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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
230/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. CATENA MASTRANTONIO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 230/2020 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), nata a [...] il 21 C.F._1 Parte_2 febbraio 1970 (c.f. e , nata a [...] il 1° CodiceFiscale_2 Parte_3 giugno 1970 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi, come da procura in CodiceFiscale_3 atti, dall'avv. Catena Mastrantonio, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17 (p.i. ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: accertamento estinzione ipoteca – cancellazione d'ipoteca – risarcimento danni
CONCLUSIONI come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 3 febbraio 2020 e nonché Parte_1 Parte_3 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2 [...]
chiedendo che fosse ordinata la cancellazione dell'ipoteca in rinnovazione Controparte_1 da quest'ultima iscritta il 16 gennaio 2014 al n. gen. 990 num. part. 74 a fronte dell'estinzione del credito garantito e che controparte fosse condannata al risarcimento del danno conseguente all'illegittima iscrizione. Mutato il rito dal precedente giudice istruttore e dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del
15 dicembre 2022 e, a seguito di alcuni rinvii resi necessari per la riorganizzazione del ruolo ereditato e per la definizione di procedimenti più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dall'unica parte costituita e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente Controparte_1 citata (v. P.E.C. del 10 febbraio 2020), non si è costituita.
Nel merito è documentato che:
a) in forza di decreto ingiuntivo n. 91/1994 del Tribunale di Messina ha Controparte_2 iscritto ipoteca (28 gennaio 1994 ai nn. 139/2671) sui beni immobili della società cooperativa agricola ZAGHERA a r.l., nonché sui beni di
1) (i.e. fabbricato in Gioiosa Marea, c.da Licari, in catasto al fg. 2 part. 88 Parte_4
[ex 88/a]; terreno in Gioiosa Marea contrada Maddalena con fabbricato rurale in catasto al fg. 39 part. 318 e part. 838, nonché in contrada Francari e al fg. 42 part. 372 e part. Pt_5
47) e
2) (i.e., tra gli altri, terreno in Gioiosa Marea in contrada Francari al fg. 40 part. Parte_6
213; terreno agricolo in Gioiosa Marea località Francari al fg. 43 part. 83; terreno in contrada
Francari al fg. 41, partt. 149, 96, 92, 142, 143, 84, 146, 196, 71, 77, 78, 73, 401 [ex 185/b],
403 [ex 68/b]);
b) la società cooperativa veniva dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza del 20 settembre 1996;
c) il creditore presentava istanza di ammissione al passivo fallimentare;
d) presentava proposta di concordato ex art. 124 L. Fall. ove si stabiliva Parte_4 inter alia che:
e) con decreto del 25 luglio 2008 il Tribunale di Patti omologava il concordato del 28 dicembre 2007, come rettificato il 25 gennaio 2008;
f) il fallimento veniva chiuso con decreto ex art. 130, comma 2, L. Fall. del 14 gennaio 2009;
g) con atto del 17 marzo 2009 ha venduto alla figlia un Parte_4 Parte_3 mezzo indiviso in comproprietà della consistenza immobiliare riportata in Catasto del
Comune di Gioiosa Marea al fg. 2, part. 723 sub. 15 (appartamento) e sub 10 (magazzino) e la piena proprietà della consistenza immobiliare riportata in Catasto del Comune di Gioiosa
Marea al fg. 39 part. 838 e part. 318 (v. allegato 07a al ricorso introduttivo);
h) con atto del 31 marzo 2009 ha venduto al figlio un Parte_4 Parte_1 mezzo indiviso in comproprietà della consistenza immobiliare riportata in Catasto del
Comune di Gioiosa Marea al fg. 2, part. 723 sub 18 (appartamento) e sub 6 (magazzino) (v. allegato 07b al ricorso introduttivo);
i) che con atto del 5 luglio 2004 ha venduto a Parte_6 Parte_2 un mezzo indiviso in comproprietà della consistenza immobiliare riportata in Catasto del
Comune di Gioiosa Marea al fg. 2 part. 723 sub 16, 8 e 18 (v. allegato 08 al ricorso introduttivo).
Ciò premesso, gli attori lamentano che il 16 gennaio 2014 parte convenuta ha rinnovato l'ipoteca del 28 gennaio 1994 nn. 139/2671 originariamente iscritta in forza del decreto ingiuntivo n. 91/1994 in danno della soc. coop. la Zaghera a r.l. e di e Pt_4 Parte_6 estendendo la formalità ai terzi medio tempore divenuti proprietari dei beni, malgrado la garanzia fideiussoria prestata dai loro danti causa si fosse estinta a seguito dall'approvazione del concordato.
Così come formulata la doglianza non coglie nel segno.
L'approvazione del concordato ex art. 130 L. Fall. presuppone che lo stesso sia divenuto definitivo in difetto di reclamo alla Corte d'Appello e che il Curatore abbia reso il conto dell'attività svolta nel corso del fallimento stesso.
Solo in questo caso, infatti, può adottarsi il decreto di chiusura della procedura.
Tale provvedimento è logica premessa della fase esecutiva delle obbligazioni assunte in quella sede, tant'è che l'art. 136 L. Fall. prevede che “dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione”.
Nel caso di specie la proposta di accordo poi divenuta definitiva prevedeva sì una deroga all'art. 135 L. Fall., alla cui stregua “[i] creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso”, ma – come prima evidenziato – la subordinava alla sua “avvenuta completa esecuzione”.
Era dunque onere di parte attrice dimostrare il fatto costitutivo dell'estinzione, producendo, ove effettivamente adottato, il provvedimento con cui il Giudice delegato accertava – ex art. 136, comma 3, L. Fall. – “la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato”.
Sennonché gli attori hanno comunque chiesto di accertare l'illegittimità della rinnovazione ipotecaria per estinzione del credito garantito in forza di prescrizione.
Tale domanda appare fondata nei limiti di seguito indicati.
È noto che l'ammissione al passivo del fallimento interrompe la prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale (v., per tutte, Cass., n. 16415/2023).
Nel caso di specie, la procedura fallimentare è stata chiusa il 14 gennaio 2009 (v., appunto, il decreto ex art. 130, comma 2, L. Fall.) e, pertanto, alla data di deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio e in difetto di prova contraria di cui era onerata la convenuta rimasta contumace, è decorso il termine ordinario decennale.
Non rileva infatti a questi fini che nel 2014 l'iscrizione ipotecaria sia stata rinnovata, essendo stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che “la mera iscrizione di ipoteca” – o, nella fattispecie concreta, la rinnovazione nei confronti anche del terzo acquirente – “pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se
è da quest'ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4,
c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”, implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore
o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile” (Cass., n. 14213/2022).
Non costituendosi, – dichiaratasi nella nota di iscrizione in Controparte_1 rinnovazione dell'ipoteca titolare del credito portato dal decreto ingiuntivo (v. allegato 09 al ricorso introduttivo, pag. 7) – non ha dimostrato alcun atto costituente estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale nei confronti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di ipoteca.
Ciò comporta che alla data della domanda non vi è più una ragione idonea a sorreggere la rinnovazione dell'iscrizione, ma non significa che la stessa al tempo in cui fu eseguita fosse illegittima.
Infatti, l'originaria nota di iscrizione dell'ipoteca chiarisce che il diritto reale di garanzia gravava per intero sulla particella n. 88, ora n. 723 (v. produzione documentale del catasto fornita dagli attori), cioè l'immobile sito in Gioiosa Marea, via Umberto I n. 311/A già n.
267.
Infatti, tale formalità è correttamente indicata nei contratti di compravendita stipulati in favore dei figli di e con riferimento ai sub supra indicati. Pt_4 Parte_6
È vero che nel contratto di vendita in favore di la formalità Parte_2 non risulta indicata dal notaio.
Tuttavia, la circostanza che il terreno sia stato ab origine acquistato in comproprietà da
, e , i quali successivamente hanno proceduto Pt_4 Pt_6 Persona_1 Persona_2 alla divisione (elementi documentati in tutti i contratti di compravendita allegati), non esclude che il creditore ipotecario potesse iscrivere la formalità sull'intera particella pervenuta ai danti causa degli attori ancorché abbia trasferito a Parte_6 Parte_2 Parte_2 un mezzo indiviso (in comproprietà) del bene e sebbene il vincolo pregiudizievole non risulti dal relativo atto notarile.
Pertanto, ferma la legittimità al 2014 della rinnovazione, una volta che sia accertata medio tempore l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione, deve essere accolta la domanda di dichiarazione di inefficacia della ipoteca in rinnovazione del 16 gennaio 2014 (iscritta al n. gen. 990 num. part. 74) di cui va pertanto disposta la cancellazione nei confronti di Parte_1
e giacché la mancata comparizione
[...] Parte_3 Parte_2 della convenuta equivale a difetto di consenso (v. Cass., n. 1586/2002, alla cui stregua “[l]a durata ventennale prevista dall'art. 2847 cod. civ. per l'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo”).
Va respinta la domanda di risarcimento genericamente formulata dagli attori, non sussistendo danni in re ipsa e non essendo stato allegato, prima ancora che provato, il pregiudizio asseritamente patito.
3. – Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza sulla domanda di dichiarazione di illegittimità della rinnovazione al 2014 e il rigetto della domanda risarcitoria, nonché in ragione della sopravvenuta prescrizione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 230/2020 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di he, pur regolarmente citata, Controparte_1 non si è costituita;
2) accerta e dichiara nei confronti di e Parte_1 Parte_3
l'inefficacia della rinnovazione dell'ipoteca Parte_2 eseguita il 16 gennaio 2014 al reg. gen. n. 990 e al reg. part. n. 74 da CP_1 per essersi il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 91/1994 Controparte_1 estinto per prescrizione;
3) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari, con esonero da responsabilità, di cancellare la rinnovazione di ipoteca in questione con spese a carico della convenuta contumace;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
230/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. CATENA MASTRANTONIO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 230/2020 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), nata a [...] il 21 C.F._1 Parte_2 febbraio 1970 (c.f. e , nata a [...] il 1° CodiceFiscale_2 Parte_3 giugno 1970 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi, come da procura in CodiceFiscale_3 atti, dall'avv. Catena Mastrantonio, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17 (p.i. ) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: accertamento estinzione ipoteca – cancellazione d'ipoteca – risarcimento danni
CONCLUSIONI come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 3 febbraio 2020 e nonché Parte_1 Parte_3 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2 [...]
chiedendo che fosse ordinata la cancellazione dell'ipoteca in rinnovazione Controparte_1 da quest'ultima iscritta il 16 gennaio 2014 al n. gen. 990 num. part. 74 a fronte dell'estinzione del credito garantito e che controparte fosse condannata al risarcimento del danno conseguente all'illegittima iscrizione. Mutato il rito dal precedente giudice istruttore e dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del
15 dicembre 2022 e, a seguito di alcuni rinvii resi necessari per la riorganizzazione del ruolo ereditato e per la definizione di procedimenti più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dall'unica parte costituita e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente Controparte_1 citata (v. P.E.C. del 10 febbraio 2020), non si è costituita.
Nel merito è documentato che:
a) in forza di decreto ingiuntivo n. 91/1994 del Tribunale di Messina ha Controparte_2 iscritto ipoteca (28 gennaio 1994 ai nn. 139/2671) sui beni immobili della società cooperativa agricola ZAGHERA a r.l., nonché sui beni di
1) (i.e. fabbricato in Gioiosa Marea, c.da Licari, in catasto al fg. 2 part. 88 Parte_4
[ex 88/a]; terreno in Gioiosa Marea contrada Maddalena con fabbricato rurale in catasto al fg. 39 part. 318 e part. 838, nonché in contrada Francari e al fg. 42 part. 372 e part. Pt_5
47) e
2) (i.e., tra gli altri, terreno in Gioiosa Marea in contrada Francari al fg. 40 part. Parte_6
213; terreno agricolo in Gioiosa Marea località Francari al fg. 43 part. 83; terreno in contrada
Francari al fg. 41, partt. 149, 96, 92, 142, 143, 84, 146, 196, 71, 77, 78, 73, 401 [ex 185/b],
403 [ex 68/b]);
b) la società cooperativa veniva dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza del 20 settembre 1996;
c) il creditore presentava istanza di ammissione al passivo fallimentare;
d) presentava proposta di concordato ex art. 124 L. Fall. ove si stabiliva Parte_4 inter alia che:
e) con decreto del 25 luglio 2008 il Tribunale di Patti omologava il concordato del 28 dicembre 2007, come rettificato il 25 gennaio 2008;
f) il fallimento veniva chiuso con decreto ex art. 130, comma 2, L. Fall. del 14 gennaio 2009;
g) con atto del 17 marzo 2009 ha venduto alla figlia un Parte_4 Parte_3 mezzo indiviso in comproprietà della consistenza immobiliare riportata in Catasto del
Comune di Gioiosa Marea al fg. 2, part. 723 sub. 15 (appartamento) e sub 10 (magazzino) e la piena proprietà della consistenza immobiliare riportata in Catasto del Comune di Gioiosa
Marea al fg. 39 part. 838 e part. 318 (v. allegato 07a al ricorso introduttivo);
h) con atto del 31 marzo 2009 ha venduto al figlio un Parte_4 Parte_1 mezzo indiviso in comproprietà della consistenza immobiliare riportata in Catasto del
Comune di Gioiosa Marea al fg. 2, part. 723 sub 18 (appartamento) e sub 6 (magazzino) (v. allegato 07b al ricorso introduttivo);
i) che con atto del 5 luglio 2004 ha venduto a Parte_6 Parte_2 un mezzo indiviso in comproprietà della consistenza immobiliare riportata in Catasto del
Comune di Gioiosa Marea al fg. 2 part. 723 sub 16, 8 e 18 (v. allegato 08 al ricorso introduttivo).
Ciò premesso, gli attori lamentano che il 16 gennaio 2014 parte convenuta ha rinnovato l'ipoteca del 28 gennaio 1994 nn. 139/2671 originariamente iscritta in forza del decreto ingiuntivo n. 91/1994 in danno della soc. coop. la Zaghera a r.l. e di e Pt_4 Parte_6 estendendo la formalità ai terzi medio tempore divenuti proprietari dei beni, malgrado la garanzia fideiussoria prestata dai loro danti causa si fosse estinta a seguito dall'approvazione del concordato.
Così come formulata la doglianza non coglie nel segno.
L'approvazione del concordato ex art. 130 L. Fall. presuppone che lo stesso sia divenuto definitivo in difetto di reclamo alla Corte d'Appello e che il Curatore abbia reso il conto dell'attività svolta nel corso del fallimento stesso.
Solo in questo caso, infatti, può adottarsi il decreto di chiusura della procedura.
Tale provvedimento è logica premessa della fase esecutiva delle obbligazioni assunte in quella sede, tant'è che l'art. 136 L. Fall. prevede che “dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione”.
Nel caso di specie la proposta di accordo poi divenuta definitiva prevedeva sì una deroga all'art. 135 L. Fall., alla cui stregua “[i] creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso”, ma – come prima evidenziato – la subordinava alla sua “avvenuta completa esecuzione”.
Era dunque onere di parte attrice dimostrare il fatto costitutivo dell'estinzione, producendo, ove effettivamente adottato, il provvedimento con cui il Giudice delegato accertava – ex art. 136, comma 3, L. Fall. – “la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato”.
Sennonché gli attori hanno comunque chiesto di accertare l'illegittimità della rinnovazione ipotecaria per estinzione del credito garantito in forza di prescrizione.
Tale domanda appare fondata nei limiti di seguito indicati.
È noto che l'ammissione al passivo del fallimento interrompe la prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale (v., per tutte, Cass., n. 16415/2023).
Nel caso di specie, la procedura fallimentare è stata chiusa il 14 gennaio 2009 (v., appunto, il decreto ex art. 130, comma 2, L. Fall.) e, pertanto, alla data di deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio e in difetto di prova contraria di cui era onerata la convenuta rimasta contumace, è decorso il termine ordinario decennale.
Non rileva infatti a questi fini che nel 2014 l'iscrizione ipotecaria sia stata rinnovata, essendo stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che “la mera iscrizione di ipoteca” – o, nella fattispecie concreta, la rinnovazione nei confronti anche del terzo acquirente – “pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se
è da quest'ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4,
c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”, implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore
o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile” (Cass., n. 14213/2022).
Non costituendosi, – dichiaratasi nella nota di iscrizione in Controparte_1 rinnovazione dell'ipoteca titolare del credito portato dal decreto ingiuntivo (v. allegato 09 al ricorso introduttivo, pag. 7) – non ha dimostrato alcun atto costituente estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale nei confronti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di ipoteca.
Ciò comporta che alla data della domanda non vi è più una ragione idonea a sorreggere la rinnovazione dell'iscrizione, ma non significa che la stessa al tempo in cui fu eseguita fosse illegittima.
Infatti, l'originaria nota di iscrizione dell'ipoteca chiarisce che il diritto reale di garanzia gravava per intero sulla particella n. 88, ora n. 723 (v. produzione documentale del catasto fornita dagli attori), cioè l'immobile sito in Gioiosa Marea, via Umberto I n. 311/A già n.
267.
Infatti, tale formalità è correttamente indicata nei contratti di compravendita stipulati in favore dei figli di e con riferimento ai sub supra indicati. Pt_4 Parte_6
È vero che nel contratto di vendita in favore di la formalità Parte_2 non risulta indicata dal notaio.
Tuttavia, la circostanza che il terreno sia stato ab origine acquistato in comproprietà da
, e , i quali successivamente hanno proceduto Pt_4 Pt_6 Persona_1 Persona_2 alla divisione (elementi documentati in tutti i contratti di compravendita allegati), non esclude che il creditore ipotecario potesse iscrivere la formalità sull'intera particella pervenuta ai danti causa degli attori ancorché abbia trasferito a Parte_6 Parte_2 Parte_2 un mezzo indiviso (in comproprietà) del bene e sebbene il vincolo pregiudizievole non risulti dal relativo atto notarile.
Pertanto, ferma la legittimità al 2014 della rinnovazione, una volta che sia accertata medio tempore l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione, deve essere accolta la domanda di dichiarazione di inefficacia della ipoteca in rinnovazione del 16 gennaio 2014 (iscritta al n. gen. 990 num. part. 74) di cui va pertanto disposta la cancellazione nei confronti di Parte_1
e giacché la mancata comparizione
[...] Parte_3 Parte_2 della convenuta equivale a difetto di consenso (v. Cass., n. 1586/2002, alla cui stregua “[l]a durata ventennale prevista dall'art. 2847 cod. civ. per l'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo”).
Va respinta la domanda di risarcimento genericamente formulata dagli attori, non sussistendo danni in re ipsa e non essendo stato allegato, prima ancora che provato, il pregiudizio asseritamente patito.
3. – Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza sulla domanda di dichiarazione di illegittimità della rinnovazione al 2014 e il rigetto della domanda risarcitoria, nonché in ragione della sopravvenuta prescrizione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 230/2020 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia di he, pur regolarmente citata, Controparte_1 non si è costituita;
2) accerta e dichiara nei confronti di e Parte_1 Parte_3
l'inefficacia della rinnovazione dell'ipoteca Parte_2 eseguita il 16 gennaio 2014 al reg. gen. n. 990 e al reg. part. n. 74 da CP_1 per essersi il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 91/1994 Controparte_1 estinto per prescrizione;
3) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari, con esonero da responsabilità, di cancellare la rinnovazione di ipoteca in questione con spese a carico della convenuta contumace;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi