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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/01/2024, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 2667/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2667/2019 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Quarrata, Via Parte_1 C.F._1
Montalbano n. 127 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pretelli giusta procura conferita in calce all'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
OPPONENTE
E
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), quali eredi di , elettivamente domiciliati a Prato, Viale C.F._3 Persona_1
della Repubblica n. 245 presso lo studio degli avv. Guido Giovannelli e Antonio Lonetti che li rappresentano e difendono giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 rejetta, dichiarare che niente è dovuto in favore degli eredi dell'Arch. e, di Persona_1
conseguenza, revocare e dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese del giudizio”; per e “nel merito […] la condanna della sig.ra al pagamento della CP_1 Controparte_2 Pt_1 somma di € 11.891,00, come stabilita dal CTU, oltre accessori di legge e spese legali della procedura pagina 1 di 8 monitoria e del giudizio di opposizione;
in via subordinata, […] la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 854/2019 con condanna alle spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione;
in via ulteriormente subordinata, chiede che la sig.ra venga condannata al Pt_1 pagamento della somma di € 5.963,36 salva la diversa somma che dovesse risultare di giustizia con condanna alla spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione;
in via istruttoria, […]
l'ammissione delle prove richieste nelle memorie istruttorie e non ammesse dal Tribunale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 854/2019 – R.G. n. 1952/2019 Parte_1 con cui il Tribunale di Prato le ha ingiunto di pagare a e l'importo di € CP_1 Controparte_2
5.963,36 a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni effettuate dall'arch. , Persona_1
loro dante causa, di cui al conferimento di incarico del 13/06/2012, oltre le spese di procedura, liquidate nell'importo di € 850,00 per compensi professionali, € 145,50 per anticipazioni ed € 127,50 per il rimborso di spese forfettarie, oltre imposta e contributo previdenziale.
A fondamento dalla propria opposizione la parte opponente ha dedotto: che l'arch. non Per_1
aveva integralmente eseguito le prestazioni di cui al preventivo/progetto di notula del 13/06/2012; che nell'anno 2011 la aveva conferito all'arch. l'incarico per la ristrutturazione Pt_1 Per_1 dell'immobile ubicato in via delle Poggiole n 88, Quarrata, sottoscrivendo quindi il preventivo datata
09/06/2012; che le parti avevano concordato in € 15.000,00 il corrispettivo dovuto;
che le parti aveva inoltre pattuito di includere in tale importo anche il corrispettivo per l'esecuzione di ulteriori attività accessorie;
che durante lo svolgimento dell'incarico l'arch. si era gravemente ammalata e Per_1 ciò le aveva precluso di seguire la fase esecutiva dei lavori;
in particolare l'arch. non aveva Per_1 eseguito le attività elencate ai punti C) ed I) del preventivo accettato dall'opponente; di essersi infatti dovuta occupare di prima persona di seguire lo svolgimento del contratto di appalto, di scegliere scelte esecutive che non le competevano nonché di individuare le soluzioni ai vari problemi emersi nonché di scegliere i materiali per la ristrutturazione;
che ciò nonostante aveva corrisposto all'arch. Per_1
l'importo di € 10.300,00; che tale importo doveva ritenersi satisfattivo, in quanto l'arch. Per_1 aveva eseguito l'attività solo in parte. L'opponente ha pertanto chiesto di “dichiarare che niente è dovuto in favore degli eredi dell'Arch. e, di conseguenza, revocare e dichiarare Persona_1 privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese del giudizio”.
Si sono costituiti gli opponenti deducendo: che l'arch. svolgeva la propria Persona_1 professionale presso la ”; che nel 2012 aveva ricevuto Organizzazione_1
l'incarico, da parte della sig.ra di effettuare l'attività di progettazione e direzione dei lavori Pt_1 relativo all'immobile sito in Quarrata (PT), Via delle Poggiole n. 88; che a tal fine aveva redatto un pagina 2 di 8 minuzioso preventivo riportante tutte le singole attività oggetto dell'incarico con i relativi compensi, quantificando in € 34.527,45 il compenso, poi arrotondato ad € 34.000,00 poi ulteriormente scontato ad
€ 15.000,00; che tale preventivo era stato sottoscritto per accettazione in data 13/06/2012; che l'Arch.
aveva dato perfettamente esecuzione alle attività elencate nel predetto preventivo;
che Per_1
prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nessuna obiezione era stata sollevata dalla che prima del proprio decesso, l'arch. si era accordata con la per Pt_1 Per_1 Pt_1
l'esecuzione di ulteriori attività, il cui compenso non era ricompreso in quello pattuito al momento del conferimento dell'incarico, e per cui si riservava di agire in via separata;
che la aveva Pt_1 provveduto a corrispondere solo il minore importo di € 10.300,00, rimanendo debitrice dell'importo di
€ 4.700,00 oltre oneri fiscali e previdenziali per l'importo complessivo di € 5.963,36; che i plurimi solleciti al pagamento del saldo effettuati nei confronti della erano rimasti senza esito;
che Pt_1 pertanto gli eredi dell'arch. aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
che nell'atto di Per_1 opposizione l'opponente non aveva confermato né il corretto adempimento delle attività indicate nella notula sotto le lettere A), B), D), E), F), G) ed H) né l'intervenuto pagamento parziale;
che la documentazione prodotta forniva prova sia dell'esecuzione dell'attività sub lettera C) che di quella sub lettera I); che la non aveva formulato alcuna contestazione in merito all'adempimento Pt_1 dell'attività sino alla proposizione dell'opposizione; che pertanto sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione. L'opposta ha pertanto chiesto “(i) in via pregiudiziale [di] concedere la la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, oggi opposto, n. 854 del 5.7.2019 (R.G.
1952/2019) ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; (ii) nel merito, in tesi, [di] rigettare l'opposizione proposta dalla
Sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, n. 854/2019 del 5.7.2019, R.G. 1952/2019; (iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata rigettata.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e l'audizione di testi.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/01/2022, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 31/05/2023 con contestuale concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. IN VIA PRELIMINARE
pagina 3 di 8 Prima di entrare nel merito delle domande di parte opposta (che ricopre il ruolo di attrice in via sostanziale) deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda da quest'ultima formulata in via principale (ovvero quella volta ad ottenere un compenso superiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto), in quanto proposta esclusivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
II. NEL MERITO
Come anticipato nella parte riepilogativa del procedimento, e nella qualità di CP_1 Controparte_2
eredi di , hanno agito in via monitoria nei confronti di richiedendo il Persona_1 Controparte_3 pagamento dell'importo di € 5.963,36 (pari ad € 4.700,00 oltre IVA e contributo previdenziale). Tale somma – secondo la prospettazione del creditore opposto – equivarrebbe al saldo tra il compenso pattuito tra ed per lo svolgimento dell'incarico di cui al progetto di Persona_1 Parte_1 notula del 13/06/2012 relativo all'immobile sito in Quarrata (PT), Via delle Poggiole 88 (pari ad €
15.000,00 oltre IVA e contributo previdenziale) e quanto già corrisposto dalla (pari ad € Pt_1
10.300,00).
Ciò premesso, si deve evidenziare sin da subito che le censure della parte opponente si appuntano solo su due delle voci elencate nel richiamato preventivo, ovvero la lettera C relativa alla “direzione lavori architettonica” (voce che non ricomprende la redazione della contabilità dei lavori, computata a parte sotto la lettera H) e la lettera I relativa all'“assistenza alla scelta dei materiali compreso sopralluoghi sulla base degli elaborati grafici delle diverse soluzioni proposte dalla Committenza”. Secondo la prospettazione di parte opponente, l'arch. non avrebbe eseguito tali attività. Per_1
Alla luce di quanto sopra si deve pertanto ritenere provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sia il conferimento dell'incarico (che peraltro risulta anche dalla documentazione agli atti, in quanto conferito per iscritto) che l'esecuzione di tutte le attività elencate nel richiamato preventivo del
13/06/2012 differenti rispetto a quelle oggetto di contestazione.
L'onere probatorio gravante sulla parte opposta si riduce pertanto alla prova dello svolgimento da parte dell'arch. dell'attività di direzione architettonica dei lavori e di quella di assistenza alla Per_1
direzione dei lavori.
Quanto alla prima attività, dalla documentazione agli atti risulta che l'arch. ha sottoscritto Per_1
nella qualità di direttore dei lavori la denuncia di inizio attività edilizia del 25/7/2014, la comunicazione di inizio lavori recante protocollata in data 31/08/2011, la variante in corso d'opera e comunicazione di fine lavori con certificazione di conformità dell'opera realizzata al progetto presentato (v. docc. 8, 14 e
15 opposta). Inoltre nel giornale dei lavori risultano riportante numerose annotazioni sottoscritte da o per il direttore dei lavori (cfr. doc. 16 fascicolo di parte opposta). Persona_1
pagina 4 di 8 Il teste ha quindi confermato di aver effettuato diversi sopralluoghi presso il cantiere Testimone_1 inerenti i lavori per cui è causa unitamente all'arch. avendo visto in tali occasioni che la Per_1 stessa aveva “rapporti sia con le imprese, per le indicazioni su come realizzare le opere, sia con la committenza per verificare che le soluzioni scelte fosse[ro] dalla stessa condivise”. Le contestazioni mosse dalla parte opponente in merito alla decisività della testimonianza in parola, in considerazione del fatto che il teste non avrebbe specificato a quali opere le indicazioni inerissero e tenuto conto che l'incarico conferito dalla aveva ad oggetto anche la direzione lavori strutturale, non sono Pt_1
condivisibili. Dalla documentazione in atti risulta infatti che le funzioni di direttore dei lavori strutturale era svolto dall'ing. che tale infatti si firma nell'annotazione dell'08/09/2014 sul CP_4
“giornale dei lavori”, circostanza questa dallo stesso confermata.
Peraltro le circostanze riferite dal teste sono state confermate anche dai testi Tes_1 CP_4
Signori e che hanno reso testimonianze concordanti riferendo di costanti visite sul cantiere da Tes_2 parte dell'arch. durante le quali la stessa forniva indicazioni al personale operante presso il Per_1
cantiere. Con riferimento a tali testimonianze si deve evidenziare che l'eventuale di incapacità a rendere testimonianza formulata dalla parte opponente in relazione ai testi Signori e CP_4 Tes_2
deve ritenersi sanata non avendo la medesima parte sollevato immediatamente dopo l'escussione di tali testi l'eccezione di nullità della testimonianza che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non è inclusa nell'eccezione di incapacità (v. Cass. 12/02/2021, n. 3685; Cass. 26/10/2023, n. 29714).
Il fatto che i predetti testi siano collaboratori o soci dello studio associato di cui faceva parte l'arch.
quando ancora in vita e che la predetta opponente abbia effettuato i pagamenti inerenti le Per_1
attività non contestate direttamente in favore dello studio associato non sono, secondo lo scrivente giudicante, tali da inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Signori, e CP_4 Tes_2
Da un lato, infatti, si deve evidenziare che nel presente procedimento agiscono in qualità di Tes_1 attori in senso sostanziale gli eredi dell'arch. e non lo che si Per_1 Organizzazione_1
è limitato a formulare delle richieste in sede stragiudiziale, poi non sfociate in alcuna domanda giudiziaria a nome proprio;
dall'altro il fatto che le restanti attività siano state integralmente corrisposte allo studio permette di escludere la sussistenza di un interesse di fatto derivante da eventuali residue pendenze tra lo studio stesso e gli eredi dell'architetto.
Ciò precisato, le testimonianze rese dal titolare dell'impresa che ha realizzato i lavori edili presso l'immobile per cui è causa, il sig. e dall'amministratore della società che ha Testimone_3
realizzato i lavori di termoidraulica non permettono di giungere a conclusioni differenti circa l'esecuzione dell'attività di direzione dei lavori da parte dell'arch. . In primo luogo si deve Per_1
ricordare che il compito del direttore dei lavori non implica la presenza continua e giornaliera sul pagina 5 di 8 cantiere, ma impone di controllare il rispetto delle regole dell'arte e della corrispondenza all'opera al progetto, mediante visite periodiche. Da ciò emerge che l'effettuazione di scelte di dettaglio, quale il posizionamento dei punti luce e delle prese elettriche, non rientrano nella competenza del direttore dei lavori.
Peraltro che lo svolgimento dell'attività di direttore dei lavori architettonica ha trovato conferma negli accertamenti del consulente tecnico. Per detta attività non può tuttavia essere riconosciuto l'importo dal consulente d'ufficio in quanto l'arch. ed EN ZZ avevano sottoscritto un contratto Per_1 concordando l'importo del compenso professionale per la direzione dei lavori architettonica in €
4.111,57, poi ridotto in maniera sostanziale dall'arch. (sulla percentuale di sconto Per_1 riconosciuta da quest'ultima si dirà più approfonditamente nel prosieguo della sentenza).
Con riferimento, invece, all'attività inerente la scelta dei materiali l'onere della prova non può invece ritenersi soddisfatto, non essendo le prove orali acquisire sul punto conclusive.
La teste ha riferito che l'arch. le ha proposto la scelta di alcuni materiali Tes_4 Per_1
durante i lavori di restauro della casa sita a via delle Poggiole, ma al civico 88/A (mentre quella dove sarebbero stati svolti i lavori per cui è causa è al civico 88 – v. verbale di udienza del 02/12/2020).
Differentemente da quanto dedotto dalla parte opposta, simile dichiarazione non può ritenersi inattendibile per il solo fatto che la teste sia la madre della parte opponente, in quanto così argomentando si introdurrebbe surrettiziamente un'ipotesi di incapacità a testimoniare. Anzi, non è circostanza contestata tra le parti che l'arch. e la famiglia di avessero avuto Per_1 Parte_1
precedenti rapporti contrattuali, avendo la prima assistito i genitori della seconda nella scelta dei materiali per la realizzazione delle opere di trasformazione del fabbricato limitrofo all'abitazione della odierna opposta. A fronte di quanto riferito dal teste né i fatti richiamati dal teste né Tes_4 Tes_5
dal teste possono essere collocati con certezza in un momento successivo alla stipulazione del CP_4 contratto di prestazione professionale tra l'odierna opponente e l'arch. . Il teste Per_1 Tes_5
infatti, ha dichiarato di non ricordarsi le date in cui i materiali sono stati sottoposti alla committente, mentre il teste si è limitato a riferire di aver accompagnato l'arch. dal fornitore CP_4 Per_1
“in più occasioni (circa tre o quattro)” (v. verbale di udienza del 22/07/2020). Org_2
Le dichiarazioni rese dal teste con specifico riferimento alle attività di cui alla lettera Testimone_1
I), risultano poi prive di rilevanza probatorio in quanto de relato actoris: il teste in parola si è infatti limitato a ricordare che “in studio l'arch. più volte aveva riferito di essersi recata a scegliere i materiali”, senza tuttavia mai assistere personalmente allo svolgimento di detta attività (v. verbale di udienza del 22/07/2020).
pagina 6 di 8 Alla luce di quanto sopra l'importo oggetto del decreto ingiuntivo impugnato deve essere decurtato dell'importo pattuito tra le parti per l'assistenza alla scelta dei materiali, previa applicazione allo stesso della percentuale di sconto che l'arch. ha riconosciuto alla odierna opponente. Risulta infatti Per_1 documentalmente provato che la prima, dopo aver calcolato in € 34.000,00 i compensi per tutte le attività elencate nel preventivo del 09/06/2012, ha ridotto le proprie richieste ad € 15.000,00, applicando quindi uno sconto pari al 44,12%.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato e la parte opponente deve essere condannata a corrispondere alla parte opposta il minore importo di € 5.052,26 (= € 4.700,00 – € 558,80, più IVA 22%).
III. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Con riferimento alle istanze istruttorie “formulate e non ammesse” che la parte opposta ha riproposto all'udienza di precisazione delle conclusioni, si deve evidenziare che con l'ordinanza del 25/06/2020 tutte le istanze istruttorie orali di parte opposta sono state ammesse.
IV. SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, si deve evidenziare che nel caso in cui all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo venga disposta la revoca del decreto monitorio, ciò non comporta automaticamente l'irripetibilità delle spese della fase monitoria da parte del creditore, posto che nel regolare le spese di lite il giudice è chiamato ad una valutazione dell'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. 14/05/2018 n. 11606).
Nel caso di specie, sebbene il decreto sia stato revocato, la parte opposta ha visto sostanzialmente accolta la propria pretesa creditoria, sebbene ridotta di parte dell'importo: pertanto la parte opponente deve essere condannata a rifondere agli opposti sia le spese del monitorio che le spese del giudizio di opposizione che si liquidano come segue.
Con riferimento al giudizio monitorio, la liquidazione deve essere fatta sulla base dei valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore fino ad € 5.200,00, con conseguente riconoscimento alla parte opposta di € 567,00 a titolo di compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Con riferimento al giudizio di opposizione, le spese di lite si liquidano (facendo applicazione dei valori medi previsti per il richiamato scaglione in relazione alle fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in cui il procedimento si è articolato) in € 2.552,00 per compensi professionali ed € 45,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU, come liquidate con il decreto del 07/09/2023, devono essere definitivamente poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra contro e ogni altra istanza, difesa ed eccezione Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda formulata in via principale da parte opposta;
b) accoglie parzialmente l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 854/2019 – R.G. n. 1952/2019 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Prato in data
05/07/2019;
c) accoglie parzialmente la domanda formulata in via subordinata dagli opposti e, per l'effetto, condanna a corrispondere a e la somma di € Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
5.052,26;
d) condanna a rifondere in favore di e le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, che liquida complessivamente in
€ 3.119,00 per compensi professionali ed € 191,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
e) pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con il decreto del 12/09/2023, a carico di Parte_1
Prato, 16/01/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2667/2019 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Quarrata, Via Parte_1 C.F._1
Montalbano n. 127 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pretelli giusta procura conferita in calce all'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
OPPONENTE
E
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), quali eredi di , elettivamente domiciliati a Prato, Viale C.F._3 Persona_1
della Repubblica n. 245 presso lo studio degli avv. Guido Giovannelli e Antonio Lonetti che li rappresentano e difendono giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 rejetta, dichiarare che niente è dovuto in favore degli eredi dell'Arch. e, di Persona_1
conseguenza, revocare e dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese del giudizio”; per e “nel merito […] la condanna della sig.ra al pagamento della CP_1 Controparte_2 Pt_1 somma di € 11.891,00, come stabilita dal CTU, oltre accessori di legge e spese legali della procedura pagina 1 di 8 monitoria e del giudizio di opposizione;
in via subordinata, […] la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 854/2019 con condanna alle spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione;
in via ulteriormente subordinata, chiede che la sig.ra venga condannata al Pt_1 pagamento della somma di € 5.963,36 salva la diversa somma che dovesse risultare di giustizia con condanna alla spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione;
in via istruttoria, […]
l'ammissione delle prove richieste nelle memorie istruttorie e non ammesse dal Tribunale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 854/2019 – R.G. n. 1952/2019 Parte_1 con cui il Tribunale di Prato le ha ingiunto di pagare a e l'importo di € CP_1 Controparte_2
5.963,36 a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni effettuate dall'arch. , Persona_1
loro dante causa, di cui al conferimento di incarico del 13/06/2012, oltre le spese di procedura, liquidate nell'importo di € 850,00 per compensi professionali, € 145,50 per anticipazioni ed € 127,50 per il rimborso di spese forfettarie, oltre imposta e contributo previdenziale.
A fondamento dalla propria opposizione la parte opponente ha dedotto: che l'arch. non Per_1
aveva integralmente eseguito le prestazioni di cui al preventivo/progetto di notula del 13/06/2012; che nell'anno 2011 la aveva conferito all'arch. l'incarico per la ristrutturazione Pt_1 Per_1 dell'immobile ubicato in via delle Poggiole n 88, Quarrata, sottoscrivendo quindi il preventivo datata
09/06/2012; che le parti avevano concordato in € 15.000,00 il corrispettivo dovuto;
che le parti aveva inoltre pattuito di includere in tale importo anche il corrispettivo per l'esecuzione di ulteriori attività accessorie;
che durante lo svolgimento dell'incarico l'arch. si era gravemente ammalata e Per_1 ciò le aveva precluso di seguire la fase esecutiva dei lavori;
in particolare l'arch. non aveva Per_1 eseguito le attività elencate ai punti C) ed I) del preventivo accettato dall'opponente; di essersi infatti dovuta occupare di prima persona di seguire lo svolgimento del contratto di appalto, di scegliere scelte esecutive che non le competevano nonché di individuare le soluzioni ai vari problemi emersi nonché di scegliere i materiali per la ristrutturazione;
che ciò nonostante aveva corrisposto all'arch. Per_1
l'importo di € 10.300,00; che tale importo doveva ritenersi satisfattivo, in quanto l'arch. Per_1 aveva eseguito l'attività solo in parte. L'opponente ha pertanto chiesto di “dichiarare che niente è dovuto in favore degli eredi dell'Arch. e, di conseguenza, revocare e dichiarare Persona_1 privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese del giudizio”.
Si sono costituiti gli opponenti deducendo: che l'arch. svolgeva la propria Persona_1 professionale presso la ”; che nel 2012 aveva ricevuto Organizzazione_1
l'incarico, da parte della sig.ra di effettuare l'attività di progettazione e direzione dei lavori Pt_1 relativo all'immobile sito in Quarrata (PT), Via delle Poggiole n. 88; che a tal fine aveva redatto un pagina 2 di 8 minuzioso preventivo riportante tutte le singole attività oggetto dell'incarico con i relativi compensi, quantificando in € 34.527,45 il compenso, poi arrotondato ad € 34.000,00 poi ulteriormente scontato ad
€ 15.000,00; che tale preventivo era stato sottoscritto per accettazione in data 13/06/2012; che l'Arch.
aveva dato perfettamente esecuzione alle attività elencate nel predetto preventivo;
che Per_1
prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nessuna obiezione era stata sollevata dalla che prima del proprio decesso, l'arch. si era accordata con la per Pt_1 Per_1 Pt_1
l'esecuzione di ulteriori attività, il cui compenso non era ricompreso in quello pattuito al momento del conferimento dell'incarico, e per cui si riservava di agire in via separata;
che la aveva Pt_1 provveduto a corrispondere solo il minore importo di € 10.300,00, rimanendo debitrice dell'importo di
€ 4.700,00 oltre oneri fiscali e previdenziali per l'importo complessivo di € 5.963,36; che i plurimi solleciti al pagamento del saldo effettuati nei confronti della erano rimasti senza esito;
che Pt_1 pertanto gli eredi dell'arch. aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
che nell'atto di Per_1 opposizione l'opponente non aveva confermato né il corretto adempimento delle attività indicate nella notula sotto le lettere A), B), D), E), F), G) ed H) né l'intervenuto pagamento parziale;
che la documentazione prodotta forniva prova sia dell'esecuzione dell'attività sub lettera C) che di quella sub lettera I); che la non aveva formulato alcuna contestazione in merito all'adempimento Pt_1 dell'attività sino alla proposizione dell'opposizione; che pertanto sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione. L'opposta ha pertanto chiesto “(i) in via pregiudiziale [di] concedere la la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, oggi opposto, n. 854 del 5.7.2019 (R.G.
1952/2019) ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; (ii) nel merito, in tesi, [di] rigettare l'opposizione proposta dalla
Sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, n. 854/2019 del 5.7.2019, R.G. 1952/2019; (iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata rigettata.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e l'audizione di testi.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/01/2022, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 31/05/2023 con contestuale concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. IN VIA PRELIMINARE
pagina 3 di 8 Prima di entrare nel merito delle domande di parte opposta (che ricopre il ruolo di attrice in via sostanziale) deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda da quest'ultima formulata in via principale (ovvero quella volta ad ottenere un compenso superiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto), in quanto proposta esclusivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
II. NEL MERITO
Come anticipato nella parte riepilogativa del procedimento, e nella qualità di CP_1 Controparte_2
eredi di , hanno agito in via monitoria nei confronti di richiedendo il Persona_1 Controparte_3 pagamento dell'importo di € 5.963,36 (pari ad € 4.700,00 oltre IVA e contributo previdenziale). Tale somma – secondo la prospettazione del creditore opposto – equivarrebbe al saldo tra il compenso pattuito tra ed per lo svolgimento dell'incarico di cui al progetto di Persona_1 Parte_1 notula del 13/06/2012 relativo all'immobile sito in Quarrata (PT), Via delle Poggiole 88 (pari ad €
15.000,00 oltre IVA e contributo previdenziale) e quanto già corrisposto dalla (pari ad € Pt_1
10.300,00).
Ciò premesso, si deve evidenziare sin da subito che le censure della parte opponente si appuntano solo su due delle voci elencate nel richiamato preventivo, ovvero la lettera C relativa alla “direzione lavori architettonica” (voce che non ricomprende la redazione della contabilità dei lavori, computata a parte sotto la lettera H) e la lettera I relativa all'“assistenza alla scelta dei materiali compreso sopralluoghi sulla base degli elaborati grafici delle diverse soluzioni proposte dalla Committenza”. Secondo la prospettazione di parte opponente, l'arch. non avrebbe eseguito tali attività. Per_1
Alla luce di quanto sopra si deve pertanto ritenere provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sia il conferimento dell'incarico (che peraltro risulta anche dalla documentazione agli atti, in quanto conferito per iscritto) che l'esecuzione di tutte le attività elencate nel richiamato preventivo del
13/06/2012 differenti rispetto a quelle oggetto di contestazione.
L'onere probatorio gravante sulla parte opposta si riduce pertanto alla prova dello svolgimento da parte dell'arch. dell'attività di direzione architettonica dei lavori e di quella di assistenza alla Per_1
direzione dei lavori.
Quanto alla prima attività, dalla documentazione agli atti risulta che l'arch. ha sottoscritto Per_1
nella qualità di direttore dei lavori la denuncia di inizio attività edilizia del 25/7/2014, la comunicazione di inizio lavori recante protocollata in data 31/08/2011, la variante in corso d'opera e comunicazione di fine lavori con certificazione di conformità dell'opera realizzata al progetto presentato (v. docc. 8, 14 e
15 opposta). Inoltre nel giornale dei lavori risultano riportante numerose annotazioni sottoscritte da o per il direttore dei lavori (cfr. doc. 16 fascicolo di parte opposta). Persona_1
pagina 4 di 8 Il teste ha quindi confermato di aver effettuato diversi sopralluoghi presso il cantiere Testimone_1 inerenti i lavori per cui è causa unitamente all'arch. avendo visto in tali occasioni che la Per_1 stessa aveva “rapporti sia con le imprese, per le indicazioni su come realizzare le opere, sia con la committenza per verificare che le soluzioni scelte fosse[ro] dalla stessa condivise”. Le contestazioni mosse dalla parte opponente in merito alla decisività della testimonianza in parola, in considerazione del fatto che il teste non avrebbe specificato a quali opere le indicazioni inerissero e tenuto conto che l'incarico conferito dalla aveva ad oggetto anche la direzione lavori strutturale, non sono Pt_1
condivisibili. Dalla documentazione in atti risulta infatti che le funzioni di direttore dei lavori strutturale era svolto dall'ing. che tale infatti si firma nell'annotazione dell'08/09/2014 sul CP_4
“giornale dei lavori”, circostanza questa dallo stesso confermata.
Peraltro le circostanze riferite dal teste sono state confermate anche dai testi Tes_1 CP_4
Signori e che hanno reso testimonianze concordanti riferendo di costanti visite sul cantiere da Tes_2 parte dell'arch. durante le quali la stessa forniva indicazioni al personale operante presso il Per_1
cantiere. Con riferimento a tali testimonianze si deve evidenziare che l'eventuale di incapacità a rendere testimonianza formulata dalla parte opponente in relazione ai testi Signori e CP_4 Tes_2
deve ritenersi sanata non avendo la medesima parte sollevato immediatamente dopo l'escussione di tali testi l'eccezione di nullità della testimonianza che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non è inclusa nell'eccezione di incapacità (v. Cass. 12/02/2021, n. 3685; Cass. 26/10/2023, n. 29714).
Il fatto che i predetti testi siano collaboratori o soci dello studio associato di cui faceva parte l'arch.
quando ancora in vita e che la predetta opponente abbia effettuato i pagamenti inerenti le Per_1
attività non contestate direttamente in favore dello studio associato non sono, secondo lo scrivente giudicante, tali da inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Signori, e CP_4 Tes_2
Da un lato, infatti, si deve evidenziare che nel presente procedimento agiscono in qualità di Tes_1 attori in senso sostanziale gli eredi dell'arch. e non lo che si Per_1 Organizzazione_1
è limitato a formulare delle richieste in sede stragiudiziale, poi non sfociate in alcuna domanda giudiziaria a nome proprio;
dall'altro il fatto che le restanti attività siano state integralmente corrisposte allo studio permette di escludere la sussistenza di un interesse di fatto derivante da eventuali residue pendenze tra lo studio stesso e gli eredi dell'architetto.
Ciò precisato, le testimonianze rese dal titolare dell'impresa che ha realizzato i lavori edili presso l'immobile per cui è causa, il sig. e dall'amministratore della società che ha Testimone_3
realizzato i lavori di termoidraulica non permettono di giungere a conclusioni differenti circa l'esecuzione dell'attività di direzione dei lavori da parte dell'arch. . In primo luogo si deve Per_1
ricordare che il compito del direttore dei lavori non implica la presenza continua e giornaliera sul pagina 5 di 8 cantiere, ma impone di controllare il rispetto delle regole dell'arte e della corrispondenza all'opera al progetto, mediante visite periodiche. Da ciò emerge che l'effettuazione di scelte di dettaglio, quale il posizionamento dei punti luce e delle prese elettriche, non rientrano nella competenza del direttore dei lavori.
Peraltro che lo svolgimento dell'attività di direttore dei lavori architettonica ha trovato conferma negli accertamenti del consulente tecnico. Per detta attività non può tuttavia essere riconosciuto l'importo dal consulente d'ufficio in quanto l'arch. ed EN ZZ avevano sottoscritto un contratto Per_1 concordando l'importo del compenso professionale per la direzione dei lavori architettonica in €
4.111,57, poi ridotto in maniera sostanziale dall'arch. (sulla percentuale di sconto Per_1 riconosciuta da quest'ultima si dirà più approfonditamente nel prosieguo della sentenza).
Con riferimento, invece, all'attività inerente la scelta dei materiali l'onere della prova non può invece ritenersi soddisfatto, non essendo le prove orali acquisire sul punto conclusive.
La teste ha riferito che l'arch. le ha proposto la scelta di alcuni materiali Tes_4 Per_1
durante i lavori di restauro della casa sita a via delle Poggiole, ma al civico 88/A (mentre quella dove sarebbero stati svolti i lavori per cui è causa è al civico 88 – v. verbale di udienza del 02/12/2020).
Differentemente da quanto dedotto dalla parte opposta, simile dichiarazione non può ritenersi inattendibile per il solo fatto che la teste sia la madre della parte opponente, in quanto così argomentando si introdurrebbe surrettiziamente un'ipotesi di incapacità a testimoniare. Anzi, non è circostanza contestata tra le parti che l'arch. e la famiglia di avessero avuto Per_1 Parte_1
precedenti rapporti contrattuali, avendo la prima assistito i genitori della seconda nella scelta dei materiali per la realizzazione delle opere di trasformazione del fabbricato limitrofo all'abitazione della odierna opposta. A fronte di quanto riferito dal teste né i fatti richiamati dal teste né Tes_4 Tes_5
dal teste possono essere collocati con certezza in un momento successivo alla stipulazione del CP_4 contratto di prestazione professionale tra l'odierna opponente e l'arch. . Il teste Per_1 Tes_5
infatti, ha dichiarato di non ricordarsi le date in cui i materiali sono stati sottoposti alla committente, mentre il teste si è limitato a riferire di aver accompagnato l'arch. dal fornitore CP_4 Per_1
“in più occasioni (circa tre o quattro)” (v. verbale di udienza del 22/07/2020). Org_2
Le dichiarazioni rese dal teste con specifico riferimento alle attività di cui alla lettera Testimone_1
I), risultano poi prive di rilevanza probatorio in quanto de relato actoris: il teste in parola si è infatti limitato a ricordare che “in studio l'arch. più volte aveva riferito di essersi recata a scegliere i materiali”, senza tuttavia mai assistere personalmente allo svolgimento di detta attività (v. verbale di udienza del 22/07/2020).
pagina 6 di 8 Alla luce di quanto sopra l'importo oggetto del decreto ingiuntivo impugnato deve essere decurtato dell'importo pattuito tra le parti per l'assistenza alla scelta dei materiali, previa applicazione allo stesso della percentuale di sconto che l'arch. ha riconosciuto alla odierna opponente. Risulta infatti Per_1 documentalmente provato che la prima, dopo aver calcolato in € 34.000,00 i compensi per tutte le attività elencate nel preventivo del 09/06/2012, ha ridotto le proprie richieste ad € 15.000,00, applicando quindi uno sconto pari al 44,12%.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato e la parte opponente deve essere condannata a corrispondere alla parte opposta il minore importo di € 5.052,26 (= € 4.700,00 – € 558,80, più IVA 22%).
III. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Con riferimento alle istanze istruttorie “formulate e non ammesse” che la parte opposta ha riproposto all'udienza di precisazione delle conclusioni, si deve evidenziare che con l'ordinanza del 25/06/2020 tutte le istanze istruttorie orali di parte opposta sono state ammesse.
IV. SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, si deve evidenziare che nel caso in cui all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo venga disposta la revoca del decreto monitorio, ciò non comporta automaticamente l'irripetibilità delle spese della fase monitoria da parte del creditore, posto che nel regolare le spese di lite il giudice è chiamato ad una valutazione dell'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. 14/05/2018 n. 11606).
Nel caso di specie, sebbene il decreto sia stato revocato, la parte opposta ha visto sostanzialmente accolta la propria pretesa creditoria, sebbene ridotta di parte dell'importo: pertanto la parte opponente deve essere condannata a rifondere agli opposti sia le spese del monitorio che le spese del giudizio di opposizione che si liquidano come segue.
Con riferimento al giudizio monitorio, la liquidazione deve essere fatta sulla base dei valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore fino ad € 5.200,00, con conseguente riconoscimento alla parte opposta di € 567,00 a titolo di compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Con riferimento al giudizio di opposizione, le spese di lite si liquidano (facendo applicazione dei valori medi previsti per il richiamato scaglione in relazione alle fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in cui il procedimento si è articolato) in € 2.552,00 per compensi professionali ed € 45,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU, come liquidate con il decreto del 07/09/2023, devono essere definitivamente poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra contro e ogni altra istanza, difesa ed eccezione Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda formulata in via principale da parte opposta;
b) accoglie parzialmente l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 854/2019 – R.G. n. 1952/2019 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Prato in data
05/07/2019;
c) accoglie parzialmente la domanda formulata in via subordinata dagli opposti e, per l'effetto, condanna a corrispondere a e la somma di € Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
5.052,26;
d) condanna a rifondere in favore di e le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, che liquida complessivamente in
€ 3.119,00 per compensi professionali ed € 191,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
e) pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con il decreto del 12/09/2023, a carico di Parte_1
Prato, 16/01/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
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