Ordinanza cautelare 22 novembre 2022
Sentenza breve 9 giugno 2023
Ordinanza cautelare 31 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02233/2026REG.PROV.COLL.
N. 06701/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6701 del 2023, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
contro
signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Maria Nico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 9 giugno 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa presentata dall’appellato in data 20 febbraio 2026;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere CA LE RI, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto i provvedimenti con cui il Comando generale della Guardia di finanza ha respinto – anche a seguito di riesame – l’istanza presentata dall’appellante per il trasferimento al Comando regionale Puglia, sede di Bari, nell’ambito del “Piano nazionale degli impieghi per bandi – anno 2022”.
2. I fatti di causa, quali emergono dalla documentazione versata in atti, possono essere sintetizzati come segue.
2.1. Il luogotenente c.s. -OMISSIS- in possesso della qualificazione “BSE” (Specialista di elicottero) e in servizio presso la Sezione aerea di Genova del Comando regionale Liguria, ha presentato, in data 12 maggio 2022, una domanda di trasferimento presso il Comando regionale Puglia, sede di Bari, nell’ambito del “Piano nazionale degli impieghi per bandi – anno 2022”.
2.2. All’esito dell’istruttoria, l’Ufficio aereo del Comando generale – organo tecnico competente ad esprimere parere sul trasferimento del personale in possesso di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni (Spe.Qu.Ab.) – ha espresso parere contrario alla movimentazione, sulla base delle seguenti circostanze:
a) l’impossibilità di impiegare proficuamente l’interessato, abilitato ad operare sulle linee di volo NH500 e AW169, presso la sede pugliese, dotata della diversa linea AW139;
b) la situazione deficitaria della Sezione aerea di Genova nella specializzazione BSE (pari ad una unità);
c) l’imminente introduzione del nuovo elicottero bimotore AW169 presso la sede genovese, con la conseguente necessità di garantire un’adeguata aliquota di personale specializzato;
2.3. Con determinazione prot. 218620/2022 del 27 luglio 2022 la domanda è stata quindi respinta, « ostandovi esigenze organizzative e di servizio ». Il trasferimento presso la sede di Bari è stato contestualmente accordato al maresciallo capo -OMISSIS-, terzo classificato nella graduatoria di merito, proveniente dalla Sezione aerea di Lamezia Terme e in possesso dell’abilitazione sulla linea AW139 operante a Bari, su cui il competente “organo tecnico” aveva espresso parere favorevole.
2.4. L’interessato ha impugnato tale provvedimento dinanzi al T.a.r. Liguria, che con ordinanza n. 239 del 22 novembre 2022 ha accolto la domanda cautelare e ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi.
2.5. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha riesercitato il potere e ha adottato un atto confermativo del diniego (determinazione prot. 83691/2023 del 16 marzo 2023), all’esito di un puntuale confronto comparativo tra la posizione del -OMISSIS- e quella del -OMISSIS-.
2.6. In particolare, la motivazione del nuovo atto ha evidenziato che:
a) il trasferimento del -OMISSIS-, munito di consolidata esperienza nel settore manutentivo e titolare dell’incarico di Capo nucleo efficienza, avrebbe inciso negativamente sulla funzionalità della Sezione aerea di Genova, già interessata da una situazione deficitaria nella specializzazione “BSE” e da una delicata fase di transizione operativa connessa all’introduzione del velivolo bimotore AW169;
b) con riguardo al -OMISSIS-, è stato rilevato che lo stesso proveniva da un reparto già strutturato su linea bimotore, non ricopriva incarichi di responsabilità ed era già abilitato sulla linea AW139 in uso presso la sede di Bari, sicché il suo impiego risultava immediatamente operativo, senza necessità di ulteriori attività formative;
c) in considerazione dell’elevato tecnicismo del comparto aereo, delle tempistiche e della complessità della formazione del personale, nonché degli ingenti investimenti finanziari connessi, l’Amministrazione ha ritenuto conforme ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa valutare anche circostanze ed esigenze operative sopravvenute, suscettibili di incidere sulla dislocazione del personale nei diversi reparti.
2.7. Anche tale nuovo provvedimento è stato impugnato dall’interessato, con motivi aggiunti.
3. Con la sentenza impugnata – sez. I, n. -OMISSIS- del 9 giugno 2023 – il T.a.r. Liguria:
a) ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, avendo l’Amministrazione riesercitato il potere dopo l’ordinanza cautelare;
b) ha accolto i motivi aggiunti e annullato la determinazione confermativa, ritenendo complessivamente inadeguate le ragioni addotte dall’Amministrazione per preferire il -OMISSIS- all’odierno appellato, benché quest’ultimo fosse risultato primo nella graduatoria di merito (con un punteggio superiore al doppio di quello conseguito dal concorrente), nonché destinatario del parere favorevole del Comandante del reparto di appartenenza. In particolare, secondo il primo giudice:
b1) la situazione deficitaria nella specializzazione BSE dovrebbe considerarsi neutra ai fini delle valutazioni, riscontrandosi tanto presso la Sezione aerea di Genova quanto presso il reparto di provenienza del -OMISSIS- (Sezione aerea di Lamezia Terme);
b2) anche le abilitazioni specifiche conseguite dai due soggetti sulle diverse linee di volo sarebbero irrilevanti, atteso che la lex specialis richiede quale unico requisito per la movimentazione la specializzazione BSE;
b3) l’ulteriore rilievo attributo alla circostanza che il -OMISSIS-, diversamente dal -OMISSIS-, non ricoprisse incarichi di responsabilità sarebbe manifestamente illogica, ponendosi in contraddizione con la ratio della procedura di trasferimento, diretta proprio a valorizzare l’anzianità di servizio e il progressivo accrescimento del profilo professionale;
b4) l’introduzione dell’elicottero AW169 presso la sede di Genova non potrebbe costituire, di per sé, elemento ostativo al trasferimento, anche considerato che sul nuovo velivolo sono già impegnati altri manutentori;
c) ha conseguentemente disposto, quale effetto conformativo della statuizione demolitoria, il trasferimento del -OMISSIS- presso il Comando regionale Puglia, sede di Bari;
d) ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite.
4. Il Ministero ha proposto appello, affidato ad un unico, articolato motivo (esteso da pag. 3 a pag. 12 dell’atto), con il quale censura la sentenza impugnata per:
a) erronea attribuzione di rilievo decisivo alla posizione ricoperta nella graduatoria di mobilità;
b) mancata considerazione delle superiori esigenze di servizio e d’impiego e della discrezionalità riservata all’Amministrazione nella valutazione delle istanze di trasferimento;
c) erronea attribuzione di rilevanza ai pareri della gerarchia intermedia;
d) erroneo riferimento alla disparità di trattamento in relazione a posizioni non identiche, né comparabili.
5. Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, il signor -OMISSIS-.
6. Nel corso del giudizio:
a) parte appellata ha depositato memoria difensiva in data 25 agosto 2023;
b) con ordinanza n. 3481 del 31 agosto 2023, la sezione ha respinto l’istanza cautelare;
c) l’appellato ha ulteriormente argomentato per il rigetto del gravame, con memoria depositata il 22 gennaio 2026.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
8. In via preliminare il collegio rileva che:
a) è infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a., sollevata dall’appellato. Il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a. impone che l’appellante sottoponga a critica la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma non esige la confutazione analitica di ciascun singolo passaggio motivazionale (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 22 aprile 2024, n. 3604). Nel caso di specie, l’appello non si limita a riprodurre il contenuto del provvedimento annullato, ma sottopone a critica l’impianto motivazionale della sentenza di prime cure, contestando la ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dal primo giudice e il fondamento giuridico delle relative argomentazioni. L’onere di specificità deve quindi ritenersi assolto;
b) i motivi espressamente non esaminati dal T.a.r. non risultano formalmente riproposti dall’appellato e sono conseguentemente da considerarsi abbandonati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
9. Nel merito, l’appello è fondato.
10. Per un corretto inquadramento del thema decidendum , è necessario procedere a una ricognizione del quadro normativo e dei principi che disciplinano la mobilità del personale militare, con specifico riguardo al trasferimento a domanda.
10.1. Nell’ambito del rapporto d’impiego del personale militare, il trasferimento avviene, di regola, d’autorità (come ordine vero e proprio), in funzione esclusiva delle preminenti esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. 29 gennaio 2016, n. 1; successivamente, sez. IV, 24 febbraio 2017, n. 881 ) , cui il militare è strutturalmente assoggettato in ragione della peculiarità dell’ordinamento (art. 1349 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66). In questo modello, l’interesse pubblico costituisce il fondamento diretto del potere di trasferimento.
10.2. Accanto a tale figura si colloca il trasferimento a domanda, disciplinato dagli artt. 976 e 977 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), nel quale assumono rilievo preminente le esigenze personali e familiari dell’istante. In questa ipotesi, l’interesse pubblico non viene meno, ma opera quale limite esterno di compatibilità: l’istanza di trasferimento può essere accolta solo ove la sua soddisfazione non determini un pregiudizio concreto e specifico alle esigenze organizzative dell’Amministrazione (Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2016, successivamente, sez. IV, 12 febbraio 2001, n. 332; sez. IV, 6 novembre 2000, n. 5415; Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2017, n. 13938).
10.3. In coerenza con tali principi, la giurisprudenza ha chiarito che le dichiarazioni di gradimento del militare, come le manifestazioni di assenso al trasferimento rese dai comandi gerarchicamente intermedi, non mutano la natura del trasferimento d’autorità in trasferimento a domanda (Cons. Stato, sez. II, 11 dicembre 2025, n. 9766), né – correlativamente – il diniego di trasferimento a domanda può inquadrarsi nel genus degli ordini (Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2016; successivamente, sez. IV, 17 giugno 2021, n. 5560), trattandosi di evenienze procedimentali che non alterano i tratti qualificanti delle due figure.
10.4. Il trasferimento a domanda trova normalmente attuazione attraverso procedure periodiche e pianificate di mobilità, volte a contemperare le esigenze funzionali del Corpo con quelle dei singoli appartenenti, di cui il Piano nazionale degli impieghi per bandi rappresenta, per il personale della Guardia di finanza, l’espressione principale (Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2025, n. 9845). L’attivazione di tali procedure implica un autovincolo dell’Amministrazione al rispetto di regole procedurali e criteri predeterminati, ma non già la rinuncia alla tutela dell’interesse pubblico, che opera quale limite esterno alla soddisfazione delle aspirazioni individuali in conformità al canone fondamentale di cui all’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2019, n. 4788).
11. Alla luce di tale cornice, occorre quindi esaminare la struttura del “Piano nazionale degli impieghi per bandi – anno 2022", disciplinato dalla circolare del Comando generale n. 136672/1240 del 10 maggio 2022.
11.1. Tale atto non è stato oggetto di impugnativa da parte del militare, con la conseguenza che la disciplina procedurale ivi contenuta non può essere oggetto di sindacato nel presente giudizio. Il controllo giurisdizionale deve, pertanto, svolgersi nei limiti della verifica della corretta applicazione delle regole e dei criteri stabiliti dalla lex specialis , senza potere investire la ragionevolezza delle scelte organizzative che ne costituiscono il presupposto.
11.2. La procedura in esame si articola, sinteticamente, nelle seguenti fasi: a) il Comandante generale dirama l’elenco delle sedi messe a bando, distinte per contingente, comparto specialistico e ruolo di appartenenza; b) i militari in possesso dei requisiti generali (anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e permanenza minima di sei anni nella stessa provincia/sede) presentano istanza indicando una sola sede; c) la gerarchia locale esperisce la fase istruttoria di primo livello; d) a livello centralizzato, il Comando generale procede all’acquisizione degli eventuali pareri dei competenti “organi tecnici”; e) vengono compilate le graduatorie di merito in ordine decrescente di punteggio; f) la procedura si conclude con il provvedimento del Comandante in seconda, che indica le istanze accolte (con la relativa sede di assegnazione), e quelle respinte.
11.3. Per quanto concerne, in particolare, il personale in possesso di specializzazioni, qualifiche e abilitazioni (Spe.Qu.Ab.), come l’odierno appellato, la circolare prevede che: a) nella fase istruttoria, venga effettuata l’« acquisizione dei pareri dai competenti organi Tecnici in ordine all’impiego del personale in possesso di Spe.Qu.Ab. »; b) nella fase decisoria, si proceda alla « valutazione della posizione dei militari per i quali siano emersi profili di incompatibilità all’impiego, nonché del personale in possesso di Spe.Qu.Ab., per il quale, ai soli fini dell’elaborazione delle istanze pervenute, è vincolante il parere espresso dai competenti Organi Tecnici », restando « fermo che l’accoglimento dell’istanza è comunque subordinato all’utile collocazione nelle suddette graduatorie ».
11.4. Dalla disciplina sopra richiamata emerge con nitidezza la summa divisio esistente tra militari appartenenti al contingente ordinario e militari in possesso di Spe.Qu.Ab. Per i primi, il posizionamento in graduatoria ha rilievo tendenzialmente decisivo, dovendo l’eventuale diniego al trasferimento fondarsi su autonome e specifiche ragioni ostative. Per i secondi, il bando medesimo prevede un duplice ordine di condizioni: la collocazione utile in graduatoria e, soprattutto, il parere favorevole del competente “organo tecnico” che assume, di conseguenza, carattere vincolante.
11.5. Tale architettura procedurale risponde ad una chiara ratio : nei comparti ad alta specializzazione – come il comparto aereo, caratterizzato da rilevanti investimenti finanziari e temporali sia nella formazione del personale, che nei mezzi e nei sistemi impiegati – l’interesse pubblico al mantenimento della piena operatività dei reparti non può essere adeguatamente presidiato dal solo meccanismo della graduatoria, ma necessita di una valutazione tecnica ulteriore, che tenga conto delle specifiche competenze del personale, delle abilitazioni in concreto possedute, delle linee di volo operanti presso le sedi interessate e delle complessive esigenze operative.
11.6. Il parere vincolante del competente “organo tecnico” assolve, dunque, alla funzione di garantire quel limite esterno di compatibilità con l’interesse pubblico che, come si è visto, condiziona l’accoglimento delle istanze di trasferimento a domanda.
12. Quanto alla natura giuridica del parere, giova richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui, nell’ambito delle procedure di trasferimento del personale specializzato della Guardia di finanza, esso si atteggia, per contenuto e funzione, a « condizione di procedibilità della domanda di trasferimento », nel senso che esso rappresenta la condicio sine qua non perché un militare specializzato possa essere trasferito (C.g.a., 23 giugno 2014, n. 388).
12.1. Tale parere è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, senza che il giudice amministrativo possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’organo tecnico competente (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2019, n. 4788).
12.2. Ne consegue che, in presenza di parere tecnico negativo adeguatamente motivato, l’istanza di trasferimento del militare specializzato non può trovare accoglimento, indipendentemente dalla sua posizione in graduatoria, che assume rilievo solo in caso di esito positivo della verifica tecnico-funzionale.
13. Le conclusioni che precedono richiedono di confrontarsi con il precedente della sezione (sentenza 5 ottobre 2022, n. 8525), richiamato sia dal giudice di primo grado che dall’appellante.
13.1. In primo luogo, tale precedente è riferito ad una fattispecie non pienamente sovrapponibile a quella in esame. In quel caso, infatti, la questione verteva sulla legittimità di un parere tecnico che aveva fondato il diniego su circostanze sopravvenute rispetto al bando, segnatamente su un deficit di organico emerso in pendenza della procedura. Il principio attiene, dunque, alla cristallizzazione della lex specialis e al divieto di modificare in itinere la ricognizione dei bisogni posta a base del bando.
13.2. Nel caso ora in esame, viceversa, il parere del competente “organo tecnico” non ha modificato né integrato la ricognizione dei posti messi a bando, ma si è limitato a esercitare la valutazione tecnico-organizzativa espressamente prevista dalla circolare per il personale in possesso di Spe.Qu.Ab., verificando la concreta compatibilità dell’impiego del singolo militare nelle sedi interessate.
13.3. Il collegio ritiene, invece, di doversi discostare dall’ulteriore affermazione, contenuta nel citato precedente, secondo cui sarebbe precluso all’Amministrazione considerare, ai fini del diniego, qualificazioni o abilitazioni ulteriori rispetto alla specializzazione BSE prevista dal Piano nazionale degli impieghi, sul presupposto che « le specifiche abilitazioni o qualificazioni aeree ben possono essere acquisite di volta in volta in base alle esigenze di servizio del reparto di destinazione, ma non possono essere poste come ragioni ostative al trasferimento qualora non previste nell’atto regolativo della procedura ».
13.4. Tale impostazione, se intesa in senso assoluto, finisce per sovrapporre due piani logicamente distinti. Un conto è la predeterminazione, ad opera della lex specialis , della specializzazione richiesta ai fini della partecipazione alla procedura e dell’individuazione dei posti messi a bando; altro è la valutazione tecnico-organizzativa sull’effettiva compatibilità dell’impiego del singolo militare nella sede richiesta, che – come visto – la stessa disciplina rimette espressamente al competente “organo tecnico” per il personale in possesso di Spe.Qu.Ab.
13.5. La previsione di una valutazione tecnica vincolante riflette l’impossibilità di specificare preventivamente, all’interno della lex specialis , tutti gli elementi suscettibili di rilievo nella decisione finale, poiché essi dipendono dalla concreta situazione operativa dei reparti, al momento della valutazione, nonché dal numero e dalla composizione delle domande di trasferimento. La predeterminazione dei requisiti di partecipazione è, dunque, cosa diversa dalla verifica tecnica di compatibilità con le esigenze dei reparti, la quale, proprio perché legata alla realtà operativa, non può essere integralmente cristallizzata ex ante .
13.6. Ne consegue che la considerazione, da parte del competente “organo tecnico”, delle abilitazioni specifiche e delle esigenze operative connesse alle linee di volo non integra l’introduzione di requisiti ulteriori rispetto al bando, ma costituisce applicazione del meccanismo valutativo previsto dalla stessa lex specialis . Diversamente opinando, la clausola che attribuisce carattere vincolante al parere tecnico verrebbe sostanzialmente svuotata di contenuto, riducendosi a un controllo meramente formale, sostanzialmente analogo a quello previsto dalla lex specialis per la generalità dei militari (ai quali il trasferimento può essere negato qualora emergano « profili di incompatibilità all’impiego » nella sede richiesta).
14. Alla luce di quanto premesso, il collegio ritiene che il T.a.r. abbia oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, operando una rivalutazione nel merito delle scelte tecnico-discrezionali dell’Amministrazione.
14.1. Il diniego di trasferimento risulta, infatti, dettagliatamente motivato sulla base di una pluralità di elementi tecnico-operativi convergenti:
a) la carenza di personale BSE presso la Sezione aerea di Genova, che alla data dell’istruttoria registrava un deficit di un’unità nella specializzazione, situazione che il trasferimento dell’appellato avrebbe ulteriormente aggravato;
b) la delicata fase di transizione tecnologica in atto presso la sede genovese, con il passaggio dalla linea monomotore NH500 alla linea bimotore AW169, operazione che richiede un particolare impegno delle risorse tecnico-manutentive e sulla quale il -OMISSIS- era già abilitato e impegnato;
c) il ruolo di Capo nucleo efficienza rivestito dall’interessato, quale responsabile della manutenzione, la cui rimozione avrebbe comportato la perdita della figura dotata della maggiore esperienza e responsabilità nelle attività manutentive del reparto;
d) la circostanza che il medesimo, abilitato sulle linee di volo NH500 e AW169, non avrebbe trovato proficuo impiego presso la sede di Bari, operante esclusivamente sulla diversa linea AW139, con conseguente necessità di sottoporlo a specifici e onerosi corsi di formazione e abilitazione.
14.2. Tale valutazione non presenta profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, nei cui soli limiti è consentito il sindacato giurisdizionale sulle scelte connotate da discrezionalità tecnica. Al contrario, essa appare coerente, analitica e ancorata a esigenze tecnico-operative concrete e circostanziate.
14.3. La diversa soluzione accolta dal giudice di primo grado, nell’attribuire rilievo esclusivo alla posizione in graduatoria, svalutando gli elementi considerati dall’Amministrazione, si risolve in una sostanziale violazione della lex specialis e nell’inammissibile sostituzione del proprio apprezzamento a quello dell’organo competente.
15. Fermo quanto sopra, non risultano comunque fondate le singole criticità individuate dal giudice di primo grado.
15.1. Si osserva, in primo luogo, che l’Amministrazione non ha disatteso la graduatoria, ma ne ha fatto applicazione nei limiti consentiti dalla disciplina di settore. Il trasferimento è stato infatti disposto in favore del terzo classificato, primo soggetto nei cui confronti il competente “organo tecnico” aveva espresso parere favorevole.
15.2. La circostanza che il -OMISSIS- abbia conseguito un punteggio inferiore nella graduatoria – e, in particolare, non abbia maturato punteggio per il periodo minimo di effettivo impiego nella medesima specializzazione – conferma che il sistema ha correttamente valorizzato l’anzianità nella specializzazione quale criterio di merito, ma non incide sulla distinta valutazione tecnico-organizzativa che ha condotto l’Amministrazione a ritenere compatibile con le proprie esigenze il trasferimento del -OMISSIS- e non quello dell’appellato.
15.3. Ancora, non è persuasivo l’assunto – sviluppato dalla difesa dell’appellato nelle proprie memorie difensive – secondo cui il riscontro di un deficit di organico presso la Sezione aerea di Genova sarebbe smentito dalla mancata attivazione di procedure di mobilità in entrata per Ispettori BSE. La scelta di bandire o meno posti in entrata rientra nella discrezionalità programmatoria dell’Amministrazione e può dipendere da una pluralità di fattori – tra cui priorità operative, vincoli di organico complessivo, esigenze di equilibrio tra reparti e disponibilità di personale idoneo – che non si esauriscono nella mera rilevazione di una scopertura.
15.4. Non può poi essere condivisa neppure la tesi della “neutralità” della situazione deficitaria, fondata sulla mera coincidenza numerica della carenza di un’unità BSE presso entrambe le sedi considerate. Il parere tecnico non si è limitato, infatti, a una constatazione meramente numerica del deficit , ma ha valutato l’impatto concreto e differenziato del trasferimento sulle rispettive sedi.
15.5. In particolare, la Sezione aerea di Genova si trovava in una fase di transizione tecnologica – dal monomotore NH500 al bimotore AW169 – che rendeva particolarmente critica la perdita di personale BSE già abilitato e impegnato sulla nuova linea; il reparto di provenienza del -OMISSIS- operava invece da tempo su linea bimotore con assetto consolidato, sicché l’avvicendamento risultava meno incidente sulla funzionalità operativa.
15.6. L’identità numerica del deficit non implica, dunque, identità di situazione organizzativa, ed è proprio la valutazione di tale differenziato impatto che la lex specialis rimette al competente “organo tecnico”.
15.7. È infondata anche la censura di contraddittorietà tra il parere negativo del predetto organo e quello favorevole espresso dal Comando regionale Liguria. La divergenza non integra un vizio del procedimento, ma riflette la diversa prospettiva delle rispettive valutazioni: il Comando regionale esprime un giudizio limitato alla propria organizzazione locale, mentre la valutazione tecnico-funzionale complessiva compete all’ufficio a ciò preposto presso il Comando generale, unico titolare della visione d’insieme sull’impatto del trasferimento sulle sedi coinvolte e sulle esigenze del comparto aereo nel suo complesso (sulla minusvalenza dei pareri della linea gerarchica intermedia rispetto alle valutazioni globali rimesse ai Comandi generali e Stati maggiori, v. Cons. Stato, sez. IV, sez. IV, 24 febbraio 2017, n. 881; 23 maggio 2016, n. 2113).
15.8. Non è condivisibile, infine, l’assunto secondo cui la preferenza accordata al -OMISSIS-, in quanto privo di incarichi di responsabilità, integrerebbe una disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con la ratio “premiale” del Piano nazionale degli impieghi. Il rilievo muove, ancora una volta, da una sovrapposizione tra il piano comparativo, cristallizzato nella graduatoria di merito, e quello valutativo rimesso al parere del competente “organo tecnico”. La maggiore anzianità e il più elevato profilo professionale dell’appellato hanno trovato espressione all’interno della graduatoria, ma non elidono il limite esterno dell’interesse pubblico alla piena operatività dei reparti, che la lex specialis affida alla valutazione tecnica dell’organo competente. La scelta operata dall’Amministrazione non ha dunque penalizzato l’esperienza maturata dall’appellato rispetto al -OMISSIS-, ma ha tenuto conto della diversa incidenza organizzativa dei rispettivi trasferimenti.
15.9. La natura premiale della procedura non può, in definitiva, trasformare la migliore posizione in graduatoria in un diritto incondizionato al trasferimento, prescindendo dalla verifica di compatibilità tecnica prevista per il personale in possesso di Spe.Qu.Ab.
16. Per le ragioni esposte, l’appello è fondato deve essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
16.1. In considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali registrate sul punto, il collegio ravvisa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti, fermo restando l’onere del contributo unificato (per entrambi i gradi di giudizio) a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
CA LE RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LE RI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.