redatta dal
“Curatore/Liquidatore Giudiziale medio tempore nominato, nonché delle note difensive depositate dalla reclamante per l'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 6/6/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo in esame non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, con il primo motivo di gravame, la reclamante ha dedotto l'insussistenza dei parametri per la dichiarazione della liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII.
In particolare, la società reclamante asserisce che la documentazione prodotta nel corso della fase pre-fallimentare e, soprattutto, i bilanci allegati al reclamo ex art. 51 CCII, fornirebbero la prova della insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dal citato art. 2 CCII.
Il motivo in esame è infondato.
Come noto, è onere del debitore nei cui confronti sia stata avanzata istanza di liquidazione giudiziaria dimostrare la sussistenza delle condizioni ostative all'apertura della suddetta procedura concorsuale espressamente previste dall'art. 2 c. I lett. d) CCII.
Nel caso di specie, dalle risultanze acquisite nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, dalle verifiche operate dal Curatore/Liquidatore Giudiziale medio tempore pagina 3 di 7 nominato emergono plurimi elementi di valutazione in forza dei quali si ritiene non soddisfatto l'onus probandi gravante sulla debitrice.
Al riguardo, giova anzitutto osservare come, durante le pregresse fasi giudiziali, gli organi della procedura avessero richiesto la trasmissione della documentazione contabile della società debitrice, rivolgendo specifica istanza anche ai professionisti che, in passato e in corso di apertura della liquidazione giudiziale, avevano svolto attività di assistenza/consulenza contabile nell'interesse della suddetta società, senza, tuttavia, ottenere alcun significativo positivo riscontro, anche in considerazione dell'interruzione dei suddetti rapporti professionali per le gravi difficoltà e incongruenze riscontrate nella gestione della contabilità e nella redazione/presentazione delle dichiarazioni fiscali, nonché per la sostanziale mancanza di collaborazione da parte del legale rappresentante pro-tempore della società.
Inoltre, come verificato e riferito dal Liquidatore Giudiziale nella relazione depositata in atti, deve rilevarsi come l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese sia quello relativo all'anno 2020, dal cui contenuto si evince, inequivocabilmente, il superamento dei limiti dimensionali di fallibilità previsti dal citato art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, il che porta a negare alla debitrice la qualifica di “impresa minore”.
Infatti, per l'esercizio 2020, si registra un attivo patrimoniale di € 462.912, mentre il dato relativo ai ricavi è di € 372.750.
Quanto alla complessiva esposizione debitoria, il suo ammontare risulta superiore al limite di legge di € 500.000, in quanto, nel predetto bilancio, sono indicati debiti per €
145.775, ai quali vanno sommati i debiti tributari e previdenziali comunicati dall'Agenzia delle Entrate, pari a € 420.556,39.
Inoltre, il Liquidatore Giudiziale ha riferito che, a seguito di interrogazione presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria, è stato accertato che l'ultima dichiarazione IVA presentata risale all'anno d'imposta 2022 e che, per il medesimo esercizio, risulta presentato il Modello Redditi SC attestante ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a
€ 3.400.700, a conferma della rilevante dimensione operativa della società nel periodo di riferimento.
pagina 4 di 7 Quanto ai bilanci relativi all'ultimo triennio (2021, 2022 e 2023) prodotti dall'impresa debitrice, al riguardo è sufficiente rilevare il loro mancato deposito presso il Registro delle Imprese, con conseguente loro irrilevanza ai fini del decidere.
Inoltre, la contabilità risulta incompleta e inattendibile anche in ragione della mancata iscrizione nella situazione contabile al 31/12/2024, allegata al reclamo, tra le passività, la sanzione irrogata dall'AGCM per un importo di circa € 700.000,00, i debiti tributari e previdenziali comunicati dall'Agenzia delle Entrate, pari a circa € 400.000,00 e, infine, i debiti verso fornitori.
Con il secondo motivo di gravame, la reclamante ha contestato la sussistenza del requisito dell'insolvenza.
Il motivo in esame è infondato.
Infatti, come correttamente affermato dal primo Giudice, l'incapacità, non transitoria, per l'impresa debitrice, di far fronte, con regolarità e mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni, è, nella fattispecie in commento, agevolmente desumibile da una pluralità di circostanze altamente sintomatiche in tal senso, quali la mancata presentazione dei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, l'inattendibilità della situazione contabile riferita al 31 dicembre 2024 in quanto, come esposto, non fedelmente rappresentativa di alcune rilevanti passività (sanzione AGCM per circa € 700.000,00; debiti tributari e previdenziali comunicati dall'Agenzia delle Entrate per circa €
400.000,00; debiti verso fornitori, completamente omessi).
Va, inoltre, evidenziato come l'AGCM, con delibera del 18 luglio 2023, ha disposto la sospensione provvisoria dell'attività della società, la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della stessa e l'oscuramento del sito internet aziendale, con conseguente sostanziale impossibilità per la debitrice di svolgere regolare attività aziendale.
pagina 5 di 7 Come precedentemente esposto, la stessa AGCM, nel dicembre 2023, ha altresì irrogato a carico della società una sanzione amministrativa di rilevante entità (circa € CP_1
700.000,00), per effetto della quale sono stati bloccati i conti correnti disponibili.
La sopra descritta situazione economico-patrimoniale e operativa della società ha, quindi, reso impossibile il soddisfacimento, con regolarità e mezzi ordinari, dei propri debiti, integrando gli estremi oggettivi di uno stato di impotenza patrimoniale non transitorio.
Nella relazione in atti, il Liquidatore Giudiziale ha, inoltre, evidenziato che lo stato passivo della Liquidazione Giudiziale della chiuso e reso esecutivo in Controparte_1
data 9 aprile 2025 in relazione alle istanze tempestive, al netto, quindi, delle istanze tardive non ancora esaminate, consta di n. 7 creditori e che l'importo ammesso in privilegio ammonta a € 1.248.119,47 (inclusa l'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate comprensiva della sanzione AGCM), mentre l'importo ammesso in chirografo è pari a €
24.002,85.
Infine, dagli estratti conto del rapporto n. 1058388065 intestato alla Controparte_1
acceso presso relativi agli esercizi 2021 e 2022, è emerso che la Controparte_3
Società ha incassato, nel periodo, oltre € 1.000.000,00 derivanti dalla vendita di abbonamenti e pacchetti, la cui destinazione risulta alquanto incerta e, allo stato, non riconducibile all'odierna reclamante.
Per completezza espositiva, va poi rilevato come la sussistenza dell'ulteriore presupposto del debito scaduto ed esigibile eccedente la soglia di € 30.000,00, oltre che dimostrata dalle risultanze processuali sopra illustrate, non è stata nemmeno contestata dalla reclamante che, sul punto, non ha interposto specifico motivo di gravame.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, la reclamata sentenza deve essere integralmente confermata.
pagina 6 di 7 Infine, si ritiene che, nel caso di specie, in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrano anche le condizioni per dichiarare la reclamante tenuta, ai sensi del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
11/2025, con cui il Tribunale di Bologna, in data 17/1/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
DICHIARA
la reclamante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 17/6/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento, ex art. 51 CCII, iscritto al n. r.g. 277/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MERANGOLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA PASTRENGO
2 BOLOGNA presso il difensore avv. MERANGOLO RAFFAELE.
RECLAMANTE
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
(C.F. ). P.IVA_1
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNA. pagina 1 di 7 RECLAMATI
CONCLUSIONI
La reclamante ha concluso come da note difensive depositate in via telematica il
5/6/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11/2025, resa in data 17/1/2025, il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'apertura della Controparte_2 accogliendo l'istanza avanzata dalla locale Procura della Repubblica in relazione ad un credito vantato dall'Erario per oltre € 1.200.000.000.
In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato il mancato superamento da parte della debitrice della presunzione di sussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 2 CCII, accertando, inoltre, l'esistenza a carico della predetta società di debiti scaduti per ammontare superiore a € 30.000,00, nonché di un suo stato di irreversibile insolvenza in considerazione dell'ingente esposizione debitoria di quest'ultima, aggravata dalla sanzione pecuniaria di oltre € 700.000,00 irrogata da AGCM,
l'insussistenza di beni e/o risorse sufficienti a soddisfare, con regolarità, le proprie obbligazioni, la sostanziale inattività imprenditoriale, nonché il mancato deposito di bilanci regolarmente approvati, relativi agli ultimi tre esercizi.
Con ricorso ex art. 51 CCII, depositato in data 17/2/2025, la società Controparte_2
ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di
[...]
gravame : 1) insussistenza dei parametri per la dichiarazione della liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d)
e 121 CCII;
2) insussistenza dello stato di insolvenza.
Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo “Riformare e/o revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 11/2025 nei confronti della in Controparte_1
pagina 2 di 7 Liquidazione per mancanza dei requisiti di legge sia oggettivi che soggettivi. Salvi i danni da chiedersi in separato giudizio. Vinte le spese”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della Liquidazione Giudiziale convenuta, la Corte, previa acquisizione della richiesta relazione redatta dal
“Curatore/Liquidatore Giudiziale medio tempore nominato, nonché delle note difensive depositate dalla reclamante per l'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 6/6/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo in esame non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, con il primo motivo di gravame, la reclamante ha dedotto l'insussistenza dei parametri per la dichiarazione della liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII.
In particolare, la società reclamante asserisce che la documentazione prodotta nel corso della fase pre-fallimentare e, soprattutto, i bilanci allegati al reclamo ex art. 51 CCII, fornirebbero la prova della insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dal citato art. 2 CCII.
Il motivo in esame è infondato.
Come noto, è onere del debitore nei cui confronti sia stata avanzata istanza di liquidazione giudiziaria dimostrare la sussistenza delle condizioni ostative all'apertura della suddetta procedura concorsuale espressamente previste dall'art. 2 c. I lett. d) CCII.
Nel caso di specie, dalle risultanze acquisite nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, dalle verifiche operate dal Curatore/Liquidatore Giudiziale medio tempore pagina 3 di 7 nominato emergono plurimi elementi di valutazione in forza dei quali si ritiene non soddisfatto l'onus probandi gravante sulla debitrice.
Al riguardo, giova anzitutto osservare come, durante le pregresse fasi giudiziali, gli organi della procedura avessero richiesto la trasmissione della documentazione contabile della società debitrice, rivolgendo specifica istanza anche ai professionisti che, in passato e in corso di apertura della liquidazione giudiziale, avevano svolto attività di assistenza/consulenza contabile nell'interesse della suddetta società, senza, tuttavia, ottenere alcun significativo positivo riscontro, anche in considerazione dell'interruzione dei suddetti rapporti professionali per le gravi difficoltà e incongruenze riscontrate nella gestione della contabilità e nella redazione/presentazione delle dichiarazioni fiscali, nonché per la sostanziale mancanza di collaborazione da parte del legale rappresentante pro-tempore della società.
Inoltre, come verificato e riferito dal Liquidatore Giudiziale nella relazione depositata in atti, deve rilevarsi come l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese sia quello relativo all'anno 2020, dal cui contenuto si evince, inequivocabilmente, il superamento dei limiti dimensionali di fallibilità previsti dal citato art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, il che porta a negare alla debitrice la qualifica di “impresa minore”.
Infatti, per l'esercizio 2020, si registra un attivo patrimoniale di € 462.912, mentre il dato relativo ai ricavi è di € 372.750.
Quanto alla complessiva esposizione debitoria, il suo ammontare risulta superiore al limite di legge di € 500.000, in quanto, nel predetto bilancio, sono indicati debiti per €
145.775, ai quali vanno sommati i debiti tributari e previdenziali comunicati dall'Agenzia delle Entrate, pari a € 420.556,39.
Inoltre, il Liquidatore Giudiziale ha riferito che, a seguito di interrogazione presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria, è stato accertato che l'ultima dichiarazione IVA presentata risale all'anno d'imposta 2022 e che, per il medesimo esercizio, risulta presentato il Modello Redditi SC attestante ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a
€ 3.400.700, a conferma della rilevante dimensione operativa della società nel periodo di riferimento.
pagina 4 di 7 Quanto ai bilanci relativi all'ultimo triennio (2021, 2022 e 2023) prodotti dall'impresa debitrice, al riguardo è sufficiente rilevare il loro mancato deposito presso il Registro delle Imprese, con conseguente loro irrilevanza ai fini del decidere.
Inoltre, la contabilità risulta incompleta e inattendibile anche in ragione della mancata iscrizione nella situazione contabile al 31/12/2024, allegata al reclamo, tra le passività, la sanzione irrogata dall'AGCM per un importo di circa € 700.000,00, i debiti tributari e previdenziali comunicati dall'Agenzia delle Entrate, pari a circa € 400.000,00 e, infine, i debiti verso fornitori.
Con il secondo motivo di gravame, la reclamante ha contestato la sussistenza del requisito dell'insolvenza.
Il motivo in esame è infondato.
Infatti, come correttamente affermato dal primo Giudice, l'incapacità, non transitoria, per l'impresa debitrice, di far fronte, con regolarità e mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni, è, nella fattispecie in commento, agevolmente desumibile da una pluralità di circostanze altamente sintomatiche in tal senso, quali la mancata presentazione dei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, l'inattendibilità della situazione contabile riferita al 31 dicembre 2024 in quanto, come esposto, non fedelmente rappresentativa di alcune rilevanti passività (sanzione AGCM per circa € 700.000,00; debiti tributari e previdenziali comunicati dall'Agenzia delle Entrate per circa €
400.000,00; debiti verso fornitori, completamente omessi).
Va, inoltre, evidenziato come l'AGCM, con delibera del 18 luglio 2023, ha disposto la sospensione provvisoria dell'attività della società, la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della stessa e l'oscuramento del sito internet aziendale, con conseguente sostanziale impossibilità per la debitrice di svolgere regolare attività aziendale.
pagina 5 di 7 Come precedentemente esposto, la stessa AGCM, nel dicembre 2023, ha altresì irrogato a carico della società una sanzione amministrativa di rilevante entità (circa € CP_1
700.000,00), per effetto della quale sono stati bloccati i conti correnti disponibili.
La sopra descritta situazione economico-patrimoniale e operativa della società ha, quindi, reso impossibile il soddisfacimento, con regolarità e mezzi ordinari, dei propri debiti, integrando gli estremi oggettivi di uno stato di impotenza patrimoniale non transitorio.
Nella relazione in atti, il Liquidatore Giudiziale ha, inoltre, evidenziato che lo stato passivo della Liquidazione Giudiziale della chiuso e reso esecutivo in Controparte_1
data 9 aprile 2025 in relazione alle istanze tempestive, al netto, quindi, delle istanze tardive non ancora esaminate, consta di n. 7 creditori e che l'importo ammesso in privilegio ammonta a € 1.248.119,47 (inclusa l'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate comprensiva della sanzione AGCM), mentre l'importo ammesso in chirografo è pari a €
24.002,85.
Infine, dagli estratti conto del rapporto n. 1058388065 intestato alla Controparte_1
acceso presso relativi agli esercizi 2021 e 2022, è emerso che la Controparte_3
Società ha incassato, nel periodo, oltre € 1.000.000,00 derivanti dalla vendita di abbonamenti e pacchetti, la cui destinazione risulta alquanto incerta e, allo stato, non riconducibile all'odierna reclamante.
Per completezza espositiva, va poi rilevato come la sussistenza dell'ulteriore presupposto del debito scaduto ed esigibile eccedente la soglia di € 30.000,00, oltre che dimostrata dalle risultanze processuali sopra illustrate, non è stata nemmeno contestata dalla reclamante che, sul punto, non ha interposto specifico motivo di gravame.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, la reclamata sentenza deve essere integralmente confermata.
pagina 6 di 7 Infine, si ritiene che, nel caso di specie, in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrano anche le condizioni per dichiarare la reclamante tenuta, ai sensi del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
11/2025, con cui il Tribunale di Bologna, in data 17/1/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
DICHIARA
la reclamante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 17/6/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7