Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al N. 14088/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO Parte_1 P.IVA_1
DANILO e , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI ANTONELLI 4 00197 ROMA, presso il difensore avv. LOMBARDO DANILO
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURETTA PIETRO e CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE 56 97019 VITTORIA presso lo studio dell'avv.
LAURETTA PIETRO
APPELLATO
Rimessa in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie in atti.
pagina 1 di 5
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, - quale cessionaria del Parte_1
credito per compensazione pecuniaria dovuta ai sensi degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2004 vantato da - conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, e Controparte_2 CP_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1409/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania in data
18.05.2023 all'esito del procedimento R.G. n. 10688/2022 con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dalla nei confronti della poiché la procura rilasciata in Pt_1 CP_1
favore della difesa della odierna appellante non riportava l'indicazione del nominativo della passeggera
. Controparte_2
Con i motivi di appello l'appellante deduceva: violazione e/o errata e/o falsa applicazione di legge nonché difetto di valutazione di fatti decisivi – erroneità della motivazione – contrasto con la disciplina comunitaria – erronea e/o falsa applicazione dell'art. 1260 c.c.; erronea condanna al pagamento delle spese;
carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Con comparsa del 22.03.2024 si costituiva in giudizio la compagnia aerea appellata, concludendo per il rigetto dell'appello proposto.
Acquisito in atti il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.04.2024.
Indi, all'udienza del 24.04.2024, il Giudice - rilevato che il giudizio soggiaceva al rito c.d. Cartabia - fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 14.04.2025 assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
Indi, all'udienza del 14 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2022, la conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catania il vettore aereo , al fine di ottenere la CP_1
compensazione pecuniaria relativamente al ritardo del volo FR2050 Venezia (VCE) – Catania CP_1
(CTA) del 31.07.2021 pari a € 250,00, nonché € 100,00 per l'intervento stragiudiziale del proprio procuratore di fiducia.
Si costituiva in giudizio , evidenziando l'abuso dell'azione processuale di CP_1 Pt_1
e la violazione, da parte della passeggera , dell'art. 15.2 Termini e
[...] Controparte_2
condizioni generali di trasporto nonché dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e CP_1
1375 c.c., non avendo la stessa messo il vettore nelle condizioni di adempiere spontaneamente - e senza aggravio di spese legali - omettendo la gratuita procedura di reclamo disponibile sul sito e CP_1
ricorrendo direttamente al patrocinio di terzi.
pagina 2 di 5 Inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , per violazione CP_1 Parte_1 dell'art. 15.4 dei termini e condizioni generali di trasporto accettati dalla passeggera al momento dell'acquisto del biglietto, che sancisce il divieto di cessione del diritto alla compensazione a terzi che non siano persone fisiche indicate nella prenotazione o passeggeri di uno stesso gruppo di viaggio.
In ogni caso , con mail del 14.10.2022 in riscontro all'atto di diffida, si era dichiarata CP_1
disponibile a comporre bonariamente la vicenda attraverso il riconoscimento della sola compensazione pecuniaria in favore della passeggera, rigettando le spese legali pretese per la fase stragiudiziale, ritenute evitabili se solo la passeggera avesse esperito il reclamo personale ex art. 15.2.
Con sentenza n. 1409/2023, il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda attorea condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della odierna appellante per mancata sottoscrizione del mandato difensivo da parte di . Controparte_2
Con atto di citazione in appello impugnava la citata sentenza, instaurando il Parte_1 presente giudizio di secondo grado al fine di far accertare e dichiarare: la legittimazione attiva e d'agire di , con conseguente e successivo accoglimento della domanda attorea così come Parte_1 formulata nell'atto introduttivo del giudizio;
l'erronea condanna al pagamento delle spese di primo grado parti ad € 253, di cui € 220,00 a titolo di spese, ed € 33,00 per esborsi;
la carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Premessa la genesi della domanda avanzata da parte appellante, questo G.I. rileva – anzitutto –
l'esattezza della valutazione compiuta dal giudice di prime cure, sotto il profilo del difetto di procura, per assenza di sottoscrizione del passeggero . Controparte_2
In particolare, la motivazione della pronuncia resa dal giudice di primo grado pare scevra da censure ed idonea a ricostruire l'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione, non rilevandosi a riguardo alcuna significativa carenza.
Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, preso atto del divieto di cessione del credito di cui all'art. 15.4
Termini e condizioni a tenore del quale: “…la cessione dei diritti alla compensazione, al CP_1
risarcimento dei danni o al rimborso è valida soltanto se effettuata a favore di persone fisiche che siano indicate nella prenotazione del passeggero come ulteriori passeggeri e/o, se il passeggero è parte di un gruppo di viaggio, a favore di altri passeggeri di tale gruppo e/o, nel caso in cui il passeggero sia un minore o altrimenti giuridicamente incapace, a favore dei propri tutori. In tutti gli altri casi, è vietata la cessione a terzi di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso. Il divieto di cessione non si applica qualora la cessione o la surrogazione nella pretesa siano imposte dalla legge…”.
A tal riguardo, si rende necessario un duplice ordine di considerazioni.
pagina 3 di 5 In primo luogo, la passeggera ha accettato le Condizioni generali di trasporto contestualmente all'acquisto del biglietto, avvenuto con modalità elettroniche, contrassegnando con un “clic” l'apposita casella sulla pagina web del venditore-vettore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità ed efficacia del consenso prestato mediante il click nei contratti elettronici conclusi con la modalità “point and click” (cfr. Cass. Civ., n.
9412/21 e 9413/21) conformandosi alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea.
In secondo luogo, il divieto di cessione a terzi del diritto alla compensazione non presenta profili di vessatorietà.
Ora, la odierna appellante – nel tentativo di evidenziare la presunta contraddittorietà della decisione impugnata – sostiene che il giudice di primo grado abbia riconosciuto la legittimazione attiva di
, salvo poi dichiarare il difetto di procura per mancata sottoscrizione da parte della Parte_1 [...]
che, in quanto cedente, sarebbe – a suo dire – rimasta estranea al rapporto giuridico intercorrente CP_2
tra la società cessionaria e il relativo procuratore.
Tale impostazione, tuttavia, non è aderente al decisum dell'impugnata sentenza, la quale, sotto tale profilo pare corretta.
Il giudice di prime cure non ha riconosciuto valida e opponibile al debitore la cessione del credito intervenuta tra e la passeggera Semmai, il Giudice di Pace di Parte_1 Controparte_2
Catania, richiamando l'art. 1260, comma 2 c.c. ha ritenuto opponibile ad (cessionaria) il Pt_1
divieto di cessione.
È pacifico che la citata società fosse a conoscenza del divieto di cessione del credito di cui all'art. 15.4
Termini e condizioni di trasporto già dal 18.08.2021 (al tempo del formalizzato atto di CP_1
cessione) e che il Servizio Clienti le abbia rappresentato tale circostanza anche nella fase CP_1 antecedente l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo di primo grado, senza ricevere alcun riscontro in merito.
Ne consegue che essendo opponibile al cessionario ex art. 1260, comma 2, c.c. la clausola di cui all'art. 15.4 Termini e condizioni in quanto valida e già conosciuta da al momento della CP_1 Pt_1
sottoscrizione della cessione, la cedente avrebbe dovuto conferire mandato al Controparte_2
procuratore di controparte.
In mancanza, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della in virtù della Pt_1
clausola di cui all'art. 15.4.
Dunque, diversamente da quanto ritenuto dall'odierna appellante, il Giudice di prime cure, richiamando e applicando alla fattispecie l'art. 1260, comma 2, c.c., non ha riconosciuto alcuna cessione del credito,
pagina 4 di 5 con conseguente necessarietà della sottoscrizione del mandato al procuratore da parte della passeggera ancora unica titolare del rapporto giuridico sostanziale. Controparte_2
Tale motivo di gravame, pertanto, è infondato e va rigettato con conferma della sentenza del Giudice di primo grado.
L'odierna appellante ha altresì impugnato la sentenza n. 1409/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Catania per essere stata condannata alla rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado.
Anche la suddetta doglianza non pare fondata.
Invero, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, le spese di giudizio venivano poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
Alla luce di quanto detto, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al Dm n. 147/2023, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona della Dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14088/2023 R.G. promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1409/2023, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma
1-quater del D.p.r. 115/2002.
Così deciso in Catania, addì 9.6.2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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