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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4273/2021
Il giorno 06/02/2025, nella causa iscritta al n RG 4273 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4273/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Antonella Pelucchini sito in Bracciano (RM), Via Traversini 7, con l'avv. VERGHINI
EMANUELE ) e l'avv. PELUCCHINI ANTONELLA, dai quali C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), e per essa, quale procuratore, CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Via P.IVA_2
Paolo Emilio Taviani n. 170 19125 La Spezia con l'avv. ORNATI ANDREA
e l'avv. RAFFAELE ZURLO dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._3 procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1109/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Civitavecchia il 24.10.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 32.363,71, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in Controparte_1 virtù del contratto n. 800000136638 intrattenuto con Intesa Sanpaolo s.p.a..
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto di aver sottoscritto in data 17.3.2006 un contratto di cessione del quinto con indicando come debitore ceduto il datore di lavoro Controparte_3
al quale il contratto è stato notificato il 28.3.2006; a Controparte_4 seguito dell'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria a carico del datore di lavoro,
è stata ammessa nello stato passivo in via privilegiata per la somma di € 21.655,40, Controparte_3 da ritenersi satisfattivo in considerazione delle rate versate dal debitore ceduto prima dell'apertura della procedura;
ha quindi eccepito l'estinzione del credito ingiunto per adempimento da parte del debitore ceduto;
in subordine, ha eccepito l'inesigibilità del credito in mancanza di prova dell'assolvimento dell'onere di preventiva escussione del debitore ceduto;
ha altresì eccepito la prescrizione del credito e la carenza di prova dei criteri di quantificazione dell'importo ingiunto;
in via ulteriormente subordinata, ha svolto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, essendo stato ammesso al passivo della procedura per un importo a titolo di TFR calcolato al netto di quanto riconosciuto a per il recupero del credito vantato. Controparte_3
Si è costituita affermando la propria legittimazione attiva in virtù della Controparte_1 cessione del credito ingiunto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della
Legge n. 130/1999 e art. 58 TUB;
nel merito, ha sostenuto che non vi è prova dell'incasso delle somme per le quali era stata ammessa al passivo e che l'istanza di ammissione al passivo CP_3 dimostra che la precedente creditrice aveva attivato le garanzie correlate al contratto senza alcun esito;
ha poi contestato le ulteriori deduzioni ed eccezioni ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto ricordato che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del
3 di 6 giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio il contratto di finanziamento stipulato con il 17.3.2006, con cui si è obbligato al Controparte_3 Parte_1 rimborso del capitale mutuato, pari ad € 28.800,00, in n. 120 rate mensili dell'importo di € 240,00 ciascuna, da corrispondersi mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio erogato dall' quale datore di lavoro. Controparte_4
L'esigibilità e liquidità del credito risultano comprovate dall'estratto conto prodotto nel fascicolo monitorio, da cui risultano indicati i ratei corrisposti (sino al n. 22) e quelli insoluti, nonché le spese e gli interessi di mora applicati a seguito della decadenza dal beneficio del termine. Inoltre, la documentazione allegata al contratto (piano di ammortamento) reca l'espressa indicazione dell'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n.
9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
L'onere probatorio gravante sulla convenuta-opposta risulta quindi pienamente adempiuto.
3. Parte opponente ha sollevato eccezione di adempimento, con riferimento alla domanda di insinuazione al passivo dell' Controparte_5
da parte di ma ha omesso di provare, come era suo onere (ex art.
[...] Controparte_3
2697 c.c.), l'effettivo pagamento della somma oggetto di domanda nell'ambito della procedura concorsuale.
A tal fine, non può infatti ritenersi sufficiente la produzione della domanda di insinuazione al passivo, senza alcun riferimento, neppure sul piano meramente assertivo, circa l'esito della domanda stessa.
Parte opponente ha poi eccepito l'inesigibilità del credito, invocando il beneficio di preventiva escussione del debitore ceduto.
4 di 6 Tuttavia, tale beneficio non trova alcun fondamento né legale né negoziale, atteso che la cessione del quinto risulta essere stata pattuita pro solvendo, con la conseguenza che il cedente rimane obbligato in solido con il debitore ceduto, e che non si ravvisano clausole contrattuali di attribuzione al cedente del beneficio invocato.
L'eccezione di prescrizione è palesemente infondata, atteso che, come è noto, nei contratti di mutuo il termine decennale di prescrizione decorre dal pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento (e non dall'ultima rata pagata, come dedotto dall'opponente) o, in alternativa, dalla data in cui il piano di ammortamento è stato risolto per decadenza dal beneficio del termine (data che nel caso di specie non è stata neppure indicata).
Parte opponente ha poi svolto domanda riconvenzionale di risarcimento danni, ma la domanda è mal posta, non essendo dedotto alcun comportamento illecito imputabile a che CP_1 possa porsi in connessione eziologica con il lamentato danno, costituito in tesi dall'aver percepito un importo inferiore al dovuto a titolo di TFR nell'ambito della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, proprio in considerazione della sussistenza del debito per cui è causa, vantato dalla cedente Orbene, la vicenda che secondo l'opponente avrebbe dato luogo al danno Controparte_3 lamentato si è svolta senza alcuna partecipazione di che pertanto è priva di legittimazione CP_1 passiva in ordine alla domanda risarcitoria.
Ne deriva l'integrale rigetto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta-opposta è infondata.
Sul punto, va premesso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in
5 di 6 sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez.
Un. n. 22405 del 13/09/2018).
Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, non essendo stato fornito da parte convenuta alcun elemento da cui possa desumersi la sussistenza della mala fede o colpa grave nel senso sopra precisato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1109/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 24.10.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6