Decreto presidenziale 18 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2022
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 17/03/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05443/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 1277 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Petrucci, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
- Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
- del provvedimento sanzionatorio prot. -OMISSIS- del 29 dicembre 2021 con il quale è stata disposta la sua iscrizione nell'area b del casellario informatico, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la gestione del casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ANAC e del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori comparsi in collegamento da remoto, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come la ricorrente, con atto depositato il 9 febbraio 2022, sia insorta avverso l’annotazione disposta nei suoi confronti nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto dall’ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, deducendone l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere;
Rilevato come l’Autorità intimata, costituitasi in giudizio, abbia concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza;
Rilevato, ancora, come con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 28 febbraio 2022, l’incidentale istanza cautelare sia stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris ;
Dato atto di come, all’udienza smaltimento del 14 marzo 2025, il Presidente abbia dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta, nelle more della delibazione nel merito dell’affare, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania n. -OMISSIS- del 2022 (ricorso r.g.n. 1503/2021), non impugnata, che ha deciso nel senso del rigetto, tra l’altro, la domanda dell’odierno ricorrente di «revoca e/o rettifica della segnalazione all’ANAC disposta con il provvedimento impugnato», ossia il presupposto unico e diretto da cui è scaturita l’annotazione qui avversata.
Considerato che il procuratore della deducente abbia nell’occasione rappresentato la piena adesione al rilievo d’ufficio testé illustrato, espressamente riconoscendo il venir meno dell’interesse alla decisione dell’affare;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo, che non resti al Collegio che addivenire alla declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti, anche in ragione della definizione in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-quater, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, coll'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.