Art. 7. (Prestazioni ai superstiti:
condizioni per il diritto alla pensione)
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 ;
2) per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all' articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data".
condizioni per il diritto alla pensione)
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 ;
2) per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all' articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data".