Decreto cautelare 31 marzo 2022
Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/06/2025, n. 11442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11442 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Padovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
nei confronti
AR Ronconi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
“del provvedimento n. -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, connesso, presupposto e/o consequenziale, reso dallo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, recante il diniego di accoglimento dell'istanza di trasferimento temporaneo da lui proposta ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea ivi prevista, nonché per il riconoscimento del danno esistenziale e patrimoniale”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 24.4.2025 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO