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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4044 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Raffaella Parte_1 C.F._1
Giannotti, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Controparte_1 C.F._2
Presicce, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 5 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 22.6.2025, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2025, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con in Taurisano (LE) il 31.5.2011, in regime Controparte_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, il 18.11.2012, Per_1 il 17.12.2015 e il 13.4.2022; che il rapporto coniugale era entrato in crisi per Persona_2 Per_3 esclusiva responsabilità del convenuto, il quale aveva intrapreso, a far data dall'anno 2021, una relazione extraconiugale, come più ampiamente specificato in atti;
che, da quando aveva abbandonato la casa coniugale, nel giugno 2024, il convenuto aveva contribuito in maniera irrisoria al mantenimento dei figli, nonostante l'espressa richiesta della ricorrente di corrispondere mensilmente un contributo di mantenimento in favore della prole;
che, in ragione delle vicissitudini che avevano caratterizzato la vita coniugale, ella aveva dovuto far ricorso a consulenza psicologica, come riportato in atti;
che ella svolgeva l'attività di logopedista presso il Centro di Riabilitazione “Provincia della Natività” di Gagliano del Capo, mentre il convenuto era subagente assicurativo iscritto alla sezione E dell'Ivass, con sede in Taurisano, oltre a svolgere attività di ristorazione con preparazione di cibo da asporto e ad essere titolare di rivendita tabacchi, e che, pertanto, la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che il convenuto era, altresì, proprietario della casa familiare sita in Taurisano, oltre che di altro immobile sito in Casarano. Tanto premesso, ha chiesto porsi, preliminarmente, ai sensi dell'art. 473-bis.15, con decreto provvisoriamente esecutivo, l'obbligo, a carico di di provvedere al Controparte_1 pagamento del contributo di mantenimento per i tre figli minori. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione coniugale sita in Taurisano, l'assegnazione a sé della casa coniugale,
l'esercizio del diritto di visita in favore del padre nelle modalità specificate in ricorso, salvo variazioni in base alle esigenze dei figli e anche al lavoro dei genitori, tenuto conto della volontà dei figli, porsi a carico del convenuto un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei tre figli minori, da corrispondersi a partire da giugno 2024, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, il diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U., la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla moglie. CP_1
In relazione all'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. di parte ricorrente la giudice relatrice, con decreto del 9.6.2025, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di indifferibilità per adottare i provvedimenti richiesti dalla ricorrente, non essendo stata intrapresa, da giugno 2024 (data in cui, secondo le deduzioni della ricorrente, il convenuto non avrebbe provveduto al mantenimento della prole) e fino all'instaurazione del presente giudizio, alcuna iniziativa giudiziaria in ordine alla dedotta mancata contribuzione del padre al mantenimento dei figli. si è quindi costituito, con memoria depositata il 4.9.2025, aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione dei coniugi ma contestando fermamente le avverse deduzioni, in particolare in ordine alle cause della crisi coniugale, e richieste. Ha dedotto, quindi: che non corrispondeva al vero la circostanza, riportata in ricorso, secondo cui egli aveva intrapreso, sin dal 2021, una nuova relazione affettiva;
che la coppia, viceversa, aveva interrotto ogni forma di comunione sia sul piano materiale, sia sotto il profilo spirituale, a partire da agosto 2022, in seguito alla nascita della figlia , per le ragioni Per_3 specificate in memoria, continuando a vivere sotto lo stesso tetto per esclusivo interesse dei figli minori;
che egli, inoltre, non aveva abbandonato volontariamente il tetto coniugale ma era stato “cacciato”, nel giugno 2024, dalla ricorrente, che aveva posizionato all'esterno dell'abitazione coniugale i suoi effetti personali;
che, pertanto, non sussistevano i presupposti per addebitare al convenuto la separazione;
che la sua situazione lavorativa ed economico-patrimoniale era quella specificata in memoria, sicché non poteva accogliersi la domanda di contributo per il mantenimento della prole nella misura richiesta dalla ricorrente;
che, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, egli, dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare, aveva contribuito al mantenimento dei figli, risultando altresì creditore nei confronti della ricorrente della somma di euro 7.400,00, avendo estinto con il proprio denaro un finanziamento acceso dalla ricorrente per l'acquisto di un veicolo;
che era priva di fondamento, inoltre, per le ragioni ampiamente esposte in atti, la richiesta della ricorrente di assegnazione a sé dell'immobile adibito ad abitazione familiare. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle differenti condizioni indicate in memoria.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 6.10.2025. In tale occasione, la ricorrente ha dichiarato: “il padre vede ogni giorno i figli, perché io li porto a scuola e lui li va a prendere. I due più grandi non vanno a casa del padre perché non vogliono vedere la sua nuova compagna. Perciò lui prende a casa sua a dormire solo la più piccola. La mattina porto da lui al tabacchino perché ha piacere a portarla a scuola. I ragazzi escono Per_3 con il padre di pomeriggio, a volte dicono no a lui come a me però lui la prende sul personale.”. Il convenuto, a sua volta, ha dichiarato: “è vero che i figli più grandi non vengono a dormire da me. È vero che verrebbero a dormire con me in un'altra abitazione.”. All'esito, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto un breve rinvio al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata in ordine alle condizioni della separazione.
Con deposito effettuato il 3.11.2025, all'esito di un ulteriore rinvio richiesto dalle parti al fine di perfezionare le trattative di bonario componimento, è stato prodotto l'accordo sulle condizioni della separazione, come da “Foglio di conclusioni congiunte” sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, del seguente tenore:
“I coniugi e vivranno separati, stabilendo la loro residenza ove lo riterranno più Parte_1 Controparte_1 opportuno, ma con l'obbligo di far conoscere immediatamente all'altro coniuge il nuovo indirizzo.
La casa coniugale sita in Taurisano (Lecce), alla Via Trieste n. 10/12, ovvero l'unità abitativa posta al piano terra, di proprietà esclusiva del resistente viene assegnata alla ricorrente , così come Controparte_1 Parte_1 arredata, la quale vivrà nella stessa unitamente ai tre figli della coppia, ovvero ai minori , Persona_4 [...]
e . Per_2 Per_3
I minori , e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_4 Persona_2 Per_3 con collocamento prevalente degli stessi presso la ricorrente , assegnataria della casa coniugale, come da Parte_1 disposizione che precede.
Il IG. potrà avere con sé i tre figli e ogni giorno della Controparte_1 Per_1 Persona_2 Per_3 settimana, dalle ore 18:00, alle ore 21:00, e compatibilmente con gli impegni di studio dei medesimi, nonché, nei fine settimana, in modalità alternata con la IG.ra , dalle ore 20:00 del sabato e fino alle 20:00 della domenica, Parte_1 con l'espressa precisazione che, nelle settimane in cui è previsto il weekend per la ricorrente, il padre salterà la visita.
I minori , e trascorreranno il giorno di Natale, quello di Capodanno, Persona_4 Persona_2 Per_3 nonché quelli di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, in alternanza un anno con la madre ed un anno con il padre;
pertanto, nell'anno in cui saranno con il padre a Natale, resteranno con la madre per Capodanno e viceversa e, così, ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo delle vacanze estive, i tre figli minori e resteranno con il padre Per_1 Persona_2 Per_3 per due settimane consecutive, il cui preciso periodo verrà concordato con la madre entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre la data del 15 giugno di ogni anno. In assenza di accordo, i minori, negli ani dispari, trascorreranno con il padre le ultime due settimane di luglio e negli anni pari la seconda e terza settimana.
Il resistente contribuirà al mantenimento dei tre figli e , Controparte_1 Per_1 Persona_2 Per_3 corrispondendo, in favore della madre e solo per i minori, entro il giorno cinque (5) di ogni mese, un assegno Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dell'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00), con adeguamento Istat come per legge, consentendo, al tempo stesso, alla IG.ra , mediante la sottoscrizione della relativa documentazione, Parte_1 di percepire per intero l'assegno unico e universale corrisposto dall'Inps per i tre bambini, attualmente erogato dall'istituto di previdenza nella misura di complessivi € 804,00 mensili.
Qualora l'assegno unico e universale pagato dall'Inps per i tre minori dovesse diminuire, il contributo di mantenimento mensile corrisposto dal resistente in favore della IG.ra dovrà essere adeguato, andando Controparte_1 Parte_1 ad integrare la sola parte che eventualmente dovesse mancare nella prestazione assistenziale pagata dall'ente di previdenza.
Le spese straordinarie inerenti i tre figli minori , e , tra cui spese Persona_4 Persona_2 Per_3 sanitarie, spese scolastiche, spese parascolastiche (doposcuola, corsi e ripetizioni), spese sportive e spese per viaggi di istruzione, gite scolastiche e ricorrenze/cerimonie religiose della stessa, spese per vestiario (nei soli cambi stagionali) saranno a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50%, così come previste nel protocollo in vigore Controparte_1 Parte_1 presso il Tribunale di Lecce;
dette spese straordinarie dovranno essere debitamente preventivate e documentate dalla madre collocataria al padre Parte_1 Controparte_1
I coniugi si impegnano, inoltre, a concordare le decisioni che più incideranno nello sviluppo psicologico ed educativo dei figli minori , e;
più segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Persona_4 Persona_2 Per_3
i genitori avranno cura di assumere, congiuntamente, le determinazioni in merito alla residenza anagrafica dei minori ed eventuale mutamento, all'indirizzo scolastico e relativa frequenza, ai viaggi di studio e trasferimento all'estero, alle partecipazioni ad attività ludiche e scolastiche, alla scelta del medico specialista ed in generale ad ogni decisione che abbia i caratteri della non ordinarietà.
Entrambi i coniugi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, nonché a qualsivoglia contributo economico a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Entrambi i coniugi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei Controparte_1 Parte_1 documenti di espatrio.
Il IG. continuerà a pagare le rate di mutuo dell'appartamento a piano terra e seminterrato, Controparte_1 nonché dell'unità abitativa posta al primo piano di cui è nuda proprietaria la ricorrente e usufruttuaria la Parte_1 madre del predetto resistente, vale a dire la IG.ra ; le parti concordano, inoltre, che il seminterrato Parte_2 (scantinato), non essendo pertinenza funzionale dell'abitazione di cui al piano terra ed essendo fisicamente indipendente dalla stessa, rimarrà in uso al IG. il quale si impegna a metterlo a disposizione dei propri figli ogni Controparte_1 qualvolta se ne presenterà la necessità, ovvero per feste di compleanno o eventi in genere, nonché per altre necessità dei soli minori e . Il provvederà a sue spese a mettere autonoma utenza di energia Per_1 Persona_2 Per_3 CP_1 elettrica per tale unità immobiliare, ovvero contatore di sottrazione per la determinazione della quota di energia elettrica imputabile in termini di consumo allo scantinato predetto.
Con la firma del presente accordo le parti dichiarano di aver acclarato qualsiasi rapporto relativo al periodo di convivenza e reciprocamente dichiarano di null'altro avere a che pretendere.
Le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare reciprocamente ed espressamente alla richiesta di addebito di cui in atti e, conseguentemente, alla richiesta di condanna alle spese del giudizio, precisando che le spese legali saranno compensate tra le stesse.”.
All'udienza del 5.11.2025, infine, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, come da accordo depositato il 3.11.2025, con la precisazione che “il contributo paterno di euro 350,00 mensili, a cui si aggiunge la sua metà dell'A.U.U., deve intendersi ripartito in euro 120,00 per ciascuno dei figli Per_1
e e euro 110,00 per la figlia ”, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di Per_2 Per_3 conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, sopra riportate, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla domanda di addebito originariamente formulata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate, come precisate all'udienza di comparizione del 5.11.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo. L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 5.6.2025 da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Taurisano (LE) il 31.5.2011 (trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune dell'anno 2011 n. 11 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4044 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Raffaella Parte_1 C.F._1
Giannotti, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Controparte_1 C.F._2
Presicce, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 5 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 22.6.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2025, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con in Taurisano (LE) il 31.5.2011, in regime Controparte_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, il 18.11.2012, Per_1 il 17.12.2015 e il 13.4.2022; che il rapporto coniugale era entrato in crisi per Persona_2 Per_3 esclusiva responsabilità del convenuto, il quale aveva intrapreso, a far data dall'anno 2021, una relazione extraconiugale, come più ampiamente specificato in atti;
che, da quando aveva abbandonato la casa coniugale, nel giugno 2024, il convenuto aveva contribuito in maniera irrisoria al mantenimento dei figli, nonostante l'espressa richiesta della ricorrente di corrispondere mensilmente un contributo di mantenimento in favore della prole;
che, in ragione delle vicissitudini che avevano caratterizzato la vita coniugale, ella aveva dovuto far ricorso a consulenza psicologica, come riportato in atti;
che ella svolgeva l'attività di logopedista presso il Centro di Riabilitazione “Provincia della Natività” di Gagliano del Capo, mentre il convenuto era subagente assicurativo iscritto alla sezione E dell'Ivass, con sede in Taurisano, oltre a svolgere attività di ristorazione con preparazione di cibo da asporto e ad essere titolare di rivendita tabacchi, e che, pertanto, la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che il convenuto era, altresì, proprietario della casa familiare sita in Taurisano, oltre che di altro immobile sito in Casarano. Tanto premesso, ha chiesto porsi, preliminarmente, ai sensi dell'art. 473-bis.15, con decreto provvisoriamente esecutivo, l'obbligo, a carico di di provvedere al Controparte_1 pagamento del contributo di mantenimento per i tre figli minori. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione coniugale sita in Taurisano, l'assegnazione a sé della casa coniugale,
l'esercizio del diritto di visita in favore del padre nelle modalità specificate in ricorso, salvo variazioni in base alle esigenze dei figli e anche al lavoro dei genitori, tenuto conto della volontà dei figli, porsi a carico del convenuto un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei tre figli minori, da corrispondersi a partire da giugno 2024, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, il diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U., la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla moglie. CP_1
In relazione all'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. di parte ricorrente la giudice relatrice, con decreto del 9.6.2025, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di indifferibilità per adottare i provvedimenti richiesti dalla ricorrente, non essendo stata intrapresa, da giugno 2024 (data in cui, secondo le deduzioni della ricorrente, il convenuto non avrebbe provveduto al mantenimento della prole) e fino all'instaurazione del presente giudizio, alcuna iniziativa giudiziaria in ordine alla dedotta mancata contribuzione del padre al mantenimento dei figli. si è quindi costituito, con memoria depositata il 4.9.2025, aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione dei coniugi ma contestando fermamente le avverse deduzioni, in particolare in ordine alle cause della crisi coniugale, e richieste. Ha dedotto, quindi: che non corrispondeva al vero la circostanza, riportata in ricorso, secondo cui egli aveva intrapreso, sin dal 2021, una nuova relazione affettiva;
che la coppia, viceversa, aveva interrotto ogni forma di comunione sia sul piano materiale, sia sotto il profilo spirituale, a partire da agosto 2022, in seguito alla nascita della figlia , per le ragioni Per_3 specificate in memoria, continuando a vivere sotto lo stesso tetto per esclusivo interesse dei figli minori;
che egli, inoltre, non aveva abbandonato volontariamente il tetto coniugale ma era stato “cacciato”, nel giugno 2024, dalla ricorrente, che aveva posizionato all'esterno dell'abitazione coniugale i suoi effetti personali;
che, pertanto, non sussistevano i presupposti per addebitare al convenuto la separazione;
che la sua situazione lavorativa ed economico-patrimoniale era quella specificata in memoria, sicché non poteva accogliersi la domanda di contributo per il mantenimento della prole nella misura richiesta dalla ricorrente;
che, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, egli, dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare, aveva contribuito al mantenimento dei figli, risultando altresì creditore nei confronti della ricorrente della somma di euro 7.400,00, avendo estinto con il proprio denaro un finanziamento acceso dalla ricorrente per l'acquisto di un veicolo;
che era priva di fondamento, inoltre, per le ragioni ampiamente esposte in atti, la richiesta della ricorrente di assegnazione a sé dell'immobile adibito ad abitazione familiare. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle differenti condizioni indicate in memoria.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 6.10.2025. In tale occasione, la ricorrente ha dichiarato: “il padre vede ogni giorno i figli, perché io li porto a scuola e lui li va a prendere. I due più grandi non vanno a casa del padre perché non vogliono vedere la sua nuova compagna. Perciò lui prende a casa sua a dormire solo la più piccola. La mattina porto da lui al tabacchino perché ha piacere a portarla a scuola. I ragazzi escono Per_3 con il padre di pomeriggio, a volte dicono no a lui come a me però lui la prende sul personale.”. Il convenuto, a sua volta, ha dichiarato: “è vero che i figli più grandi non vengono a dormire da me. È vero che verrebbero a dormire con me in un'altra abitazione.”. All'esito, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto un breve rinvio al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata in ordine alle condizioni della separazione.
Con deposito effettuato il 3.11.2025, all'esito di un ulteriore rinvio richiesto dalle parti al fine di perfezionare le trattative di bonario componimento, è stato prodotto l'accordo sulle condizioni della separazione, come da “Foglio di conclusioni congiunte” sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, del seguente tenore:
“I coniugi e vivranno separati, stabilendo la loro residenza ove lo riterranno più Parte_1 Controparte_1 opportuno, ma con l'obbligo di far conoscere immediatamente all'altro coniuge il nuovo indirizzo.
La casa coniugale sita in Taurisano (Lecce), alla Via Trieste n. 10/12, ovvero l'unità abitativa posta al piano terra, di proprietà esclusiva del resistente viene assegnata alla ricorrente , così come Controparte_1 Parte_1 arredata, la quale vivrà nella stessa unitamente ai tre figli della coppia, ovvero ai minori , Persona_4 [...]
e . Per_2 Per_3
I minori , e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_4 Persona_2 Per_3 con collocamento prevalente degli stessi presso la ricorrente , assegnataria della casa coniugale, come da Parte_1 disposizione che precede.
Il IG. potrà avere con sé i tre figli e ogni giorno della Controparte_1 Per_1 Persona_2 Per_3 settimana, dalle ore 18:00, alle ore 21:00, e compatibilmente con gli impegni di studio dei medesimi, nonché, nei fine settimana, in modalità alternata con la IG.ra , dalle ore 20:00 del sabato e fino alle 20:00 della domenica, Parte_1 con l'espressa precisazione che, nelle settimane in cui è previsto il weekend per la ricorrente, il padre salterà la visita.
I minori , e trascorreranno il giorno di Natale, quello di Capodanno, Persona_4 Persona_2 Per_3 nonché quelli di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, in alternanza un anno con la madre ed un anno con il padre;
pertanto, nell'anno in cui saranno con il padre a Natale, resteranno con la madre per Capodanno e viceversa e, così, ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo delle vacanze estive, i tre figli minori e resteranno con il padre Per_1 Persona_2 Per_3 per due settimane consecutive, il cui preciso periodo verrà concordato con la madre entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre la data del 15 giugno di ogni anno. In assenza di accordo, i minori, negli ani dispari, trascorreranno con il padre le ultime due settimane di luglio e negli anni pari la seconda e terza settimana.
Il resistente contribuirà al mantenimento dei tre figli e , Controparte_1 Per_1 Persona_2 Per_3 corrispondendo, in favore della madre e solo per i minori, entro il giorno cinque (5) di ogni mese, un assegno Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dell'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00), con adeguamento Istat come per legge, consentendo, al tempo stesso, alla IG.ra , mediante la sottoscrizione della relativa documentazione, Parte_1 di percepire per intero l'assegno unico e universale corrisposto dall'Inps per i tre bambini, attualmente erogato dall'istituto di previdenza nella misura di complessivi € 804,00 mensili.
Qualora l'assegno unico e universale pagato dall'Inps per i tre minori dovesse diminuire, il contributo di mantenimento mensile corrisposto dal resistente in favore della IG.ra dovrà essere adeguato, andando Controparte_1 Parte_1 ad integrare la sola parte che eventualmente dovesse mancare nella prestazione assistenziale pagata dall'ente di previdenza.
Le spese straordinarie inerenti i tre figli minori , e , tra cui spese Persona_4 Persona_2 Per_3 sanitarie, spese scolastiche, spese parascolastiche (doposcuola, corsi e ripetizioni), spese sportive e spese per viaggi di istruzione, gite scolastiche e ricorrenze/cerimonie religiose della stessa, spese per vestiario (nei soli cambi stagionali) saranno a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50%, così come previste nel protocollo in vigore Controparte_1 Parte_1 presso il Tribunale di Lecce;
dette spese straordinarie dovranno essere debitamente preventivate e documentate dalla madre collocataria al padre Parte_1 Controparte_1
I coniugi si impegnano, inoltre, a concordare le decisioni che più incideranno nello sviluppo psicologico ed educativo dei figli minori , e;
più segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Persona_4 Persona_2 Per_3
i genitori avranno cura di assumere, congiuntamente, le determinazioni in merito alla residenza anagrafica dei minori ed eventuale mutamento, all'indirizzo scolastico e relativa frequenza, ai viaggi di studio e trasferimento all'estero, alle partecipazioni ad attività ludiche e scolastiche, alla scelta del medico specialista ed in generale ad ogni decisione che abbia i caratteri della non ordinarietà.
Entrambi i coniugi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, nonché a qualsivoglia contributo economico a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Entrambi i coniugi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei Controparte_1 Parte_1 documenti di espatrio.
Il IG. continuerà a pagare le rate di mutuo dell'appartamento a piano terra e seminterrato, Controparte_1 nonché dell'unità abitativa posta al primo piano di cui è nuda proprietaria la ricorrente e usufruttuaria la Parte_1 madre del predetto resistente, vale a dire la IG.ra ; le parti concordano, inoltre, che il seminterrato Parte_2 (scantinato), non essendo pertinenza funzionale dell'abitazione di cui al piano terra ed essendo fisicamente indipendente dalla stessa, rimarrà in uso al IG. il quale si impegna a metterlo a disposizione dei propri figli ogni Controparte_1 qualvolta se ne presenterà la necessità, ovvero per feste di compleanno o eventi in genere, nonché per altre necessità dei soli minori e . Il provvederà a sue spese a mettere autonoma utenza di energia Per_1 Persona_2 Per_3 CP_1 elettrica per tale unità immobiliare, ovvero contatore di sottrazione per la determinazione della quota di energia elettrica imputabile in termini di consumo allo scantinato predetto.
Con la firma del presente accordo le parti dichiarano di aver acclarato qualsiasi rapporto relativo al periodo di convivenza e reciprocamente dichiarano di null'altro avere a che pretendere.
Le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare reciprocamente ed espressamente alla richiesta di addebito di cui in atti e, conseguentemente, alla richiesta di condanna alle spese del giudizio, precisando che le spese legali saranno compensate tra le stesse.”.
All'udienza del 5.11.2025, infine, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, come da accordo depositato il 3.11.2025, con la precisazione che “il contributo paterno di euro 350,00 mensili, a cui si aggiunge la sua metà dell'A.U.U., deve intendersi ripartito in euro 120,00 per ciascuno dei figli Per_1
e e euro 110,00 per la figlia ”, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di Per_2 Per_3 conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, sopra riportate, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla domanda di addebito originariamente formulata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate, come precisate all'udienza di comparizione del 5.11.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo. L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 5.6.2025 da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Taurisano (LE) il 31.5.2011 (trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune dell'anno 2011 n. 11 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore