Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1126
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte

    La Corte ha ritenuto che la notificazione delle cartelle di cui ai punti 7 e 8 sia valida poiché eseguita a mezzo servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario e a mani di persona di famiglia, senza necessità di CAN. Per le cartelle di cui ai punti 2, 3 e 5, la Corte ha ritenuto valide le notifiche in quanto spedite al destinatario e consegnate a familiare, con invio delle raccomandate di avvenuta notificazione. Per la cartella al punto 6, la notifica è avvenuta via PEC. L'avvenuta notificazione degli atti presupposti soddisfa l'obbligo di motivazione dell'atto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avvenuta notificazione degli atti presupposti soddisfa l'obbligo di motivazione dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Prescrizione delle cartelle esattoriali

    La Corte ha dichiarato l'eccezione di prescrizione inammissibile in quanto nuova rispetto ai motivi di ricorso originari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1126
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo