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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8219/2024
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
PresidenteDott.ssa Claudia BONOMI
Dott.ssa Michela BORDIERI Giudice
Dott.ssa HE IL ANCONA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8219/2024 R.G. vertente tra:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 nato in [...] il [...];
E
Parte 2 (C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il
29/05/1986,
entrambi con il patrocinio dell'avv. LIZIO VALENTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore PUBBLICO MINISTERO
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pontedera
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Monza in Via Cimabue n. 14 concessa in uso gratuito ai coniugi dalla società Aza Group srl la quale, in virtù del rapporto di collaborazione lavorativa col Sig. Parte_1 ha confermato la disponibilità a concedere l'immobile in uso alla famiglia del collaboratore, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della signora
Parte 2
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 3. La figlia minore Persona 1 resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia Per_1 resta collocata prevalentemente presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola o presso la casa materna;
Nei giorni infrasettimanali il sig. Parte 1 potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la signora Pt_2
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza.
Salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà un'ulteriore settimana con ciascun genitore durante il resto dell'anno.
I coniugi concordano che il giorno del compleanno di Per_2 quest'ultima lo trascorrerà con entrambi i genitori.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
MANTENIMENTO DELLA MINORE
7. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto di Per 1 nei periodi di rispettiva permanenza presso l'uno o l'altro genitore finchè la signora Pt 2 e la figlia abiteranno nella casa coniugale in Monza via Cimabue n. 14
8. Laddove la signora Pt 2 dovesse trasferirsi, unitamente alla figlia, in altra abitazione liberando la casa coniugale di Monza via Cimabue 14, il Sig. Parte_1 verserà alla signora
Pt 2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un importo pari ad € 800,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
,9. Il sig. Parte_1 dopo che la signora Pt 2 avrà lasciato la casa coniugale in Monza via
Cimabue 14, potrà trasferirsi in via permanente presso la predetta abitazione, impegnandosi altresì a contribuire al pagamento del canone di locazione della nuova casa che reperirà la signora
Pt 2 er un importo massimo mensile di euro 500,00.
10. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno in ogni caso poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
11. L'assegno Unico universale a partire dal 2025 verrà percepito integralmente dalla signora
Pt 2 12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 05.02.2025 (sent. n. 241/25 - pubbl. in data 13.02.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia Per_2 (19.09.2011); e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
con ricorso depositato in data 09/12/2024, così provvede: e Parte 2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e Parte 2
[...] a Pontedera (PI) in data 16/08/2008 (atto n. 33, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pontedera (PI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Pontedera (PI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE IL ON
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
PresidenteDott.ssa Claudia BONOMI
Dott.ssa Michela BORDIERI Giudice
Dott.ssa HE IL ANCONA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8219/2024 R.G. vertente tra:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 nato in [...] il [...];
E
Parte 2 (C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il
29/05/1986,
entrambi con il patrocinio dell'avv. LIZIO VALENTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore PUBBLICO MINISTERO
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pontedera
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Monza in Via Cimabue n. 14 concessa in uso gratuito ai coniugi dalla società Aza Group srl la quale, in virtù del rapporto di collaborazione lavorativa col Sig. Parte_1 ha confermato la disponibilità a concedere l'immobile in uso alla famiglia del collaboratore, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della signora
Parte 2
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 3. La figlia minore Persona 1 resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia Per_1 resta collocata prevalentemente presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola o presso la casa materna;
Nei giorni infrasettimanali il sig. Parte 1 potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la signora Pt_2
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza.
Salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà un'ulteriore settimana con ciascun genitore durante il resto dell'anno.
I coniugi concordano che il giorno del compleanno di Per_2 quest'ultima lo trascorrerà con entrambi i genitori.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
MANTENIMENTO DELLA MINORE
7. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto di Per 1 nei periodi di rispettiva permanenza presso l'uno o l'altro genitore finchè la signora Pt 2 e la figlia abiteranno nella casa coniugale in Monza via Cimabue n. 14
8. Laddove la signora Pt 2 dovesse trasferirsi, unitamente alla figlia, in altra abitazione liberando la casa coniugale di Monza via Cimabue 14, il Sig. Parte_1 verserà alla signora
Pt 2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un importo pari ad € 800,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
,9. Il sig. Parte_1 dopo che la signora Pt 2 avrà lasciato la casa coniugale in Monza via
Cimabue 14, potrà trasferirsi in via permanente presso la predetta abitazione, impegnandosi altresì a contribuire al pagamento del canone di locazione della nuova casa che reperirà la signora
Pt 2 er un importo massimo mensile di euro 500,00.
10. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno in ogni caso poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
11. L'assegno Unico universale a partire dal 2025 verrà percepito integralmente dalla signora
Pt 2 12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 05.02.2025 (sent. n. 241/25 - pubbl. in data 13.02.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia Per_2 (19.09.2011); e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
con ricorso depositato in data 09/12/2024, così provvede: e Parte 2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e Parte 2
[...] a Pontedera (PI) in data 16/08/2008 (atto n. 33, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pontedera (PI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Pontedera (PI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE IL ON