Art. 977. Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori 1. Nei confronti dei militari, in sede di prima assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, si applica l'articolo 1468.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 7
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 2233Provvedimento: […] 10.2. Accanto a tale figura si colloca il trasferimento a domanda, disciplinato dagli artt. 976 e 977 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), nel quale assumono rilievo preminente le esigenze personali e familiari dell'istante. In questa ipotesi, l'interesse pubblico non viene meno, ma opera quale limite esterno di compatibilità: l'istanza di trasferimento può essere accolta solo ove la sua soddisfazione non determini un pregiudizio concreto e specifico alle esigenze organizzative dell'Amministrazione (Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2016, successivamente, sez. IV, 12 febbraio 2001, n. 332; sez. IV, 6 novembre 2000, n. 5415; Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2017, n. 13938).Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- art. 101 c.p.a.·
- giurisdizione amministrativa·
- personale militare·
- compensazione spese·
- esigenze organizzative·
- trasferimento a domanda·
- art. 97 Cost.·
- discrezionalità tecnica·
- parere vincolante