Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16608/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16608/2020 promossa da:
(C.F. ), elett.te alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza G. Bovio n.22 presso l'Avv. Giovanni Allodi (C.F. , dal C.F._1 quale è rapp.to e difeso,
ATTORE- opponente contro
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico CP_1 C.F._2
Parrella (C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_3 sito in Napoli 80138, via San Biagio dei Librai n. 39
CONVENUTO- opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
notificava al atto di CP_1 Parte_1 precetto per il pagamento delle somme dovute in base alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1895/04, parzialmente modificata dalla Corte di appello con la sentenza n.
1660/2008, relativa all'indennità di occupazione legittima, avvenuta il 2 settembre
1985, di un suo terreno sito in Melito di Napoli. In tale precetto CP_1
31\12\2005, per una somma complessivamente pari ad euro 110.948,26, sostenendo l'avvenuto pagamento, da parte dello stesso , di una sola Parte_1 annualità. Il spiegava opposizione al detto precetto con atto notificato il 20 Parte_1 luglio 2020, nel quale, dopo aver integralmente riportato il contenuto dello stesso, sollevava due eccezioni. Con la prima argomentava che gli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale di Napoli erano già stati adempiuti;
con la seconda veniva dedotta l'invalidità del titolo esecutivo, contestando il diritto di di CP_1 avviare una procedura esecutiva.
Con ordinanza del 06\04\2021 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato, assegnando i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..; all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
Si sottolinea che nella sentenza del Tribunale di Napoli, confermata in appello, il
Giudice testualmente statuiva quanto segue: “ Condanna i convenuti, in solido, al pagamento della somma di Euro 3.892,15 (L. 7.536.258), in favore dell'attore, quale indennità di occupazione legittima oltre gli interessi legali dal gennaio 1996 al soddisfo;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 15.121,86 (L. 29.280.000), a titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi legali dal gennaio 1996 al soddisfo;
”. Le statuizioni in questione, quindi, determinavano, in maniera chiara, l'indennità complessiva di occupazione legittima dovuta al sig. , per un determinato periodo e non, come erroneamente CP_1 sostenuto dalla parte opposta nel precetto impugnato, per una singola annualità dell'indennità stessa, da corrispondere, annualmente, a partire dalla data di occupazione e sino al termine della stessa. Dalla lettura del dispositivo emerge, in maniera inequivocabile, che il Tribunale provvedeva a fissare, complessivamente,
l'indennità di occupazione, per solo periodo corrispondente fra la data di inizio dell'occupazione (2 settembre 1985 e il mese di gennaio 1996) in euro 3.892,15, condannando il al pagamento di tale somma a favore del sig. Parte_1
, oltre i soli (e null'altro) interessi a partire dal 1996. Nulla, quindi, risulta CP_1 dovuto, a titolo di indennità di occupazione, a partire dal mese di gennaio 1996, se non i soli interessi legali fino al completo soddisfacimento del credito. Si osserva, quindi, che l'estensione dell'efficacia del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1895/04, parzialmente modificata dalla Corte di appello con la sentenza n.
1660/2008) alle annualità successive (e cioè a partire dal 2 settembre 1986 al 1 settembre 2005, come indicate nell'atto di precetto), periodo durante il quale si sarebbe continuata l'occupazione dell'area, che costituisce quindi la base del precetto impugnato, non trova supporto, né dalla lettura della sentenza del
Tribunale di Napoli né da quella della Corte di Appello di Napoli, che ha sostanzialmente confermato la decisione di primo grado.
In altri termini, l'indennità di occupazione legittima, asseritamene dovuta per ogni singola annualità e sino al 2005, come richiesto dal nel precetto, non è stata CP_1 contemplata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1895/2004.
La giurisprudenza è uniforme nel ritenere che ogni qualvolta dal titolo esecutivo giudiziale possa trarsi un significato chiaro e univoco in via immediata dal suo tenore letterale (benché, eventualmente, riferito alla appropriata combinazione tra dispositivo
e motivazione) non vi è spazio, per il giudice chiamato a eseguirlo o, in caso di opposizione del debitore, a interpretarlo, per alcun altra verifica degli elementi istruttori o dei fatti già presi in considerazione dal giudice del merito, essendo tale attività a quegli istituzionalmente esclusa, in quanto riservata alla cognizione e, precisamente, al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si è formato o è divenuto
- o avrebbe potuto divenire – definitivo“ ( Cfr. Cass. 27.4.2015 n.8480); nello stesso senso le Sezioni Unite (sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a cui è seguita la pronuncia, sempre a Sezioni Unite, del
13 maggio 2024 n. 12974) hanno affermato che il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione per integrare il titolo esecutivo, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo stesso. Ciò posto, l'opponente ha correttamente dedotto a sostegno dell' illegittimità del precetto impugnato l'estinzione del credito azionato fondato sulla sentenza del
Tribunale di Napoli n.1895/2004, confermata parzialmente da quella della Corte di
Appello di Napoli n.1660/2008, in quanto il relativo credito sarebbe stato integralmente soddisfatto in virtù della procedura di espropriazione presso terzi n.
RGE 6358/2011 promossa dal e definita con ordinanza di CP_1 assegnazione del Tribunale di Napoli del 5.4.2011; invero, la documentazione prodotta a corredo dell'opposizione ed in particolare la nota del terzo pignorato,
Amministrazione Provinciale di Napoli, prot. n.20709 del 21.2.2013 attesta l'effettiva esazione delle somme dal terzo pignorato a seguito dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattoria. Sotto altro profilo, in applicazione degli esposti principi giurisprudenziali, merita accoglimento altresì
l'eccezione secondo cui la pronuncia in oggetto contenga una mera condanna al pagamento dell' indennità di occupazione legittima, per l'intero arco temporale oggetto di accertamento giudiziale, determinata in € 3892,15 oltre interessi legali a decorrere dal gennaio del 1996; è pertanto estraneo all'oggetto del giudizio ed alla sentenza del Tribunale di Napoli n.1895/2004 l'accertamento dell'indennità di occupazione legittima dovuta per ciascuna annualità e altresì la condanna al pagamento della stessa fino al momento della cessazione dell'occupazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo il DM 55\2014 e sue successive modifiche, tenuto conto del tenore delle difese svolte e della non elevata complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 16608\2020 RGAC, pendente tra
, disattesa ogni contraria Parte_2 CP_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione al precetto spiegata dal Parte_1
e per l'effetto dichiara l'illegittimità del precetto opposto, atteso che la
[...] somma di cui si richiede il pagamento non è sorretta da alcun titolo esecutivo;
- e susseguentemente condanna alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore della parte attrice, , che si liquidano Parte_1 in euro 7052,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso, in Napoli, il 14.03.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano