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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1249/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. Parte_5
); C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti
ON
(C.F. ), ONparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' ONparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...] rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3
disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. ONparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. ONparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del ONparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_6
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
Pag. 2 di 15 comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per il : “in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione CP_1
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata
e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in
Pag. 3 di 15 ogni caso: a) rigettarsi la domanda della ricorrente Parte_1
riferita agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, per decorso del termine di prescrizione quinquennale e per non aver la docente raggiunto nell' a.s.
2017/18 i 180 gg. effettivi di servizio, avendo svolto una prestazione soltanto parziale;
b) rigettarsi altresì la domanda della ricorrente
[...]
riferita all'a.s. 2021/22 avendo la docente Parte_5
ottenuto un incarico annuale con formazione e prova tramite la procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, Decreto Legge n. 73 del
25.05.2021, per effetto della quale i docenti assunti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova al pari dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione , ONparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 4 di 15 I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2016/2017, Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_2
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 Parte_3
e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- negli anni scolastici Parte_5
2020/2021 e 2021/2022.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.02.2025 si costituisce il , eccependo ONparte_1
- in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in
Pag. 5 di 15 favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_7
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il Ministero costituito chiede di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. Parte_1
2017/2018 e 2018/19 per decorso del termine di prescrizione quinquennale, in quanto “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza per i predetti anni scolastici ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva per quegli anni scolastici la registrazione alla piattaforma informatica;
oltre che per non aver la docente
Pag. 6 di 15 raggiunto nell' a.s. 2017/18 i 180 gg. effettivi di servizio, avendo svolto una prestazione soltanto parziale.
Parte resistente chiede altresì di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. Parte_5
2021/22, in quanto la docente ha ottenuto un incarico annuale con formazione e prova tramite la procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021, per effetto della quale i docenti assunti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova al pari dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Con note scritte depositate in data 20.02.2025il MIM reitera le eccezioni già sollevate nella memoria di costituzione.
Le parti ricorrenti, con note scritte depositate in data
09.05.2025, aderiscono all'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale formulata dal CP_1
resistente in relazione al diritto della ricorrente Parte_1
per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, mentre
[...]
insistono per il rigetto di tutte le altre eccezioni sollevate dal ON
.
Pag. 7 di 15 Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascun ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 8 di 15 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di ONparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
Pag. 9 di 15 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al ONparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
Pag. 10 di 15 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_1
decorrente dal 17.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 15.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_2
decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_3
decorrente dal 28.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022
Pag. 11 di 15 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_4
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con Parte_5
contratto decorrente dal 15.09.2020 al 31.8.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 01.09.2021 al
31.08.2022.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dai ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascun ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio dei ricorrenti al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come confermato anche dagli “Stati matricolari completi” prodotti da parte resistente.
In merito alla posizione della ricorrente Parte_5
il chiede di rigettarsi la domanda della
[...] CP_1
stessa riferita all'a.s. 2021/2022 in quanto la docente ha
“ottenuto un incarico annuale con formazione e prova su
Pag. 12 di 15 sostegno psicofisico a decorrenza 01.09.2021 e cessazione al
31.08.2022 tramite la procedura straordinaria di cui all'art.
59, comma 4, Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 convertito nella legge n.106 del 23 luglio 2022, per effetto della quale i docenti assunti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova al pari dei docenti di ruolo di cui all'articolo
1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Tuttavia la medesima ricorrente, a mezzo dei propri difensori, con note scritte del 09.05.2025, ha contestato l'allegazione del ON
relativamente al fatto che le sia stato messo a disposizione l'importo di cui alla carta docente (e che abbia conseguentemente potuto usufruire) con riferimento all'anno scolastico 2021/2022.
Il resistente non ha allegato la prova che la ricorrente CP_1
abbia effettivamente Parte_5
beneficiato della Carta docente per l'a.s. 2021/2022, di conseguenza la domanda va accolta e l'eccezione del CP_1
va rigettata.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione, in favore dei ricorrenti, la complessiva somma di € 6.000,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Pag. 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1249/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del ONparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di euro 2.000,00 a favore di
, oltre interessi sino al soddisfo, previa Parte_1
dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
Pag. 14 di 15 - agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_3
interessi sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_4
soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di euro 1.000,00 a favore di Parte_5
oltre interessi sino al soddisfo;
2) Condanna il , in ONparte_1
persona del pro a rifondere ai ricorrenti, con CP_6 CP_10
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.266,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 3/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 15 di 15
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1249/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. Parte_5
); C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti
ON
(C.F. ), ONparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' ONparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...] rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3
disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. ONparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. ONparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del ONparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_6
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
Pag. 2 di 15 comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per il : “in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione CP_1
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata
e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in
Pag. 3 di 15 ogni caso: a) rigettarsi la domanda della ricorrente Parte_1
riferita agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, per decorso del termine di prescrizione quinquennale e per non aver la docente raggiunto nell' a.s.
2017/18 i 180 gg. effettivi di servizio, avendo svolto una prestazione soltanto parziale;
b) rigettarsi altresì la domanda della ricorrente
[...]
riferita all'a.s. 2021/22 avendo la docente Parte_5
ottenuto un incarico annuale con formazione e prova tramite la procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, Decreto Legge n. 73 del
25.05.2021, per effetto della quale i docenti assunti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova al pari dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione , ONparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 4 di 15 I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2016/2017, Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_2
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 Parte_3
e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- negli anni scolastici Parte_5
2020/2021 e 2021/2022.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.02.2025 si costituisce il , eccependo ONparte_1
- in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in
Pag. 5 di 15 favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_7
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il Ministero costituito chiede di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. Parte_1
2017/2018 e 2018/19 per decorso del termine di prescrizione quinquennale, in quanto “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza per i predetti anni scolastici ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva per quegli anni scolastici la registrazione alla piattaforma informatica;
oltre che per non aver la docente
Pag. 6 di 15 raggiunto nell' a.s. 2017/18 i 180 gg. effettivi di servizio, avendo svolto una prestazione soltanto parziale.
Parte resistente chiede altresì di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. Parte_5
2021/22, in quanto la docente ha ottenuto un incarico annuale con formazione e prova tramite la procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021, per effetto della quale i docenti assunti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova al pari dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Con note scritte depositate in data 20.02.2025il MIM reitera le eccezioni già sollevate nella memoria di costituzione.
Le parti ricorrenti, con note scritte depositate in data
09.05.2025, aderiscono all'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale formulata dal CP_1
resistente in relazione al diritto della ricorrente Parte_1
per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, mentre
[...]
insistono per il rigetto di tutte le altre eccezioni sollevate dal ON
.
Pag. 7 di 15 Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascun ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 8 di 15 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di ONparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
Pag. 9 di 15 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al ONparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
Pag. 10 di 15 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto Parte_1
decorrente dal 17.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 15.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_2
decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_3
decorrente dal 28.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022
Pag. 11 di 15 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_4
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con Parte_5
contratto decorrente dal 15.09.2020 al 31.8.2021; nell'a.s.
2021/2022 con contratto decorrente dal 01.09.2021 al
31.08.2022.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dai ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascun ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio dei ricorrenti al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come confermato anche dagli “Stati matricolari completi” prodotti da parte resistente.
In merito alla posizione della ricorrente Parte_5
il chiede di rigettarsi la domanda della
[...] CP_1
stessa riferita all'a.s. 2021/2022 in quanto la docente ha
“ottenuto un incarico annuale con formazione e prova su
Pag. 12 di 15 sostegno psicofisico a decorrenza 01.09.2021 e cessazione al
31.08.2022 tramite la procedura straordinaria di cui all'art.
59, comma 4, Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 convertito nella legge n.106 del 23 luglio 2022, per effetto della quale i docenti assunti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova al pari dei docenti di ruolo di cui all'articolo
1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Tuttavia la medesima ricorrente, a mezzo dei propri difensori, con note scritte del 09.05.2025, ha contestato l'allegazione del ON
relativamente al fatto che le sia stato messo a disposizione l'importo di cui alla carta docente (e che abbia conseguentemente potuto usufruire) con riferimento all'anno scolastico 2021/2022.
Il resistente non ha allegato la prova che la ricorrente CP_1
abbia effettivamente Parte_5
beneficiato della Carta docente per l'a.s. 2021/2022, di conseguenza la domanda va accolta e l'eccezione del CP_1
va rigettata.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione, in favore dei ricorrenti, la complessiva somma di € 6.000,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Pag. 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1249/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del ONparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di euro 2.000,00 a favore di
, oltre interessi sino al soddisfo, previa Parte_1
dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
Pag. 14 di 15 - agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_3
interessi sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_4
soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di euro 1.000,00 a favore di Parte_5
oltre interessi sino al soddisfo;
2) Condanna il , in ONparte_1
persona del pro a rifondere ai ricorrenti, con CP_6 CP_10
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.266,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 3/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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