Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1952, n. 109
Articolo 2
Versione
28 marzo 1952
Art. 1.
E' autorizzata, la concessione di un contributo straordinario di lire 4.800.000 a favore dell'Istituto di studi romani.
Entrata in vigore il 28 marzo 1952