Art. 35.
Si applica la disposizione dell' articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.
Si applica la disposizione dell' articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.