Sentenza 23 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/02/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa
Roberta Giordano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14597/2023 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco Parte_1 C.F._1 nello studio del quale in Foggia via Lustro n. 29 è elettivamente domiciliato come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE
Contro
( C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini, nello studio della quale è elettivamente domiciliata in Firenze, via dei Renai n. 23
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni: per parte attrice: Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.. Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Per parte convenuta: preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di
Tribunale di Taranto quale foro del consumatore o, in subordine, del Tribunale di Taranto quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010;- in subordine, sempre preliminarmente, anche in accoglimento dell'eccezione di transazione, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a nonché inammissibili e, comunque, infondate in diritto ed in fatto tutte le sue Parte_1 domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto.Con vittoria di spese e compensi di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 20/12/2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento Parte_1 per l'acquisto di un elettrodomestico con la concessione di credito revolving stipulato con in data 26/5/2004 e del diritto a restituire le somme ricevute in prestito al tasso Controparte_1 legale ex art. 1284, comma 3, c.p.c..
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto:
- Che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era stato collocato sul mercato da un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione;
- La nullità del contratto in quanto stipulato in violazione delle norme sulla distribuzione dei prodotti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 374/1999 ed inoltre, dell'art. 1355 c.c. e dell'art. 117 del
T.U.B.
si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo CP_1 CP_1
- la transazione intervenuta tra le parti in data 11/11/2022;
-l'improcedibilità del ricorso per l'inidoneità del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, in quanto esperito cumulativmente con altri soggetti aventi differenti posizioni e portatori di diversi interessi e per la mancata partecipazione del ricorrente senza giustificati motivi:
- l'inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto e attuale in relazione alla domanda di accertamento della nullità del contratto;
-l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
Con decreto del 2/1/2024 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. 116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente giudice onoraria di pace. La casa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18/2/2025.
1.L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta è infondata. Invero, “il foro del consumatore, previsto dell'art. 63 del Codice del Consumo, è derogabile dal consumatore anche unilateralmente esssendo inderogabile unicamente ad opera del professionista attesa, la funzione della disposizione volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale non può, quindi, essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai prorpi interessi.” ( ex multis Cass. Civ. 12541/2022).
2. E' fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'inidoneità del tentativo di mediazione.
Occorre premettere che il giudizio verte in materia di contratti bancari rientrante nel novero di quelle per le quali il D.Lgs. 28/2010 prevede l'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione della procedibilità della domanda. Il ricorrente ha introdotto autonomamente il procedimento di mediazione in data 22/12/2023 e la convenuta ne ha contestato l'idoneità in quanto esperito cumulativamente in presenza di altri soggetti portatori di diversi interessi e alla quale la parte non aveva partecipato personalmente senza giustificai motivi. In relazione all'eccezione sollevata dalla convenuta, la ricorrente ha chiesto, all'udienza del 16/4/2024 il termine per l'attivazione di una nuova procedura di mediazione che il Giudice ha concesso con l'ordinanza del 16/6/2024.
Nel caso in esame, inoltre, il procedimento di mediazione è disciplinato dall'art. art. 8 comma 4 D.
Lgs 28/2010, nella versione modificata dal D. Lgs 149/2022 applicabile dal 30.6.2023, secondo cui
“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, N. R.G. 14597/2023
possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
La norma, come modificata per effetto della riforma, prevede espressamente che le parti partecipino personalmente al procedimento di mediazione e che solo in presenza di giustificati motivi possono farsi sostituire da un altro soggetto, dotato dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Tale disposizione è volta ad accrescere la partecipazione personale delle parti che sono chiamate a cooperare, alla presenza di un soggetto terzo e imparziale, al fine di valutare tutte le possibili soluzioni per giungere alla conciliazione della lite, facilitata dal loro confronto diretto. Si deve ritenere, pertanto, che la mancata partecipazione personale della parte sia possibile solo in presenza di
“giustificati motivi” ovvero di ragioni specifiche e circostanziate inerenti impedimenti non altrimenti superabili.
Nel caso in esame, la parte non ha partecipato personalmente, senza fornire giustificati motivi, né all'incontro di mediazione del 21/12/2023 ( verbale negativo allegato all'istanza del 12.4.2024) né all'incontro del 10/7/2024 ( verbale negativo allegato dal ricorrente all'istanza del 17/10/2024). A tale secondo incontro erano presenti, per il ricorrente, “l'Avv. Andrea Ruocco per delega all'Avv. Bernaudo” con collegamento da remoto. All'udienza del 8/12/2024 il Giudice ha ordinato alla parte ricorrente di produrre la procura sostanziale di cui al verbale di mediazione del 10/7/2024. Il ricorrente ha depositato in pct il documento, intestato “procura sostanziale per la procedura di mediazione” conferita in formato analogico da all'Avv. Andrea Ruocco, all'Avv. Parte_1
Laura Bernaudo e all'Avv. Angelica Ferrara del 24/6/2024 nella quale è riportato “Precisiamo che la che la presente procura è rilasciata ai suindicati soggetti in quanto non siamo in grado di parteciparvi personalmente per ragioni lavorative e non disponiamo di strumenti idonei a partecipare da remoto.” Tali motivazioni non sono idonee a giustificare la mancata partecipazione personale della parte in quanto generiche, non circostanziate e non supportate da alcuna documentazione. Si deve anche evidenziare che l'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto con la recente riforma, ha previsto, in un'ottica di semplificazione, la facoltà di presenziare “da remoto” con strumenti di collegamento facilmente e generalmente reperibili, mentre le difficoltà legate dalla distanza fisica della ricorrente dipendono dalla scelta processuale della parte di non adire il foro, più prossimo, del consumatore.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non può ritenersi effettivo il tentativo di mediazione esperito dalle parti e la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
3. La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cpc.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
1) DICHIARA improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) COMPENSA tra le parti le spese del giudizio
Firenze, 21/ 2/2025 N. R.G. 14597/2023
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Roberta Giordano