Art. 114. Deroga legislativa espressa.
Le disposizioni degli articoli 71, 82, 83, 84, 86 e 87 sono stabilite in deroga, rispettivamente, agli articoli 36, 99, 102, 103, 229, n. 1, e 240 del Codice penale .
Gli articoli 105 e 106 sono stabiliti in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale e degli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4: l'articolo 113 in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale .
La sanzione preveduta nell'art. 102 e' stabilita in aggiunta a quelle indicate negli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.
Le disposizioni degli articoli 71, 82, 83, 84, 86 e 87 sono stabilite in deroga, rispettivamente, agli articoli 36, 99, 102, 103, 229, n. 1, e 240 del Codice penale .
Gli articoli 105 e 106 sono stabiliti in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale e degli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4: l'articolo 113 in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale .
La sanzione preveduta nell'art. 102 e' stabilita in aggiunta a quelle indicate negli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.