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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5683/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/05/2024 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. DAL BEN BRUNO avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 22/05/2024, i signori consensuale
E hanno presentato, ai Parte_1 Parte_1
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che con sentenza n. 233/2024 dd. 11.09.2024 e pubblicata il giorno successivo, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri , passata in Parte_1
giudicato il 7 aprile 2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 10.09.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di
Trasaghis (UD) in data 10.09.2016, con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 1, dell'anno 2016, tra , alle seguenti Parte_1
condizioni:
1) dà atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig.
, proprietario della stessa, mentre la sig.ra reperirà Pt_1 Pt_1
altro alloggio;
2) dispone che Il signor versi alla signora un assegno Pt_1 Pt_1
mensile di mantenimento di € 300,00, da adeguarsi automaticamente al costo della vita rilevato dall'Istat;
3) dà atto che i coniugi dichiarano di avere liberamente ed integralmente regolamentato tutti i reciproci rapporti e dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
4) Spese integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trasaghis (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 2, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Udine, li 09.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5683/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/05/2024 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. DAL BEN BRUNO avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 22/05/2024, i signori consensuale
E hanno presentato, ai Parte_1 Parte_1
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che con sentenza n. 233/2024 dd. 11.09.2024 e pubblicata il giorno successivo, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri , passata in Parte_1
giudicato il 7 aprile 2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 10.09.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di
Trasaghis (UD) in data 10.09.2016, con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 1, dell'anno 2016, tra , alle seguenti Parte_1
condizioni:
1) dà atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig.
, proprietario della stessa, mentre la sig.ra reperirà Pt_1 Pt_1
altro alloggio;
2) dispone che Il signor versi alla signora un assegno Pt_1 Pt_1
mensile di mantenimento di € 300,00, da adeguarsi automaticamente al costo della vita rilevato dall'Istat;
3) dà atto che i coniugi dichiarano di avere liberamente ed integralmente regolamentato tutti i reciproci rapporti e dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
4) Spese integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trasaghis (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 2, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Udine, li 09.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini