Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 1
Il sequestro amministrativo di autovettura priva di copertura assicurativa, avendo come finalità soltanto quella di sottrarre il veicolo alla circolazione, non si estende automaticamente a tutti gli oggetti in esso contenuti, la cui sottrazione, quindi, non sempre costituisce reato ai sensi dell'art. 334 cod. pen.. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che costituisse reato la sottrazione di un contrassegno assicurativo di pertinenza di altro veicolo, esposto su quello oggetto del sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2006, n. 26267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26267 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/06/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 872
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 048184/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORI DANIELE, N. il 24/07/1972;
avverso SENTENZA del 04/11/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza, ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE ROBERTO Giovanni;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANNINO S.F.;
sentita la requisitoria del P.G. in persona del Dott. FAVALLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non sussiste. IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 4 novembre 2005 n. 1785 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Venezia del 20 marzo 2003 n. 725, era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 334 c.p. e dall'art. 61 c.p., comma 2, accertato in Campalto il 9 maggio 1999 - DA MO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
nullità della sentenza n. 1785/05 della Corte d'appello di Venezia (art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto nel verbale della Polizia Stradale di Venezia si parla solo di sequestro del veicolo Opel DE targato VE 844209 perché privo della prescritta copertura assicurativa, per cui non vi è alcuna prova che il sequestro avesse avuto a oggetto il tagliando di assicurazione di altro automezzo o che tale tagliando fosse stato sicuramente presente all'interno dell'autovettura del MO;
e, in ogni caso, manca la prova certa della consapevolezza dell'imputato che il tagliandino assicurativo fosse oggetto di sequestro. L'impugnazione è fondata.
Anche il sequestro amministrativo di autovettura non coperta da assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli è delimitato riguardo all'oggetto e agli effetti dalla natura e dalla finalità del provvedimento, che è quella di sottrarre il veicolo alla circolazione. Pertanto oggetto del sequestro è solo il veicolo come tale e l'effetto è solo quello di impedirne la naturale destinazione ad essere utilizzato come mezzo di trasporto mediante il transito nelle vie e nelle altre aree pubbliche consentite. Dalla natura non conservativa del provvedimento discende che non tutti gli oggetti custoditi all'interno dell'autovettura sono automaticamente assoggettati a sequestro e, in particolare, che il contrassegno assicurativo può rientrarvi solo in quanto documento riguardante il contratto di assicurazione del veicolo, destinato a provarne l'esistenza e il periodo di efficacia, di cui è prescritta l'esposizione sull'autovettura stessa. Non vi rientra, pertanto, il contrassegno riguardante un'autovettura diversa, del tutto irrilevante sotto tutti i profili considerati.
Nel caso di specie, l'autovettura Opel DE targata VE 844209 è stata sottoposta a sequestro perché priva di assicurazione e il provvedimento ablativo aveva, quindi, lo scopo di sottrarre alla circolazione l'autoveicolo perché non assicurato. Il contrassegno esposto nel parabrezza non rientrava di per sè nello scopo dell'atto e non c'era motivo, perciò, di ritenere che fosse compreso nel provvedimento, che non riguardava ne' l'omessa assicurazione del veicolo, altrimenti accertata quale condizione del sequestro, ne' l'esposizione del contrassegno stesso. E infatti, il predetto contrassegno non era un documento riguardante il contratto di assicurazione dell'autovettura in quanto destinato a provarne l'esistenza e il periodo di efficacia, ma, riguardando un'autovettura diversa, era del tutto irrilevante sotto questo profilo.
La rilevanza del contrassegno era, dichiaratamente, quella di prova del furto della diversa autovettura cui si riferiva e del concorso in questo reato del MO, che lo aveva evidentemente utilizzato apponendolo sul parabrezza dell'Opel DE. Di conseguenza, la sottrazione di esso poteva aver rilievo ai fini di altra ipotesi di illecito e della relativa inchiesta, ma non costituire sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. La sentenza impugnata dev'essere quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006