Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2001, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 A O 9 I 5 I 1 Z . R / 4 A N A / R 6 T T . 00 59419 2 B S U . I . R B . L G I P L E . R A R D T . L B A PUBBLICA ITALIANA E NO0 1 9 4-8 / 0.1 A D D T A I I E S 1 T 3 N R E 1 N E S . E T I S N A E A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 2545/98 Consigliere 5219/98 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 4128 Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud.19/10/00 Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 OF dal Sig. per diritti L. 1500 CA BI MARIA, elettivamente domiciliato in 13 FEB. 2001 ROMA VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio CANCELLIERE IL dell'avvocato DI NAPOLI NICOLA A., che la difende, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE. DIPARTIMENTO ENTRATE UFF;
- intimato. e sul 2° ricorso n° 05219/98 proposto da: . N DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2000 tempore, $ 1747 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale · nonchè
contro
CA BI MARIA;
- intimata Commissioneavverso la sentenza n. 185/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DI NAPOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE SOCIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
5 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -2- 13+ 2545/98+5219/98 Min.Fin./NC Ud. 19.10.2000 Svolgimento del processo NC AR NC ha impugnato con ricorso in data 15.4.1995,gli avvisi di mora relativi alle cartelle esattoriali emesse dal Centro Servizi delle II.DD. di Roma per IRPEFe ILOR non versate negli anni 1986,1987 e 1988,contestando la tardività della iscrizione a ruolo ex art.36 bis DPR 600/73, e la non assoggettabilità ad ILOR del reddito ricavato dalla rivendita di generi di monopolio, a dei gestita col proprio lavoro e con modesto impiego di capitale. La Commissione Tributaria Regionale di Roma,riformando con sentenza 16 maggio 1997,la decisione dei primi giudici,ha ritenuto accoglibile l'appello dell'Ufficio,il quale" con riferimenti legislativi puntuali", aveva chiarito quale fosse il termine concesso per l'iscrizione a ruolo,stabilito “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"; mentre, in relazione all'ILOR,la stessa Commissione Regionale ha affermato che la “norma che esclude l'imposta a determinate imprese è riferita ad anni precedenti il 1991". NC AR NC ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di tre mezzi, illustrata da memoria - Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale,sulla base di un unico motivo. Motivi della decisione I ricorsi debbono essere previamente riuniti a' sensi dell'art.335 c.p.c. Col primo motivo, adducendo la violazione dell'art.36 bis del DPR 600 del 1973,la ricorrente principale sostiene che la Commissione Regionale ha applicato, quanto al termine di iscrizione a ruolo,quello previsto dall'art. 17 del DPR 602/73,per la "liquidazione” delle imposte in base alle dichiarazioni presentate,così distinguendo fra "liquidazione" e “iscrizione a ruolo", mentre la liquidazione non ha valenza autonoma;
non essendo dunque prevista,per la liquidazione dell'imposta ex art.36 bis cit.DPR l'emanazione di un formale atto di liquidazione dell'imposta,di cui sia possibile verificare la tempestività.,l'iscrizione a ruolo doveva nella fattispecie, essere effettuata nel più breve termine previsto dal cit. art.36 bis. Col secondo motivo del ricorso principale, si adduce la violazione dell'art. 115 del DPR 917/86(nel testo originario e in quello novellato dall'art.9 2° comma della Legge n.408/90),nonché dell'art.4 n. 1 della Legge 825 del 1971 e dell'art. 1 del DPR 599 del 1973, avendo i giudici tributari omesso di interpretare la normativa ILOR( in vigore all'epoca dei fatti) e quindi di verificare se il reddito prodotto dall'attività commerciale della contribuente fosse assimilabile al reddito di impresa ovvero a quello di lavoro autonomo. Col terzo motivo,la ricorrente principale denuncia la contradditorietà fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata in ordine all'esenzione dall'ILOR delle imprese consimili per gli anni “anteriori al 1991"(che sono quelli in contestazione),mentre la Commissione Regionale ha invece ritenuto in dispositivo l'imponibilità proprio in relazione a quegli anni. Col ricorso incidentale, il Ministero delle Finanze denunzia a sua volta omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta tardività del ricorso introduttivo della NC,proposto avverso gli avvisi di mora, e non avverso le cartelle esattoriali. Precede l'esame del ricorso incidentale, i cui rilievi in ordine alla inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente appaiono fondati. Infatti la intempestività del ricorso originario della contribuente, che avrebbe potuto essere rilevata anche d'ufficio( e sulla quale la Commissione Regionale ha omesso ogni motivazione), deriva dal fatto che la NC avrebbe dovuto impugnare l'avviso di accertamento, ovvero in 童 caso di mancata notifica dello stesso, la successiva cartella esattoriale;
mentre il ricorso avverso mon l'avviso di nella specie introdotto, può essere proposto soltanto con specifici motivi attinenti l'irritualità o l'illegittimità di quell'avviso,non il merito della pretesa tributaria, come nel caso in esame. L'accoglimento del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del ricorso principale, e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perchè il procedimento tributario non poteva essere iniziato. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi,accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 19 ottobre 2000 IL PRESIDENTE IL RELATORE म IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi 12 FEB 2001 972 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N 6 O 8 I 9 Z A 1 5 I / A . 4 R R / N T 6 A S 2 . I T . B G .R U . E L B .P R L I D A R A L . T E B D D A I E T S T A 1 N I N 3 E R E S 1 S E I . E A T N A M