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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1126/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1662/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - 91015560807 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249016957738000 ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria, della Camera di Commercio di Calabria, del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio e del
Associazione_1, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativamente alle seguenti cartelle esattoriali presupposte:
1)- 09420130025395976000; 2)- 09420140008354420000; 3)- 09420140019903808000; 4)-
09420150005010847000; 5)- 09420160001166589000; 6)- 09420160029699704000; 7)- 09420220021922160000;
8)- 09420230005431021000.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, per difetto di motivazione ed ha rappresentato di non esser e proprietario di terreni agricoli essendogli stati confiscati dal 2018.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali presupposte ed ha respinto le altre eccezioni rappresentante nel ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio il TAR de Lazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Reggio Calabria che chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie a mezzo le quali ha dedotto che :
1)- La cartella 09420130025395976000, era stata notificata correttamente, ma nel 2013, quindi prescritta;
2)- La cartella 09420140008354420000 era stata notificata alla sorella Nominativo_3 ad un civico diverso e senza che seguisse CAN;
3)- la cartella nr. 09420140019903808000 era stata notificata alla sorella Nominativo_3 ad un civico diverso e senza che seguisse CAN;
4)- la cartella nr. 09420150005010847000, era stata notificata correttamente ma nel 2015, quindi prescritta;
5)- La cartella 09420160001166589000 era stata notificata alla sorella Nominativo_3 (inesistente) senza che seguisse CAN;
6)- La cartella 09420160029699704000 non risultava notificata e controparte aveva prodotto una ricevuta che non poteva ricollegarsi alla stessa. Era stata inoltre notificata ad altro soggetto non identificato e senza alcuna successiva CAN;
7)- - La cartella 09420220021922160000 risultava notificata ad uno sconosciuto senza che fosse stata seguita CAN;
8)- - La cartella 09420230005431021000, risultava notificata ad uno sconosciuto senza che fosse seguita da CAN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Riguardo le cartelle di cui al punto 1) ed al punto 4), l'eccezione di prescrizione è nuova, e perciò inammissibile, rispetto ai motivi di ricorso originari.
Sul punto, pertanto, il ricorso va rigettato.
Valida è poi la notificazione delle cartelle di cui ai punti 7) ed 8) poiché la notificazione è stata eseguita a mezzo il servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario ed a mani di persona di famiglia come tale identificata dall'Banca_1, non essendo necessario in tali casi l'invio della CAN non trovando applicazione la diversa normativa sulla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari disciplinata dalla L. n.
890/82.
Riguardo le altre cartelle di cui ai punti 2), 3), e 5), contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risultano essere state spedite al destinatario le raccomandate di avvenuta notificazione e tale adempimento è sufficiente per la validità della sequenza di notificazione che è avvenuta nel luogo di residenza del destinatario ed a mani di familiare come tale identificato dal messo notificatore.
Infine, riguardo la cartella 09420160029699704000, la notificazione della stessa è avvenuta a mezzo pec per come risulta dall'allegato 8 della produzione documentale ADER.
E' evidente che l'avvenuta notificazione degli atti presupposti soddisfa l'obbligo di motivazione dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, del TAR Lazio e della Camera di Commercio convenuti liquidate in euro 250 per l'ADER, ed in euro 150 per le altre parti costituite oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1662/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - 91015560807 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249016957738000 ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria, della Camera di Commercio di Calabria, del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio e del
Associazione_1, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, relativamente alle seguenti cartelle esattoriali presupposte:
1)- 09420130025395976000; 2)- 09420140008354420000; 3)- 09420140019903808000; 4)-
09420150005010847000; 5)- 09420160001166589000; 6)- 09420160029699704000; 7)- 09420220021922160000;
8)- 09420230005431021000.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, per difetto di motivazione ed ha rappresentato di non esser e proprietario di terreni agricoli essendogli stati confiscati dal 2018.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali presupposte ed ha respinto le altre eccezioni rappresentante nel ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio il TAR de Lazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Reggio Calabria che chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie a mezzo le quali ha dedotto che :
1)- La cartella 09420130025395976000, era stata notificata correttamente, ma nel 2013, quindi prescritta;
2)- La cartella 09420140008354420000 era stata notificata alla sorella Nominativo_3 ad un civico diverso e senza che seguisse CAN;
3)- la cartella nr. 09420140019903808000 era stata notificata alla sorella Nominativo_3 ad un civico diverso e senza che seguisse CAN;
4)- la cartella nr. 09420150005010847000, era stata notificata correttamente ma nel 2015, quindi prescritta;
5)- La cartella 09420160001166589000 era stata notificata alla sorella Nominativo_3 (inesistente) senza che seguisse CAN;
6)- La cartella 09420160029699704000 non risultava notificata e controparte aveva prodotto una ricevuta che non poteva ricollegarsi alla stessa. Era stata inoltre notificata ad altro soggetto non identificato e senza alcuna successiva CAN;
7)- - La cartella 09420220021922160000 risultava notificata ad uno sconosciuto senza che fosse stata seguita CAN;
8)- - La cartella 09420230005431021000, risultava notificata ad uno sconosciuto senza che fosse seguita da CAN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Riguardo le cartelle di cui al punto 1) ed al punto 4), l'eccezione di prescrizione è nuova, e perciò inammissibile, rispetto ai motivi di ricorso originari.
Sul punto, pertanto, il ricorso va rigettato.
Valida è poi la notificazione delle cartelle di cui ai punti 7) ed 8) poiché la notificazione è stata eseguita a mezzo il servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario ed a mani di persona di famiglia come tale identificata dall'Banca_1, non essendo necessario in tali casi l'invio della CAN non trovando applicazione la diversa normativa sulla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari disciplinata dalla L. n.
890/82.
Riguardo le altre cartelle di cui ai punti 2), 3), e 5), contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risultano essere state spedite al destinatario le raccomandate di avvenuta notificazione e tale adempimento è sufficiente per la validità della sequenza di notificazione che è avvenuta nel luogo di residenza del destinatario ed a mani di familiare come tale identificato dal messo notificatore.
Infine, riguardo la cartella 09420160029699704000, la notificazione della stessa è avvenuta a mezzo pec per come risulta dall'allegato 8 della produzione documentale ADER.
E' evidente che l'avvenuta notificazione degli atti presupposti soddisfa l'obbligo di motivazione dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, del TAR Lazio e della Camera di Commercio convenuti liquidate in euro 250 per l'ADER, ed in euro 150 per le altre parti costituite oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 23.1.2026