Art. 38.
La previsione del capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 e' elevata da L. 800.000.000.000 a L. 814.522.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.
In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), e' aumentato di L. 14.522.000.000.
All'onere di L. 14.522.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 36 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La previsione del capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 e' elevata da L. 800.000.000.000 a L. 814.522.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.
In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), e' aumentato di L. 14.522.000.000.
All'onere di L. 14.522.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 36 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.