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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/09/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 853/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Clemente Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Riganti Anna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Curatore speciale della minore , nata il [...] a [...], AVV. ATTUBATO Persona_1
ANTONELLA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI
rassegnate all'udienza ex 473bis.21 c.p.c. del 12.9.2025, a seguito di discussione orale
PER PARTE RICORRENTE
Il difensore di parte ricorrente aderisce alle conclusioni della CTU, chiedendo però che sia disposto l'affido super-esclusivo della minore al padre e solo in subordine quello condiviso, evidenziando che la madre si sarebbe resa irreperibile. Sul mantenimento si rimette al Tribunale. Si riporta quindi alle conclusioni di cui al ricorso.
PER PARTE RESISTENTE
Il difensore di parte resistente si oppone all'affido esclusivo in considerazione delle relazioni di che CP_2 sono positive in relazione alle competenze materne, con richiesta di affido condiviso e di collocamento della minore presso la madre. In estremo subordine, in caso di collocamento presso il padre, chiede che la madre possa frequentare la figlia una settimana al mese in Puglia. Quanto al mantenimento, ove la minore fosse collocata presso la madre, si rimette al Tribunale.
PER IL CURATORE SPECIALE
Il Curatore Speciale aderisce alle conclusioni della CTU e chiede quindi che, in via di urgenza, venga autorizzato il trasferimento della minore presso il padre, , via Francesco Porro 9 e l'iscrizione CP_3 Per_ di presso l'Istituto Comprensivo di Rovellasca, previo nulla osta da parte dell' Controparte_4
. Nel merito, chiede che venga revocato l'affido all'ente, reintegrando i genitori nell'esercizio della
[...] responsabilità genitoriale, con collocamento della minore presso il padre e determinazione delle modalità di frequentazione madre-figlia in Lombardia, perché il contesto materno è attualmente inidoneo a causa della situazione coniugale della signora, chiede che venga mantenuto il monitoraggio dei competenti Servizi. Sul mantenimento, considerata la situazione, chiede che la madre possa contribuire alle spese extra assegno.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.3.2024, ha domandato al Tribunale di disporre Parte_1 Per_ l'affido esclusivo a sé della figlia minore, , nata il [...] dalla relazione more uxorio con
[...]
, con collocamento presso di sé e di regolamentare le frequentazioni , ponendo a CP_1 CP_5 carico della madre un contributo per il mantenimento della figlia di € 300 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese extra assegno. A sostegno delle proprie richieste, ha rappresentato che, a seguito della cessazione della convivenza, i genitori si erano organizzati in autonomia nella gestione della figlia, prevedendo che la stessa fosse collocata a settimane alternate presso ciascun genitore. Tuttavia, in data 31.10.2023, la Per_ madre si era recata in Puglia unitamente a , senza più fare rientro in Lombardia, impedendo di fatto i rapporti padre-figlia. Per tali fatti aveva sporto denuncia per sottrazione di minore in data 1.12.2023 (cfr. doc.
5 e 6).
All'udienza ex art 473bis.21 c.p.c. del 26.3.2025, sentita la sola parte ricorrente -attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza della parte resistente, nonostante la regolarità della notifica ricevuta personalmente, con conseguente dichiarazione di contumacia-, che ha meglio rappresentato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, il Giudice delegato si è riservato. Con provvedimento del 27.3.2025, - …OSSERVATO che la residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma
II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma
III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al Giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337- quater, comma III, c.c.: v.,
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell'altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai;
Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel.
Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). In caso di trasferimento illecito in itinere, il Tribunale, in via d'urgenza, può disporre che venga data notizia al Comune di destinazione dei minori della illiceità del trasferimento stesso, per i provvedimenti di sua competenza. (Trib. Milano, decreto
17.6.2014); RILEVATO che i Servizi Sociali incaricati hanno evidenziato che la casa del padre è ordinata e pulita, gli ambienti sono spaziosi e ben organizzati. All'interno dell'abitazione, erano presenti diversi effetti personali della bambina (giocattoli, fotografie, disegni) sia nella zona giorno che nella camera da letto. Tale Per_ spazio è risultato ben organizzato e personalizzato secondo i gusti di . …le scriventi hanno incontrato la minore insieme al PÀ osservando una buona relazione e delle buone capacità di accudimento da parte dell'uomo. La bambina è parsa serena e tranquilla alla presenza delle operatrici e ben sintonizzata con il PÀ che è parso, nel corso del colloquio, il suo punto di riferimento. …si ritiene che il sig. abbia delle Pt_1 buone capacità genitoriali che si esprimono sia nella relazione con la bambina che, in sua assenza, nel pensiero su cosa sia meglio per lei e su come stia vivendo questa situazione. È importante sottolineare che il Per_ sig.re è stato in grado di mantenere l'attenzione sui bisogni di senza lasciarsi coinvolgere dalle tensioni con la sig.ra perdendo così di vista l'interesse sulla minore. L'uomo auspica che la bambina possa CP_1 tornare a vivere a insieme a lui in virtù anche dell'appoggio e dei legami che la piccola ha CP_3 costruito con lui e con la sua famiglia di origine. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di CP_3
del 16.12.2024). La signora ha raccontato di essere residente a dal 21 novembre 2023.
[...] CP_1 CP_2
…A metà novembre scorso la signora, insieme al sig. e ai figli, si è recata a per far visita CP_6 CP_2 ai parenti del compagno e durante il soggiorno è nata . …In data 22 dicembre 2023 la sig.ra e Per_2 CP_1 il sig. si sono sposati. La signora e il coniuge si sono mostrati collaborativi col servizio scrivente, CP_6 chiedendo soluzioni per consentire ai figli della signora di integrarsi positivamente nell'attuale contesto sociale. Si è effettuata una visita domiciliare, in data 20 febbraio 2024, presso l'abitazione del nucleo, che è ubicata in una zona centrale del paese ed è posta al 1° piano, composta da una cucina, camera da letto provvista di poltrona letto in cui dorme . Gli ambienti sono esigui, ma tenuti in ottime condizioni Per_3 igieniche. Il canone di locazione è di Euro 350,00 mensili. La signora ha riferito, durante la visita, di essere Per_ alla ricerca di un alloggio di dimensioni maggiori, per dare la possibilità a e di avere una camera Per_3 Per_ tutta per loro. Erano presenti, oltre la signora, il coniuge e i minori. è una bimba molto vivace, loquace Per_ e socievole. Frequenta la scuola materna "Nuova Italia", ma anche il padre di non ha dato il consenso per regolarizzare la posizione anagrafica della minore. Si è avuto modo, durante la visita domiciliare, di assistere a momenti di tenerezza tra i minori e il sig. , infatti lo abbracciavano sovente, ricambiati. CP_6
Il servizio scrivente ha avuto modo di apprezzare un clima familiare molto sereno e giocoso. La sig.ra , CP_1 Per_ assumendosene la responsabilità, ha iscritto presso l'anagrafe di , per poter usufruire di un CP_2 pediatra, consapevole della necessità di dare cure adeguate alla bimba. …Da verifica scolastica presso la Per_ scuola materna" " frequentata da , si è appreso che la minore ha una frequenza Persona_4 regolare, è integrata nel gruppo classe, è curata nell'igiene. I rapporti tra la scuola e la signora sono buoni.
Non vengono rilevate criticità di sorta. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di del CP_2
30.12.2024); RITENUTO necessario, alla luce della complessa situazione familiare -dove, da un lato, il padre risulta avere buone competenze genitoriali e, dall'altro, la madre ha illecitamente trasferito la figlia minore
(unitamente a , figlio minore avuto da una precedente relazione) in Puglia, dove si è sposata e ha avuto Per_3 un'altra figlia, ormai dal mese di ottobre 2023, con conseguente riduzione del tempo di permanenza della minore presso il padre- disporre sin d'ora un approfondimento peritale a mezzo consulenza tecnica psicodiagnostica al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, i rapporti tra i genitori e la figlia minore, il miglior regime di affidamento e collocamento, valutando la rispondenza all'interesse della minore del trasferimento a , deciso unilateralmente dalla madre, in tempo utile per l'inizio della scuola, CP_2 Per_ atteso che , a settembre 2025, dovrà iniziare il ciclo della scuola primaria;
RITENUTO che
debbano assumersi provvedimenti in via del tutto provvisoria, nelle more degli accertamenti peritali;
RITENUTO che
la situazione del nucleo familiare -caratterizzata da una totale assenza di comunicazione tra i genitori, come riferita in udienza e dalla condotta illecita della madre, che ha trasferito la residenza della minore senza il consenso paterno, impedendo una regolare frequentazione tra il padre e la figlia e, per lungo tempo, perfino i contatti anche solo telefonici tra padre e figlia- renda necessario disporre l'affido all'Ente-Comune di CP_2 Per_ (in relazione all'attuale residenza della minore) della figlia minore della coppia, , con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, in quanto unica misura che, allo stato, possa assicurare le decisioni necessarie nell'interesse della minore, mediare le posizioni dei due genitori e sostenere la minore nel rapporto relazionale con entrambi i genitori;
RILEVATO come il quadro emerso e sopradescritto e l'esigenza di garantire l'effettiva attuazione di tutti gli interventi necessari a tutela della minore, anche con riferimento all'inizio del ciclo scolastico, con un efficiente lavoro di rete e coordinamento impongano, a tutela della minore stessa, la nomina di un curatore speciale;
RITENUTO, pertanto, che deve essere nominato a Per_
un Curatore speciale -qui nominato nella persona dell'Avv. ANTONELLA ATTUBATO- che possa assumere il compito di rappresentarla in giudizio, costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale, nonché garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela della minore stessa, qui delegati ad opera dei Servizi dell'Ente affidatario;
RITENUTO, nelle more degli accertamenti peritali, fino ad eventuale diversa indicazione del CTU già nel corso della consulenza tecnica e nuovo provvedimento del Tribunale sul punto, anche in considerazione dell'età della bambina, di disporre che l'Ente Affidatario, per il tramite dei propri Servizi, mantenga la minore collocata presso la madre e, in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di continui, fino all'intervento del CTU, a regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia, CP_3 secondo i tempi e le modalità più tutelanti per la minore come meglio indicato in dispositivo, attivando, di concerto con il CTU nominando e coordinandosi anche con il Curatore Speciale, tutti gli interventi di supporto necessari per la minore e per i genitori;
RILEVATO, quanto ai profili economici, che il signor ha Pt_1 dichiarato di lavorare come operaio, con stipendio di € 2.300 netti mensili su 13 mensilità, di avere circa €
20.000 di risparmi, di vivere solo nella ex casa familiare di cui è proprietario, gravata da mutuo con rata mensile di € 300 (cfr. verbale d'udienza). Dalla documentazione economica versata in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.000 nel 2023 (CU 2024) e le buste paga 2024 oscillano tra € 2.100-2.400; RITENUTO, allo stato, in attesa di ulteriori approfondimenti - in mancanza di dati circa le attuali condizioni economiche della madre, che ha comunque ritento di non costituirsi e svolgere domande sotto il profilo economico, tenuto conto che la decisione dalla stessa unilateralmente assunta comporta costi aggiuntivi a carico del padre- di disporre il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore, con ripartizione al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Como;
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, fatta salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali dedotte nella memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c., in quanto superflue, Per_ alla luce degli accertamenti disposti;
- il Giudice delegato ha affidato la figlia minore, (nata il [...]) all' di (in relazione all'attuale residenza della minore), con limitazione della CP_7 CP_2 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza, ex art. 337ter comma 3 c.c., vengano assunte dall' (sentiti i genitori e il curatore speciale), confermato gli incarichi già conferiti Parte_2 con precedente provvedimento all' - perché, tramite i propri Servizi Parte_2 Controparte_8
(Sociali e Specialistici ASST), in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici ASST del
[...]
e coordinandosi con il Curatore Speciale, prosegua nell'attenta presa in carico della minore e CP_9 del nucleo familiare, attivando, di concerto con il nominato CTU, tutti gli interventi necessari di supporto per i genitori e per la minore e, fino ad eventuale diversa indicazione del CTU già nel corso della consulenza tecnica e nuovo provvedimento del Tribunale sul punto, mantenendo la minore collocata presso la madre e, fino all'intervento della CTU, continuando a regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia, secondo i tempi e le modalità più tutelanti per la minore, garantendo videochiamate giornaliere ed incontri mensili, ove possibile, in corrispondenza di ponti, festività e vacanze;
ha disposto CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sulla minore, nominato in favore della minore un Curatore Speciale, individuato nella persona dell'Avvocato ANTONELLA ATTUBATO del Foro di Como, ha disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto della figlia per il tempo in cui l'avrà con sé, con ripartizione al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, ammesso tutti i documenti prodotti ritualmente dalla parte ricorrente, rigettato le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente e rinviato la causa all'udienza del 28.4.2025 per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU, assegnando alle parti termine per la eventuale nomina di CTP.
All'esito dell'udienza del 28.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice delegato ha assegnato i CP_1 termini ex art. 195 c.p.c., ordinato, ex artt. 473bis.2, 210-213 c.p.c., a , e Controparte_10
Agenzia la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, CP_12 previdenziale, reddituale ed economica di e fissato udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. in Controparte_1 prosecuzione il giorno 12.9.2025, previo aggiornamento della documentazione economica.
Con provvedimento del 15.7.2025, instaurato il contraddittorio sull'istanza avanzata da in Parte_3 data 4.7.2025, a parziale modifica del provvedimento del 27.3.2025, il Giudice delegato ha disposto che la minore rimanesse provvisoriamente collocata presso il padre, sino a nuovo provvedimento del Tribunale sul punto, su istanza del Curatore Speciale (sentita la CTU ed i Servizi coinvolti) e che le frequentazioni ed i contatti madre-figlia venissero regolati dalla CTU, secondo quanto già stabilito al punto 10 del quesito, favorendo la serenità e la stabilità dei rapporti con il contesto familiare materno.
In data 11.5.2025, si è costituita in giudizio . Controparte_1
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. in prosecuzione del 12.9.2025, il Giudice delegato ha revocato la dichiarazione di contumacia, dichiarato inammissibile la memoria irritualmente depositata in data 11.9.2025 da parte resistente e, valutate le richieste delle parti -RILEVATO che trattasi di udienza ex art 473bis21 c.p.c. in prosecuzione e che la signora non ha partecipato né a questa udienza CP_1 né alla precedente, entrambe fissate per la comparizione delle parti;
RITENUTA la causa matura per la decisione, all'esito della CTU disposta- ha ordinato la discussione orale della causa e, all'esito, si è riservato.
Con provvedimento emesso in pari data, RITENUTO necessario, alla luce degli esiti della CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare depositata in data 5.9.2025 dalla dott.ssa e dell'urgenza di provvedere Per_5 all'inserimento della minore alla scuola primaria -considerato che il termine ministeriale per l'iscrizione dei minori alle scuole, fissato a gennaio/febbraio di ogni anno è superabile in caso di iscrizione a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria-, autorizzare sin d'ora il Curatore Speciale a procedere all'iscrizione della minore (nata il [...]), attualmente affidata all'Ente (con conseguente limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative anche all'istruzione), presso l'Istituto Comprensivo di Rovellasca, con conferimento del relativo potere sostanziale, riservando al Collegio ogni ulteriore provvedimento;
rilevato infatti che, in sede di udienza, le parti sono state ammesse alla discussione orale e hanno precisato le conclusioni;
- il Giudice delegato ha autorizzato il
Curatore Speciale a procedere all'iscrizione della minore (nata il [...]), presso l'Istituto Persona_1
Comprensivo di Rovellasca, con conferimento del relativo potere sostanziale, riservando al Collegio ogni ulteriore provvedimento e rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio. Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, la consulenza tecnica psicodiagnostica e le risultanze acquisite anche attraverso l'attività svolta dai Servizi Sociali e dal Curatore Speciale, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia. Per_ Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età, degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dalla CTU e delle risultanze in atti (art. 473bis.4 c.p.c.). Ciò appare in linea anche con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei genitori (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice delegato.
La responsabilità genitoriale
Deve premettersi che le valutazioni fatte e le conclusioni rassegnate dalla CTU, dott.ssa all'esito degli Per_5 approfondimenti tecnici -svolti attraverso colloqui individuali e congiunti con la coppia genitoriale e la minore e con altre figure significative, l'osservazione delle relazioni in atto (madre-figlia e padre-figlia), il confronto con la Curatrice Speciale e con i Servizi Sociali e Specialistici ASST incaricati-, effettuati dal consulente tecnico di ufficio nel pieno rispetto del contraddittorio, sono pienamente condivise dal Collegio. Per_ Quanto all'affidamento di , infatti, il Collegio reputa che possa essere ripristinato l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori -regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti-, pur a fronte talune criticità riscontrate in entrambi, che rendono necessaria la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi.
In particolare, dalla CTU è emerso:
- quanto al padre, si osserva un livello di personalità caratterizzato da un senso identitario sufficientemente coeso e integrato e da un comportamento coerente con lo stesso;
non sono presenti difficoltà a riferire un'esperienza interiore di continuità del Sé, né a delineare il proprio temperamento e i propri difetti. Il contatto con la realtà appare adeguato, non filtrato dall'espressione dei propri bisogni emotivi. Il registro difensivo è caratterizzato dal prevalere di difese mature che si si strutturano a partire dai confini interni dell'Io (tra la parte dell'Io che vive l'esperienza e quella che la osserva).
(CTU p. 36-37);
- quanto alla madre, si è osservato un livello di personalità caratterizzato da un senso identitario non propriamente stabile e da un comportamento non sempre coerente con lo stesso. Il contatto con la realtà è filtrato dall'espressione dei propri bisogni emotivi e -non di rado- dal bisogno di distorcere le cose per assimilarle. Si osserva il prevalere di difese immature che hanno a che fare con la fragilità del confine tra il Sé e il mondo esterno. Il sostrato psichico che fa da sfondo al funzionamento personologico della signora è caratterizzato da aspetti di marcata carenzialità, unitamente CP_1 ad esperienze pregresse di stampo trascurante ed abbandonico rispetto alle quali ha tentato, a suo modo, di trovare dentro di sé una composizione. Presenta quindi un funzionamento fluido e immaturo in particolare in riferimento alla gestione della propria emotività e alla declinazione della stessa in ambito relazionale. Ne deriva una gestione immatura, caratterizzata da una certa discontinuità spesso sconfinante in un assetto che la rende vulnerabile ed in balia dei suoi bisogni di vicinanza e di appartenenza. Questo assetto la consegna ad una modalità in cui opera da un lato un invischiamento con l'altro – includendo in esso acriticamente anche i figli. Questo funzionamento solo in apparenza può fornire un certo gradiente di adattamento;
sul profondo -nelle maglie di un sistema difensivo complesso- si scorge, invece anche, una certa attitudine manipolatoria che si concretizza sul piano comportamentale in agiti non sempre funzionali e adeguati (spostamento di casa e di scuola, diverse relazioni affettive che i figli hanno conosciuto, ecc.). Questi movimenti contemplano scelte spesso orientate a saturare in chiave autoreferenziale i propri bisogni che si riverberano sulla figlia (la sola oggetto di valutazione) la quale è possibile che si senta sola e “non vista”. (CTU p. 37-38).
- quanto alle competenze genitoriali di entrambi, il padre presenta adeguate capacità di cura, organizzative e di supporto affettivo;
in merito alla cura si sono ravvisate potenziali criticità nell'ambito materno emerse solo dalla narrazione della bambina (cfr. responsabilizzazione dei figli nella cura dei fratelli minori). Nonostante ciò, entrambi i genitori sono in grado di trasmettere calore ed empatia alla figlia;
tuttavia, si rileva che le fragilità della madre potrebbero avere un riflesso nella relazione con la figlia poiché ella si aspetta conferma, riconoscimento ed adesione acritica rispetto alle sue scelte. Tale modalità potrebbe indurre – come si è avuto modo di osservare nel corso del colloquio clinico – nella figlia il convincimento che per garantire il legame con la madre debba farsi carico della madre attraverso un'indiscussa inversione di ruoli. Il padre appare in grado di promuovere una buona vicinanza affettiva, agevolando maggiormente l'autonomia della figlia e si mostra consapevole della necessità che la bambina abbia una stabilità abitativa e relazionale.
Riguardo alla capacità protettiva si ritiene che la signora , con il trasferimento - che si CP_1 configura a tutti gli effetti come un pesante agito- e con l'esposizione della figlia ad una relazione, per come si è visto, non del tutto consolidata, si sia mostrata carente riguardo alla capacità di protezione nei riguardi della bambina, trascurando in modo importante gli effetti che questo trasferimento avrebbe comportato per la figlia. Sebbene ciò non si sia realizzato come veto affettivo nei riguardi della possibilità della bambina di avere accesso al padre, nei fatti questo agito ha complessificato, in maniera poco spiegabile, la possibilità della bambina di incontrare il padre. (CTU
p. 38);
- un ulteriore aspetto di criticità riguarda il contesto abitativo della signora – i cui contorni CP_1 paiono particolarmente fumosi, ambigui e poco controllabili: il servizio sociale di Corato ha fornito informazioni parziali e talvolta discordanti restituendo da un lato un contesto sereno mentre dall'altro si “scopre” che il marito della signora è stato arrestato per aver agito atti aggressivi nei CP_1 confronti della signora e della suocera;
di fatto le informazioni che è stato possibile raccogliere traslano una pericolosa minimizzazione di quanto accaduto e una logica alquanto pericolosa attraverso la quale motiva l'arresto del marito come unica strategia possibile per garantire l'accesso alle cure. Analoga fumosità si riscontra nella scelta “non pensata” - mai diventata una richiesta formale all'interno del presente procedimento - di trasferimento in Puglia, avvenuta certamente non Per_ in contrapposizione e/o in relazione a dinamiche che riguardano il padre di ma che di fatto hanno avuto sulla bambina e su di lui riverberi significativi interrompendo la continuità di un rapporto che ha visto la piccola poter accedere in maniera equilibrata e quotidiana ad entrambi i genitori.
(CTU p. 38-39).
In questo quadro, la valutazione fatta su descrive una bambina di 6 anni, adeguata nello sviluppo Per_1 psicofisico, dotata di risorse e potenzialità articolate. Le competenze espressive e di comprensione sono adeguate all'età, sebbene talvolta si scorgano viraggi verso una postura dialettica di matrice adultomorfa.
L'ideazione è flessibile, i nessi associativi conservati e non sono presenti apparenti disturbi formali del pensiero. In grado di interagire con gli adulti su un registro efficace sul piano comunicativo. …È parsa consapevole solo in parte delle motivazioni che hanno portato alla presente valutazione;
sul punto infatti si Per_ sono scorti elementi di confusività in cui ha probabilmente coagulato le motivazioni alla base della separazione dei genitori con la sua permanenza in Puglia. La bambina ha mostrato un'interazione adeguata Per_ e reciproca con il padre che ha mantenuto una postura in ascolto e sintonizzata con , un posizionamento che restituisce alla bambina la possibilità di esprimersi circa i suoi riferimenti in maniera libera da condizionamenti. Il funzionamento di pensiero della piccola appare per certi versi più complesso rispetto alla linearità di strutturazione ideativa del padre, il quale però è inorgoglito dalle capacità dialettiche della bambina. La relazione con la madre è parsa caratterizzata da un investimento affettivo “caldo”, tuttavia la fluidità dei confini che caratterizza il funzionamento della signora, le modalità idiosincratiche di soddisfacimento dei propri bisogni inducono nella bambina la necessità di essere lei ad alimentare il legame, talvolta scadendo in una sorta di inversione dei ruoli in cui è la bambina che si preoccupa per e cura la psiche della madre. La bambina è stata, infatti, molto chiara nel descrivere i lividi della madre, il clima di aggressività agita presente nel contesto materno, e al tempo stesso il costrutto che non può esprimere alcun giudizio negativo riguardo al marito della madre trasla due posizioni contrapposte e non integrabili se non al costo di un grosso sforzo psichico;
anzi, sente di dover lei stessa ricomporre e riparare i legami (cfr. il disegno della famiglia), a discapito però del mantenere integri i propri: nel disegno della famiglia rappresenta un'unione familiare dove però il suo PÀ non solo non può trovare posto, ma il tentativo di ricomporre i legami che gravitano attorno alla madre determinano nella bambina una sorta di distorsione – che ha più il Per_ sapore di un interrogativo (colloquio con : EI si riferisce al suo PÀ chiamandolo “mio PÀ qua” come se ci fosse in lei una confusione sulla distinzione tra il ruolo di suo padre e di . Domandandole Per_6 Per_ ciò, risponde che il suo PÀ le ha spiegato che non è il suo PÀ ma lei è convinta che lui Per_6 vorrebbe esserlo) – che rende conto di come la bambina sia indotta ad aderire ai bisogni intrinseci/desirata materni risanando così un possibile vissuto interno di colpa per quanto raccontato. (CTU p. 39-40).
A fronte del quadro emerso e soprariportato, delle fragilità della madre -che non sembra aver ancora messo a sistema la gravità di quanto accaduto e soprattutto l'interferenza che ciò ha determinato nella possibilità della bambina di mantenere una continuità dei suoi legami e, analogamente, non mette a sistema come la condizione del marito costituisca un pregiudizio per la possibilità della minore di avere un ambiente sicuro, stabile e protettivo. (CTU, p. 40-41)- e delle criticità emerse nel contesto abitativo materno deve quindi essere disposto il collocamento della minore presso il padre, che è in grado di rispondere ai suoi bisogni emotivi e alle sue esigenze di cura.
Quanto alle frequentazioni tra la madre e la minore, il Tribunale ritiene prevedere che la madre possa vedere la figlia presso il territorio paterno almeno una volta al mese (un weekend lungo di 4/5 giorni oppure 2 weekend di 4 giorni) anche alla presenza dei fratelli, con la possibilità di estensione dei periodi e dei weekend a seguito Per_ di un tempo di stabilizzazione delle nuove condizioni di adattamento di . La permanenza della minore presso il contesto materno dovrà essere rivalutata in base ad eventuali modificazioni accertate dell'ambiente di funzionamento materno. Qualora in futuro l'ambiente familiare potrà dirsi stabile e adeguato potranno essere previsti periodi di vacanza presso il contesto pugliese (CTU, p. 41). Si provvede pertanto in dispositivo, adottando un calendario che risulta idoneo a garantire una stabile relazione della minore con la madre, nel rispetto dei suoi bisogni emotivi e delle sue esigenze, come accertate nel corso della CTU.
Infine, deve darsi incarico ai Servizi Sociali e Specialistici competenti affinché mantengano un'attenta presa in carico del nucleo familiare, con attento monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e della minore, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore della minore e dei genitori, con espressa delega alla regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia, secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'interesse della minore, tenuto conto delle indicazioni della CTU -attualmente, un weekend lungo di 4/5 giorni oppure 2 weekend di 4 giorni, presso il territorio paterno-, introducendo periodi di permanenza della minore presso la madre, in Puglia, solo quando il contesto abitativo materno potrà dirsi stabile ed adeguato, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per la minore, come in dispositivo meglio precisato
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò detto, il signor ha dichiarato di lavorare come operaio, con stipendio di € 2.300 netti mensili Pt_1 su 13 mensilità, cui si aggiungono € 200 circa di assegno unico, percepito interamente, di avere circa € 20.000 di risparmi, di essere rimasto a vivere nella ex casa familiare di cui è proprietario, gravata da mutuo con rata mensile di € 300 (cfr. verbali d'udienza). Dalla documentazione economica versata in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.000 nel 2023 (CU 2024) e le buste paga 2024 oscillano tra € 2.100-2.400.
La signora , invece, vive in un appartamento in locazione (con canone di € 350 mensili), unitamente CP_1 al marito, -sposato in data 22.12.2023 ed attualmente detenuto per agiti violenti ai suoi Persona_7 danni, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti-, le due figlie avute da quest'ultimo, (nata nel novembre Per_2
2023) e la sorellina appena nata ed il figlio , avuto da una precedente relazione (cfr. CTU e relazioni Per_3 dell'Ente affidatario-Comune di del 16.12.2024 e dell'8.5.2025). Dalla documentazione economica in CP_2 atti, risulta aver lavorato dal 4.7.2022 al 23.7.2022 presso RHEAVENDORS INDUSTRIES SPA nonché, dal
17.4.2023 al 31.10.2023 e dal 16.9.2024 al 31.3.2025, presso PML GARAGE S.R.L. (documentazione
ARPAL Puglia del 3.6.2025) ed aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa
€ 1.270 nel 2022 (PF 2023) mentre, dalla CU 2025 (datore di lavoro PML GARAGE S.R.L.), risulta un CP_1 imponibile previdenziale di € 4.563. Da comunicazione del 12.8.2025, risultano pagamenti NASPI per gli anni 2022, 2023 e 2024 (anno 2022 di € 425,35, anno 2023 di € 752,08 e anno 2024 di € 8.302,11) ed ulteriori prestazioni erogate nel 2024: € 1.917,30 quale assegno di maternità, € 864,66 quale trattamento CP_1 integrativo ex l. 21/2020 ed € 6.429,5 di assegno unico (cfr. comunicazione dell'11.8.2025). Pur non disponendosi di informazioni più precise e recenti circa la situazione economica della madre, valutate la situazione economica paterna, la complessa situazione familiare materna, le spese di viaggio a carico della madre e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito disposto, il Collegio reputa congruo ed equo confermare il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore, con ripartizione tra i genitori, 80% a carico del padre e 20% a carico della madre, delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve confermarsi l'integrale percezione dell'assegno unico ed universale per la prole da parte del padre, genitore collocatario della minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672).
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione del provvedimento, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti provvisori.
Le spese di lite e di CTU
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della figlia, porta a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
Le spese della CTU, disposta nell'interesse della figlia minore, debbono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti al 50%.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento in epigrafe indicato, così decide: Per_ 1. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia presso il territorio paterno almeno una volta al mese (un weekend lungo di 4/5 giorni oppure 2 weekend di 4 giorni), anche alla presenza dei fratelli;
3. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del , in collaborazione Controparte_9 con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del , ciascuno per la parte di rispettiva CP_9 CP_4 competenza, mantengano la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
- verificare il rispetto del calendario delle frequentazioni madre-figlia sopra disposto e la sua Per_ rispondenza alle esigenze e ai bisogni di , intervenendo eventualmente sullo stesso, nei tempi e nelle modalità, al fine di favorire la stabilità e la serenità delle frequentazioni tra la madre e la figlia, introducendo periodi di permanenza della minore presso il contesto materno nei periodi di vacanza, solo laddove in base ad eventuali modificazioni accertate dell'ambiente di funzionamento materno, lo stesso possa dirsi stabile e adeguato, come indicato dalla CTU;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo, anche domiciliari o di supporto psicologico per la minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
- avviare, acquisita la disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per la coppia genitoriale, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo in cui l'avrà con sé, con ripartizione tra i genitori, 80% a carico del padre e 20% a carico della madre, delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente dal signor Pt_1
7. PONE definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna parte, nella misura del 50%;
8. SPESE DI LITE compensate.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali dei Comuni di e di . CP_3 CP_2
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Clemente Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Riganti Anna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Curatore speciale della minore , nata il [...] a [...], AVV. ATTUBATO Persona_1
ANTONELLA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI
rassegnate all'udienza ex 473bis.21 c.p.c. del 12.9.2025, a seguito di discussione orale
PER PARTE RICORRENTE
Il difensore di parte ricorrente aderisce alle conclusioni della CTU, chiedendo però che sia disposto l'affido super-esclusivo della minore al padre e solo in subordine quello condiviso, evidenziando che la madre si sarebbe resa irreperibile. Sul mantenimento si rimette al Tribunale. Si riporta quindi alle conclusioni di cui al ricorso.
PER PARTE RESISTENTE
Il difensore di parte resistente si oppone all'affido esclusivo in considerazione delle relazioni di che CP_2 sono positive in relazione alle competenze materne, con richiesta di affido condiviso e di collocamento della minore presso la madre. In estremo subordine, in caso di collocamento presso il padre, chiede che la madre possa frequentare la figlia una settimana al mese in Puglia. Quanto al mantenimento, ove la minore fosse collocata presso la madre, si rimette al Tribunale.
PER IL CURATORE SPECIALE
Il Curatore Speciale aderisce alle conclusioni della CTU e chiede quindi che, in via di urgenza, venga autorizzato il trasferimento della minore presso il padre, , via Francesco Porro 9 e l'iscrizione CP_3 Per_ di presso l'Istituto Comprensivo di Rovellasca, previo nulla osta da parte dell' Controparte_4
. Nel merito, chiede che venga revocato l'affido all'ente, reintegrando i genitori nell'esercizio della
[...] responsabilità genitoriale, con collocamento della minore presso il padre e determinazione delle modalità di frequentazione madre-figlia in Lombardia, perché il contesto materno è attualmente inidoneo a causa della situazione coniugale della signora, chiede che venga mantenuto il monitoraggio dei competenti Servizi. Sul mantenimento, considerata la situazione, chiede che la madre possa contribuire alle spese extra assegno.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.3.2024, ha domandato al Tribunale di disporre Parte_1 Per_ l'affido esclusivo a sé della figlia minore, , nata il [...] dalla relazione more uxorio con
[...]
, con collocamento presso di sé e di regolamentare le frequentazioni , ponendo a CP_1 CP_5 carico della madre un contributo per il mantenimento della figlia di € 300 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese extra assegno. A sostegno delle proprie richieste, ha rappresentato che, a seguito della cessazione della convivenza, i genitori si erano organizzati in autonomia nella gestione della figlia, prevedendo che la stessa fosse collocata a settimane alternate presso ciascun genitore. Tuttavia, in data 31.10.2023, la Per_ madre si era recata in Puglia unitamente a , senza più fare rientro in Lombardia, impedendo di fatto i rapporti padre-figlia. Per tali fatti aveva sporto denuncia per sottrazione di minore in data 1.12.2023 (cfr. doc.
5 e 6).
All'udienza ex art 473bis.21 c.p.c. del 26.3.2025, sentita la sola parte ricorrente -attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza della parte resistente, nonostante la regolarità della notifica ricevuta personalmente, con conseguente dichiarazione di contumacia-, che ha meglio rappresentato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, il Giudice delegato si è riservato. Con provvedimento del 27.3.2025, - …OSSERVATO che la residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma
II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma
III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al Giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337- quater, comma III, c.c.: v.,
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell'altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai;
Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel.
Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). In caso di trasferimento illecito in itinere, il Tribunale, in via d'urgenza, può disporre che venga data notizia al Comune di destinazione dei minori della illiceità del trasferimento stesso, per i provvedimenti di sua competenza. (Trib. Milano, decreto
17.6.2014); RILEVATO che i Servizi Sociali incaricati hanno evidenziato che la casa del padre è ordinata e pulita, gli ambienti sono spaziosi e ben organizzati. All'interno dell'abitazione, erano presenti diversi effetti personali della bambina (giocattoli, fotografie, disegni) sia nella zona giorno che nella camera da letto. Tale Per_ spazio è risultato ben organizzato e personalizzato secondo i gusti di . …le scriventi hanno incontrato la minore insieme al PÀ osservando una buona relazione e delle buone capacità di accudimento da parte dell'uomo. La bambina è parsa serena e tranquilla alla presenza delle operatrici e ben sintonizzata con il PÀ che è parso, nel corso del colloquio, il suo punto di riferimento. …si ritiene che il sig. abbia delle Pt_1 buone capacità genitoriali che si esprimono sia nella relazione con la bambina che, in sua assenza, nel pensiero su cosa sia meglio per lei e su come stia vivendo questa situazione. È importante sottolineare che il Per_ sig.re è stato in grado di mantenere l'attenzione sui bisogni di senza lasciarsi coinvolgere dalle tensioni con la sig.ra perdendo così di vista l'interesse sulla minore. L'uomo auspica che la bambina possa CP_1 tornare a vivere a insieme a lui in virtù anche dell'appoggio e dei legami che la piccola ha CP_3 costruito con lui e con la sua famiglia di origine. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di CP_3
del 16.12.2024). La signora ha raccontato di essere residente a dal 21 novembre 2023.
[...] CP_1 CP_2
…A metà novembre scorso la signora, insieme al sig. e ai figli, si è recata a per far visita CP_6 CP_2 ai parenti del compagno e durante il soggiorno è nata . …In data 22 dicembre 2023 la sig.ra e Per_2 CP_1 il sig. si sono sposati. La signora e il coniuge si sono mostrati collaborativi col servizio scrivente, CP_6 chiedendo soluzioni per consentire ai figli della signora di integrarsi positivamente nell'attuale contesto sociale. Si è effettuata una visita domiciliare, in data 20 febbraio 2024, presso l'abitazione del nucleo, che è ubicata in una zona centrale del paese ed è posta al 1° piano, composta da una cucina, camera da letto provvista di poltrona letto in cui dorme . Gli ambienti sono esigui, ma tenuti in ottime condizioni Per_3 igieniche. Il canone di locazione è di Euro 350,00 mensili. La signora ha riferito, durante la visita, di essere Per_ alla ricerca di un alloggio di dimensioni maggiori, per dare la possibilità a e di avere una camera Per_3 Per_ tutta per loro. Erano presenti, oltre la signora, il coniuge e i minori. è una bimba molto vivace, loquace Per_ e socievole. Frequenta la scuola materna "Nuova Italia", ma anche il padre di non ha dato il consenso per regolarizzare la posizione anagrafica della minore. Si è avuto modo, durante la visita domiciliare, di assistere a momenti di tenerezza tra i minori e il sig. , infatti lo abbracciavano sovente, ricambiati. CP_6
Il servizio scrivente ha avuto modo di apprezzare un clima familiare molto sereno e giocoso. La sig.ra , CP_1 Per_ assumendosene la responsabilità, ha iscritto presso l'anagrafe di , per poter usufruire di un CP_2 pediatra, consapevole della necessità di dare cure adeguate alla bimba. …Da verifica scolastica presso la Per_ scuola materna" " frequentata da , si è appreso che la minore ha una frequenza Persona_4 regolare, è integrata nel gruppo classe, è curata nell'igiene. I rapporti tra la scuola e la signora sono buoni.
Non vengono rilevate criticità di sorta. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di del CP_2
30.12.2024); RITENUTO necessario, alla luce della complessa situazione familiare -dove, da un lato, il padre risulta avere buone competenze genitoriali e, dall'altro, la madre ha illecitamente trasferito la figlia minore
(unitamente a , figlio minore avuto da una precedente relazione) in Puglia, dove si è sposata e ha avuto Per_3 un'altra figlia, ormai dal mese di ottobre 2023, con conseguente riduzione del tempo di permanenza della minore presso il padre- disporre sin d'ora un approfondimento peritale a mezzo consulenza tecnica psicodiagnostica al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, i rapporti tra i genitori e la figlia minore, il miglior regime di affidamento e collocamento, valutando la rispondenza all'interesse della minore del trasferimento a , deciso unilateralmente dalla madre, in tempo utile per l'inizio della scuola, CP_2 Per_ atteso che , a settembre 2025, dovrà iniziare il ciclo della scuola primaria;
RITENUTO che
debbano assumersi provvedimenti in via del tutto provvisoria, nelle more degli accertamenti peritali;
RITENUTO che
la situazione del nucleo familiare -caratterizzata da una totale assenza di comunicazione tra i genitori, come riferita in udienza e dalla condotta illecita della madre, che ha trasferito la residenza della minore senza il consenso paterno, impedendo una regolare frequentazione tra il padre e la figlia e, per lungo tempo, perfino i contatti anche solo telefonici tra padre e figlia- renda necessario disporre l'affido all'Ente-Comune di CP_2 Per_ (in relazione all'attuale residenza della minore) della figlia minore della coppia, , con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, in quanto unica misura che, allo stato, possa assicurare le decisioni necessarie nell'interesse della minore, mediare le posizioni dei due genitori e sostenere la minore nel rapporto relazionale con entrambi i genitori;
RILEVATO come il quadro emerso e sopradescritto e l'esigenza di garantire l'effettiva attuazione di tutti gli interventi necessari a tutela della minore, anche con riferimento all'inizio del ciclo scolastico, con un efficiente lavoro di rete e coordinamento impongano, a tutela della minore stessa, la nomina di un curatore speciale;
RITENUTO, pertanto, che deve essere nominato a Per_
un Curatore speciale -qui nominato nella persona dell'Avv. ANTONELLA ATTUBATO- che possa assumere il compito di rappresentarla in giudizio, costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale, nonché garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela della minore stessa, qui delegati ad opera dei Servizi dell'Ente affidatario;
RITENUTO, nelle more degli accertamenti peritali, fino ad eventuale diversa indicazione del CTU già nel corso della consulenza tecnica e nuovo provvedimento del Tribunale sul punto, anche in considerazione dell'età della bambina, di disporre che l'Ente Affidatario, per il tramite dei propri Servizi, mantenga la minore collocata presso la madre e, in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di continui, fino all'intervento del CTU, a regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia, CP_3 secondo i tempi e le modalità più tutelanti per la minore come meglio indicato in dispositivo, attivando, di concerto con il CTU nominando e coordinandosi anche con il Curatore Speciale, tutti gli interventi di supporto necessari per la minore e per i genitori;
RILEVATO, quanto ai profili economici, che il signor ha Pt_1 dichiarato di lavorare come operaio, con stipendio di € 2.300 netti mensili su 13 mensilità, di avere circa €
20.000 di risparmi, di vivere solo nella ex casa familiare di cui è proprietario, gravata da mutuo con rata mensile di € 300 (cfr. verbale d'udienza). Dalla documentazione economica versata in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.000 nel 2023 (CU 2024) e le buste paga 2024 oscillano tra € 2.100-2.400; RITENUTO, allo stato, in attesa di ulteriori approfondimenti - in mancanza di dati circa le attuali condizioni economiche della madre, che ha comunque ritento di non costituirsi e svolgere domande sotto il profilo economico, tenuto conto che la decisione dalla stessa unilateralmente assunta comporta costi aggiuntivi a carico del padre- di disporre il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore, con ripartizione al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Como;
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, fatta salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali dedotte nella memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c., in quanto superflue, Per_ alla luce degli accertamenti disposti;
- il Giudice delegato ha affidato la figlia minore, (nata il [...]) all' di (in relazione all'attuale residenza della minore), con limitazione della CP_7 CP_2 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza, ex art. 337ter comma 3 c.c., vengano assunte dall' (sentiti i genitori e il curatore speciale), confermato gli incarichi già conferiti Parte_2 con precedente provvedimento all' - perché, tramite i propri Servizi Parte_2 Controparte_8
(Sociali e Specialistici ASST), in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici ASST del
[...]
e coordinandosi con il Curatore Speciale, prosegua nell'attenta presa in carico della minore e CP_9 del nucleo familiare, attivando, di concerto con il nominato CTU, tutti gli interventi necessari di supporto per i genitori e per la minore e, fino ad eventuale diversa indicazione del CTU già nel corso della consulenza tecnica e nuovo provvedimento del Tribunale sul punto, mantenendo la minore collocata presso la madre e, fino all'intervento della CTU, continuando a regolamentare le frequentazioni tra il padre e la figlia, secondo i tempi e le modalità più tutelanti per la minore, garantendo videochiamate giornaliere ed incontri mensili, ove possibile, in corrispondenza di ponti, festività e vacanze;
ha disposto CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sulla minore, nominato in favore della minore un Curatore Speciale, individuato nella persona dell'Avvocato ANTONELLA ATTUBATO del Foro di Como, ha disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto della figlia per il tempo in cui l'avrà con sé, con ripartizione al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, ammesso tutti i documenti prodotti ritualmente dalla parte ricorrente, rigettato le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente e rinviato la causa all'udienza del 28.4.2025 per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU, assegnando alle parti termine per la eventuale nomina di CTP.
All'esito dell'udienza del 28.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice delegato ha assegnato i CP_1 termini ex art. 195 c.p.c., ordinato, ex artt. 473bis.2, 210-213 c.p.c., a , e Controparte_10
Agenzia la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, CP_12 previdenziale, reddituale ed economica di e fissato udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. in Controparte_1 prosecuzione il giorno 12.9.2025, previo aggiornamento della documentazione economica.
Con provvedimento del 15.7.2025, instaurato il contraddittorio sull'istanza avanzata da in Parte_3 data 4.7.2025, a parziale modifica del provvedimento del 27.3.2025, il Giudice delegato ha disposto che la minore rimanesse provvisoriamente collocata presso il padre, sino a nuovo provvedimento del Tribunale sul punto, su istanza del Curatore Speciale (sentita la CTU ed i Servizi coinvolti) e che le frequentazioni ed i contatti madre-figlia venissero regolati dalla CTU, secondo quanto già stabilito al punto 10 del quesito, favorendo la serenità e la stabilità dei rapporti con il contesto familiare materno.
In data 11.5.2025, si è costituita in giudizio . Controparte_1
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. in prosecuzione del 12.9.2025, il Giudice delegato ha revocato la dichiarazione di contumacia, dichiarato inammissibile la memoria irritualmente depositata in data 11.9.2025 da parte resistente e, valutate le richieste delle parti -RILEVATO che trattasi di udienza ex art 473bis21 c.p.c. in prosecuzione e che la signora non ha partecipato né a questa udienza CP_1 né alla precedente, entrambe fissate per la comparizione delle parti;
RITENUTA la causa matura per la decisione, all'esito della CTU disposta- ha ordinato la discussione orale della causa e, all'esito, si è riservato.
Con provvedimento emesso in pari data, RITENUTO necessario, alla luce degli esiti della CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare depositata in data 5.9.2025 dalla dott.ssa e dell'urgenza di provvedere Per_5 all'inserimento della minore alla scuola primaria -considerato che il termine ministeriale per l'iscrizione dei minori alle scuole, fissato a gennaio/febbraio di ogni anno è superabile in caso di iscrizione a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria-, autorizzare sin d'ora il Curatore Speciale a procedere all'iscrizione della minore (nata il [...]), attualmente affidata all'Ente (con conseguente limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative anche all'istruzione), presso l'Istituto Comprensivo di Rovellasca, con conferimento del relativo potere sostanziale, riservando al Collegio ogni ulteriore provvedimento;
rilevato infatti che, in sede di udienza, le parti sono state ammesse alla discussione orale e hanno precisato le conclusioni;
- il Giudice delegato ha autorizzato il
Curatore Speciale a procedere all'iscrizione della minore (nata il [...]), presso l'Istituto Persona_1
Comprensivo di Rovellasca, con conferimento del relativo potere sostanziale, riservando al Collegio ogni ulteriore provvedimento e rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio. Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, la consulenza tecnica psicodiagnostica e le risultanze acquisite anche attraverso l'attività svolta dai Servizi Sociali e dal Curatore Speciale, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia. Per_ Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età, degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dalla CTU e delle risultanze in atti (art. 473bis.4 c.p.c.). Ciò appare in linea anche con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei genitori (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice delegato.
La responsabilità genitoriale
Deve premettersi che le valutazioni fatte e le conclusioni rassegnate dalla CTU, dott.ssa all'esito degli Per_5 approfondimenti tecnici -svolti attraverso colloqui individuali e congiunti con la coppia genitoriale e la minore e con altre figure significative, l'osservazione delle relazioni in atto (madre-figlia e padre-figlia), il confronto con la Curatrice Speciale e con i Servizi Sociali e Specialistici ASST incaricati-, effettuati dal consulente tecnico di ufficio nel pieno rispetto del contraddittorio, sono pienamente condivise dal Collegio. Per_ Quanto all'affidamento di , infatti, il Collegio reputa che possa essere ripristinato l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori -regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti-, pur a fronte talune criticità riscontrate in entrambi, che rendono necessaria la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi.
In particolare, dalla CTU è emerso:
- quanto al padre, si osserva un livello di personalità caratterizzato da un senso identitario sufficientemente coeso e integrato e da un comportamento coerente con lo stesso;
non sono presenti difficoltà a riferire un'esperienza interiore di continuità del Sé, né a delineare il proprio temperamento e i propri difetti. Il contatto con la realtà appare adeguato, non filtrato dall'espressione dei propri bisogni emotivi. Il registro difensivo è caratterizzato dal prevalere di difese mature che si si strutturano a partire dai confini interni dell'Io (tra la parte dell'Io che vive l'esperienza e quella che la osserva).
(CTU p. 36-37);
- quanto alla madre, si è osservato un livello di personalità caratterizzato da un senso identitario non propriamente stabile e da un comportamento non sempre coerente con lo stesso. Il contatto con la realtà è filtrato dall'espressione dei propri bisogni emotivi e -non di rado- dal bisogno di distorcere le cose per assimilarle. Si osserva il prevalere di difese immature che hanno a che fare con la fragilità del confine tra il Sé e il mondo esterno. Il sostrato psichico che fa da sfondo al funzionamento personologico della signora è caratterizzato da aspetti di marcata carenzialità, unitamente CP_1 ad esperienze pregresse di stampo trascurante ed abbandonico rispetto alle quali ha tentato, a suo modo, di trovare dentro di sé una composizione. Presenta quindi un funzionamento fluido e immaturo in particolare in riferimento alla gestione della propria emotività e alla declinazione della stessa in ambito relazionale. Ne deriva una gestione immatura, caratterizzata da una certa discontinuità spesso sconfinante in un assetto che la rende vulnerabile ed in balia dei suoi bisogni di vicinanza e di appartenenza. Questo assetto la consegna ad una modalità in cui opera da un lato un invischiamento con l'altro – includendo in esso acriticamente anche i figli. Questo funzionamento solo in apparenza può fornire un certo gradiente di adattamento;
sul profondo -nelle maglie di un sistema difensivo complesso- si scorge, invece anche, una certa attitudine manipolatoria che si concretizza sul piano comportamentale in agiti non sempre funzionali e adeguati (spostamento di casa e di scuola, diverse relazioni affettive che i figli hanno conosciuto, ecc.). Questi movimenti contemplano scelte spesso orientate a saturare in chiave autoreferenziale i propri bisogni che si riverberano sulla figlia (la sola oggetto di valutazione) la quale è possibile che si senta sola e “non vista”. (CTU p. 37-38).
- quanto alle competenze genitoriali di entrambi, il padre presenta adeguate capacità di cura, organizzative e di supporto affettivo;
in merito alla cura si sono ravvisate potenziali criticità nell'ambito materno emerse solo dalla narrazione della bambina (cfr. responsabilizzazione dei figli nella cura dei fratelli minori). Nonostante ciò, entrambi i genitori sono in grado di trasmettere calore ed empatia alla figlia;
tuttavia, si rileva che le fragilità della madre potrebbero avere un riflesso nella relazione con la figlia poiché ella si aspetta conferma, riconoscimento ed adesione acritica rispetto alle sue scelte. Tale modalità potrebbe indurre – come si è avuto modo di osservare nel corso del colloquio clinico – nella figlia il convincimento che per garantire il legame con la madre debba farsi carico della madre attraverso un'indiscussa inversione di ruoli. Il padre appare in grado di promuovere una buona vicinanza affettiva, agevolando maggiormente l'autonomia della figlia e si mostra consapevole della necessità che la bambina abbia una stabilità abitativa e relazionale.
Riguardo alla capacità protettiva si ritiene che la signora , con il trasferimento - che si CP_1 configura a tutti gli effetti come un pesante agito- e con l'esposizione della figlia ad una relazione, per come si è visto, non del tutto consolidata, si sia mostrata carente riguardo alla capacità di protezione nei riguardi della bambina, trascurando in modo importante gli effetti che questo trasferimento avrebbe comportato per la figlia. Sebbene ciò non si sia realizzato come veto affettivo nei riguardi della possibilità della bambina di avere accesso al padre, nei fatti questo agito ha complessificato, in maniera poco spiegabile, la possibilità della bambina di incontrare il padre. (CTU
p. 38);
- un ulteriore aspetto di criticità riguarda il contesto abitativo della signora – i cui contorni CP_1 paiono particolarmente fumosi, ambigui e poco controllabili: il servizio sociale di Corato ha fornito informazioni parziali e talvolta discordanti restituendo da un lato un contesto sereno mentre dall'altro si “scopre” che il marito della signora è stato arrestato per aver agito atti aggressivi nei CP_1 confronti della signora e della suocera;
di fatto le informazioni che è stato possibile raccogliere traslano una pericolosa minimizzazione di quanto accaduto e una logica alquanto pericolosa attraverso la quale motiva l'arresto del marito come unica strategia possibile per garantire l'accesso alle cure. Analoga fumosità si riscontra nella scelta “non pensata” - mai diventata una richiesta formale all'interno del presente procedimento - di trasferimento in Puglia, avvenuta certamente non Per_ in contrapposizione e/o in relazione a dinamiche che riguardano il padre di ma che di fatto hanno avuto sulla bambina e su di lui riverberi significativi interrompendo la continuità di un rapporto che ha visto la piccola poter accedere in maniera equilibrata e quotidiana ad entrambi i genitori.
(CTU p. 38-39).
In questo quadro, la valutazione fatta su descrive una bambina di 6 anni, adeguata nello sviluppo Per_1 psicofisico, dotata di risorse e potenzialità articolate. Le competenze espressive e di comprensione sono adeguate all'età, sebbene talvolta si scorgano viraggi verso una postura dialettica di matrice adultomorfa.
L'ideazione è flessibile, i nessi associativi conservati e non sono presenti apparenti disturbi formali del pensiero. In grado di interagire con gli adulti su un registro efficace sul piano comunicativo. …È parsa consapevole solo in parte delle motivazioni che hanno portato alla presente valutazione;
sul punto infatti si Per_ sono scorti elementi di confusività in cui ha probabilmente coagulato le motivazioni alla base della separazione dei genitori con la sua permanenza in Puglia. La bambina ha mostrato un'interazione adeguata Per_ e reciproca con il padre che ha mantenuto una postura in ascolto e sintonizzata con , un posizionamento che restituisce alla bambina la possibilità di esprimersi circa i suoi riferimenti in maniera libera da condizionamenti. Il funzionamento di pensiero della piccola appare per certi versi più complesso rispetto alla linearità di strutturazione ideativa del padre, il quale però è inorgoglito dalle capacità dialettiche della bambina. La relazione con la madre è parsa caratterizzata da un investimento affettivo “caldo”, tuttavia la fluidità dei confini che caratterizza il funzionamento della signora, le modalità idiosincratiche di soddisfacimento dei propri bisogni inducono nella bambina la necessità di essere lei ad alimentare il legame, talvolta scadendo in una sorta di inversione dei ruoli in cui è la bambina che si preoccupa per e cura la psiche della madre. La bambina è stata, infatti, molto chiara nel descrivere i lividi della madre, il clima di aggressività agita presente nel contesto materno, e al tempo stesso il costrutto che non può esprimere alcun giudizio negativo riguardo al marito della madre trasla due posizioni contrapposte e non integrabili se non al costo di un grosso sforzo psichico;
anzi, sente di dover lei stessa ricomporre e riparare i legami (cfr. il disegno della famiglia), a discapito però del mantenere integri i propri: nel disegno della famiglia rappresenta un'unione familiare dove però il suo PÀ non solo non può trovare posto, ma il tentativo di ricomporre i legami che gravitano attorno alla madre determinano nella bambina una sorta di distorsione – che ha più il Per_ sapore di un interrogativo (colloquio con : EI si riferisce al suo PÀ chiamandolo “mio PÀ qua” come se ci fosse in lei una confusione sulla distinzione tra il ruolo di suo padre e di . Domandandole Per_6 Per_ ciò, risponde che il suo PÀ le ha spiegato che non è il suo PÀ ma lei è convinta che lui Per_6 vorrebbe esserlo) – che rende conto di come la bambina sia indotta ad aderire ai bisogni intrinseci/desirata materni risanando così un possibile vissuto interno di colpa per quanto raccontato. (CTU p. 39-40).
A fronte del quadro emerso e soprariportato, delle fragilità della madre -che non sembra aver ancora messo a sistema la gravità di quanto accaduto e soprattutto l'interferenza che ciò ha determinato nella possibilità della bambina di mantenere una continuità dei suoi legami e, analogamente, non mette a sistema come la condizione del marito costituisca un pregiudizio per la possibilità della minore di avere un ambiente sicuro, stabile e protettivo. (CTU, p. 40-41)- e delle criticità emerse nel contesto abitativo materno deve quindi essere disposto il collocamento della minore presso il padre, che è in grado di rispondere ai suoi bisogni emotivi e alle sue esigenze di cura.
Quanto alle frequentazioni tra la madre e la minore, il Tribunale ritiene prevedere che la madre possa vedere la figlia presso il territorio paterno almeno una volta al mese (un weekend lungo di 4/5 giorni oppure 2 weekend di 4 giorni) anche alla presenza dei fratelli, con la possibilità di estensione dei periodi e dei weekend a seguito Per_ di un tempo di stabilizzazione delle nuove condizioni di adattamento di . La permanenza della minore presso il contesto materno dovrà essere rivalutata in base ad eventuali modificazioni accertate dell'ambiente di funzionamento materno. Qualora in futuro l'ambiente familiare potrà dirsi stabile e adeguato potranno essere previsti periodi di vacanza presso il contesto pugliese (CTU, p. 41). Si provvede pertanto in dispositivo, adottando un calendario che risulta idoneo a garantire una stabile relazione della minore con la madre, nel rispetto dei suoi bisogni emotivi e delle sue esigenze, come accertate nel corso della CTU.
Infine, deve darsi incarico ai Servizi Sociali e Specialistici competenti affinché mantengano un'attenta presa in carico del nucleo familiare, con attento monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e della minore, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore della minore e dei genitori, con espressa delega alla regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia, secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'interesse della minore, tenuto conto delle indicazioni della CTU -attualmente, un weekend lungo di 4/5 giorni oppure 2 weekend di 4 giorni, presso il territorio paterno-, introducendo periodi di permanenza della minore presso la madre, in Puglia, solo quando il contesto abitativo materno potrà dirsi stabile ed adeguato, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per la minore, come in dispositivo meglio precisato
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò detto, il signor ha dichiarato di lavorare come operaio, con stipendio di € 2.300 netti mensili Pt_1 su 13 mensilità, cui si aggiungono € 200 circa di assegno unico, percepito interamente, di avere circa € 20.000 di risparmi, di essere rimasto a vivere nella ex casa familiare di cui è proprietario, gravata da mutuo con rata mensile di € 300 (cfr. verbali d'udienza). Dalla documentazione economica versata in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.000 nel 2023 (CU 2024) e le buste paga 2024 oscillano tra € 2.100-2.400.
La signora , invece, vive in un appartamento in locazione (con canone di € 350 mensili), unitamente CP_1 al marito, -sposato in data 22.12.2023 ed attualmente detenuto per agiti violenti ai suoi Persona_7 danni, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti-, le due figlie avute da quest'ultimo, (nata nel novembre Per_2
2023) e la sorellina appena nata ed il figlio , avuto da una precedente relazione (cfr. CTU e relazioni Per_3 dell'Ente affidatario-Comune di del 16.12.2024 e dell'8.5.2025). Dalla documentazione economica in CP_2 atti, risulta aver lavorato dal 4.7.2022 al 23.7.2022 presso RHEAVENDORS INDUSTRIES SPA nonché, dal
17.4.2023 al 31.10.2023 e dal 16.9.2024 al 31.3.2025, presso PML GARAGE S.R.L. (documentazione
ARPAL Puglia del 3.6.2025) ed aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa
€ 1.270 nel 2022 (PF 2023) mentre, dalla CU 2025 (datore di lavoro PML GARAGE S.R.L.), risulta un CP_1 imponibile previdenziale di € 4.563. Da comunicazione del 12.8.2025, risultano pagamenti NASPI per gli anni 2022, 2023 e 2024 (anno 2022 di € 425,35, anno 2023 di € 752,08 e anno 2024 di € 8.302,11) ed ulteriori prestazioni erogate nel 2024: € 1.917,30 quale assegno di maternità, € 864,66 quale trattamento CP_1 integrativo ex l. 21/2020 ed € 6.429,5 di assegno unico (cfr. comunicazione dell'11.8.2025). Pur non disponendosi di informazioni più precise e recenti circa la situazione economica della madre, valutate la situazione economica paterna, la complessa situazione familiare materna, le spese di viaggio a carico della madre e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito disposto, il Collegio reputa congruo ed equo confermare il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore, con ripartizione tra i genitori, 80% a carico del padre e 20% a carico della madre, delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve confermarsi l'integrale percezione dell'assegno unico ed universale per la prole da parte del padre, genitore collocatario della minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672).
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione del provvedimento, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti provvisori.
Le spese di lite e di CTU
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della figlia, porta a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
Le spese della CTU, disposta nell'interesse della figlia minore, debbono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti al 50%.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento in epigrafe indicato, così decide: Per_ 1. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia presso il territorio paterno almeno una volta al mese (un weekend lungo di 4/5 giorni oppure 2 weekend di 4 giorni), anche alla presenza dei fratelli;
3. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del , in collaborazione Controparte_9 con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del , ciascuno per la parte di rispettiva CP_9 CP_4 competenza, mantengano la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
- verificare il rispetto del calendario delle frequentazioni madre-figlia sopra disposto e la sua Per_ rispondenza alle esigenze e ai bisogni di , intervenendo eventualmente sullo stesso, nei tempi e nelle modalità, al fine di favorire la stabilità e la serenità delle frequentazioni tra la madre e la figlia, introducendo periodi di permanenza della minore presso il contesto materno nei periodi di vacanza, solo laddove in base ad eventuali modificazioni accertate dell'ambiente di funzionamento materno, lo stesso possa dirsi stabile e adeguato, come indicato dalla CTU;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo, anche domiciliari o di supporto psicologico per la minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
- avviare, acquisita la disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per la coppia genitoriale, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo in cui l'avrà con sé, con ripartizione tra i genitori, 80% a carico del padre e 20% a carico della madre, delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente dal signor Pt_1
7. PONE definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna parte, nella misura del 50%;
8. SPESE DI LITE compensate.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali dei Comuni di e di . CP_3 CP_2
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao