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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [appello avverso la Sentenza N° 269/2023, pubblicata il 09.02.2023, del del Tribunale di Padova in punto di opposizione a decreto ingiuntivo] iscritta al n. r.g. 539/2023 CC da:
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
MICHELE CASAGRANDE del Foro di Treviso, giusta procura agli atti;
contro
Con
(C.F. ), di seguito solo con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CLAUDIA GELMI del Foro di Padova, giusta procura agli atti.
CONCLUSIONI
Per CP_1
“Nel merito
1 Previa ogni necessaria declaratoria, in riforma integrale della sentenza di primo grado, revocarsi in quanto nullo, annullabile ovvero infondato il decreto ingiuntivo qui opposto 1872/2020 del 3.8.2020 rg 4141/2020 del Tribunale di Padova.
Nel merito in via riconvenzionale
Previa ogni necessaria declaratoria in ordine al colpevole inadempimento agli obblighi Cont contrattualmente assunti da , meglio descritti in atti, dichiararsi la risoluzione del contratto dedotto in giudizio per fatto e colpa della medesima, adottando ogni conseguente provvedimento ed in particolare ordinando la restituzione delle somme tutte alla medesima corrisposte da , CP_1
per tale titolo contrattuale, maggiorate per interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condannare inoltre CTR alla integrale rifusione dei danni tutti subiti da che si CP_1
quantificano in euro 3.500,00 per i maggiori costi patiti in conseguenza ad a causa della colpevole condotta di CTR, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa
In ogni caso:
Cont Per l'effetto condannarsi alla restituzione e rifusione di ogni somma versata da CP_1
sia in adempimento della ingiunzione opposta 1872/2020 del 3.8.2020 rg 4141/2020 del Tribunale di
Padova, che della sentenza 269/2023 del Tribunale di Padova pronunciata all'esito del procedimento di primo grado, con effetto anche nei confronti del difensore antistatario.
Spese competenze ed onorari di primo grado e di grado d'appello integralmente rifusi
In via istruttoria
Si richiamano le produzioni documentali eseguite in giudizio e le istanze istruttorie tutte formulate in atti ed in particolare in memoria ex art 183, sesto comma, cpc n.2, depositata in data 28.4.2021 e già richiamata in nota di precisazione delle conclusioni dimessa in data 12.1.2023”;
per TR:
“-Dichiarare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 269/2023 del Tribunale di CP_1
Padova, inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. con ogni inerente e conseguente statuizione per i motivi esposti in parte narrativa;
-Dichiarare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 269/2023 del Tribunale di CP_1
Padova, inammissibile ai sensi e 348 bis cpc, con ogni inerente e conseguente statuizione per i motivi esposti in parte narrativa;
-Rigettare l'appello della Sentenza n. 269/2023 pubblicata il 9.02.2023 dal Tribunale di Padova, con ogni inerente e conseguente statuizione;
2 -Dichiarare ex art. 345 c.p.c. inammissibili le nuove allegazioni per quanto specificato in parte narrativa;
in ogni caso: rigettare l'appello proposto dalla nonchè ogni contraria CP_1
eccezione, deduzione e domanda in quanto inammissibile, infondate, in fatto ed in diritto, nonchè carenti dei presupposti richiesti dalla legge e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 269/2023 impugnata, emessa dal Tribunale di Padova il -09-02-2023;
-Dichiarare decaduta la da ogni istanza istruttoria l'appellante in quanto non CP_1
espressamente richiamate;
-In ogni caso, respingere tutte le domande proposte contro la perché, infondate in fatto e in CP_2
diritto, con ogni inerente e conseguente statuizione;
-Nella sopra denegata ipotesi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, il procuratore dell'appellata, nel riportarsi ai verbali delle udienze tenute ed a tutti gli atti di causa depositati in primo grado e nella comparsa di costituzione in appello, ripresentano le proprie conclusioni, di merito ed istruttorie, cosi come precisate in primo grado nella note conclusive e precisate a verbale di udienza;
- Tenuto conto di tutte le censure, già evidenziate nell'istanza del 03.01.2023 ( fascicolo di primo grado appellante) e per i motivi riportati in parte narrativa, cesure poste in evidenza alla CTU e alla condotta non parziale dello stesso nella fase di espletamento del suddetto incombente, deduzioni tutte sistematicamente disattese dal Consulente Tecnico di parte come evidenziato , si reitera l'eccezione di nullità della CTU , si insiste , altresì, per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie così come precisate nella comparsa di costituzione, nella III memoria 183, sesto comma c.p.c., sicchè non si debbano ritenere rinunciate, chiedendo il rigetto di quelle di controparte per tutti i motivi già dedotti nella II e III memoria n. 183, sesto comma c.p.c. e nei successivi verbali d'udienza”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre il 15%, con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 15.07.2020, chiedeva al Tribunale di Padova che fosse ingiunto a di pagare l'importo di € 9.871,41 portato dalla fattura n. VAB19-2569 del CP_1
18.12.2019 relativa a “prove di laboratorio”, oltre agli interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo ed alle spese del monitorio.
2. Il Tribunale di Padova, in data 31.07.2020, emetteva il decreto ingiuntivo richiesto (v. d.i. n.
1870/2020 n. r.g. 4141/2020)
3 Con 3. proponeva opposizione eccependo l'inadempimento di per non avere fornito i grafici CP_1
commissionati né i dati necessari per costruirli;
allegava di avere ottenuto la medesima attività da
Institut fur Scweibtechnik und Ingenierburo Dr Moll Gmbh di Darmast (DE) per il corrispettivo di €
14.000,00 e di aver sostenuto un maggior costo di € 3.500,00; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la risoluzione del contratto con condanna avversaria alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del medesimo contratto ed al risarcimento del danno.
In particolare, lamentava la mancata osservanza della raccolta e stesura dei risultati delle “prove”, precisando espressamente:
Rimarcava che l'unica esclusione aveva riguardato la redazione di “grafici”, riportando testualmente:
4. Si costituiva in giudizio TR contestando gli assunti attorei, in quanto la prestazione pattuita era limitata alla fornitura di c.d. rapporti di prova;
concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma dell'ingiunzione.
In punto “grafici”, l'opposta riportava:
4 Insisteva:
5. replicava specificatamente: CP_3
6. All'udienza del 23.02.2021, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
corrispondeva a TR - in data 25.03.2021 e mediante bonifico - l'importo di € CP_1
11.444,90 con riserva di ripetizione (v. doc. 15).
7. La causa veniva istruita con acquisizione delle produzioni documentali e con CTU affidata all'ing.
con studio in Scorzè (VE). Persona_1
8. Raccolte le conclusioni delle parti ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con Sentenza N°
269/2023, pubblicata il 09.02.2023, il Tribunale di Padova ha statuito:
“1) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1872/2020 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 31 luglio 2020;
2) Condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 7.077,00 di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 2.000,00 per spese, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione in favore dell'avv. Claudia
Gelmi ex art. 93 c.p.c. solo dell'importo di euro 5.077,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%);
5 3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice-opponente”.
9. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della CTU perché infondata, non essendo stato minimamente leso il diritto di difesa di parte opposta.
TR non ha indicato alcun elemento concreto dell'elaborato peritale idoneo a configurare quei “gravi motivi” richiesti dall'art. 196 c.p.c. per la sostituzione del CTU;
né gli elementi dedotti da TR hanno fatto ritenere che il CTU non sia stato imparziale;
per cui, l'istanza di sostituzione dell'ing. Persona_1
è stata rigettata.
Non si è tenuto conto delle valutazioni di natura giuridica espresse dal CTU nell'elaborato peritale, in quanto di competenza del Giudicante.
In un primo momento, ha eccepito l'inadempimento avversario sotto due profili: a) TR non ha CP_1
fornito i grafici relativi alle prove di flessione;
b) TR non ha fornito i dati necessari per la costruzione dei grafici;
tuttavia, nel corso del processo, ha limitato l'eccezione d'inadempimento alla sola ipotesi b)
(v. verbale udienza del 19.11.2021 di conferimento dell'incarico al CTU, in cui ha precisato CP_1
che TR non doveva fornire i “grafici”, bensì la molteplicità di “dati” necessaria per realizzare i
“grafici”), così rinunciando implicitamente al profilo a) dell'eccezione d'inadempimento. Con Per il Tribunale, se non doveva fornire i “grafici” per un limite strumentale di cui era stata CP_1
informata in sede di trattative, questo non può che avere determinato - per quello stesso limite
Con strumentale - che non dovesse fornire neppure i “valori” necessari per la creazione dei “grafici”.
Quanto affermato da tale di TR a tale di nella mail dell'11.11.2019 (v. ore Per_2 Per_3 CP_1
8.46; v. doc. 8) - ossia “in fase di preofferta l'aveva avvisata telefonicamente di questo nostro limite strumentale e c'eravamo accordati di uscire con i valori riportati nel report ovvero la forza massima a cedimento, le due misurazioni della deformazione e angolo carico massimo” – ha rappresentato esattamente quelle che erano state le pattuizioni fra le parti.
Con Nessun inadempimento è stato possibile addebitare a
10. Avverso detta pronuncia ha proposto Appello formulando le seguenti doglianze: CP_1
- Erronea ricostruzione dei fatti.
- Erronea applicazione del principio della domanda disciplinato dagli artt. 99 e 112 c.p.c..
- Erronea qualificazione giuridica delle dichiarazioni delle parti.
- Violazione degli artt. 115-116 c.p.c..
- Fondatezza della domanda riconvenzionale.
Il Giudice di I Grado ha sostenuto che avrebbe dapprima eccepito l'inadempimento della CP_1
controparte sotto due profili (a. TR non avrebbe fornito i grafici;
b. TR non avrebbe fornito i dati), scegliendo poi di limitare la sua eccezione alla sola omessa fornitura dei “dati” necessari per realizzare
6 i “grafici”.
In realtà, al momento del conferimento d'incarico al CTU, per chiarire l'esatto contenuto omissivo
Con della condotta addebitata a ha sottolineato che - nel caso concreto - il problema non stava CP_1
tanto nel non avere fornito i “grafici”, bensì i “dati” necessari per realizzarli;
la compilazione del grafico non sarebbe stata altro che la riproduzione visiva (“grafica” appunto) dei dati ricavati dalle misurazioni.
Dunque, anche ammettendo che abbia inteso limitare la sua contestazione al solo aspetto della CP_1
Con mancata produzione dei dati, escludendo il profilo della fornitura dei grafici, l'inadempimento di non sarebbe cambiato, concretandosi in un grave inadempimento alle obbligazioni assunte, poiché il contratto sottoscritto l'aveva obbligata ad effettuare plurime misurazioni ed a fornire plurimi dati, in conformità alla richiamata norma UNI EN 15512.2009.
Lo stesso documento 8 di parte opponente contiene la mail 12.11.2019 di ove si respinge la CP_1
giustificazione di TR e se ne sottolinea il contrasto con gli accordi contrattuali e con le prescrizioni della norma UNI EN 15512.2009 A.
2.4. convenuta (v. mail 12.11.2019 di in Tes_1 CP_1
CP_ risposta a di Per_2
Invero, ha commissionato a TR “prove di laboratorio” utili ad attestare la conformità del CP_1
prodotto a specifiche normative tecniche.
Si sarebbe trattato - in concreto - di 28 “prove di flessione sul nodo corrente montante secondo la norma UNI EN 15512-2009 A.2.4” e di 27 “prove di trazione secondo la norma UNI EN ISO 6092-1 su elementi di lamiera strutturali delle prove di flessione”.
In altre parole, TR avrebbe dovuto operare una serie articolata di prove, raccogliendo plurimi dati, utili al tracciamento di un grafico riassuntivo evidenziante le caratteristiche tecniche del prodotto.
Per svolgere tale compito, si sarebbero dovute eseguire una molteplicità di misurazioni per ogni singola configurazione analizzata, i cui dati erano destinati a costruire un grafico rappresentante il rapporto tra il momento e la rotazione degli elementi testati. Con Nonostante ciò, non ha prodotto tali “dati” né tali “grafici”, essendosi limitata a produrre un solo dato per ciascuna prova
Con All'esito della attività di laboratorio espletata, ha prodotto soltanto due report: il report 193358 (v. doc. 6) relativo alle prove di flessione ed il report 193800-1 (v. doc. 7) che contiene i risultati delle prove di trazione.
Per questo motivo, il CTU - in aderenza alla tesi di - ha concluso: CP_1
“CTR non ha ottemperato all'impegno assunto in offerta non essendo stata in grado di fornire a il grafico delle registrazioni dei valori “m (coppia) e θ (rotazione del nodo) come previsto CP_1
7 dalla norma UNI EN 15512 – 2009 A.2.4. che la stessa CTR si era impegnata a rispettare” ed ha spiegato: “sarebbe stato sufficiente che CTR rilevasse durante le prove un congruo numero di coppie di valore F\θ da fornire a in sostituzione del grafico suddetto perché quest'ultima CP_1
potesse essa stessa tracciarsi ed elaborare tale grafico, come la stessa si era dichiarata CP_1
disposta a fare”. Con 11. si è costituita in II Grado eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
(v. chiara individuazione delle parti di decisione censurate) e dell'art. 348 bis c.p.c. (v. specificità dei motivi di gravame); negando che vi sia stato travisamento dei fatti ad opera del Giudice di prime cure circa l'irrilevanza dei “grafici; affermando che la sentenza di I Grado ha correttamente evidenziato quanto emerso dall'istruttoria e che il Giudicante ha correttamente interpretato i fatti e le prove secondo il suo libero convincimento, senza alcuna violazione di legge;
sottolineando l'assenza di riconoscimento di responsabilità circa la mancata raccolta di plurimi dati di prova;
rimarcando che avrebbe concretizzato un comportamento doloso e di mala fede;
replicando che nessun CP_1 inadempimento era addebitabile all'appellata; contestando la violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'inammissibilità delle nuove allegazioni;
ribadendo la nullità della CTU per avere affermato fatti mai allegati dalle parti, per avere acquisito documentazione senza il rispetto del principio del contraddittorio, per non avere rispettato la parità dei CCTTPP nella possibilità di formulare osservazioni;
osservando che del tutto sprovvista di prova è rimasta la domanda riconvenzionale avversaria perché il doc. 14 è incomprensibile e potrebbe essere stato confezionato ad hoc.
12. Una volta fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata posta in decisione il 01.07.2024.
13. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019)
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” al CP_1
contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto
8 effettivo dell'atto (v. Cass. n. 13535/2018).
In tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi. CP_1
14. L'appello proposto è parzialmente fondato.
Risulta doveroso chiarire che la CTU espletata a mezzo dell'ing. è giunta a Persona_1
conclusioni tecniche rettamente argomentate, congruamente motivate, scevre da vizi logici e non sottoposte a contestazioni pienamente convincenti.
Va rammentato - altresì - che in assenza di critiche fondate su elementi tangibili e sicuri, laddove le parti abbiano ampiamente disquisito degli aspetti tecnici oggetto di approfondimento peritale, la condivisione della perizia ad opera del Giudice del merito non solo non costituisce motivazione apparente, ma è pienamente conforme al principio di diritto sopra richiamato (v. Cass. n. 11917/2021).
D'altro canto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ove il Giudice di merito aderisca ai risultati della
CTU, non è tenuto ad esporre in modo capillare le ragioni di questo suo convincimento, posto che la decisione di abbracciare le risultanze della stessa implica - di per sé - valutazione ed esame delle contrarie deduzioni di parte, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.
In tal caso l'obbligo di motivare è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni di parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (v. Cass. n. 27910/2020).
Nel caso di specie, la chiarezza e l'univocità degli esiti peritali non può che indurre questa Corte ad aderirvi, riformando la sentenza impugnata.
Correttamente, l'ing. ha analizzato la disciplina UNI EN 15512.2009 come segue: Persona_1
9 Schematicamente, il CTU ha sintetizzato:
L'ing. ha spiegato in modo preciso: Persona_1
10 La perizia ha attestato:
11 12 13
15. Quanto esposto mette in risalto come vi sia stato un oggettivo inadempimento di TR - rispetto al contenuto della disciplina comunitaria a cui i contraenti hanno pacificamente fatto rinvio nel loro accordo negoziale - sotto il profilo delle modalità di raccolta dei dati progressivi della prova di flessione, dal momento iniziale a quello finale prossimo alla c.d. rottura.
Con 16. Il credito azionato in via monitoria da ha riguardato la fattura VAB 19-2569 del 18.12.2019 da
€ 9.871,41, afferente al saldo delle prove di laboratorio commissionate da dopo l'acconto di € CP_1
627,87 pagato a fronte della fattura VAB 19-2569 del 30.10.2019.
Si tratta di importi che non sono dovuti per le ragioni esposte, il che determina la revoca del decreto ingiuntivo (v. d.i. n. 1870/2020 del Tribunale di Padova) e l'obbligo di restituzione di TR a di CP_1
tutte le somme corrisposte [v. acconto di € 627,87 pagato a saldo di fattura del 30.10.2019 ed €
11.444,90 pagate in forza del decreto ingiuntivo mediante bonifico del 25.03.2021], con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
17. Per venire alla fattura emessa dalla società tedesca che ha realizzato i tests su richiesta di CP_1 del 18.12.2019, essa reca la data del 20.06.2020 e l'importo complessivo di € 14.000,00 per “bending and shear tests on beam end connectors, shear tests on frames according to our offer dated
18.12.2019” (traduzione “prove a flessione e taglio su connettori di estremità di travi, prove a taglio su telai”).
L'offerta della società tedesca accettata da indica tre tipologie di prove che verosimilmente CP_1
comprendono tutte le operazioni originariamente chieste a TR dalla medesima inclusa la CP_1
raccolta di plurimi dati e la stesura conseguente di grafici;
posto che il “lavoro” eseguito dalla società tedesca non è stato prodotto, non si può escludere che la differenza di prezzo di circa € 3.500,00 sia stata giustificata - appunto - da questa “completezza grafica” che - in realtà - TR non si è pienamente assunta e che non ha domandato le venisse pagata.
Pertanto, non può trovare spazio la domanda avanzata da relativa al pagamento del maggior CP_1
compenso pagato alla società tedesca.
14 18. Se TR ha agito originariamente per € 9.871,41 e nulla le spetta nonché se ha chiesto in via CP_1 riconvenzionale € 3.500,00 che non possono essere riconosciute, allora vi è una prevalente Con soccombenza di che giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre i residui 2/3 vanno posti a carico di TR a beneficio di CP_1
Con 19. Per contro, le spese di CTU sono integralmente a carico di in ragione del suo inadempimento riscontrato dall'ing. . Persona_1
20. Le spese di lite si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione in cui rientra il decisum (v. € 5.201,00-€
26.000,00) ed alle fasi nei due gradi.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello, RIFORMA la sentenza impugnata e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1870/2020 del Tribunale di Padova.
Con
2. ACCERTA che nulla spetta a TR e - conseguentemente - CONDANNA a restituire a quanto percepito a titolo di acconto [v. € 627,87 pagate a saldo della fattura del CP_1
30.10.2019] ed in forza del decreto ingiuntivo [v. € 11.444,90 pagate mediante bonifico del
25.03.2021], con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Con
3. RIGETTA la pretesa riconvenzionale di verso relativa ad € 3.500,00. CP_1
4. COMPENSA per 1/3 le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, liquidando i residui 2/3 a carico di TR ed a favore di nella misura di € 3.384,67 (oltre iva-cpa-spese generali CP_1 come per legge) per il I Grado ed in € 2.644,00 (oltre iva-cpa-spese generali come per legge) per il II Grado.
5. PONE definitivamente le spese di CTU a carico di TR, onerandola di rimborsare a CP_1 quanto eventualmente già corrisposto all'ing. . Persona_1
Venezia, 23.12.2024.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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